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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.150
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00150
Lugano
25 luglio 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.10
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 16 gennaio 1995
da
(patrocinato
dall’ avv. __________)
Contro
(patrocinata
dall’__________ o)
in
materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 6 aprile 1995
(intimata il 20 aprile 1995), ha accolto.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello del 2 maggio 1995, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione mentre
l’attore, con osservazioni del 29 maggio 1995, chiede la reiezione dell’appello
e la conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. __________ é stato condannato, il 7 dicembre 1993, dalla Corte
delle Assise criminali, oltre che ad una pena detentiva, anche a versare alla
parte lesa __________ l’importo di oltre 21 milioni di franchi.
Con decreto
2 gennaio 1995 il Pretore di Mendrisio Sud, su istanza dell’__________, ha
ordinato il sequestro del credito di Fr. 155'851.-, vantato da __________, a
titolo di libero passaggio, nei confronti della Fondazione di libero passaggio dell’
__________.
Quale causa
di sequestro erano indicati l’assenza di domicilio fisso del debitore, la sua
intenzione di sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi trafugando i suoi
beni e la sua dimora all’estero.
B. L'attore ha inoltrato, il 16 gennaio 1995, un'azione
di revoca del sequestro ai sensi dell'art. 279 LEF, affermando di avere sempre
domicilio a __________ e che il suo comportamento, in particolare la necessità
di avere a disposizione gli importi di cui al suo credito LPP per avviare
un’attività commerciale a __________, sarebbe così cristallino da non lasciare
spazio all'ipotesi della fuga o dell'occultamento dei fondi.
C. Con risposta 30 gennaio 1995, la convenuta ha chiesto
la reiezione della petizione. La banca ha contestato il preteso domicilio
svizzero dell'attore e ha ribadito che lo stesso intenderebbe trafugare il
capitale di libero passaggio privando la banca di qualsiasi possibilità di
ottenere, almeno in parte, la restituzione del maltolto.
D. Con sentenza 6 aprile 1995, il Pretore ha accolto la
domanda di revoca di sequestro poiché, nel caso concreto, i presupposti voluti
dall'art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2 e 4 LEF non sarebbero soddisfatti.
Per il primo
giudice non emergono dagli atti elementi di rilievo che possano lasciare
intendere la volontà dell’attore di rendere impossibile l'esecuzione
dell'incasso del credito stabilito nella sentenza penale. Inoltre, al momento
del decreto di sequestro, __________ era domiciliato in Svizzera ragion per cui
le altre due cause di sequestro ipotizzate dalla convenuta non possono entrare
in considerazione.
E. Con tempestivo gravame datato 2 maggio 1995, la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
la petizione mentre, con le osservazioni all’appello l'attore ne ha chiesto la
reiezione. Delle argomentazione delle parti si dirà. per quanto necessario, nei
considerandi di diritto che seguono.
Considerato
in diritto: 1. La convenuta, postulando il sequestro, ha indicato
quale causa di questo provvedimento il fatto che il debitore non dimora in
Svizzera ma é domiciliato a __________ oppure sussidiariamente che egli non ha
dimora fissa, riferendosi con ciò alle cause di sequestro previste all'art. 271
cpv. 1 cifre 1 e 4 LEF. Inoltre ha pure sostenuto che il suo debitore sta
sottraendosi all’adempimento dei suoi obblighi cercando di trafugare i suoi
beni così come alla causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF.
Quest’ultima
causa di sequestro non é però applicabile al debitore che risiede all’estero e
che non ha foro ordinario d’esecuzione in Svizzera (DTF 107 III 53) percui
torna necessario esaminare, quale prima cosa, l’esistenza o meno della causa di
sequestro riferita al domicilio del debitore.
- L’art. 23 CC prevede che il domicilio di una persona è
nel luogo ove essa risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
L’elemento
soggettivo costituito dalla volontà di residenza e un insieme di circostanze
oggettive, che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così
a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della
vita e degli interessi della persona in questione (Rep. 1989, pag. 189 e
segg. e riferimenti).
Ciò
nondimeno, spetta comunque al creditore l’onere della prova dell’esistenza
della causa di sequestro invocata (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, 5. edizione, Berna, 1993, § 51, n. 71) e questo anche nel
caso in cui egli contesti che un determinato recapito costituisce il domicilio
del debitore (Rep. citato).
In
quest’ambito, giova precisare che ai fini del giudizio l’esistenza della causa
di sequestro va necessariamente riferita al momento del decreto di sequestro (DTF
54 III 145; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.
edizione, Losanna, 1993, pag. 388), e non ad un momento successivo.
- Il giudizio pretorile, negante il sequestro con
riferimento all’assenza di domicilio in Svizzera od a quella di domicilio
fisso, va senz'altro confermato.
Infatti
dagli atti non emergono elementi sufficienti per dubitare del domicilio di
__________ del debitore. Non solo all'epoca del sequestro il debitore era formalmente
registrato all'Ufficio controlli abitanti di __________, ma inoltre a
__________ risultava unicamente un domicilio fiscale (doc. 3). Come già
rilevato sopra, determinante al fine del giudizio è la situazione al momento
del decreto di sequestro, quindi sono del tutto irrilevanti le censure
sollevate dalla convenuta riguardanti la volontà del debitore di trasferirsi in
un prossimo futuro a __________; proprio l’intenzione di portare la residenza a
__________ per dare inizio colà all’attività di esercente conferma l’esistenza,
al momento di quelle dichiarazioni (cfr. lettera 20 dicembre 1994 dell’attore
alla convenuta, doc. 3), del domicilio a __________ e __________ non ha saputo
provare che, all’occasione del sequestro ( il 2 gennaio 1995, doc. B),
__________ avesse già lasciato, in senso soggettivo ed oggettivo, __________.
Nemmeno va dimenticato che gli atti esecutivi sono stati intimati regolarmente
e senza difficoltà al domicilio svizzero dell’attore. La convenuta, alla quale
incombe l'onere probatorio, non è quindi riuscita a rendere verosimile
l'inesistenza del domicilio in Svizzera, ciò che esclude a priori entrambe le
cause di sequestro riferite all’assenza di domicilio.
- Ed ora sulla causa di sequestro di cui all'art. 271
cpv. 1 cfr. 2 LEF, che prevede la possibilità di sequestro nel caso in cui il debitore,
nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i
suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.
4.1. Per giustificare l’applicazione, nel caso concreto, di
una tale causa di sequestro bisogna rendere verosimile che il debitore abbia
l’intenzione di sottrarsi al pagamento del debito nei confronti __________ e
che, per raggiungere questo scopo, cerchi di nascondere i suoi beni oppure se
ne scappi all’estero.
La
giurisprudenza ha considerato che un trasferimento di domicilio all'estero,
preso a se stante, non costituisce ancora una fuga al fine di sottrarsi
all'adempimento delle proprie obbligazioni; é necessaria la presenza di indizi
atti a dimostrare che il trasferimento intenda effettivamente nuocere al
creditore, per esempio quando il debitore dissimuli, o abbia per lo meno
tentato di dissimulare, i suoi beni (JdT 1968 II 64).
Dal momento
che __________ non ha tentato di partire clandestinamente - ha infatti
chiaramente notificato la sua intenzione di lasciare la Svizzera ed indicato
d'altronde anche il suo prossimo domicilio di __________ - l’annunciato
trasferimento all’estero non può essere qualificato quale fuga e suffragare di
per sé l'intenzione di volere sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni.
4.2. Occorre però ancora porsi la questione a sapere se il
comportamento di __________ non possa essere qualificato quale volontà di
trafugare il capitale LPP, nell'intenzione appunto, di rendere più difficile o
addirittura impossibile l'ottenimento dell'incasso del credito stabilito con la
sentenza penale.
A tal
proposito il creditore deve fornire degli indizi indicanti che il debitore
cerchi di sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via,
celandoli, o alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. ed., pag. 371). Ciò può corrispondere al sospetto legittimo che il creditore
abbia l'intenzione occulta di sottrarsi a suoi impegni pecuniari: tale
situazione, suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria
esperienza di vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw.
Gerichtspraxis, Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista
motivo di ottenere un sequestro (Ammon, Grundriss des SChKG, Berna 1980,
p. 374).
È evidente
che il trafugamento dei beni, per essere preso in considerazione quale causa di
sequestro, non deve essere necessariamente compiuto, poiché altrimenti il
sequestro si rivelerebbe sempre tardivo ed inefficace (ZBJV 1948, pag.
494). Questa interpretazione estensiva della causa di sequestro, trova
particolare applicazione nell'ambito di sequestri di crediti che possono essere
direttamente trasformati in contante, considerato come niente sia più
incontrollabile della moneta. In concreto quando si tratta di soldi contanti,
per verificare la causa di sequestro, occorrerà riferirsi maggiormente alle
condizioni legali soggettive, piuttosto che ad una rigorosa verifica dei
presupposti oggettivi. Considerato che l'istituzione del sequestro è stata
ideata quale possibilità per il creditore di tutelare il suo credito, non
sarebbe opportuno negare la possibilità di sequestro al creditore argomentando
l'inadempienza dei presupposti oggettivi, quando nel contempo sarebbe
riconoscibile l'intenzione del debitore di volersi sottrarre all'adempimento
delle sue obbligazioni (ZBJV 1948, pag. 498).
4.3. Il trafugamento del credito LPP nell’intenzione di
sottrarlo alle misure di esecuzione della banca - da promuoversi per incassare,
almeno parzialmente, il suo credito - presuppone però , affinché sia
oggettivamente realizzabile, che quel credito possa essere oggetto di una
realizzazione forzata a favore della creditrice. Ora fintanto che i contributi
previdenziali non vengono ritirati in contanti per il realizzarsi di una delle
condizioni previste dall’art. 331c cpv. 4 CO il lavoratore (l’attore nel nostro
caso) non ha disponibilità di quegli importi ma solo un credito per prestazioni
future verso l’istituzione di previdenza che, quando non ancora esigibile ossia
prima del compimento del 65° anno di età (art. 13 LPP), é assolutamente non
pignorabile (art. 92 cifra 13 LEF) e, dopo la sua esigibilità al momento della
trasformazione in rendita, é solo relativamente pignorabile (art. 93 LEF). Se
l’attore non avesse chiesto di ritirare in contanti il proprio credito LPP quel
suo bene non avrebbe potuto essere oggetto di realizzazione da parte della
banca: se ne deduce che, non essendo disponibile a questi fini, non può nemmeno
esserci stata intenzione di sottrarlo, e quindi non si é potuta realizzare la
causa di sequestro invocata.
4.4. È vero che il capitale LPP pagato in contanti non
rappresenta più una prestazione previdenziale ma entra, senza limitazioni, nel
patrimonio di chi ne ha diritto (DTF 118 III 18) con possibilità di
pignoramento ed anche di sequestro per cause, come ad esempio la presenza di un
attestato di carenza di beni, che non possono però essere quelle riferite
all’intenzione di trafugare beni che é, come visto, irrealizzabile per il
semplice fatto di aver chiesto il pagamento in contanti del credito LPP.
- Ne consegue la reiezione dell’appello e la conferma
del giudizio pretorile che revoca il sequestro.
Tassa di
giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati, per le
spese, gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 2 maggio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3'000.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione:
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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