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Numero d'incarto:
12.1995.287
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00287
Lugano
- marzo 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 1047 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione
3 promossa con petizione 4 dicembre 1990 da
(rappr.
dall’ avv. __________)
contro
(rappr.
dallo studio legale __________)
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
374’693.05.- con interessi al 9,5 % dal 15 agosto 1995 per inadempimento del
contratto di compravendita.
Domanda
avversata dalla controparte che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale
la condanna della controparte alla restituzione di un importo di Fr. 19’645.-
e che il Pretore, con sentenza 5 ottobre 1995, ha accolto limitatamente a fr.
354’843,40.- oltre interessi al tasso del 9,5 % a far tempo dal 15 agosto 1995.
Appellante
la convenuta la quale, con atto di appello 20 ottobre 1995, chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione ed accogliere la
sua domanda riconvenzionale, il tutto con carico di spese e ripetibili alla
controparte.
Mentre
quest’ultima, con osservazioni 2 dicembre 1995 , chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in
diritto:
- Nel
corso del mese di settembre 1989 la ditta __________ ha stipulato con la
__________ (ora __________) di __________ un contratto con il quale si impegnava
a fornire, nel corso del 1990 e con consegne successive secondo le richieste
dell’acquirente, 900 tonnellate di gelatina al prezzo di fr. 827,75.- per t.
Verso
la fine del marzo 1990, a consegna avvenuta di 441’800 chilogrammi di gelatina,
la __________ ha comunicato all’attrice di essere nella impossibilità di
onorare gli accordi contrattuali per il futuro, e quindi di ritirare la
rimanente merce come a contratto, poiché la ditta __________ dell’ex __________
(__________), alla quale la gelatina era destinata, non era più in grado
rispettare i propri obblighi contrattuali d’acquisto nei suoi confronti a seguito
dei cambiamenti politici verificatisi in quel paese.
La
__________, contestando la rilevanza delle ragioni addotte dalla controparte,
ha sollecitato l’integrale adempimento del contratto da parte della __________
invitandola a ritirare i rimanenti 458’200 chilogrammi di gelatina ed a pagarne
il relativo controvalore. __________ con petizione 4 dicembre 1990. In replica
l’attrice ha accettato le pretese di domanda riconvenzionale della __________
pari a fr. 19’645.-, somma che questa aveva versato alla __________ in
previsione di forniture di gelatina mai avvenute, facendo nel medesimo tempo
valere il diritto di compensazione con il credito qui rivendicato.
-
Il
Pretore ha accolto, con sentenza 5 ottobre 1995, la domanda della __________
intesa ad ottenere la condanna della controparte al pagamento del residuo
prezzo della compravendita, dedotto l’importo di cui alla domanda riconvenzionale.
In particolare ha giudicato che non era stato assolutamente provato, come
invece preteso dalla ditta convenuta, che la conclusione del contratto di
compravendita fosse sottoposto alla condizione che la compratrice potesse
rivendere a sua volta la merce alla __________ e che la mancata esecuzione del
contratto fosse dovuta ad un caso di forza maggiore.
-
Con
tempestivo appello l’appellante postula la riforma del querelato giudizio, nel
senso di respingere la petizione ed accogliere la domanda riconvenzionale.
Rimprovera
al primo giudice di non aver valutato correttamente le prove fornite le quali,
a suo dire, attesterebbero l’esistenza della condizione di rivendita della
merce alla __________ per la validità del contratto tra di lei e la __________
e il realizzarsi della forza maggiore (caduta del regime comunista e
dell’economia dirigista nella __________) che ha reso impossibile l’esecuzione
del contratto.
Inoltre
ritiene assurdo di dover pagare l’intero importo corrispondente alla merce non
fornita senza che sia stato approfondito che fine abbia fatto tale merce: se
ancora esistente, se rivenduta oppure ritornata alla fornitrice originale.
Chiede di conseguenza un accertamento al proposito da parte dell’autorità di
appello, ai sensi dell’art. 322 CPC, così da condizionare, nel caso di conferma
del giudizio del Pretore, la pretesa del pagamento alla effettiva messa a
disposizione della merce rispettivamente a detrarne il ricavo di un’eventuale
rivendita.
-
Con
le osservazioni all’appello la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame
e la conferma della sentenza pretorile sulla scorta di argomentazioni di cui si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
L’accertamento dell’esistenza o meno di un evento di forza maggiore
tale da rendere impossibile l’esecuzione del contratto tra la __________ e la
__________ é ininfluente in concreto. Tale eventuale impossibilità - da
risolversi del resto piuttosto negativamente per l’esistenza di provvedimenti
di legge tedeschi a tutela dei contratti di commercio estero conclusi con l’ex
__________ come appare dalla Verordnung allegata al doc. I (cfr. inoltre per
quanto riguarda il diritto svizzero K. Oftinger, Die kriesenbedingte Veränderung
der Grundlagen bestehender Verträge, in SJZ 1939/1940, 229 e 245) -
riguarda infatti l’utilizzo della merce comprata che ne fa l’acquirente e non
può ricondursi ad una impossibilità di esecuzione del contratto tra le parti in
causa (Aepli, ad art. 119 CO n. 31 che porta proprio l’esempio del compratore
che non può rivendere all’estero la merce a seguito della messa in vigore di
una disposizione di blocco delle esportazioni; Jäggi/Gauch, ad art. 18
CO n. 654). Una tale situazione relativa alla possibilità d’impiego della merce
acquistata può unicamente interessare il compratore (DTF 48 II 366 consid.
3).
- Il
problema riguardante la possibilità di utilizzo della merce acquistata può
però, evidentemente, essere oggetto di accordo contrattuale tra le parti alla
compravendita originaria (Aepli, ad art. 119 Co n. 32; DTF 57 II
534; BlZR 1918, 183 n. 99) in modo che questa decade se non si realizza
l’altra (art. 154 CO, condizione risolutiva). È anche questo un argomento
dell’appellante che tuttavia non trova riscontro nelle risultanze di causa.
Infatti
la volontà di far dipendere la validità del contratto dalla possibilità da
parte della __________ di rivendere a sua volta la merce, in particolare di
rivenderla alla ditta __________ __________, non risulta espressamente
dall’unico testo scritto che contiene gli accordi tra le parti e che é la
conferma doc. A. Anche le testimonianze raccolte durante l’istruttoria non hanno
permesso di evidenziare che vi sia stata volontà comune delle parti di
stipulare un contratto condizionato: i testi __________ e __________ di parte
convenuta sostengono il contrario di quanto affermato dai testi __________ e
__________ di parte attrice. Per costante giurisprudenza di questa Camera, la
presenza di due deposizioni così discordanti impone nella loro valutazione la
loro reciproca elisione, con la conseguenza di non poter dare per provato il
fatto che si voleva accertare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 7 ad art.
90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co, 12 aprile 1994 in re
S./ Z. V., 9 maggio 1995 in re S/M. SA ), ovvero nel caso concreto l’esistenza
della pattuizione di una condizione risolutoria nel contratto di compravendita
tra le parti. Del resto appare che i testi di parte convenuta deducono
l’esistenza di una tale condizione dal fatto che la venditrice __________
conoscesse la destinazione finale della merce ma ciò non consente ancora di
farne discendere, quale conseguenza naturale, una inscindibile connessione
giuridica tra il contratto di compravendita e quello di rivendita. Come
correttamente osserva la parte appellata, il commercio internazionale tra
grossisti non potrebbe funzionare se il venditore dovesse assumersi il rischio
riguardante la ricezione effettiva della merce da parte del destinatario
finale. La __________, che agisce come ogni altro commerciante realizzando
un’utile, deve assumersi, a meno di diversa pattuizione che come visto non
esiste, i propri rischi.
Per
le motivazioni che precedono si ha che la validità del contratto tra le parti
in causa non soggiace a nessuna condizione risolutiva e quindi la __________,
obbligata dalle pattuizioni contrattuali nei confronti della __________, deve
perciò pagare a quest’ultima il chiesto residuo prezzo della compravendita.
- L’appellante
vorrebbe inoltre far dipendere l’adempimento del dispositivo di condanna al
pagamento all’effettiva consegna della merce attorno alla reale esistenza della
quale, prendendo spunto dall’affermazione del teste __________ procuratore
dell’attrice, chiede, in questa sede un accertamento probatorio. Sono richieste
irrimediabilmente tardive poiché formulate per la prima volta in appello (art.
321 cpv. 1 litt. b CPC). L’esame probatorio qui richiesto avrebbe, in ogni
caso, dovuto essere sollecitato già durante l’istruttoria, dopo la rivelazione
del teste __________ oppure, al più tardi, entro 10 giorni dalla chiusura della
fase di assunzione delle prove (art. 192 CPC). Ma anche la conoscenza del
destino della merce non avrebbe potuto avere nessuna pratica concludenza nel
processo poiché la __________ non ha sollevato, in prima sede, l’eccezione di
inadempienza contrattuale dell’art. 82 CO che propone invece solo con le
motivazioni dell’appello.
In
ogni caso la venditrice __________ ha più volte (per tutte valga la lettera 31
luglio 1990, doc. D) offerto la propria prestazione e, di fronte al chiaro e
pacifico rifiuto della __________ di continuare nel contratto e quindi ricevere
la merce (lettera 27 aprile 1990, doc. C sempre confermata come alla presa di
posizione del 3 agosto 1990, doc. E), tale comportamento (Verbaloblation) era
sufficiente ai fini dell’adempimento del suo proprio obbligo di prestazione (Schraner,
ad art. 82 CO n. 150 e 152; DTF 111 II 469). Alla compratrice incombeva
la prova che, nonostante la dichiarata offerta, la venditrice non era pronta a
fornire la merce (Schraner, ad art. 82 CO n. 154) ma, come già
evidenziato, la __________ non ha sollevato, con l’allegato di risposta di
causa, l’eccezione non adimpleti contractus precludendosi così anche la possibilità
di assumere prove al proposito.
- L’appello,
infondato in ogni suo punto, deve essere respinto con il carico di spese e
ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati, per le
spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
L'appello 20 ottobre 1995 __________ (già __________) é respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4’400.-
b)
spese fr. 100.-
Totale fr. 4’500.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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