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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.285
Data decisione, Autorità:
07.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00285
Lugano
7 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'682 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 10 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’221.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso e che il Pretore con
sentenza 16 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 19 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Il convenuto non
ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attrice afferma di avere fornito al convenuto nell’ottobre 1987
le merci e le prestazioni di cui alle fatture doc. A-C, rimaste impagate.
La
ditta individuale di cui il convenuto era all’epoca titolare avrebbe cessato la
propria attività nel 1988.
Dal
1° agosto 1988 attivi e passivi della ditta sarebbero stati assunti dalla
__________, nel frattempo fallita.
L’attrice
avrebbe tuttavia fatto notificare al convenuto un precetto esecutivo già l’8
marzo 1989, esplicitandogli così la volontà di opporsi all’assunzione e di
continuare a ritenerlo debitore dell’importo vantato.
Ne
conseguirebbe l’obbligo del convenuto di pagare la somma dedotta in causa.
B. Il
convenuto, precluso, non si è espresso sulla petizione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che dopo l’assunzione della sua
ditta individuale da parte della __________ il convenuto sarebbe rimasto
solidalmente responsabile del debito ancora per due anni.
La
decorrenza di tale termine comporterebbe l’estinzione dei diritti del creditore
contro il vecchio debitore, e perciò la perenzione della pretesa, da rilevare
se del caso d’ufficio.
L’attrice
avrebbe a due riprese interrotto la decorrenza del periodo biennale mediante
l’intimazione di precetti esecutivi, ma in difetto di ulteriori atti esecutivi
o giudiziari nel periodo compreso tra il 28 settembre 1990 e l’avvio della
causa in esame, la perenzione si sarebbe nondimeno compiuta.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Con
tempestivo gravame datato 19 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del
pronunciato pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe confuso tra perenzione e prescrizione: osservando il termine di
perenzione con la notifica del primo precetto esecutivo, l’attrice avrebbe
definitivamente conservato il diritto di far valere il proprio credito nei
confronti del convenuto.
E. Il
convenuto non ha presentato osservazioni all’appello dell’attrice.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 181 cpv. 2 CO in caso di assunzione di un patrimonio o di un’azienda il
debitore precedente rimane obbligato solidalmente con il nuovo debitore ancora
per due anni, i quali per il caso di debiti scaduti cominciano a decorrere dal
giorno della comunicazione o della pubblicazione dell’avvenuta assunzione.
Il
termine di due anni in cui il precedente debitore rimane solidalmente
responsabile è un termine di perenzione e non di prescrizione (DTF 108
II 110; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 2, pag. 399; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 14 ad art.
181 CO).
Come
tutti i termini di perenzione, esso non può essere sospeso o interrotto, il suo
rispetto deve essere esaminato d’ufficio in quanto premessa per la sussistenza
del diritto vantato, ed una volta ossequiato -contrariamente a quanto avviene
per la prescrizione- esso non inizia a decorrere nuovamente (Von Thur/Escher,
opera citata, pag. 162).
- L’attrice
facendo spiccare nei confronti del convenuto il precetto esecutivo dell’8 marzo
1989 (doc. H2) ha rispettato il termine di perenzione, dovendosi conferire tale
effetto all’avvio della procedura esecutiva (DTF 108 II 111), non intesa
quale atto esecutivo come tale ma quale forma qualificata di dichiarazione di
volontà formatrice del creditore di volersi prevalere delle norme dell'art. 181
cpv. 2 CO, con il che il Pretore era tenuto all’esame della pretesa dedotta in
causa.
Essendo
la stessa rimasta proceduralmente incontestata, ed avendo in particolare il
convenuto al dibattimento finale implicitamente ammesso sia la stipulazione
contrattuale che l’adempimento della parte attrice, nulla ostava al suo
accoglimento, eccezion fatta per il saggio degli interessi di mora, da
ricondurre al tasso legale del 5% non avendo l’attrice addotto alcuna
circostanza di fatto che giustificherebbe la loro attribuzione al richiesto
tasso del 7% (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.), e per la data di
decorrenza degli stessi che è quella del primo sollecito (doc. D1).
Ne
consegue perciò il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto però che quelle della procedura di appello devono essere poste a
carico dello Stato, non essendo tale procedura riconducibile a immotivata
opposizione del convenuto.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 10’221.-- oltre interessi
al 5% dal 12 novembre 1987.
- La
tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 80.--, da anticipare
dall’attrice, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice
fr. 800.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà
all’attrice fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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