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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.89
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00089
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4438 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
28 maggio 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un
debito di fr. 5’000’000.-- oltre interessi;
E ora sul decreto 7 febbraio 1995 con il quale il
Pretore ha stralciato la causa dal ruolo, avendo l’attrice omesso di munirsi di
un patrocinatore entro il termine assegnatole;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24
febbraio 1995 con richiesta di effetto sospensivo chiede che il decreto
impugnato sia dichiarato nullo e la causa reiscritta nel ruolo;
Mentre la convenuta con osservazioni del 5 aprile 1995
chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Con petizione 28 maggio 1993 l’attrice, all’epoca
rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto il disconoscimento di un debito
di fr. 5’000’000.-- oltre interessi relativo ad un mutuo a suo tempo concessole
dalla convenuta.
B. Il 20 dicembre 1994 l’avv. __________ ha comunicato
alla Pretura di non rappresentare più l’attrice nell’ambito della causa in
questione.
Con
scritto del 21 dicembre 1994 il Pretore, richiamato l’art. 39 CPC, ha assegnato
all’attrice un termine scadente il 20 gennaio 1995 per munirsi di un
patrocinatore e darne notizia alla pretura, comminando lo stralcio della causa
per il caso di inadempienza.
Il
17 gennaio 1995 l’attrice ha scritto al Pretore in lingua tedesca con
riferimento a “Diverse Prozesse”, ringraziandolo per la proroga del termine dal
2 al 20 gennaio 1995 (riferita evidentemente ad altra causa), e chiedendo una
nuova proroga di 10 giorni del termine a causa della difficoltà incontrata nel
trovare “die richtigen Anwälte” per le diverse cause in corso e ad un’assenza
di una settimana dovuta a motivi di salute.
Il
19 gennaio 1995 il Pretore, richiamata la precedente ordinanza del 21 dicembre
1994, ha prorogato il termine al 3 febbraio 1995 e ha avvertito l’attrice del
fatto che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe.
C. Stante l’inadempienza dell’attrice, il Pretore con
decreto 7 febbraio 1995 ha stralciato la causa dal ruolo, gravando l’attrice di
spese e ripetibili.
D. Il 20 febbraio 1995 l’attrice, rappresentata dall’avv.
__________, ha presentato una domanda di restituzione in intero contro il
lasso dei termini ai sensi dell’art. 137 CPC.
E. Il 24 febbraio 1995 l’attrice, sempre rappresentata
dall’avv. __________, ha presentato appello con richiesta di effetto sospensivo
contro il decreto del 7 febbraio, chiedendo che esso venga dichiarato nullo e
la causa reiscritta a ruolo.
Secondo
l’attrice, sia la decisione 21 dicembre 1994 con cui il Pretore le ha intimato
di munirsi di un patrocinatore che quella 19 gennaio 1995 con cui le ha prorogato
il termine originariamente assegnato sarebbero erroneamente state emanate in
forma di ordinanza. Difettando dei requisiti formali di un decreto, in
particolare della necessaria motivazione in fatto e in diritto, dette decisioni
sarebbero di conseguenza nulle ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC.
In
ogni caso, la decisione impugnata costituirebbe un’applicazione eccessivamente
rigorosa dell’art. 39 CPC, ritenuto che lo stralcio della causa, di elevato
valore e prossima alla conclusione, comporterebbe grave pregiudizio
all’attrice.
Inoltre
il Pretore non avrebbe tenuto nel debito conto la situazione personale
dell’attrice, incapace di agire e menomata nella salute, e si sarebbe espresso
nei suoi confronti in termini per lei poco comprensibili e financo ambigui.
F. Il Pretore il 27 febbraio 1995 ha conferito effetto
sospensivo al gravame.
G. Nelle osservazioni del 5 aprile 1995 la convenuta ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- E’ incontestabile, come giustamente rileva l’attrice,
che la decisione del Pretore del 21 dicembre 1994 di assegnare all’attrice un
termine ex art. 39 CPC per munirsi di un patrocinatore avrebbe dovuto essere
emanata nella forma del decreto e non in quella dell’ordinanza (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 39, n. 3).
La
conseguenza non è però la nullità dell’atto, non verificandosi alcuno dei casi
previsti dall’art. 142 CPC, visto in particolare che l’attrice, se l’avesse
desiderato, poteva impugnare l’atto a prescindere dalla sua denominazione,
senza perciò risultare limitata nei suoi diritti di difesa (art. 142 cpv. 1 lit.
b CPC).
Ad
ogni buon conto, la decisione era in sé sicuramente giustificata, ricorrendone
con ogni evidenza le premesse costituite dalla mancanza di un patrocinatore e
dall’incapacità della parte di agire da sola in giudizio, pacificamente
riconosciuta nell’appello (cfr. il punto 13, pag. 10 e 11).
Ne
consegue che l’eventuale appello dell’attrice contro detta decisione sarebbe
stato votato all’insuccesso, e comunque l’attrice (che non afferma il
contrario), in quanto incapace di agire da sola in giudizio, nemmeno avrebbe
avvertito l’esigenza o la possibilità di impugnazione anche qualora la
decisione le fosse stata presentata in forma di decreto.
Non
ricorrono di conseguenza nemmeno gli estremi per ritenere la decisione
annullabile ai sensi dell’art. 143 CPC.
- Infondate sono anche le censure di nullità fondate sull’art.
285 CPC.
Da
una parte non può tornare applicabile l’art. 285 cpv. 2 lit. g CPC concernente
l’assenza della firma del segretario, norma riferita ai vizi formali di
sentenze e decreti, ma non anche a quelli di un’ordinanza (cfr. l’art. 286 cpv.
1 CPC), la quale è da questo punto di vista corretta, indipendentemente dal
fatto che la decisione in questione doveva essere emanata in altra forma, così
come si è visto al considerando precedente.
Né
può essere validamente sostenuta la carenza di motivazione ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 lit. e CPC, essendo chiaro dal tenore della decisione che il fatto
determinante è la rinuncia del precedente patrocinatore dell’attrice, e
risultando ovvio dall’esplicito richiamo dell’art. 39 CPC -il che costituisce
sufficiente motivazione in diritto (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
285, n. 2)- che l’attrice non veniva ritenuta in grado di condurre da sé la
causa, valutazione che l’attrice stessa del resto sembra condividere.
-
Analoghe considerazioni varrebbero per l’ordinanza del
19 gennaio 1995, con cui il Pretore richiamando la precedente decisione ha
prorogato il termine originariamente concesso, qualora si volesse ammettere che
essa doveva essere emanata in forma di decreto.
-
L’attrice insorge anche contro la decisione di
stralciare la causa, da lei ritenuta, a torto, eccessivamente rigorosa.
Una
volta verificatesi le premesse per l’applicazione della norma, questione su cui
il giudice decide disponendo di un ampio margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 39, n. 7, 8 e 12), l’art. 39 cpv. 2 CPC non si presta più
a soverchie interpretazioni: esso deve essere applicato in tutta la sua
severità, senza che il giudice chiamato a valersene debba o possa più
interrogarsi sulla gravosità delle conseguenze che ne derivano alla parte.
Nella
specie è ammesso che l’attrice non è in grado di condurre da sola la propria
causa, come pure è pacifico che essa non ha ossequiato il termine assegnatole
per munirsi di un altro patrocinatore.
Non
può quindi essere ritenuta più o meno rigorosa la decisione del Pretore, di
stralciare la causa, dato che per il codice di rito quella era l’obbligata
conseguenza della situazione venutasi a creare.
- Privi di oggetto sono da ultimo i rilievi concernenti
la pretesa mancanza di chiarezza delle decisioni del Pretore.
L’esame
globale degli atti dimostra in effetti che l’attrice ha perfettamente inteso il
significato e la portata di ogni comunicazione del Pretore, reagendo ogni volta
in maniera appropriata: dapprima chiedendo la proroga del termine
originariamente assegnatole, ed in seguito ponendosi alla ricerca di un nuovo
patrocinatore.
L’effettivo
punto di questione è perciò costituito dal fatto che l’attrice ha saputo trovare
un patrocinatore solo dopo la scadenza del termine assegnatole dal Pretore. Se
questo ritardo sia o meno scusabile è però questione che non concerne la
corretta applicazione dell’art. 39 CPC da parte del Pretore, e nemmeno tema che
può o deve essere deciso in questa sede, ma semmai nell’ambito della domanda di
restituzione in intero incoata dall’attrice avanti al giudice di prime cure.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
24 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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