AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.296
Data decisione, Autorità:
29.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00296
Lugano
29 febbraio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. 12'305
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord- promossa con petizione 27
ottobre 1992 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
249’960.35 oltre interessi nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca
legale a carico della part. __________RFP di __________ limitatamente a fr.
245’665.80 oltre accessori, somme ridotte in sede conclusionale rispettivamente
a fr. 237’157.95 e fr. 232’863.40;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale
ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
101’150.- oltre interessi;
domanda
riconvenzionale, a cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore con sentenza 13 ottobre 1995 si è così pronunciato:
I. In parziale accoglimento della petizione, il convenuto
__________, __________, è tenuto a versare all’attrice __________, l’importo di
fr. 232’863.40 oltre interessi al 5% a contare dal 5.6.1992.
II. È fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Mendrisio di
iscrivere, ad istanza di parte ed entro 15 giorni dalla crescita in giudicato
della presente sentenza, un’ipoteca legale definitiva dell’importo di fr.
232’863.40 oltre interessi al 5% a contare dal 5.6.1992, a carico del fondo
part. no. __________RFP __________, di proprietà del convenuto __________ ed a
favore dell’attrice __________, già annotata in via supercautelare con decreto
9.6.1992 (inc. no. 175 spec., doc. RFP __________) e confermata in seguito in
via provvisoria (doc. RFP __________).
III. La tassa di giustizia della presente azione e di quella
cautelare, di complessivi fr. 4’200.- oltre le spese, da anticipare dalla parte
attrice, rimangono a suo carico in ragione di 1/14 e, per la rimanenza, a carico
del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 13’800.- a titolo di
ripetibili.
IV. La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
V. Le spese e la tassa di giustizia della domanda riconvenzionale
di fr. 1’200.-, da anticipare dal convenuto, restano integralmente a suo carico.
Il convenuto è altresì tenuto a rifondere alla controparte fr. 8’000.- a titolo
di ripetibili.
Appellante
la parte convenuta che con atto di appello 31 ottobre 1995 ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente
la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre
la parte attrice con osservazioni 12 dicembre 1995 ha postulato l’integrale reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. Nel
1990 __________ ha commissionato all’impresa di costruzioni __________
l’esecuzione di opere da capomastro sulla part. no. __________RFP di __________
(doc. 1).
In
data 3 aprile 1992 l’impresa emetteva la propria liquidazione finale per un
importo complessivo di fr. 810’655.80 (doc. 4) e, successivamente, il 29 aprile
ed il 10 giugno, altre due fatture per un totale di fr. 4’294.55 concernenti
opere varie di finitura e per costi di allacciamento al quadro elettrico del
cantiere (doc. B e C).
B. A
seguito delle difficoltà incontrate nell’incasso del saldo a suo favore, che,
dedotti gli acconti di fr. 565’000.- già percepiti, ammontava ancora a fr.
245’655.80, tra il giugno ed il luglio 1992 l’impresa costruzioni ha chiesto ed
ottenuto l’annotazione in via provvisoria per quest’ultimo importo di
un’ipoteca legale sulla particella oggetto dei lavori (cfr. inc. no. 175/92
spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, doc. RII).
C. Con
petizione 27 ottobre 1992 la ditta __________ ha chiesto la condanna di
__________ al pagamento di fr. 249’960.35 oltre interessi e l’iscrizione in via
definitiva limitatamente a fr. 245’665.80 oltre accessori dell’ipoteca legale
già annotata provvisoriamente.
A
suo dire, l’importo di fr. 245’655.80 di cui all’ipoteca legale corrispondeva
al controvalore delle sue prestazioni sulla particella di proprietà del
convenuto così come risultava dalla liquidazione finale del 3 aprile 1992 (doc.
4), previa deduzione degli acconti già incassati; il maggior importo chiesto
con l’azione creditoria, rispetto a quello oggetto della richiesta d’ipoteca
legale, dipendeva dall’emissione -successiva alla liquidazione finale- delle
due ultime fatture di complessivi fr. 4’294.55.
D. Con
risposta e domanda riconvenzionale 18 dicembre 1992 il convenuto si è opposto
alla petizione e, a sua volta, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento
di fr. 101’150.- oltre interessi.
Per
quanto riguarda l’azione principale, il convenuto rileva innanzitutto come
l’opera presentasse tutta una serie di difetti, tempestivamente notificati e
che la stessa venne portata a termine con un notevole ritardo; le opere fuori
contratto non sarebbero inoltre state accettate e infine gli aumenti salariali
e per i materiali erano stati a loro volta contestati in quanto completamente
ingiustificati. Nell’ambito dell’azione riconvenzionale, egli ha quindi chiesto
la rifusione di fr. 70’000.- per il minor guadagno derivatogli dal mancato
ossequio da parte dell’attrice di un accordo circa lo scambio di lavori, altri
fr. 6’150.- per la maggior fatturazione nelle spese di allacciamento alla rete
elettrica, causata dal ritardo nella consegna dell’opera e infine fr. 25’000.-
per gli interessi passivi addebitatigli a seguito del ritardato consolidamento
del credito ipotecario di costruzione.
E. L’azione
riconvenzionale è stata prontamente avversata dall’attrice, la quale ha in
particolare contestato l’esistenza di un accordo circa lo scambio di lavori tra
le parti ed il ritardo nella consegna dell’opera, con i danni che ciò avrebbe
comportato alla controparte.
F. Nelle
successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte:
preso atto delle risultanze peritali, in sede conclusionale l’attrice ha infine
provveduto a ridurre le sue richieste a fr. 237’157.95, di cui fr. 232’863.40
al beneficio dell’ipoteca legale.
G. Con
sentenza 13 ottobre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’azione principale
e respingendo la riconvenzionale, ha condannato il convenuto al pagamento di
fr. 232’863.40 oltre interessi, somma per la quale è stata pure confermata
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il convenuto fosse tenuto a
rifondere i fr. 4’294.55 di cui alle due fatture supplementari (doc. B e C), in
quanto le relative opere erano state fornite spontaneamente dall’attrice, senza
l’accordo o la ratifica di controparte. Il giudice ha quindi accertato che
l’attrice aveva regolarmente eseguito tutte le opere di cui al contratto, come
pure quelle fuori contratto e che la sua prestazione ammontava effettivamente a
fr. 810’655.80, come esposto nella liquidazione (doc. 4); quanto ai difetti
notificati all’impresa, gli stessi erano stati regolarmente riparati, mentre
quelli accertati dal perito (tromba delle scale fuori squadra e terrazza con
pronunciata arcatura) non potevano comportare una riduzione della mercede,
siccome non tempestivamente significati all’attrice. Sulla base della perizia
giudiziaria il giudice di prime cure ha successivamente accertato che in relazione
alle opere contrattuali l’attrice aveva fatturato fr. 1’020.- in più per opere
non eseguite, fr. 1’999.55 in più per modifiche ai quantitativi e fr. 431.75 in
più per difformità rispetto al capitolato del prezzo unitario del calcestruzzo
per la fondazione dei muri, mentre altri fr. 2’111.15 andavano dedotti dagli
aumenti salariali e dei materiali, in quanto tale importo era stato fatturato
due volte. Tenuto conto delle menzionate deduzioni (fr. 1’020.-, 1’999.55,
431.75 e 2’111.15) e degli acconti già versati (fr. 565’000.-), il saldo a
favore dell’attrice ammontava così a fr. 240’093.35, somma superiore a quella postulata
dall’attrice stessa in sede conclusionale di fr. 232’863.40, che è quindi stata
integralmente riconosciuta dal Pretore in virtù dell’art. 86 CPC.
Per
quanto riguarda la riconvenzione, la stessa è stata integralmente respinta: a
giudizio del Pretore, dagli atti non si era potuto stabilire se ed eventualmente
in quale misura le parti si fossero accordate circa uno scambio di lavori,
mentre nulla è stato riconosciuto al convenuto per danni a seguito dei ritardi
nella conclusione dei lavori, in quanto questi aveva omesso di indicare
elementi più precisi circa l’esistenza di tale ritardo, oltre che provare il
danno effettivamente subito a seguito del medesimo ed il rapporto di causalità
adeguata tra il ritardo e il danno.
H. Con
appello 31 ottobre 1995 il convenuto ha postulato la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale,
con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
rimprovera innanzitutto al primo giudice di aver accertato che le opere fuori
contratto erano state da lui accettate; ribadisce inoltre che l’opera in
questione era difettosa (segnatamente per quanto riguardava i gabbioni e l’arcatura
delle solette) e che la stessa venne portata a termine in ritardo rispetto a
quanto previsto, causando così tutta una serie di danni, quali gli aumenti
salariali e per i materiali, la maggiorazione della tassa d’allacciamento alla
rete elettrica comunale (fr. 6’150.-), nonché maggiori oneri per interessi
passivi (fr. 25’000.-); infine il Pretore avrebbe misconosciuto l’esistenza e
la portata dell’accordo circa lo scambio dei lavori tra le parti, la cui
mancata adempienza da parte dell’attrice gli aveva comportato un danno di
almeno fr. 70’000.-.
I. Delle
osservazioni 12 dicembre 1995 della parte attrice con cui si chiede la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. Preliminarmente
va esaminata la censura con cui l’appellante contesta la rilevanza probatoria
della testimonianza __________il quale -a suo dire- aveva un interesse nella
vertenza, essendo uno stretto collaboratore della ditta attrice.
Per
costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire
dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti
sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da
altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una
testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 19 ad art. 90; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc.,
15 settembre 1994 in re B./B.-A.).
Ora,
a parte il fatto che tale censura è comunque irricevibile, in quanto sollevata
per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nella fattispecie
non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con
l’attrice possa aver indotto il teste a dare una versione distorta dei fatti,
né del resto lo stesso appellante indica motivi concreti che possano far
apparire dubbia la sua deposizione: ne discende che la stessa, nella misura in
cui permetterà al giudice di fondare il proprio convincimento, potrà senz’altro
essere tenuta in considerazione.
- L’appellante
ribadisce in questa sede -contrariamente a quanto accertato dal giudice di
prime cure- di non aver mai accettato le opere fuori contratto, le quali
avevano provocato un aumento ingiustificato delle pretese di controparte.
A
prescindere dal fatto che, nella misura in cui nel gravame non sono
assolutamente stati precisati i motivi di fatto e di diritto per i quali il
giudizio pretorile sarebbe errato, la censura dovrebbe già essere respinta
siccome irricevibile (Rep. 1980 p. 259), è incontestabile che la stessa
avrebbe dovuto essere respinta anche nel merito.
Dagli
atti di causa si è infatti potuto evincere -come per altro correttamente
stabilito dal Pretore (sentenza p. 5)- che, con riferimento ai gabbioni,
l’esecuzione avvenne a regia con i relativi bollettini firmati solo in parte
dal convenuto (perizia p. 7): mentre quelli relativi alla prima (fr. 3’964.50)
ed alla seconda liquidazione (fr. 3’758.90) erano stati regolarmente
sottoscritti (perizia p. 7), i rimanenti bollettini (di complessivi fr.
20’125.-, perizia p. 7) non vennero firmati dal committente, che a quanto pare
“era intenzionato a verificare il prezzo” (teste __________ p. 6 e 7, p. 13);
lo stesso convenuto, pur non avendo sottoscritto quei bollettini, aveva
comunque assicurato al tecnico __________ che “quanto esposto dall’attrice
sarebbe stato accettato qualora il costo unitario non avesse superato la cifra
di fr. 500.- a gabbione” (teste __________ p. 6), ciò che fu il caso (cfr. la
testimonianza __________ p. 6, ove il tecnico dell’attrice ha precisato: “non
ho avuto modo di verificare dettagliatamente la problematica ma ritengo che il
costo per gabbione risultasse inferiore all’importo di fr. 500.-; ciò lo deduco
dall’importo complessivo fatturato”). Quanto alle posizioni D ed E della
fattura per opere fuori contratto (cfr. doc. 4) relative all’esecuzione della
soletta di copertura dell’autorimessa e la formazione del pavimento della
stessa, “le stesse sono state verificate dall’ing. __________ ” (teste
__________ p. 5), ovvero dalla DL, per cui risultano a loro volta accettate
dalla committenza.
- L’appellante
osserva inoltre che l’opera commissionata presentava diversi difetti
prontamente notificati all’impresa, segnatamente per quanto riguardava i
gabbioni e l’arcatura delle solette. Gli stessi, ed in particolare il minor
valore che ne derivava, non sarebbero stati correttamente considerati dal
Pretore.
3.1 Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole
la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi
compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti
dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo
1985, n. 1557).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L., cons. 3 e riferimenti; IICCA 25 marzo 1994 in
re E. SA e llcc./B.S., 20 marzo 1995 in re K.S. AG/G. SA).
3.2 L’istruttoria
di causa ha permesso di accertare che gli unici difetti tempestivamente
notificati erano quelli contenuti nella distinta di cui al doc. 2 (teste
__________ p. 4) -per altro regolarmente sistemati dall’impresa (testi
__________ p. 18 e __________ p. 4)- in cui invero non si faceva riferimento a
eventuali difetti dei gabbioni o dell’arcatura delle solette; oltre alla
menzionata distinta, non sono pervenute all’attrice altre lamentele o contestazioni
per difetti (teste __________ p. 4).
In
tali circostanze è chiaro che il convenuto non può più far valere dei diritti
da tali difetti, non tempestivamente significati alla controparte: oltretutto,
dagli atti ed in particolare dalla perizia giudiziaria non è affatto risultata
l’esistenza di difetti ai gabbioni, mentre l’inconveniente di un’eccessiva arcatura
si riferiva semmai ad una terrazza e non alle solette. Ne discende, in ogni caso,
la reiezione della censura.
- L’appellante
ritiene inoltre che il ritardo nella conclusione dei lavori gli avrebbe comportato
tutta una serie di danni ed in particolare gli aumenti salariali e per i
materiali, una maggiore fatturazione per l’allacciamento alla rete elettrica
comunale, nonché un maggior onere per la mancata possibilità di locazione dello
stabile per alcuni mesi o comunque per i maggiori interessi passivi addebitati.
4.1 La
questione circa l’esistenza di un ritardo nella consegna dell’opera -che per
altro il Pretore ha ammesso- merita particolare approfondimento.
È
intanto pacifico che non vi fu alcun accordo scritto circa i termini di
consegna (teste __________ p. 4). Dall’istruttoria si è potuto evincere che il teste
__________ aveva escluso ritardi nella consegna, ricordando in particolare “che
si era parlato di consegnare un appartamento abitabile al convenuto per la fine
del 1991” e che “i tempi ora descritti sono stati rispettati dalla ditta
attrice” (teste __________ p. 4 e 5); in sede di interrogatorio formale, da un
lato il convenuto ha precisato di non ricordare se fosse stato concordato un
preciso termine di consegna (p. 26), mentre dall’altro il signor __________,
titolare dell’attrice, ha riferito che “secondo il programma del signor
__________ egli doveva occupare lo stabile verso la metà, fine dicembre 91:
detto programma non ha potuto essere rispettato ...” (p. 29).
Visto
come le deposizioni __________ e __________ -che, invero, tra le due sembrerebbe
comunque quella più affidabile, per il fatto che il cantiere era stato curato
da quest’ultimo, mentre il titolare se n’era interessato solo di tanto in tanto
(interrogatorio formale __________ p. 29), cosicché __________ era sicuramente
meglio informato rispetto al suo datore di lavoro- giungono a risultati del
tutto opposti, non è oggettivamente possibile stabilire se vi fosse o meno un
ritardo nella conclusione dei lavori, ovvero se la consegna nel dicembre 1991
concernesse un solo appartamento o tutto lo stabile: per costante
giurisprudenza di questa Camera, la presenza di due deposizioni così discordanti
impone nella loro valutazione la loro reciproca elisione, con la conseguenza di
non poter dare per provato il fatto che si voleva accertare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 7 ad art. 90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co,
12 aprile 1994 in re S./ Z. V., 9 maggio 1995 in re S/M. SA ), ovvero nel caso
concreto l’esistenza del ritardo.
4.2 A
titolo abbondanziale, se anche si volesse ammettere l’esistenza di un ritardo
nella consegna dell’opera, è chiaro che lo stesso non era attribuibile
all’attrice.
Un
primo ritardo di almeno 15 giorni venne già accumulato all’inizio dei lavori a
seguito dell’esecuzione -per ordine della DL- delle palificazioni sotto le
murature (testi __________ p. 17, __________ p. 7; cfr. pure doc. 5 e
interrogatorio formale del convenuto p. 26, ove si conferma il ritardo
nell’inizio dei lavori), mentre un altro notevole ritardo venne registrato a
seguito della decisione del convenuto di costruire i garages, inizialmente non
previsti (teste __________ p. 9): per la loro edificazione si dovette infatti
attendere -ciò che fu comunicato dallo stesso convenuto- che la sistemazione
del sedime da parte di alcuni automezzi pesanti (altrimenti non più eseguibile)
fosse terminata (teste __________ p. 10; cfr. lettera 10 dicembre 1991 contenuta
nel plico doc. F), oltre all’allestimento ed all’approvazione della relativa
variante al progetto (teste __________ p. 10, interrogatorio formale __________
p. 30; cfr. lettera 23 gennaio 1992 contenuta nel plico doc. F nonché la
domanda di costruzione e la licenza edilizia richiamate, doc. RII),
giustificazioni queste ultime nuovamente esposte dall’impresa con lettera 18
marzo 1992 (plico doc. F).
In
ogni caso, il teste __________ ha fermamente escluso di aver ricevuto
istruzioni dal titolare dell’impresa “tese al rallentamento dei lavori sul
cantiere” (teste __________ p. 7).
4.3 Visto
quanto precede, è chiaro che il convenuto non può far valere alcun diritto per
gli eventuali danni che gli sarebbero stati causati a seguito del presunto
ritardo nella consegna dell’opera. Quanto alle singole posizioni di danno fatte
valere, si osserva comunque quanto segue:
4.3.1 Per
quanto riguarda gli aumenti salariali e per i materiali, il perito ha accertato
che un ritardo di 6 mesi (da ottobre 1991 a marzo 1992) avrebbe comportato un
maggior costo a questo titolo per fr. 19’670.10 (perizia p. 11); nell’ipotesi
ventilata dall’appellante di un ritardo di 3 soli mesi (da fine dicembre 1991 a
marzo 1992), il maggior costo si sarebbe tutt’al più riferito ai soli aumenti
riguardanti il 1992 e quindi ridotto di anche la metà (vedi fatt. doc. 4 foglio
2 in fine e perizia a pag. 11), importo che tuttavia non può essere
riconosciuto, in quanto -come già detto- il ritardo stesso non è stato provato
(cons. 4.1), né comunque è stato provato che lo stesso fosse dovuto a colpa
dell’impresa (cons. 4.2).
4.3.2 Quanto
al danno di fr. 6’150.-, causato dal ritardo nella conclusione dei lavori e meglio
da una maggior fatturazione per l’allacciamento alla rete elettrica comunale a
seguito dell’entrata in vigore nel gennaio 1992 di un nuovo regolamento
comunale, agli atti è unicamente stata versata la fattura 9 gennaio 1992 dell’Azienda
Elettrica Comunale di __________ di fr. 20’050.-, oltre che una copia del nuovo
regolamento dell’Azienda medesima (doc. 10): dagli stessi non si evince in
alcun modo -contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel corso di causa-
che egli abbia dovuto versare una somma (ridotta in sede di reclamo) di fr.
12’350.- anziché quella di fr. 6’200.- in vigore fino al 31 dicembre 1991.
Nemmeno la testimonianza __________ ha consentito di far chiarezza su questi
punti, ciò che comporta inequivocabilmente la reiezione della pretesa.
4.3.3 Per
quanto riguarda infine il maggior costo per interessi passivi (o per mancata locazione)
di fr. 25’000.-, il convenuto non ha portato alcuna prova in merito (né conteggi
bancari attestanti questi addebitamenti, né contratti di locazione relativi
agli appartamenti dello stabile), tale da accertare la fondatezza degli importi
postulati, che non vengono pertanto riconosciuti.
- L’appellante
afferma infine di aver subito un ulteriore danno di fr. 70’000.- per non aver
ricevuto dalla controparte uno scambio di lavori su base paritaria.
A
ragione, il Pretore ha respinto tale richiesta, rilevando come non fossero
stati provati né il contenuto, né le modalità di tale accordo, la cui
sussistenza nemmeno risultava essere stata pienamente confermata
dall’istruttoria: mentre il titolare dell’attrice aveva infatti dichiarato che
la delibera dei lavori non era stata in alcun modo condizionata ed in
particolare non era stato pattuito alcun accordo circa l’eventuale scambio di lavori
tra le parti (interrogatorio formale __________ p. 29), i testi __________ e
__________, pur affermando che tale accordo esisteva, non sono stati in grado
di precisarne i dettagli, le esatte condizioni e le modalità d’attuazione
(testi __________ p. 22 e __________ p. 19). Contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellante, lo scambio di lavori tra ditte del settore della costruzione
non costituisce inoltre una circostanza notoria o ancora una consuetudine giuridicamente
vincolante, tanto più che non è stato nemmeno provato che l’attrice abbia
adempiuto parzialmente a questo presunto accordo, segnatamente procurando al
convenuto un appalto di fr. 70’000.- presso il cantiere __________ di
__________ (interrogatorio formale __________ p. 29).
Il
non aver provato l’esistenza di tale accordo, né che lo stesso dovesse avvenire
su base paritaria, né infine che l’ammontare del danno (a titolo di perdita di
guadagno) ammontasse a fr. 70’000.-, non possono che comportare la reiezione
della censura (art. 8 CC).
- L’appello,
infondato in ogni suo punto, deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
31 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 3’480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 3’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ed al Commissario
__________, __________
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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