AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.145
Data decisione, Autorità:
26.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00145
Lugano
26 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2497/92
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 24
dicembre 1992 da
Contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento
dell’importo di Fr. 13’810.50 (contratto di lavoro) e che il Pretore, con
sentenza 3 aprile 1995, ha parzialmente accolto nella misura di Fr. 7’263.75.
Appellante
la ditta convenuta la quale, con atto di appello 14 aprile 1995, chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente le domande
dell’istante mentre quest’ultimo non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
- L’istante ha lavorato presso la ditta convenuta dal
settembre 1987 al marzo 1989 quando é stato licenziato in tronco per non
essersi ripresentato sul posto di lavoro dopo un’assenza per malattia e dopo
che precedenti licenziamenti, sempre per lo stesso motivo, erano stati
ritirati.
In
una precedente procedura giudiziaria (inc. no. 1255/90 della Pretura di Lugano,
sez. 2) il Pretore aveva ritenuto non giustificato il licenziamento immediato
ed aveva di conseguenza condannato la ditta __________ a versare al signor
__________ l’importo da questi espressamente chiesto inizialmente in causa,
ossia Fr. 2’970.-, pari al salario per il periodo dal 15 marzo 1989 al 10
aprile 1989; le pretese , fatte valere unicamente in sede di discussione finale,
relative allo stipendio dovuto sino al termine del periodo normale di disdetta
(31 maggio 1989) ed all’indennità per licenziamento ingiustificato dell’art.
337c cpv. 3 CO non sono state prese in considerazione dal Pretore per motivi
d’ordine siccome formulate tardivamente. Questa decisione, del 27 dicembre
1991, é cresciuta in giudicato.
- Con successiva istanza 24 dicembre 1992 __________ ha
di nuovo convenuto in lite la ditta __________ chiedendo, sulla base degli
stessi fatti e meglio dell’ingiustificato licenziamento del marzo 1989, il
pagamento del salario dall’11 marzo 1989 al 31 maggio 1989 (Fr. 6’352.50) e
l’indennità di legge pari a due mesi di salario (Fr. 7’458.-).
La
parte convenuta ha preliminarmente sollevato l’eccezione di res iudicata con
riferimento al precedente giudizio pretorile negando che la prima pretesa
dell’istante potesse essere considerata una domanda parziale e se anche lo
fosse stata l’atteggiamento dell’istante configurava, nel caso di specie,
l’abuso di diritto. Nel merito ritiene che il comportamento scorretto del suo
ex-dipendente abbia contribuito alla decisione di licenziarlo in tronco per cui
quanto gli é ancora eventualmente dovuto per salario dev’essere ridotto ai
sensi dell’art. 44 CO e determinato nell’importo già versatogli a seguito della
precedente decisione mentre l’indennità punitiva non ha ragione di essere
poiché rappresenterebbe un risultato ingiusto in funzione di come si sono
svolti i fatti che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di
lavoro.
-
Con sentenza 3 aprile 1995 il Pretore ha negato che
alle specifiche domande poste a giudizio potesse essere opposta l’eccezione di
res judicata e non ha ritenuto abusivo il far capo, come sarebbe lecito, da
parte dell’istante dell’istituto della domanda parziale. Ha nuovamente
riconosciuto l’infondatezza del licenziamento ed ha così condannato la parte
convenuta a versare all’istante Fr. 4’339.80 pari al salario dovuto sino alla
fine del periodo di disdetta, già dedotto quanto riconosciuto nella prima
procedura, e Fr. 2’923.95, pari ad una mensilità di salario, quale indennità
ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
-
Con tempestivo appello 14 aprile 1995 la ditta
__________ chiede che le pretese dell’istante vengano respinte. Ritiene che, a
torto, é stata respinta l’eccezione di res judicata e che, nel caso concreto,
non si é in presenza di una situazione processuale di domanda parziale poiché
già con la prima procedura l’istante aveva fatto valere l’insieme delle sue
pretese. Nel merito ripropone la riduzione delle pretese di controparte ai
sensi dell’art. 44 CO.
L’istante
non ha presentato osservazioni all’appello.
- La facoltà per la parte che si fa attrice in una causa
di introdurre delle azioni parziali (Teilklage), nel senso di far valere solo
una parte delle sue pretese, é unanimemente riconosciuta dalla dottrina e dalle
giurisprudenze cantonali (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
1979, pag. 149, pag. 192 n. 4, pag. 368 n. 34; Walder,
Zivilprozessrecht, pag. 288; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, N. 426; Habscheid, Droit
judiciaire privé suisse, pag. 226; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht,
pag. 149; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, ad §54 n. 7; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, ad art. 138 n. 1e; Eichenberger,
Zivilirechtspflegegesetz des Kantons Aargau, ad § 168 n. 2; Poudret/Wurzburger/Haldy,
Procédure civile vaudoise, ad art. 76 n. 2; ZBJV 111, 352; SJ
1988, 609 consid.1d).
La
possibilità di introdurre una domanda parziale é implicita anche nel sistema
del CPC ticinese che si ispira al principio dispositivo e fa dipendere il
valore di causa da quello della domanda (art. 5 cpv. 1 CPC), come del resto
già ammesso in un obiter dictum in II CCA 17 dicembre 1993 in re __________,
e così come ritiene anche Picard in Studi sulla riforma del processo
civile ticinese, pag. 218 per il quale la domanda é l’oggetto del processo e
non si può escludere la possibilità di suddividere un unico credito in più
crediti anche solo allo scopo di sottrarre la lite alla competenza del Pretore.
A maggior ragione da quando l’art. 71 CPC prevede la possibilità di introdurre
un’azione di accertamento negativa con la quale il convenuto, confrontato con
una domanda parziale, può chiedere al giudice, in via riconvenzionale, di
pronunciarsi sul disconoscimento di tutto il credito (cfr. per tutti Staehelin/Sutter,
op. cit., pag. 149 n. 37).
5.1. Dal momento che nel caso di azione parziale solo la
prestazione domandata e non il rapporto di diritto che le dà origine
costituisce l’oggetto del litigio (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d’OJ, ad art. 36 n.3.1) acquista forza di cosa giudicata solo la
parziale pretesa rivendicata (Guldener, op. cit., pag. 368 n. 34; Sträuli/Messmer,
op. cit., ad §191 n. 10; Staehelin/Sutter, op. cit., pag. 150 n. 39).
L’eccezione
in tal senso della parte convenuta é quindi destituita di fondamento poiché,
nella prima procedura, era stata reclamata e decisa unicamente la parte di
stipendio dovuta per il limitato periodo 15.3/10.4.1989 mentre le altre
pretese, formulate in sede di discussione finale e poi riproposte con l’attuale
procedura, non sono state decise nel merito il giudice avendole ritenute
formalmente inammissibili e di conseguenza appaiono come se non fossero state
presentate.
5.2. Non é necessario, anche se preferibile, che l’attore
indichi espressamente che la sua azione tende ad un riconoscimento parziale di
tutta la possibile pretesa e la perdita del diritto di far valere le ulteriori
pretese, nel caso di mancanza di una esplicita riserva, può essere dedotto solo
da un comportamento dell’attore che indichi la volontà di annullare l’ulteriore
credito (art. 115 CO; Staehelin/Sutter, op. cit., pag. 150 n. 39).
Non
é sicuramente il caso nella fattispecie concreta se sol si pensi che, nel corso
del primo procedimento, il qui istante aveva, seppur tardivamente, fatto valere
le ulteriori pretese per stipendio ed indennità punitiva dimostrando così di
non volervi rinunciare.
Inoltre
la parziale domanda di condanna di cui al primo procedimento deve essere fatta
risalire, con tutta evidenza, ad un errore dello stesso istante che non gli può
causare pregiudizio poiché la domanda parziale non richiede volontarietà ma può
essere considerata tale anche a seguito di uno sbaglio (Sträuli/Messmer,
op. cit., ad §54 n. 7).
5.3. La possibilità di introdurre una domanda parziale e
successivamente completare le proprie richieste non é però ammissibile quando
si sia in presenza di un abuso di diritto (Sträuli/Messmer, op. cit.,
loc. cit.; Staehelin/Sutter, op. cit., loc. cit.).
Non
é il caso del qui istante al quale non si può nemmeno rimproverare di non
essersi appellato contro la prima sentenza e solo in seguito, per recuperare
questa pretesa negligenza, di aver introdotto la nuova azione. Tale
atteggiamento non può essere considerato abusivo: la conferma, in sede di
ricorso, della soluzione procedurale del Pretore attorno alle nuove domande non
gli avrebbe impedito, per i motivi sopra indicati, di promuovere, per le
ulteriori pretese, la causa successiva; l’accoglimento del ricorso sulla
questione procedurale avrebbe invece imposto l’esame e la decisione di quelle
pretese allo stesso modo come é avvenuto ed avviene con l’attuale pendente
causa giudiziaria. L’introduzione della seconda procedura non é contraria allo
scopo dell’istituto della domanda parziale e non crea nessuna ingiustizia
manifesta a danno della controparte.
5.4. Le eccezioni d’ordine dell’appellante devono così
essere disattese.
- Per quanto riguarda il merito della controversia
l’appellante si limita a chiedere che le pretese riconosciute all’istante a
seguito del licenziamento ingiustificato (non più oggetto di contestazione)
vengano ridotte in applicazione dell’art. 44 CO.
6.1. Il lavoratore licenziato immediatamente senza causa
grave ha diritto di essere risarcito di quanto avrebbe guadagnato se il
rapporto di lavoro fosse stato sciolto rispettando il termine di disdetta.
Trattasi, con la revisione delle norme sul contratto di lavoro entrate in
vigore il 1° gennaio 1989, di un vero e proprio risarcimento e non più di un
versamento di salario (anche se le conseguenze pratiche si confondono). Ma
ancorché pretesa di risarcimento l’eventuale colpa concomitante del lavoratore
non ne permette una riduzione poiché tale possibilità può essere considerata
solo per la determinazione dell’indennità prevista al cpv. 3 dell’art. 337c CO
(Mess. CF 9.5.1984, pag. 61; Pedergnana, in recht 1989, 45; Rehbinder,
Berner Kommentar, ad art. 337c, n. 4; II CCA 2 agosto 1990 in re S. c.
R.C. SA in JAR 1991, 287 e nota a sentenza).
Il
salario residuo riconosciuto dal Pretore in Fr. 4’339.80 non può essere ridotto
in applicazione dell’art. 44 CO e va di conseguenza confermato.
6.2. Un licenziamento in tronco da parte del datore di
lavoro che risulta ingiustificato dà luogo in principio ad un’indennità in
favore del lavoratore ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO e solo delle circostanze
che escludono un comportamento colpevole del datore di lavoro possono indurre
il giudice a negare il riconoscimento di questa indennità (DTF 116 II
300). Inoltre, differentemente che per la determinazione del salario dovuto
sino alla fine del normale periodo di disdetta, la concolpa del lavoratore può
influenzare la determinazione dell’importo dovuto (Rehbinder, op. cit.,
n. 10). Questa indennità costituisce una sanzione punitiva nei confronti di chi
ha licenziato immediatamente senza una causa grave, sanzionando così un suo
comportamento scorretto, ed è lasciata al libero apprezzamento del giudice.
Nella sua determinazione il giudice deve tenere conto in particolare del
comportamento del datore di lavoro in connessione con il licenziamento immediato,
la leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è determinato
al provvedimento, il modo con il quale l'ha comunicato al dipendente; senza
dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità del
lavoratore (Brunner/ Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna
1990, N. 10 ad art. 337 c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo
1992., N 8 ad art 337 c CO; Rehbinder, op. cit., ad art. 337 c CO n. 9; DTF
116 II 300; II CCA 5.10.1992 in re G/G. SA).
Anche
se si considerano i precedenti licenziamenti, tutti però revocati, che si
riferivano all’atteggiamento del dipendente nel gestire la propria inabilità
lavorativa di fronte alle decisioni del medico fiduciario il licenziamento in
tronco per l’assenza dovuta al decesso del padre, in ogni caso portata a
conoscenza della ditta anche se non personalmente ma attraverso la
comunicazione di un sindacalista, non può dispensare la ditta __________ dal
dovere un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Il
Pretore l’ha determinata in un mese di salario e la sua valutazione proprio
perché la più favorevole alla convenuta non può essere ulteriormente rivista.
Del
resto quando il giudice di prima istanza applica le regole del diritto e
dell'equità nell'ambito del suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte
le circostanze, l'autorità d'appello può riesaminare liberamente una tale
valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese
secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF
109 II 391 cons. 3; II CCA 25.3.1992 in re __________ c. __________). Il
che non é nella fattispecie concreta.
- Per tutti questi motivi anche le censure di merito
dell’appellante devono essere respinte e la sentenza di prima istanza confermata.
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio (art. 343 cpv. 3 CPC) e non si assegnano
ripetibili all’appellato che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per tutti
questi motivi
in
applicazione delle norme di legge citate
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 14 aprile 1995 di __________. é respinto.
-
Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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