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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.264
Data decisione, Autorità:
06.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00264
Lugano
6 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.1270 (1525) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
promossa con petizione 26 ottobre 1992 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
in
materia di locazione (pagamento della pigione e conferma del diritto di
ritenzione)
nella
quale il Pretore, con decisione 11 settembre 1995, ha pronunciato l’irricevibilità
della petizione.
Appellante
la parte attrice la quale, con atto di appello 2 ottobre 1995, chiede che, in
riforma della decisone impugnata, la domanda di accertamento della nullità
della petizione formulata dalla convenuta venga respinta.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che il Pretore,
considerando come la lite tra le parti dev’essere qualificata quale
contestazione riguardante il contratto di locazione di locali d’abitazione e
commerciali, ha dichiarato irricevibile la petizione inoltrata dalla
__________. poiché la stessa non é stata preceduta dall’obbligatorio tentativo
di conciliazione avanti al competente Ufficio di conciliazione in materia di
locazione così come indicato dalla DTF 118 II 307;
che l’appellante nega la
necessità di doversi rivolgere all’Ufficio di conciliazione stante la
particolarità della fattispecie, ossia il fatto che la causa, a conferma di un
diritto di ritenzione a garanzia delle pigioni impagate, doveva essere
inoltrata entro termini perentori del diritto federale pena l’estinzione degli
effetti della compilazione dell’inventario degli oggetti gravati dalla
ritenzione;
che é pacifico che la
domanda dell’attrice riguarda un rapporto di locazione di locali commerciali il
cui concetto, del resto, va interpretato in modo ampio (mp 1995, 96);
che il litigio è nato in
un momento (nel corso del 1992) in cui le norme introdotte dalla LF del 15
gennaio 1989, in vigore dal 1° luglio 1990, erano applicabili;
che pertanto il Pretore,
richiamando correttamente i principi giurisprudenziali in materia (DTF
citata, cfr. anche II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.; 3 maggio
1994 in re G. SA/R.; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc.), a giusta ragione ha
sanzionato la mancata effettuazione della procedura di conciliazione;
che la necessità di
rispettare termini brevi, pur previsti dal diritto federale, per l’introduzione
della procedura non può vanificare l’esigenza di sottoporre preventivamente
all’Ufficio di conciliazione la questione;
che infatti come avviene
per l’azione di inesistenza del debito che, in materia di pretese di locazione,
deve essere preceduta dall’obbligatoria procedura di conciliazione anche se i
termini per la sua introduzione sono brevi e perentori ma sono rispettati
dall’inoltro dell’istanza di conciliazione (JdT 1994 III 24 e nota a
pag. 2; CCC 8 febbraio 1994 in re A. c. De C.; II CCA 16 dicembre
1994 in re F. SA c. A.G. SA) altrettanto deve valere per una causa che chiede
il pagamento di canoni di locazione a conferma di un diritto di ritenzione ex art.
268 e seg. CO e 283 LEF;
che la domanda della parte
convenuta, formulata solo dopo lo scambio degli allegati scritti, non può
essere ritenuta abusiva poiché l’irricevibilità della petizione dev’essere
rilevata d’ufficio;
che infatti per l’art. 97
CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali e tra questi figura quello dell’ammissibilità di ogni
singolo atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC) con la conseguenza della nullità
dell’atto (art. 142 litt. a CPC) in difetto del presupposto;
che la decisone del
Pretore é così corretta e l’appello può essere respinto già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art.
148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 2 ottobre
1995 __________, é respinto.
-
La tassa di giudizio
in Fr. 200.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 220.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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