Debt denial denied for unpaid goodwill amount

12.1995.36Outro Tribunal3 de abr. de 1995Dismissed

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Resumo Omnilex

The Ticino Court of Appeal dismissed the debtor’s appeal in an action for denial of debt concerning CHF 35,000 payable as goodwill under a 1977 acknowledgment. The court held that the existence of the debt was undisputed and that the appellant therefore had to prove extinction by payment. The absence of the original acknowledgment, the creditor’s delayed enforcement, and the parties’ conduct were insufficient to establish payment or destruction of the title. The first-instance judgment dismissing the action was upheld, and the appellant was ordered to bear appellate costs and pay party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 8 CC; Art. 88–89 CO; burden of proof in an action for debt denial where the underlying claim is acknowledged but extinction by payment is alleged. If the credit claim itself is not disputed, the debtor bears the burden of proving the facts extinguishing the debt. The debtor may invoke the return of the title or its destruction as an indicium of extinction, but the mere absence of the original deed from the creditor’s possession does not suffice. A presumption of extinction arises from the return of the instrument, not from unproven assertions that it was destroyed; corresponding proof remains with the debtor (consid. 4–6).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.36

Data decisione, Autorità: 03.04.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00036

Lugano 3 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 1372 della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20 febbraio 1992 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ avv. __________

intesa al disconoscimento del debito di Fr. 35’000.- di cui al PE n. __________dell’UE di Lugano la cui opposizione é stata rigettata in via provvisoria con decisione 3 febbraio 1992 del Pretore di Lugano (inc. no. 2098/91 ro).

Ed ora sull’appello 16 gennaio 1995 dell’attore nei confronti della sentenza 9 dicembre 1994 del Pretore che ha respinto la petizione e gli ha caricato l’onere di spese e ripetibili.

Avendo la parte convenuta presentato, il 13 febbraio 1995, le osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. __________ ha venduto, nel 1976, a __________ i beni immobili comprendenti l’albergo __________ e. Il pattuito prezzo di vendita di 1’850’000.- franchi é poi stato ridotto, a seguito di pagamento anticipato rispetto alle originarie scadenze, a Fr. 1’650’000.- e, nel contempo, l’acquirente si é obbligato a pagare al venditore l’importo di Fr. 35’000.- quale goodwills entro il 1 marzo 1988. Al proposito le parti hanno sottoscritto, il 23 agosto 1977, un riconoscimento di debito.

  2. Non essendo avvenuto, nei termini, il pagamento dell’importo di Fr. 35’000.- __________, dopo vane sollecitatorie, ha fatto spiccare nei confronti di __________ un precetto esecutivo ed ha ottenuto, sulla base di una fotocopia del riconoscimento di debito il cui originale pretende di aver smarrito, il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Con la causa di disconoscimento che ci occupa l’attore sostiene di aver pagato, alla scadenza, il debito risultante dal riconoscimento tanto é vero che l’originale del documento venne, per questo motivo, distrutto dalle parti.

Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione argomentando che di fronte al riconoscimento di debito tutto quanto affermato dall’attore in punto al pagamento dell’importo é rimasto allo stadio del puro parlato, privo del necessario supporto probatorio.

  1. Con l’appello l’attore chiede la riforma del primo giudizio nel senso di dichiarare disconosciuto il debito per intervenuto pagamento ed adduce, come già in prima istanza, una serie di circostanze e di situazioni che emergerebbero dal comportamento delle parti, dall’interrogatorio formale del convenuto e dall’assenza dell’originale del documento di riconoscimento a valere quali indizi a comprova della sua tesi difensiva.

Altrettanto fa la controparte che evidenzia, in particolare nel comportamento passivo preprocessuale dell’attore, le circostanze per le quali non può essere affermato che il debito sia stato soluto.

Delle singole motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

  1. L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
  2. ed., pag. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts,
  3. ed., pag. 145). In essa il creditore che vi é convenuto é obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 15 giugno 1992 in re M. / C.S.; Ammon, op. cit., pag. 147).

Quando però l’esistenza della pretesa creditoria non é contestata ma il debitore eccepisce l’intervenuta estinzione della stessa, egli deve sopportare l’onere della prova relativamente alle circostanze che hanno condotto alla sua estinzione (art. 8 CC; II CCA 2 settembre 1994 in re P. SA / M.).

  1. Per quest’ultima considerazione risultano prive di qualsiasi valenza giuridica le argomentazioni attorno all’efficacia probatoria della fotocopia del riconoscimento di debito poiché l’esistenza del credito che con il documento originale l’attore aveva riconosciuto non é da questi contestato. La pattuizione é pacificamente ammessa tanto é vero che l’attore afferma di aver dato seguito a quell’impegno versando l’importo di Fr. 35’000.- alla scadenza.

Incombe allora all’attore dimostrare l’avvenuto pagamento e l’assenza dell’originale del riconoscimento potrebbe essere un indizio in questa direzione. Infatti in casi di pagamento del debito il debitore può esigere la restituzione o l’annullamento del titolo di credito (art. 88 cpv. 1 CO) ma non vi é obbligo della restituzione o della distruzione delle copie che eventualmente può aver fatto il creditore. La restituzione del titolo di credito fa presumere l’estinzione del debito (art. 89 cpv. 3 CO) ed altrettanto deve valere per la sua distruzione. Ma se il possesso del titolo da parte del debitore presuppone anche la prova che lo stesso gli é stato restituito dal creditore (Berner Kommentar, ad art. 89 CO, n. 25) a maggior ragione il fatto che lo stesso sia stato distrutto deve essere provato dal debitore. Non é possibile trarre invece vincolante congettura di estinzione del debito dal fatto che il creditore più non possiede l’originale del riconoscimento ma nemmeno il debitore lo detiene ed ancora non prova, pur affermandolo, che sia stato annullato tramite distruzione.

  1. Ma anche gli altri indizi che l’appellante evoca nella sua memoria di ricorso non permettono di giungere al convincimento che l’importo di Fr. 35’000.- di cui al riconoscimento di debito del 23 agosto 1977 e dovuto per goodwills relativo alla cessione dell’albergo __________ sia stato in definitiva effettivamente versato.

6.1. Non può essere tale la pretesa affermazione in tal senso del convenuto in occasione del suo interrogatorio formale. Infatti se é vero che ammette di aver ricevuto l’importo di Fr. 35’000.- é altrettanto vero che fa risalire quell’obbligo dell’attore ad un’altra causale, ad un prestito concessogli di originari Fr. 50’000.- sui quali erano stati, nel frattempo, versati Fr. 15’000.-. Se l’appellante vuol dedurre il suo diritto da una dichiarazione della controparte non può limitarsi ad invocare quella parte che gli fa comodo dimenticando quella che esplicitamente il dichiarante collega alla prima per darne altra e diversa conclusione.

Nemmeno può giovare all’appellante in questo contesto l’affermazione di petizione nel senso che l’importo dovuto per goodwills era all’inizio proprio di Fr. 50’000.- e qualche anno dopo la sottoscrizione vennero pagati Fr. 15’000.- con la conseguenza che il documento di riconoscimento di debito venne rifatto per questo importo mantenendo la data originaria dell’agosto 1977. È’ questa un’affermazione che non é sostenuta da alcuna prova e che fa a pugni con la logica comportamentale normale: non si vede per quale motivo il convenuto avrebbe dovuto riscrivere tutto il documento, con le minime ma pur sempre presenti difficoltà che si individuano da come il documento é stato redatto con una vecchia macchina da scrivere e con l’ausilio della carta carbone, invece di semplicemente aggiungere, anche solo a mano, l’indicazione dell’avvenuto parziale pagamento e la data dello stesso.

6.2. Anche il non aver segnalato la perdita dell’originale non é indizio sufficiente a far ritenere che il versamento sia avvenuto. Fra le due situazioni non vi é collegamento che possa porre in deduzione il secondo fatto dal primo.

Anzi, se si vuol parlare di mancate reazioni, sono quelle dell’attore ai solleciti del convenuto che permettono di dedurre la sua inadempienza. Mal si comprende infatti come non abbia immediatamente reagito affermando di aver già versato l’importo reclamatogli ed ancora come non parli di pagamento già eseguito quando, dopo il secondo sollecito, si limiti a chiedere la produzione dell’originale del titolo di credito. Non potrebbe argomentare di aver voluto conoscere quale fosse la causale della richiesta poiché, al primo invito di pagamento del 1 dicembre 1990, era allegata copia del riconoscimento di debito che qui ci occupa.

6.3. Unico elemento che potrebbe affievolire la posizione del creditore é quello di aver atteso due anni per reclamare il pagamento ma non é sufficiente per sanare l’assoluta mancanza di prova, nemmeno attraverso indizi convergenti che quando esistono tendono piuttosto a dare rilievo alla tesi contraria, attorno al preteso versamento dell’importo reclamato.

  1. L’appellante non ha saputo provare, né rendere verosimile e credibile, di aver estinto quel debito e di conseguenza la decisione non gli può essere che sfavorevole.

Le spese e le ripetibili seguono la sua completa soccombenza.

Per i quali motivi

visti gli art. 8 CC, 88 e 89 CO

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ é respinto.

  2. Gli oneri della procedura d’appello consistenti in.

a) tassa di giustizia Fr. 850.-

b) spese di cancelleria Fr. 50.-

totale Fr. 900.-

già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.

  1. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt denialburden of proofpaymentacknowledgment of debtextinction of debtevidence by indiciaappellate costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant proved that the CHF 35,000 debt was extinguished by payment

Decisão extraída

The appellant did not prove payment, nor even make it sufficiently credible.

Fundamentação extraída

Because the underlying credit claim was undisputed, the debtor bore the burden of proving extinction. The absence of the original acknowledgment and the other circumstances invoked were only weak indications and did not outweigh the lack of proof.

Questão jurídica principal

Whether the evidence and circumstantial indications were sufficient to infer destruction or return of the debt instrument

Decisão extraída

No. The missing original did not permit a binding inference of extinction; destruction had to be proved by the debtor.

Fundamentação extraída

Under Art. 88 and 89 CO, return of the title may create a presumption of extinction, but the debtor still must show return or destruction. The creditor's lack of the original and the debtor's non-possession were not enough.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs and party compensation

Decisão extraída

Costs and appellate compensation were charged to the appellant as the wholly unsuccessful party.

Fundamentação extraída

Complete defeat in the appeal justified full cost allocation against the appellant.

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