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Numero d'incarto:
12.1995.22
Data decisione, Autorità:
17.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00022
Lugano
17 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
a giudicare nella causa civile ordinaria (convalida di sequestro) dipendente da petizione 30 maggio 1994 del
, di ignota dimora
rappr.
dall'avv
chiedente la condanna del convenuto a risarcire alla
banca attrice la somma di fr. 1’000’000.- e accessori;
ed ora sulla domanda processuale 7 luglio 1994 del
convenuto che ha proposto al pretore di decidere preliminarmente sull’eccezione
di litispendenza e di incompetenza da lui sollevata;
eccezione cui si è opposta la banca attrice e che il
primo giudice, con sentenza 5 dicembre 1994 ha respinto;
appellante __________ che, con allegato 10 gennaio
1995 postula la riforma della decisione pretorile e il conseguente accoglimento
dell’eccezione in esame;
lette le osservazioni all’appello della controparte;
considera
in fatto e in diritto
- La petizione del __________ riguarda la rifusione del
danno di fr. 1’000’000.- oltre accessori, che l’attrice considera esserle stato
causato dal signor __________ nell’ambito di una fattispecie complessa di
operazioni illecite, portate a termine da diverse persone, diversamente legate
a un dipendente della stessa banca.
Nei
confronti di tutte queste persone è in itinere un’istruttoria penale in cui il
__________, parte lesa, si è costituito parte civile.
- L’eccezione
in esame concerne la proponibilità della petizione a dipendenza del fatto che,
proprio costituendosi parte civile nella procedura penale, la banca avrebbe già
scelto di vedere soddisfatto il proprio diritto al risarcimento del danno
patito nell’ambito del procedimento penale, onde si deve concludere alla
litispendenza.
Con
la decisione impugnata il pretore ha respinto l’eccezione sulla scorta della
constatazione che la banca attrice ha sì comunicato all’autorità penale di
costituirsi parte civile, ma non ha quantificato la sua richiesta di
risarcimento: così facendo non sono dati i presupposti per ammettere la
litispendenza dell’azione.
L’appello
ripropone la stessa tematica: degli argomenti svolti - come pure delle
allegazioni esposte con le osservazioni - si dirà, se necessario, nel seguito.
- E’
pacifico che, relativamente a uno stesso danno, il leso non può ottenere più
volte - dal medesimo o da giudici diversi - una sentenza che decida l’integrale
risarcimento.
Il
principio della forza di cosa giudicata sostanziale garantisce che una sentenza
concernente una determinata lite fra persone determinate è vincolante per
processi futuri (Guldener M., Schweizerisches Zivil-prozessrecht, Zurigo
1958, p. 303).
Ancor
prima, già la richiesta al giudice intesa ad ottenere una decisione vincolante
crea - a determinate condizioni - litispendenza; una delle conseguenze di
questo stato processuale è quella di inibire l’introduzione di un’azione
identica: ciò per evitare che sullo stesso oggetto vengano prese decisioni
divergenti (Guldener, op. cit., p. 250).
Anche
nel nostro Cantone è previsto l’istituto dell’azione civile adesiva, ossia
proposta al giudice penale contemporaneamente all’azione penale, quando
concerne gli autori e i complici di un reato, motivo di pregiudizio civile per
il leso (art. 3 CPP).
A
questo scopo la parte lesa deve costituirsi parte civile, come prevedono gli art.
64 segg. CPP.
Il
codice di rito civile ticinese, nel capitolo dedicato alla concorrenza delle
azioni civili e penali, non definisce formalmente il problema dell’opzione del
leso; l’art. 111 CPC enuncia che la parte lesa ha facoltà di promuovere “prima”
l’azione civile: la formulazione del disposto, che sembra dare importanza alla cronologia
degli atti processuali del leso, non chiarisce la problematica, poiché
un’azione civile indipendente da quella penale - nel caso in cui la parte lesa
non si è costituita parte civile - non può comunque essere esclusa. Né la
procedura civile può imporre al leso, una volta avviato il processo penale, di
proporre azione adesiva in luogo di introdurre la causa civile.
La
dottrina sorta attorno alle regole del processo penale è unanime nel
riconoscere che la parte lesa non può far valere le sue pretese di diritto
privato contemporaneamente davanti al giudice penale e al giudice civile poiché
vi si oppone la litispendenza dell’azione: il leso deve quindi optare per l’una
o per l’altra via (Hauser R., Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Basilea 1978, p. 79; Rehberg J., Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift
für Max Keller, p. 634; Piquerez G., Précis de procédure pénale suisse,
ed. 2, n. 1761 e segg.; Piquerez G., Traité de procédure pénale bernoise
et jurassienne, 1983, vol. 1, p. 256).
Condizione
necessaria perché l’azione adesiva crei la litispendenza è che essa, ancorché
nella forma prevista dalla procedura penale cantonale, sia connotata da un
contenuto minimo che permetta al giudice di prenderla in considerazione e di
giudicarne il merito: in particolare dev’essere chiara la volontà del leso di
ottenere il pagamento di una indennità determinata (“beziffert”) o almeno la
verifica del fondamento giuridico di tale indennità (DTF 60 II 199; 91
II 429, cons. 10; 100 II 344; 101 II 79 e 111 II 59).
- Nel
caso concreto, l’appellante ha allegato alla sua domanda processuale 7 luglio
1994, con cui ha ottenuto l’esame preliminare dell’eccezione in rassegna, la
denuncia penale della banca nei confronti di __________ e di __________ nonché
uno scritto dei patrocinatori del __________ al Ministero pubblico che, per
quanto qui interessa, è del seguente tenore: “ La costituzione di parte civile
16.6.93 viene confermata ed estesa a carico di tutti i prevenuti “.
Orbene,
supposto che il messaggio 16.6.1993 cui è fatto esplicito riferimento altro non
sia che la denuncia 15.6.1993, registrata dal Ministero pubblico in data 16.6.,
esso va letto al fine di individuarvi la volontà “chiara” della banca di
vedersi risarcita da parte del convenuto per un importo preciso.
Dev’essere
anzitutto osservato che l’attenta lettura del documento non permette
d’individuarvi una richiesta esplicita di risarcimento nella forma dell’azione
adesiva: ma nemmeno interpretando il medesimo, può essere dedotta la pretesa
volontà della banca in tal senso. Lo scritto di denuncia costituisce infatti
soltanto un’approssimativa descrizione dei fatti e dei rapporti fra le persone
coinvolte nelle diverse operazioni attuate attorno all’attività di un
funzionario del __________.
E’
ben vero che, dopo aver precisato che le malversazioni del funzionario
__________ hanno causato alla banca un danno sicuramente superiore a fr.
2’000’000.-, l’atto di denuncia espone che __________ aveva messo a
disposizione del primo la somma di fr. 1’300’000.- per poterne ricavare un
forte reddito che gli era stato garantito da parte di un’altra persona
coinvolta in un complesso giro speculativo e che, in un secondo tempo, aveva
accettato - oltre agli interessi non più corrisposti da quest’ultima - anche la
restituzione del capitale da parte del __________, sapendo che questi lo
prelevava dalla cassa della banca. Tuttavia lo stesso esposto né propone un
conteggio dell’ ammontare del danno ascrivibile a __________, né pretende di
postularne il risarcimento al giudice penale. In tal modo, il successivo
scritto di costituzione di parte civile, inviato al Ministero pubblico, di
generico contenuto se non ai fini del processo penale, non è in grado di
supplire alla carenza di presupposti per la presentazione di un’azione adesiva.
In
tal senso, il giudizio dedotto in appello merita conferma.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
10 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
Esso
verserà inoltre al __________ l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità
ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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