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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.149
Data decisione, Autorità:
04.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00149
Lugano
4 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.0182 (1'100)
della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 26/27 febbraio 1991
da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
in
materia di contratto di locazione (richiesta di pagamento della pigione, degli
acconti e del conguaglio per le spese accessorie) che il Pretore, con sentenza
5 aprile 1995, ha dichiarato nulla insieme a tutti gli atti di causa
successivi.
Appellante
la parte attrice la quale, con atto d’appello 28 aprile 1995, chiede
l’annullamento della sentenza impugnata e la continuazione, da parte del primo
giudice, della causa.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
il Pretore ha dichiarato nulla la petizione poiché la stessa, trattandosi di
questione riguardante la locazione, é stata inoltrata senza preventivamente
adire l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione come obbligatoriamente
prevede la giurisprudenza del Tribunale federale;
che
l’appellante osserva come l’obbligo di preventivamente interessare delle
questioni di locazione l’Ufficio di conciliazione si é concretizzato solo a far
tempo dal 1 luglio 1993, data alla quale é entrata in vigore la legge cantonale
di applicazione che prevede che tutte le controversie in materia di locazione,
e non solo quelle specificatamente indicate nel CO, devono essere sottoposte
all’Ufficio;
che
con sentenza pubblicata in DTF 118 II 307 il Tribunale Federale ha
deciso che qualsiasi contestazione riguardante la locazione di locali
d'abitazione o di locali commerciali - anche se la competenza materiale
dell'Ufficio di conciliazione non é prevista dalla legge che la riserva ai casi
di cui agli art. 259h e 259i CO (deposito della pigione), 273 CO (contestazione
della disdetta e proroga della locazione) e 270 e seg. CO (contestazione della
pigione) - deve obbligatoriamente essere oggetto di una procedura di
conciliazione preliminare;
che
l’entrata in vigore solo al 1 luglio 1993 della normativa cantonale che impone,
per tutte le controversie di locazione, la preventiva conciliazione non può
evidentemente ritardare nel tempo l’applicazione del diritto federale così come
alla sentenza dinanzi citata e la cui entrata in vigore risale al 1 luglio
1990;
che,
del resto, già dal 1 luglio 1990, era in vigore in Ticino un Regolamento
provvisorio di applicazione delle norme federali che istituiva gli Uffici di
conciliazione;
che
il litigio riguarda un contratto di locazione terminato dopo l’entrata in
vigore del nuovo diritto percui sono applicabili le nuove norme (G. Roncoroni,
Il nuovo diritto della locazione: considerazioni di diritto intertemporale in Rep.
1990, pag. 41 e seg.);
che,
in ogni caso, trattandosi di questione procedurale vige il principio
fondamentale per cui il processo è regolato da una nuova legge di procedura nel
momento in cui essa entra in vigore (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1958, p. 49; Satta S., Diritto processuale civile, Padova 1987,
N. 147) e ne consegue, salvo disposizione contraria, che i processi iniziati
dopo l'entrata in vigore di nuove regole procedurali, come lo sono quelle
previste dagli art. 274 e seg. CO, sono senz'altro retti da queste;
che
la conclusione del Pretore é pertanto conforme al diritto federale dal momento
che la petizione presentata all’autorità giudiziaria si rivela come prematura e
la mancata preventiva procedura di conciliazione la rende irricevibile, così
come costantemente deciso da questa Camera in casi consimili (cfr. II CCA
29 settembre 1993 P. Immobilien AG c. M.; 28 luglio 1994 M. c. G. SA; 6 aprile
1995 P. c. M. e B.);
che
il fatto che la causa ha già conosciuto atti istruttori non permette di
scartare le conseguenze imperative di legge quando non esistono i presupposti
processuali, come quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art.
97 cifra 5 CPC), che devono essere esaminati d’ufficio e che questa Camera,
anche se il Pretore non l’avesse avvertita, avrebbe dovuto sanzionare;
che
l’esito scontato dell’appello rende inutile sottoporlo alla controparte per la
presentazione delle osservazioni dal momento che la sua reiezione può avvenire
già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 28 aprile 1995 di __________ é respinto.
-
Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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