AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.59
Data decisione, Autorità:
02.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00059
Lugano
02 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda camera civile del tribunale d’appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no 109/1992 della Pretura di Lugano, Sezione 1
promossa con petizione 9 giugno 1992 da
__________ (rappresentato dall’avv. __________)
contro
__________ (rappresentato dall’avv. __________)
con cui l'attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 77'906.05 (ridotto in sede di udienza preliminare
a fr. 64’696.70) oltre interessi al 14 % dal 17 aprile 1991, come saldo del
prezzo d’acquisto di diverse partite di porfido;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili;
che il pretore, con sentenza 3 gennaio 1995, ha
parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'955.85
oltre interessi al 7% dal 19 dicembre 1991;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 26
gennaio 1995, postula la riforma del giudizio impugnato, ovvero, in via
principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, la sola
riduzione degli interessi moratori al 5%;
mentre l'attrice con osservazioni e appello adesivo 13
marzo 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del
proprio, relativo ai soli interessi di mora di cui propone il tasso del 10%;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritiene
in fatto: A. Con la petizione l'attrice giustifica il suo credito
allegando innanzitutto un estratto conto 7 gennaio 1992, indicante le date e i
numeri delle fatture con i relativi importi (doc. A). Da questo documento
risulta che il totale delle forniture dell'anno 1990 ammonta a Lit. 80'241'214,
di cui restano scoperte Lit. 10'961'214 in seguito ai pagamenti già avvenuti.
Quanto dovuto invece per le forniture dell'anno 1991 risulta ammontare a Lit.
53'317'690: pertanto, il credito complessivo - sulla base di questo conteggio -
è di Lit. 64'278'904.
L'attrice
produce inoltre agli atti due lettere della ditta convenuta che considera riconoscimenti
di debito nei suoi confronti (doc. D e I1): si tratta dello scritto 22 luglio
1991 della convenuta che ammette - sulla base della propria contabilità - un
saldo a favore dell'attrice di Lit. 40'962'114 e della lettera 22 gennaio
1992, sempre della convenuta, che ammette un saldo contabile di Lit.
50'230'290.
B. Con la risposta di causa la convenuta si è opposta
alla petizione, contestando l'esistenza del credito vantato dalla controparte.
Essa
rimprovera anzitutto all’attrice di non aver dimostrato l’effettuazione delle
proprie prestazioni contrattuali sulla base di documentazione sufficiente;
inoltre sostiene che le forniture di porfido, destinate alla pavimentazione
della zona pedonale del centro di __________, sono state in parte carenti sia
per la quantità, sia per la qualità. In tal modo, nulla sarebbe più dovuto
all'attrice.
C. Con la
sua sentenza il pretore, malgrado la mancata produzione da parte dell’attrice
delle singole fatture o delle bollette relative alle diverse forniture, ha
ritenuto sufficienti i documenti prodotti per accogliere la petizione, ritenuto
che la vertenza si limita all’accertamento delle cifre, dal momento che la
convenuta non è stata in grado di sostanziare, né tanto meno di provare le eccezioni
relative a determinate forniture.
Ha così
calcolato il credito dell’attrice, sommando il saldo del 1990 di Lit.
10’961’114 (doc. A) all’importo di Lit. 50’230’290 (doc. I1): da questo somma,
equivalente a fr. 74’165.20, ha poi dedotto fr. 13’209.35, oggetto di
contemporanea procedura esecutiva.
Ha poi
fissato gli interessi di mora nel 7%, considerandolo tasso legale secondo il
diritto italiano, applicabile alla fattispecie.
D. Con
atto d'appello 26 gennaio 1995, la convenuta postula la riforma del querelato
giudizio, nel senso dell'integrale reiezione della petizione 9 giugno 1991, con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
A mente
dell'istante non vi sarebbe nessuna prova del buon fondamento della pretesa attorea,
mancando agli atti le relative fatture originali.
Subordinatamente
l'istante postula la riduzione del saggio dell'interesse moratorio al 5% ,
facendo notare la contraddizione del Pretore che al considerando no. 7 aveva
concluso, applicando la legge italiana, per un interesse del 5%.
E. Con
osservazioni e appello adesivo 13 marzo 1995, l'attrice postula la reiezione
dell'appello della controparte e l'accoglimento del suo gravame.
L'attrice
chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'955.85 oltre interessi
al 10 % dal 19 dicembre 1991. Contrariamente a quanto disposto dal pretore, il
diritto italiano stabilirebbe infatti un saggio d'interesse del 10%.
Inoltre,
chiede che il petitum della sentenza impugnata venga completato con la pronuncia
del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________
Considerato
in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 8 CCS, chi vuole dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
La
giurisprudenza ha però affermato che la norma dell'art. 8 CC non è di carattere
assoluto, per cui non esiste una violazione del disposto di legge precitato
quando il giudice basa il suo giudizio su semplici indizi (DTF 75 II
1029), oppure quando un fatto, pur non essendo provato, può essere ritenuto
fortemente verosimile (Cfr. DTF 74 II 202 e 90 II 227). In altri
termini, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono, accanto alla prova
assoluta e apodittica, la possibilità per il giudice di dedurre il suo convincimento
da prove indirette o da indizi.
- In
questa sede resta ancora contestata esclusivamente la liquidità del credito
vantato dalla parte attrice, per quanto riguarda le forniture del 1991, ovvero
per un importo di Lit. 50'230'290. Infatti, come rettamente afferma la
convenuta, il credito riconosciuto con la dichiarazione 22 luglio 1991,
sottoscritta dalla ditta creditrice (doc. D) e corrispondente alle forniture
avvenute nel 1990, non è più litigioso. Esso è stato pagato con il bonifico di
Lit. 30’000’000 del 16 gennaio 1991 (doc. A, p. 1), mentre il saldo è stato
oggetto di procedura esecutiva separata, dedotto dal credito originario in sede
di udienza preliminare e considerato dal pretore nella sua decisione. Analoghe
considerazioni si ritrovano, d’altra parte, nella sentenza 27 gennaio 1993
della Camera esecuzione e fallimenti di questo tribunale nell’ambito del medesimo
rapporto di dare-avere.
Nella
fattispecie la parte attrice non è stata in grado di comprovare con fatture o
con bollettini di consegna il suo preteso credito nei confronti della
convenuta. Esistono tuttavia indizi sufficienti perché, diversamente da quanto
è stato deciso in sede esecutiva sulla base di criteri di giudizio affatto
diversi, il credito rimanente dell’attrice venga riconosciuto.
Va anzitutto
osservato che le contestazioni, per altro generiche, della convenuta, non si
spingono fino a negare veridicità alla distinta delle forniture di cui al doc.
A, pagina 2: l’appellante sostiene infatti che l’assenza dall’incarto delle
singole fatture o di documenti di consegna non può essere supplita da quella distinta,
distinta che la convenuta non ha contestato nemmeno alla sua ricezione,
avvenuta verosimilmente nel gennaio del 1992 (il documento reca la data del 7
gennaio 1992). Anzi, sempre per quanto riguarda le forniture - o se si vuole le
fatturazioni - 1991, la distinta doc. A dà un totale di Lit. 53’317’690 che
corrisponde esattamente alla cifra per la quale la convenuta ammette di aver
ricevuto pezze giustificative (doc. I1) che, verosimilmente, sono costituite di
fatture o, almeno, di bollettini di consegna con l’indicazione del valore della
merce consegnata. Ma in più, nello stesso scritto, la ditta __________ afferma
di aver ricevuto dal rappresentante legale della controparte la fotocopia
proprio delle fatture litigiose, onde si deve concludere che essa conoscesse e
conosca quei giustificativi: il suo rimprovero all’attrice di non averli
prodotti al giudice può pertanto avere un significato solo teorico che non
appare di nessuna rilevanza di fronte alla realtà delle cose. Simile
atteggiamento della convenuta appare così contrario al principio dell’affidamento,
ossia all’art. 2 CCS.
Sempre
nell’ambito della lettura degli scritti della convenuta, doc. I1 e doc. 3, ci
si può chiedere che differenza di significato intenda attribuire la convenuta
al fatto per cui essa dispone di giustificativi per Lit. 53’317’690 e alla
circostanza di “aver ricevuto” fatture per Lit. 50’230’290: unica spiegazione
logica appare quella per cui il secondo importo corrisponde al totale delle
fatture ricevute direttamente dalla venditrice della pietra e non, in un
secondo tempo, per il tramite dell’avv. __________; tant’è che __________,
contitolare della convenuta, sentito nell’ ambito dell’interrogatorio formale
ha dichiarato che il secondo importo ”era il saldo della scheda contabile
presentatami dalla mia segretaria il giorno 22 gennaio 1992”.
- Di fronte alle fatture rimaste incontestate, se non
per quanto riguarda l’ammontare totale del credito 1991, la ditta __________ ha
alluso - e ripropone il tema in questa sede - a presumibili contestazioni di
merito. Vuol negare pertanto ogni validità ai giustificativi in suo possesso;
sennonché - a prescindere dal fatto che essa abbia voluto "trattare"
l’ammontare del suo debito - le contestazioni sulle forniture non risultano
essere state formulate: non ne sono una prova gli appunti tracciati - non si
vede quando e da chi - sulla fattura doc. 5; d’altra parte, la deposizione testimoniale
di __________, da numerosi anni tecnico edile della convenuta, se accenna a
partite difettose, in particolare quanto al taglio delle lastre, conferma che
gli inconvenienti sono stati comunque sistemati senza interpellazione della
venditrice: gli “sembra che una partita sia stata ritornata per difetti, ma poi
anche sostituita visto che il lavoro è stato finito”. Anche questa prova
risulta in tal modo irrilevante sulle pretese carenze della merce venduta.
Complessivamente si può ben concludere che le eccezioni di merito ventilate
dalla convenuta sono rimaste allo stadio della pura allegazione e non possono
essere affatto tenute in considerazione agli effetti della lite.
Né può avere
rilevanza ciò che l’appellante considera relativamente alla sentenza 27 gennaio
1993 della CEF. Un conto sono infatti le eccezioni che l’escusso può sollevare
in sede di rigetto dell’opposizione e che, eventualmente, sono sufficienti per
rendere inefficace il titolo di credito prodotto in quella sede e ben altra
cosa è la verifica sostanziale di quelle eccezioni, così come dev’essere
operata dal giudice del merito.
- La sentenza pretorile merita quindi protezione, atteso
che dagli atti è possibile dedurre con la necessaria certezza, che la convenuta
è entrata in possesso delle fatture riguardanti le effettive forniture del
1991, mentre il pagamento delle stesse non è avvenuto malgrado l’ assenza di
qualsiasi valida causa.
L'importo
contabilizzato regolarmente dalla convenuta ammontante a Lit. 50'230'290
corrisponde - al cambio (pacifico) adottato dal primo giudice - a fr.
60'879.10: in misura minima va così corretta la decisione pretorile, fermo
restando che, trattandosi di compravendita pattuita in valuta italiana - come
appare dai conteggi doc. A e dalle fatture doc. 4 e 5 - la convenuta potrà saldare
il suo debito in valuta estera come all’ art. 84 cpv. 2 CO (Rep 1978,
247; 1980, 70; II CCA 9.7.1991 in re C./ C.; 23.6.1995 in re C./ F. sa)
- Litigioso è anche il tasso degli interessi di mora.
Su questo
aspetto dalla vertenza appare determinante il diritto applicabile.
Orbene, si
osserva che nel processo le parti non hanno proposto questo tema come materia
del contendere; tuttavia il pretore ha ritenuto applicabile il diritto
italiano. Su questa conclusione attrice e convenuta sono esplicitamente
concordi in questa sede: pertanto, conformemente alla giurisprudenza, non v’è
motivo per scostarsi dalla decisione del primo giudice, in tanto in quanto
condivisa dalle parti e considerata implicita scelta del diritto (DTF 79
II 295; 80 II 279, 82 II 129; Rep 1984, 119); del resto conforme all'art.
177 LDIP e, per il rinvio dell'art. 118 LDIP, dell'art. 3 cpv. 1 della convenzione
dell'Aja 15.6.1955 sulla vendita a carattere internazionale.
Mentre
l’appellante si limita a rilevare, per altro correttamente, una differenza fra
il dispositivo no. 1 e il contenuto del considerando 7 della sentenza
impugnata, sul tema degli interessi di mora, l’appellante adesivamente
individua nell’art. 1284 CCit la norma che fissa il saggio degli interessi
legali che è del 10% annuo, a meno che sia stato pattuito un saggio superiore.
In particolare essi sono dovuti in caso di mora debendi (Pescatore / Ruperto,
Codice civile annotato, Milano 1993, art. 1284, n. 7).
La
considerazione è esatta e in tal senso dev’essere accolto l’appello adesivo.
- Ulteriore motivo d’accoglimento del gravame della
ditta __________ è l’omissione del primo giudice di pronunciarsi sulla
richiesta, regolarmente proposta con la petizione e ribadita in sede
conclusionale, di rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE
__________ UE Lugano.
La domanda,
per altro non contestata dalla convenuta, non ha motivo per non essere accolta
in applicazione dell’art. 80 LEF.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG
e la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 26 gennaio 1995 di __________ è respinto,
salva la correzione di cui ai considerandi.
II. Le spese dell’ appello e la tassa di giustizia, per
complessivi fr.1’700.-, anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Essa verserà
inoltre alla ditta attrice la somma di fr. 2’000.- a titolo di indennità ripetibili.
III. L'appello adesivo 13 marzo 1995 della __________ è
accolto.
Di
conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:
“1. La
petizione è parzialmente accolta.
La
__________, __________ è condannata pagare alla __________. l’ importo
di fr. 60'879.10 (ovvero di Lit. 50’230’290) oltre interessi del
10% dal 19 dicem- bre 1991."
- Per
tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione inter- posta
al PE no. __________ dell'UE di Lugano.”
IV. Le spese e la tassa di giustizia relative all’appello
adesivo, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dall'appellante adesivamente,
sono a carico della convenuta. Essa rifonderà alla ditta attrice fr. 400.- a
titolo di ripetibili.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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