AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.246
Data decisione, Autorità:
08.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00246
Lugano
8 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 4413
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28
aprile 1993 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato) che il Pretore, con
sentenza 30 agosto 1995, ha parzialmente accolto condannando la ditta convenuta
a versare all’attore l’importo di Fr. 73’505.45 oltre interessi al 5% dal 28
aprile 1993.
Appellante
la convenuta la quale, con atto di appello 19 settembre 1995, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre la
controparte, con osservazioni 16 ottobre 1995 ne chiede la reiezione a conferma
del giudizio pretorile.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
é stato assunto dalla __________ quale sostituto di direzione a far tempo dal
febbraio 1989, con uno stipendio mensile lordo iniziale di Fr. 5’200.-, per
tempo indeterminato e con possibilità di disdetta con un preavviso di sei mesi
(contratto 11 gennaio 1989, doc. B).
Il
14 dicembre 1992 é stato licenziato in tronco per comportamento scorretto con
la clientela, per lassismo nelle sue incombenze di lavoro, per atteggiamento
non professionale con la creazione di problemi all’interno della ditta e nei
rapporti con altri dipendenti, per rottura di ogni rapporto di fiducia a
dipendenza di presentazione di documentazione non veritiera all’epoca dell’assunzione
e per non essersi presentato al lavoro, senza giustificazione, a partire dal 19
novembre precedente (doc. D).
- Con
la causa che ci occupa l’attore, contestando la legittimità del licenziamento
immediato, ha chiesto la condanna della sua ex-datrice di lavoro al pagamento
degli importi di Fr. 46’733.05 per il salario da gennaio a luglio 1993, Fr.
672.40 quale saldo scoperto sugli stipendi di novembre e dicembre 1992 e Fr.
40’056.90 quale indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Tali pretese sono
state contestate dalla convenuta che, a sua volta, ha fatto valere una domanda riconvenzionale
per Fr. 3’307.80 quale risarcimento del danno per fatture non pagate da clienti
a seguito dell’inoperosità dell’attore.
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco non essendosi appalesati in istruttoria comportamenti talmente gravi
dell’attore da legittimarlo e ha di conseguenza condannato la ditta convenuta a
versare i reclamati importi per salario e un’indennità, per licenziamento
indebito, di Fr. 26’100.- pari a quattro stipendi mensili; ha inoltre respinto
la domanda riconvenzionale.
- Con
l’appello la __________ critica la sentenza del Pretore per non aver colto
negli atteggiamenti addebitati al convenuto quella gravità che le ha permesso
di concludere, oggettivamente, per la risoluzione immediata del rapporto di
lavoro che si rivela come legittimo con la conseguenza di liberarla da
qualsiasi pagamento. In via subordinata contesta di dovere l’indennità dell’art.
337c cpv. 3 CO che, se dovuta, dovrebbe essere ridotta all’equivalente di un
mese di stipendio. Non si aggrava nei confronti dell’esito della sua domanda riconvenzionale.
Dei
singoli motivi dell’appello, così come di quelli delle opposte osservazioni
della parte appellata, si dirà per quanto necessario nel seguito
dell’esposizione di diritto.
- In
base all'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto
è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda
oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale
termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337
cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art.
337 CO; DTF 111 II 245).
In
linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di
"cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del
contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto
illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non
si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la
rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però
portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto
riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF
116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna
1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito,
senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale
(Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p.
176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In
altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui,
quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere
a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in
particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro
(DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991
in re G. SA/C.).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola
fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla
natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle
mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in
considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato
dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp,
op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui
che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine
di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo
1991, p. 464).
- Quattro
sono i motivi che l’appellante riprende ancora in appello a sostegno del
licenziamento in tronco dell’attore:
5.1. il
comportamento scorretto con la clientela individuato in tre episodi che,
per come sono stati presentati, appaiono in primo luogo essere stati ricercati
appositamente, con l’invito al cliente di darne comunicazione scritta
(testimonianza __________), così da poter sostanziare a posteriori una
decisione di licenziamento già presa in precedenza. Le lettere dei maltratti
clienti sono infatti tutte datate dopo la metà di novembre 1992 quando già la
__________, per sua stessa ammissione, avrebbe potuto significare il
licenziamento immediato (cfr. raccomandata 14 dicembre 1992 in fine, doc. D).
Ma, indipendentemente da ciò, gli episodi in questione non possono assurgere a
motivo grave giustificante un licenziamento in tronco. Non certamente l’aver affidato
e poi ritirato il mandato per eseguire determinati lavori fiduciari alla
__________ che, stranamente, si lamenta di tale fatto due anni dopo il suo
verificarsi (doc. 4) e nemmeno le lamentele della __________ (doc. 5) o del
signor __________ (doc. 3 e sua testimonianza) che, al massimo, dimostrano
un’attività lavorativa poco accurata o manchevole sotto alcuni punti di vista
che, per assurgere a motivo di licenziamento in tronco, deve essere ripetuta
anche dopo formale diffida.
5.2. lassismo
nelle incombenze contrattuali che può essere integrato, poiché il tutto si
riduce e si rifà al rimprovero di manchevoli prestazioni di lavoro, con la creazione
di gravi problemi con altri dipendenti. Le situazioni concrete alle quali
l’appellante si riferisce sono l’incompetenza e l’insicurezza nell’espletamento
dei lavori tecnici con risultati insoddisfacenti (testi __________ e
__________) e la trascuratezza nel recuperare pagamenti di fatture in
sofferenza (teste __________Ma l’incapacità o la manchevolezza della
prestazione lavorativa non è ancora motivo sufficiente per un licenziamento in
tronco (Schweingruber, Komm. zum Arbeitsvertrag, ad art. 337 CO N. 10; Rehbinder
OR 337 N. 8) se non preceduto, in caso di recidiva, da avvertimento (JAR 1991,
267; IICCA 2 agosto 1990 S. c. C SA in JAR 1991, 287). E la
situazione era nota ai vertici della ditta convenuta che non procedettero alla
prevista promozione di __________ poiché non in grado di far fronte in modo
ottimale e indipendente agli oneri dell’impiego (doc. 17) e che, come appare
dalla deposizione __________, richiamarono il dipendente a maggior impegno e
responsabilità. Ma tutto ciò senza che però vi sia mai stato un formale
avvertimento che in mancanza di adeguamento delle prestazioni lavorative alle necessità
della ditta sarebbe seguito il licenziamento: l’appellante lo sostiene
riferendosi alla testimonianza __________ ed all’ovvietà del provvedimento ma
la teste afferma, pur nella precisione del suo racconto, di non ricordare
questa diffida e le cose pretese naturali e logiche non per questo possono
anche essere presunte e quindi esenti da prova certa.
5.3. rottura
del rapporto di fiducia per aver violato la buona fede e la lealtà
contrattuale presentando al momento delle trattative per la stipula del
contratto di lavoro un documento attestante, contrariamente al vero, il
pagamento di una gratifica particolare da parte del precedente datore di lavoro
così da dare migliore impressione ai fini della sua assunzione ed in modo da
ottenere un salario più elevato. Al proposito si può lasciare aperto il quesito
a sapere se quel documento attestava la realtà delle cose poiché non é stato
assolutamente provato dalla ditta appellante che l’assunzione del signor
__________ e la fissazione del suo stipendio siano stati determinati da quella
circostanza. In ogni caso un’eventuale mancanza così come prospettata
dall’appellante non può condurre che ad un licenziamento ordinario (Rehbinder
OR 320 N. 41). In particolare dopo che l’attività lavorativa si é sviluppata su
diversi anni e lo stipendio ha subito degli adeguamenti importanti come nel
caso concreto (cfr. gli importi di cui al contratto doc. B con il conteggio
salario del dicembre 1992, doc. 15).
5.4. La
sentenza del Pretore, completa e convincente nella disamina delle fattispecie
addebitate al lavoratore, che conclude per l’inesistenza di qualsiasi motivo
grave di licenziamento deve essere così confermata.
-
La
conseguenza degli stipendi dovuti fino a fine luglio 1993 e del saldo di quelli
di novembre e dicembre 1992 non é più rimessa in discussione in appello
riservandosi l’appellante, per la seconda posta, di dimostrare in sede
esecutiva di aver già versato quanto chiesto.
-
Con
riferimento invece all’indennità per licenziamento ingiustificato l’appellante
la considera arbitraria trattandosi di un caso eccezionale stante le ripetute
inadempienze del dipendente.
Un
licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro che risulta
ingiustificato dà luogo in principio ad un’indennità in favore del lavoratore
ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO e solo delle circostanze che escludono un
comportamento colpevole del datore di lavoro possono indurre il giudice a
negare il riconoscimento di questa indennità (DTF 116 II 300). Inoltre,
differentemente che per la determinazione del salario dovuto sino alla fine del
normale periodo di disdetta, la concolpa del lavoratore può influenzare la
determinazione dell’importo dovuto (Rehbinder OR 337c n. 10). Questa
indennità costituisce una sanzione punitiva nei confronti di chi ha licenziato
immediatamente senza una causa grave, sanzionando così un suo comportamento
scorretto, ed è lasciata al libero apprezzamento del giudice. Nella sua
determinazione il giudice deve tenere conto in particolare del comportamento
del datore di lavoro in connessione con il licenziamento immediato, la
leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è determinato al
provvedimento, il modo con il quale l'ha comunicato al dipendente; senza
dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità del
lavoratore (Brunner/ Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna
1990, N. 10 ad art. 337 c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo
1992., N 8 ad art 337 c CO; Rehbinder OR. 337 c n. 9; DTF 116 II
300; II CCA 5.10.1992 in re G/G. SA).
Le
modalità nelle quali il licenziamento é avvenuto con la ricerca a posteriori di
tutte quelle minime mancanze che normalmente possono presentarsi nell’ambito di
un rapporto di lavoro e la convinzione che la scelta del licenziamento in
tronco doveva servire a parare le conseguenze finanziarie di una disdetta
ordinaria ,stante il lungo termine contrattuale di sei mesi, no può dispensare
la ditta __________ dal dovere un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Il
Pretore l’ha determinata in quattro mesi di salario e la sua valutazione non
può essere ulteriormente rivista. Infatti quando il giudice di prima istanza
applica le regole del diritto e dell'equità nell'ambito del suo libero
apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze, l'autorità d'appello può
riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza,
intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono
manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391 cons. 3; II CCA 25.3.1992
in re R. c. Pasticceria __________e __________.). Il che non é nella
fattispecie concreta.
- Ne
consegue la reiezione dell’appello infondato in ogni suo punto con il carico di
spese e ripetibili all’appellante interamente soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
19 settembre 1995 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 1650.- e le spese della procedura d’appello in Fr.
50.- (totale Fr. 1’700.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo
carico con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di Fr. 2’000.- per
ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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