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Numero d'incarto:
12.1995.210
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00210
Lugano
11 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1238
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 5
novembre 1991 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in materia di disconoscimento del debito.
Ed ora sull’istanza di stralcio per
perenzione di data 5 maggio 1995 presentata dal convenuto e che il Pretore,
con decisione 19 giugno 1995, ha respinto.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello
6 luglio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la
domanda di stralcio e subordinatamente, nel caso di conferma del giudizio del
Pretore, la riforma del dispositivo sulle spese nel senso di non prelevarne.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che
il Pretore non ha ritenuto di dover dichiarare perenta la causa in oggetto
poiché al momento della presentazione della relativa istanza da parte del
convenuto non erano ancora trascorsi due anni dall’ultimo atto di causa
individuato nella richiesta di pagamento di un anticipo della tassa di
giustizia all’attore e dal relativo successivo versamento;
che
l’appellante critica la conclusione del Pretore ritenendo che le domande di
versamento delle tasse e spese di giustizia, così come il loro pagamento, non
rappresentino atti di procedura suscettibili di interrompere il decorso dei
termini ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC;
che
tale problematica é già stata decisa da questa Camera (II CCA 20 gennaio
1995 in re A. c. A. SA) così come alla soluzione adottata dal Pretore con la
decisione impugnata;
che
infatti per l’art. 351 cpv. 2 CPC la mancanza di interesse é presunta se
nessuna delle parti, nel corso di due anni consecutivi, ha compiuto un atto
processuale dove con questo termine di “atto processuale” é inteso sia l’atto
formale previsto da una norma di procedura che il semplice scritto avente per
scopo la prosecuzione della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n.
10);
che,
per essere riconosciuti come interruttivi della perenzione, tali atti devono
essere acquisiti agli atti oppure a protocollo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 351 n. 11);
che
per l’art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo,
le spese per gli atti che compie ed anticiparle a richiesta del giudice;
che
di conseguenza il versamento dell’anticipo delle spese deve essere considerato
atto processuale il cui compimento sta a dimostrare, inequivocabilmente, che
almeno una delle parti ha interesse al processo e intende farlo proseguire;
che
il compimento di tale atto é facilmente desumibile dall’incarto nel quale é
registrato considerato poi che la necessità di facile constatazione al
proposito é voluta in funzione della prova dell’atto che non potrebbe esserci
per semplici sollecitatorie verbali;
che,
in ogni caso, l’invito del Pretore al versamento di un anticipo rappresenta un
ordinanza processuale come potrebbe essere quella sull’ammissibilità delle
prove notificate e come tale, già di per sé, é un atto di procedura che
interrompe e fa rinascere la decorrenza di un nuovo termine biennale di
perenzione;
che
per quanto riguarda il merito l’appello deve essere così respinto;
che
anche per quanto riguarda la questione relativa al prelievo di una tassa di
giustizia l’appello non può avere miglior sorte dal momento che il Pretore non
ha fatto altro che applicare la LTG la quale, all’art. 19, prevede, per i
decreti, una tassa di giustizia da 30.- a 10’000.- franchi tenuto conto dei limiti
di cui all’art. 17 relativo alle tasse nelle azioni ordinarie secondo il valore
litigioso;
che
per una causa del valore di 47’500.- franchi, con una tassa di giustizia
possibile per la sentenza di merito sino a Fr. 2’000.- ben si giustifica nell’ampio
potere d’apprezzamento del Pretore, un importo di Fr. 300.- per il decreto
incidentale qui impugnato e ciò anche a prescindere dalla discutibile massima
giurisprudenziale secondo cui quando la tassa di giustizia rientra tra i minimi
ed i massimi della tariffa non é data all’autorità di ricorso facoltà di
modifica (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 15);
che
la reiezione dell’appello, deciso ai sensi dell’art. 313bis CPC, comporta il
carico delle spese alla parte appellante soccombente;
Per i
quali motivi
vista,
per le spese, la LTG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello 6 luglio 1995 di __________ é respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr.
20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico dell’appellante.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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