AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.102
Data decisione, Autorità:
09.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00102
Lugano
9 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.00350 (già ORD. 1561) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 27 luglio 1984 da
rappr.
dal curatore __________
patr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’amministratore __________
patr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1’058’800.- oltre interessi, nonché la conferma del sequestro no. __________
decretato dalla Pretura di Mendrisio-Sud ed il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande
cui la convenuta si è opposta, e che il Pretore con sentenza 25 marzo 1996 ha
integralmente respinto, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr.
18’000.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 42’000.-;
appellante
la parte attrice con atto di appello 6 maggio 1996 con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 17 giugno 1996 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nell’aprile
1979 la società italiana __________ (in seguito detta semplicemente:
__________), inoltrò un’offerta al Ministero delle comunicazioni e del
trasporto marittimo __________ per la costruzione di un tratto di autostrada di
182.5 Km tra le località di __________ e __________.
Per
garantirsi l’aggiudicazione dell’appalto, la società si rivolse ad __________,
influente uomo d’affari __________, affinché egli tramite le sue conoscenze
mettesse in atto quanto necessario al raggiungimento dello scopo: in base agli
accordi, nel caso in cui l’affare fosse andato in porto, la società avrebbe
versato alla __________ (in seguito detta: __________), società con sede nel
__________ ed appartenente ad __________, una commissione pari al 5% del valore
complessivo del contratto. Grazie all’avvenuta intermediazione, ben presto il
governo __________ comunicò la sua disponibilità a sottoscrivere il relativo
contratto ad un prezzo di dinari __________ 19’504’302.39, somma pari a circa
fr. 120’000’000.- (doc. 3 e 6).
B. Non
ritenendosi in grado di portare avanti l’intera operazione da sola, __________
nel gennaio 1980 si associò con la società italiana __________ (in seguito
detta: __________), ritenuto che in base al contratto di joint-venture la parte
finanziaria dell’affare sarebbe stata curata dalla sola __________ (doc. 6).
Alla
__________ venne tuttavia confermato che la nuova situazione non modificava
l’impegno assunto di versarle la commissione, fermo restando però che ora la
stessa sarebbe stata versata da __________ (doc. 7).
C. Una
volta sottoscritto il contratto di appalto fra lo Stato __________ da una parte
ed il consorzio / __________ dall’altra (doc. E) e fornite da
quest’ultimo le garanzie contrattualmente previste (doc. DD), le due
consorziate chiesero alle autorità __________ il pagamento dell’”advance payment”
(doc. F, H e I), cioè dell’anticipo del 20% sulla mercede totale, pari a
complessivi fr. 21’176’005.-. Tale somma venne prontamente accreditata su un
conto dell’ di __________ (doc. J).
Quell’importo
venne quindi girato su altri conti ed in particolare fr. 1’058’800.- vennero
trasferiti a __________ sul cto. __________, intestato alla società __________,
e da questo sul cto. “” (doc. 10), di cui era titolare il
signor __________.
D. In
data 20 novembre 1981, poco dopo lo scioglimento della joint-venture avvenuto
il 14 ottobre dello stesso anno (doc. E), la Seconda Sezione civile del
Tribunale di __________ ha pronunciato il fallimento di __________ (doc. K).
E. Il
19 luglio 1983 la massa fallimentare di __________ ha sporto denuncia contro
ignoti per appropriazione indebita, ricettazione e amministrazione infedele
alla Procura Pubblica di __________, essendo emerso che l’acconto di fr. 21’176’005.-
versato dalle autorità __________ non figurava nella contabilità della fallita
(doc. M).
Dall’inchiesta
penale si è potuto ricostruire il tragitto del denaro a suo tempo versato sul
conto dell’__________ di __________: le relazioni bancarie sulle quali tale
somma è transitata, tra cui i cti. __________ e __________ di __________ e
__________ di __________, sono state temporaneamente poste sotto sequestro
penale, in attesa degli accertamenti del caso. Al termine dell’inchiesta,
questi 3 conti sono tuttavia stati dissequestrati (doc. 11 e 22).
F. Il
6 luglio 1984, su istanza della massa del fallimento , è stato
decretato il sequestro civile di tutti i beni appartenenti alla __________
presso l’ di __________ sino a concorrenza della somma di fr.
1’058’800.- oltre interessi (doc. B).
L’11
luglio 1984 la massa fallimentare ha in seguito escusso la stessa __________
con il PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), al quale è stata
interposta tempestiva opposizione.
G. Con
petizione 27 luglio 1984 la massa fallimentare ha chiesto la condanna di
__________ al pagamento di fr. 1’058’800.- oltre interessi, nonché la conferma
del sequestro decretato dalla Pretura di Mendrisio-Sud ed il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio.
L’attrice
ritiene in sostanza che il versamento effettuato a suo tempo alla controparte
costituiva un’illecita distrazione a suo danno, che quel pagamento era avvenuto
in violazione di norme imperative sull’esportazione di capitali, che gli
amministratori e i procuratori avevano agito nell’affare concreto senza
disporre di un valido potere di rappresentanza: di conseguenza, tale somma,
ricevuta senza titolo, le andava senz’altro restituita.
H. Con
risposta 7 gennaio 1985 la convenuta ha postulato la reiezione della domanda
sia in ordine che nel merito.
In
ordine la petizione sarebbe irricevibile sia per carenza di potere di
rappresentanza da parte del patrocinatore della massa fallimentare, sia per il
fatto che la restituzione del pagamento effettuato in favore della joint-venture
non poteva essere richiesta dalla sola attrice, bensì unicamente da entrambe le
consorziate. Nel merito la petizione era del tutto infondata: innanzitutto la
pretesa di restituzione dell’indebito arricchimento sarebbe ampiamente
prescritta; il pagamento di fr. 1’058’800.- era inoltre del tutto regolare,
siccome fondato su un valido contratto di mediazione ed atteso che il
versamento della commissione era stato regolarmente richiesto con l’emissione
di una fattura (doc. Y) nei confronti del consorzio.
I. In
replica e in duplica come pure in sede conclusionale, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte: la convenuta ha tuttavia abbandonato
l’eccezione di carenza di rappresentanza del patrocinatore di parte avversa.
L. Con
sentenza 25 marzo 1996 il Pretore ha respinto la petizione, caricando
all’attrice la tassa di giustizia di fr. 18’000.- e le spese, come pure
l’indennità per ripetibili di fr. 42’000.-.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva formulata dalla convenuta, rilevando come con lo
scioglimento della joint-venture (con la cessione a __________ dei diritti
futuri inerenti al contratto di appalto, ma non di quelli relativi al pagamento
dell’anticipo) non spettasse più alle due società congiunte inoltrare la
richiesta per la restituzione degli importi distratti. Accertato quindi che,
giusta l’art. 133 cpv. 2 LDIP, nel caso di specie era senz’altro applicabile il
diritto svizzero, egli ha provveduto ad esaminare la fondatezza dell’eccezione
di prescrizione, giungendo alla conclusione che essa pure doveva essere
respinta, e ciò in quanto l’attrice era venuta a conoscenza degli elementi
essenziali del danno solo alla conclusione del procedimento penale. Per il
resto, non era assolutamente vero che il versamento della mercede e della
commissione costituisse un atto illecito, siccome avvenuto in violazione di
norme valutarie italiane: tali norme, infatti, per loro natura, non
proteggevano i soggetti di diritto, ma unicamente lo Stato, con la conseguenza
che la loro eventuale violazione non costituiva un delitto civile; contrariamente
a quanto ritenuto dall’attrice, non risultava inoltre che a suo tempo gli
organi di __________ avessero agito senza le necessarie autorizzazioni allorché
conclusero il contratto di mediazione; la circostanza che la fattura in base
alla quale la convenuta aveva chiesto ed ottenuto il pagamento fosse fittizia
non comportava infine la nullità del pagamento, lo stesso fondandosi su di un
valido titolo e meglio sull’atto di intermediazione, per altro effettivamente
svolta.
Ne
discende che il versamento -unico e non doppio, come invece preteso
dall’attrice- era avvenuto a giusto titolo, per cui una sua restituzione non
entrava più in linea di conto.
M. Con
appello 6 maggio 1996 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
A
suo dire, innanzitutto, alla fattispecie doveva essere applicato il diritto
italiano, essendo in Italia e meglio presso la sede dell’attrice stessa che si
era prodotto il danno. Ciò premesso, gli importi versati alla convenuta
andavano restituiti per tutta una serie di motivi: innanzitutto i procuratori e
gli amministratori di __________ non erano autorizzati né legittimanti a
stipulare un accordo di mediazione come quello concluso con la controparte; il
contratto era inoltre nullo giusta gli art. 1343 e 1418 CCI, siccome le
modalità di pagamento avevano chiaramente violato le norme sull’esportazione di
capitali, disposizioni di diritto pubblico, ma che hanno effetto anche
nell’ambito civile; lo stesso era parimenti nullo in applicazione degli art.
1344 e 1345 CCI, atteso che le modalità di esecuzione del contratto erano state
architettate appositamente per eludere, da parte di tutti, norme imperative;
oltretutto l’impegno di pagare la commissione non incombeva all’attrice, bensì
semmai a __________. In via subordinata l’appellante ha infine censurato il
giudizio di prime cure in merito alle spese ed alle ripetibili, ritenendo
eccessivi gli importi esposti dal Pretore e postulandone perciò una massiccia
riduzione.
N. Delle
osservazioni 17 giugno 1996 della parte convenuta con cui si chiede la
reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Preliminarmente
si impone di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva,
sollevata dalla parte appellata con le osservazioni al gravame. A suo dire, il
consorzio era costituito in realtà non da due, bensì da tre società, e meglio
, __________ e una terza società denominata “ ”: ora, non
essendo una di loro intervenuta -ed in particolare quest’ultima- nella presente
causa, se ne doveva concludere per la reiezione dell’azione per carenza di
legittimazione attiva.
Tale
censura non può essere accolta.
L’appellata
non contesta invero il giudizio con cui il Pretore aveva escluso che la
presente azione dovesse essere promossa anche da __________, accanto ad
__________: tale questione, del tutto pacifica, non può perciò più essere
oggetto di disamina da parte di questa Camera (ICCA 25 giugno 1984 in re
O./O.; IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G., 12 luglio 1993 in re L./P., 10
febbraio 1994 in re E./R., 18 novembre 1996 in re M. S.p.A./A e lc.).
Contrariamente
a quanto affermato dalla parte appellata -per la prima volta, e quindi irritualmente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), in questa sede-, il fatto che del consorzio
facesse parte una terza società denominata “__________” non ha alcuna influenza
sulla legittimazione attiva dell’attrice: quella società, in effetti, non è
altro che una semplice filiale dell’attrice (come risulta espressamente dal
doc. 6), la quale in quanto tale non ha pertanto una personalità giuridica
propria (per il diritto svizzero: cfr. Ottaviani, Le parti nel processo
civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, § 27/28 N. 3; Meier, Die schweizerische
Aktiengesellschaft, Zurigo 1990, N. 403; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss
des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. ed., Berna 1993, § 19 N. 4 e 9; Forstmoser/Meier-Hayoz,
Einführung in das schweizerische Aktienrecht, 3. ed., Berna 1983, § 44 N. 4 e
10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna
1996, § 59 N. 8 e 31 e segg.; IICCA 21 luglio 1993 in re I.SA/S., 23
febbraio 1994 in re W. e B./ B., 21 luglio 1994 in re P.C./O.C. Ltd.; DTF
90 II 196, 120 III 11 e segg.; mentre per il diritto italiano: cfr. Pescatore/Ruperto,
Codice civile annotato, Milano 1993, N. 2 ad art. 2197 CCI). Spettava pertanto
in ultima analisi alla sola sede principale far valere i diritti che
eventualmente competevano ad entrambe.
- In
un primo momento, la parte attrice aveva postulato la restituzione della
commissione a suo tempo versata alla controparte, asserendo che la stessa
costitutiva un’illecita distrazione di importi di sua pertinenza, richiamandosi
così implicitamente alle norme sull’atto illecito.
In
realtà, se vi è stato un eventuale atto illecito, questo è semmai stato
commesso da organi o rappresentanti della stessa attrice: non è per contro
risultato che la convenuta fosse a conoscenza di tali atti illeciti commessi da
terzi, o ancora che essa, tramite il signor __________, abbia a sua volta agito
dolosamente a danno della controparte. Dagli atti di causa, invero, neppure
risulta che vi fosse qualcosa di illecito nell’attività di mediazione svolta in
concreto, tanto è vero che l’operazione di “influenza” nei confronti delle
Autorità __________e sembra essere avvenuta in modo corretto, senza che in
particolare siano stati promessi compensi a terzi funzionari in caso di
aggiudicazione dell’appalto o che siano stati altrimenti violati segreti
d’ufficio (cfr. interrogatorio __________ davanti al PP, inc. penale atto n.
198 p. 3 e 4).
- A
ben vedere, le richieste dell’attrice si fondano quindi sulle norme
dell’indebito arricchimento, atteso che la restituzione dell’indebito viene
postulata in particolare per il fatto che i procuratori e gli amministratori
della società attrice non disponevano delle necessarie autorizzazioni (cons.
4), per il fatto che l’adempimento del contratto era avvenuto secondo modalità
atte ad eludere, da parte di tutti, norme imperative (cons. 5) ed in violazione
di norme valutarie italiane (cons. 6) ed infine in quanto la commissione doveva
semmai essere a carico di __________ (cons. 7).
Giusta
l’art. 128 cpv. 1 LDIP le pretese derivanti da indebito arricchimento
sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto,
in base al quale è avvenuto l’arricchimento: nel caso -come quello che qui ci
occupa- in cui è in discussione un contratto, il diritto determinante sarà
perciò quello dello Stato con il quale il contratto stesso è più strettamente
connesso (art. 117 cpv. 1 LDIP), ritenuto che si presume che la connessione più
stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la
prestazione caratteristica -che, in caso di mandato o contratti simili, è la
prestazione del servizio (art. 117 cpv. 3 lett. c LDIP)- ha la dimora abituale
o la sua stabile organizzazione (art. 117 cpv. 2 LDIP).
Nel
caso di specie, la prestazione di mediazione essendo stata effettuata in
__________ da un cittadino __________ con residenza abituale in quel Paese
(cfr. interrogatorio __________ davanti al PP, inc. penale atto n. 198 p. 4;
interrogatorio formale __________, ad 2), è del tutto chiaro che il contratto e
con ciò la questione circa l’indebito arricchimento (conseguente all’eventuale
nullità, all’annullabilità o ancora alla mancata efficacia del contratto
stesso) sottostiano al diritto __________, e sussidiariamente -se questo non
potrà essere accertato- al diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
- L’appellante
ritiene innanzitutto che il contratto di mediazione doveva essere considerato
nullo, siccome il suo procuratore __________ rispettivamente il suo
amministratore delegato __________, che di fatto lo avevano concluso, avevano
agito senza potere di rappresentanza e al di fuori delle loro competenze e
autorizzazioni.
La
questione particolare, trattandosi di esaminare l’esistenza di poteri di
rappresentanza conferiti a terze persone o ad organi sociali da parte di una
società italiana, sottostà, evidentemente, al diritto italiano (art. 126 e 155
LDIP).
L’istruttoria
di causa ha chiaramente permesso di accertare che, allorché il 23 febbraio 1980
__________ garantì a __________ il pagamento della commissione da parte
dell’attrice (doc. 7), egli non disponeva di una procura valida (ciò che
tuttavia controparte non sapeva, né poteva per altro in alcun modo presumere):
in effetti, con la procura conferitagli il 4 maggio 1979 questi era stato
unicamente autorizzato a presentare eventuali offerte per l’acquisizione di
appalti in __________ e a dar corso alle formalità richieste dai relativi bandi
di gara (cfr. doc. G); con la procura 3 luglio 1979 l’efficacia della
precedente procura era stata estesa fino al 31 dicembre 1981 e gli era stato
conferito il diritto a sottoscrivere i contratti relativi agli appalti
acquisiti, oltre che a gestire eventuali conti bancari (cfr. doc. G); tali
procure sono tuttavia state revocate dal Consiglio di amministrazione il 12
luglio 1979 (cfr. inc. penale, atto n. 22 doc. 1) e non risulta che le stesse
siano state ripristinate in seguito.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, ciò non significa comunque ancora che
l’impegno assunto dallo stesso a nome e per conto dell’attrice, nel senso che
quest’ultima dovesse pagare le commissioni (doc. 7), sia nullo: per costante
giurisprudenza un tale atto non è infatti nullo e neppure annullabile, ma
semplicemente “in itinere”, cioè inefficace fino ad avvenuta ratifica (Pescatore/Ruperto,
op. cit., N. 2 ad art. 1398 CCI e N. 1 ad art. 1399 CCI). E nel caso di specie
una ratifica vi è effettivamente stata: ne fa stato da un lato la successiva
consegna, il 12 aprile 1980, di una “procura speciale” da parte
dell’amministratore delegato (cfr. audizione testimoniale __________, controdomanda
rogatoriale ad 1; inc. penale, atto n. 14 e 22 doc. 1) ing. , con cui
a __________ veniva conferita la facoltà di svolgere tutte le operazioni di
carattere direttivo e amministrativo dipendenti dall’esecuzione e/o
amministrazione dei contratti di appalto (doc. G), e dall’altro, soprattutto,
il fatto che l’ing. __________ stesso abbia infine autorizzato e personalmente
ordinato il pagamento della commissione dal conto __________ di __________ no.
__________ (a lui solo intestato; cfr. inc. penale, atto. n. 7 e 222) al conto
appartenente alla __________ presso l’ di __________ (proprio per
questo motivo, appare difficilmente credibile quanto da lui affermato nella sua
audizione testimoniale, ove egli dichiara di non saper nulla circa l’esistenza
di __________ e neppure in merito alla commissione di intermediazione del 5% ad
essa dovuta (audizione testimoniale __________, domande rogatoriali ad 4, 7,
8), tanto più che egli in seguito ha tuttavia ammesso di sapere (domanda rogatoriale
ad 8) che a qualcuno una commissione per intermediazione era comunque dovuta):
il pagamento dell’importo dovuto costituisce infatti una ratifica per atti
concludenti dell’accordo di cui sopra (Pescatore/Ruperto, op. cit., N. 9
e 11 ad art. 1399 CCI).
Il
fatto che __________ possa eventualmente aver agito a sua volta senza le
necessarie autorizzazioni ed oltrepassando le sue competenze, non modifica in
alcun modo la situazione: è infatti principio giurisprudenzialmente incontestato
che la società non può respingere gli effetti dell’atto dell’amministratore,
compiuto nell’esercizio del potere a lui attribuito, ogni volta che l’atto
(anche se, per essere rischioso e azzardato, ad altri effetti possa essere
qualificato eccedente l’ordinaria amministrazione) sia esteriormente
riconoscibile come rivolto a realizzare, senza deviazioni o esorbitanza dal
fine, gli scopi economici della società (Pescatore/Ruperto, op. cit., N.
1 e seg. ad art. 2384 CCI, N. 9 ad art. 1398 CCI), a meno che -ciò che tuttavia
non risulta nella presente fattispecie- il terzo avesse agito dolosamente (cioè
-come precisa Pescatore/Ruperto, op. cit., N. 10 ad art. 2384 CCI- se da
parte sua vi è coscienza e volontà di stipulare col rappresentante sfornito di
potere un quid dal quale possa derivare oggettivamente un danno alla società,
senza che però sia richiesto uno specifico proposito di recare danno alla
stessa).
Se
ne deve pertanto concludere per l’infondatezza della censura.
- A
giudizio dell’appellante, il contratto di mediazione sarebbe inoltre nullo in
applicazione degli art. 1344 e 1345 CCI, in quanto le modalità della sua
esecuzione erano appositamente state architettate per eludere, da parte di
tutti, norme imperative.
A
parte il fatto che le norme italiane appena menzionate non sono assolutamente
applicabili alla fattispecie, ritenuta -come già accennato- l’applicabilità del
diritto __________ (o, sussidiariamente, di quello svizzero), le presunte
violazioni che comporterebbero tale conseguenza non sono state né rese
verosimili, né tanto meno provate.
In
particolare, il fatto che l’incasso dei 21 mio di fr. e il versamento a favore
della convenuta non risultassero nei bilanci 31 dicembre 1979 (doc. N) e 30
giugno 1980 (doc. O) dell’attrice non era dovuto a presunte -ma non comprovate-
intenzioni delittuose commesse dalle parti, bensì semplicemente al fatto che a
quel momento quei due versamenti (avvenuti pacificamente nel luglio 1980) non
erano ancora stati effettuati; per il resto, il fatto che la convenuta abbia
emesso una fattura per “prestazioni varie” piuttosto che con l’indicazione
circa l’avvenuta intermediazione è stato giustificato dal signor __________ con
motivi fiscali (cfr. interrogatorio formale , ad 6 p. 6), mentre il
fatto che la fattura (doc. Y) sia stata inviata in __________ piuttosto che in
Italia e ancora che nella stessa non si menzionasse dove effettuare il bonifico
bancario, erano pure facilmente spiegabili da un lato in quanto il domicilio
della joint-venture era effettivamente in __________ (doc. 6 pt. 4 lett. c) e
dall’altro poiché all’ing. __________ in qualità di rappresentante di
__________ era già stato comunicato a suo tempo che la convenuta era detentrice
di un conto presso l’ di __________ -dal __________ o, l’istituto
bancario a cui __________ faceva capo ed al quale tale informazione era stata
data dalla convenuta già nel dicembre 1979 (doc. 4), o comunque
dall’amministratore della convenuta stessa, il quale in effetti ricorda da un
lato di essere stato contattato telefonicamente in un’occasione da parte del
signor __________ (interrogatorio formale __________, ad. 6) e dall’altro
afferma di averlo probabilmente concordato con quest’ultimo (interrogatorio
formale __________, ad. 8 e 10), circostanza per altro confermata da
, il quale a sua volta precisa che “ sapeva che il
pagamento doveva essere fatto a __________ perché così avevo invitato il Dr.
__________ a comunicargli, ciò che egli fece con lettera del dicembre 1979”
(interrogatorio formale __________, ad 6 p. 6)-.
- L’appellante
ripropone la tesi secondo cui il pagamento della commissione di mediazione
sarebbe avvenuto in violazione di norme valutarie italiane, disposizioni
imperative di diritto pubblico, con tuttavia effetti anche nell’ambito civile.
Come
accennato a più riprese in precedenza, dovendosi applicare alla fattispecie il
diritto __________ (o eventualmente quello svizzero, art. 16 cpv. 2 LDIP), tali
norme non sarebbero di principio applicabili.
Nondimeno,
trattandosi di leggi che lo Stato italiano pretende imperativamente ed
esclusivamente di applicare a protezione dei propri interessi, va esaminato se
le stesse eccezionalmente non debbano comunque essere considerate dall’autorità
giudiziaria elvetica in virtù dell’art. 19 LDIP, norma che prescrive che può
essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto
diverso da quello richiesto dalla presente legge qualora, secondo la concezione
giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente
preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente
connessa con tale diritto (cpv. 1), ritenuto inoltre che per stabilire se si
debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per
una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera (cpv. 2):
l’applicabilità dell’art. 19 LDIP non implica perciò automaticamente
l’applicazione della norma imperativa del diritto dello Stato terzo, bensì
obbliga il giudice unicamente a prenderla in considerazione, cioè ad esaminare
se la concreta applicazione della stessa al caso specifico possa o meno portare
ad un risultato equo secondo la concezione svizzera del diritto (cfr. Messaggio
LDIP, p. 53; Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Internationales Privatrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 32 e seg.
ad art. 19 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 5 e 7 ad art. 19 LDIP; Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken,
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 28 e segg. ad art. 19 LDIP).
Nel
caso di specie appare chiaro che le premesse per far capo all’art. 19 LDIP sono
adempiute, e ciò anche se l’appellante non ha specificato concretamente in
quale ottica l’adempimento del contratto di mediazione comportasse una
violazione di norme valutarie italiane -verosimilmente di quelle di cui al
decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786
(cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., N. 7 ad art. 1418 CCI)-: questa
Camera, sulla base degli atti di causa, è perciò giunta alla conclusione che la
violazione dovesse unicamente consistere nel fatto che da parte dell’attrice
non era stata richiesta l’autorizzazione ministeriale per effettuare un tale
pagamento all’estero (Pescatore/Ruperto, op. cit., ibidem),
autorizzazione che per altro la stessa società si era espressamente impegnata a
richiedere (cfr. doc. 2 e doc. 7, ove __________ per conto dell’attrice aveva
infatti confermato alla convenuta che “la ... percentuale verrà pagata in
osservanza delle norme valutarie italiane e con il benestare degli enti di
controllo”).
La
dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che se una
simile autorizzazione statale, che il debitore si era contrattualmente
impegnato a richiedere, non viene poi concessa, il debitore stesso non è
assolutamente liberato dalla sua obbligazione nei confronti della controparte,
e ciò in base al principio “pacta sunt servanda” (Kleiner, Internationales
Devisen-Schuldrecht, Zurigo 1985, p. 129 e seg.; Heini, Ausländische Staatsinteressen
und internationales Privatrecht, in ZSR 1981 p. 70; DTF 88 II
203; ZR 83 N. 14). Nel caso che qui ci occupa, ove l’autorizzazione
neppure è stata chiesta dal debitore, la soluzione non potrà pertanto essere
diversa da quella appena esposta: in effetti, se la richiesta eventualmente
formulata alle autorità italiane fosse stata accolta, il pagamento della
commissione sarebbe stato senz’altro dovuto, mentre se essa fosse stata
respinta, in applicazione della giurisprudenza appena evocata, il debitore non
sarebbe comunque stato liberato dal suo obbligo di pagamento.
Ne
discende che le norme valutarie italiane non possono trovare concretamente
applicazione.
- L’appellante
postula inoltre la restituzione degli importi contestati, affermando che il
relativo pagamento in realtà incombeva alla __________.
Tale
censura, ritenuta l’efficacia del doc. 7 -per le considerazioni precedentemente
esposte (cons. 5)- e con ciò dell’impegno dell’attrice a versare alla
controparte la commissione per intermediazione, può di conseguenza essere
respinta senza ulteriori disquisizioni.
- Quanto
all’esistenza di due versamenti alla convenuta di fr. 1’058’800.- ciascuno -sostenuta
dall’attrice- la questione non riveste invero una particolare rilevanza
pratica, atteso che le sue richieste petizionali sono comunque state cifrate in
soli fr. 1’058’800.- e non in fr. 2’117’600.-.
È
comunque evidente, anche dalla ricostruzione effettuata dall’autorità penale
(cfr. inc. penale, atto n. 9, 98, 141 e 222) che tale cifra venne versata in
una sola occasione, e meglio sul cto. __________ (cfr. inc. penale, atto n. 23
e 141), l’accredito inizialmente previsto sul cto. __________ (cfr. inc.
penale, atto n. 7) non essendo stato possibile, in quanto tale relazione
bancaria disponeva solo di un conto in US$ e di un conto in lit., ma non di un
conto in frs. (cfr. inc. penale, atto n. 23).
- L’appellante
censura infine l’ammontare della tassa di giustizia esatta e delle ripetibili
assegnate dal Pretore ritenendole eccessive, e ciò per il semplice fatto che la
presente causa risulta essere praticamente identica a quella (congiunta per
l’istruttoria) che contrapponeva l’attrice stessa ad __________: sommando il
valore delle due cause, come se esse fossero state formalmente congiunte, ne
sarebbe infatti derivata una tassa di giustizia e un’indennità per ripetibili
ben inferiori a quelle effettivamente fissate.
9.1 La
giurisprudenza più recente, precisando in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 15 ad art. 148 (ove si diceva che non poteva essere modificata
dall’autorità di seconda istanza una tassa di giustizia fissata dal primo
giudice, se la stessa rientrava tra i minimi ed i massimi della LTG), ha
stabilito che nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede al
giudice un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato unicamente
in caso di eccesso o di abuso (ICCA 6 novembre 1995 in re B./C. e llcc.;
IICCA 17 luglio 1996 in re C. SA/M. e M., 23 agosto 1996 in re C./G.).
Nel
caso di specie, la fissazione di una tassa di giustizia di fr. 18’000.- per la
causa che qui ci occupa e di fr. 7’000.- per la causa contro __________ non
appare francamente eccessiva o abusiva, e ciò nemmeno se le due cause fossero
state congiunte (ciò che in base all’art. 20 cpv. 2 LTG imponeva di sommare i
rispettivi valori di causa): la tassa di giustizia complessiva che ne è
derivata (fr. 25’000.-) rientra infatti nella tariffa per cause con un valore
di fr. 1’429’800.- (fr. 1’058’800.- per la presente vertenza, fr. 371’000.- per
quella contro __________; cfr. l’art. 17 LTG, ove è prescritta una tassa da fr.
5’000.- a fr. 30’000.- per cause con un valore litigioso da fr. 1’000’001.- a
fr. 2’000’000.-) e ben si giustifica in considerazione della particolare
complessità della presente causa, del resto incontestabile ed oltretutto già
dimostrata dalla sua inabituale durata, se solo si pensa che essa si è
protratta in primo grado per quasi 12 anni.
9.2 Analoghe
considerazioni valgono per le ripetibili.
Nel
caso di specie, l’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 42’000.-
per la causa che qui ci occupa e di fr. 18’000.- per quella contro __________
non appare eccessiva né tanto meno abusiva: l’indennità complessivamente
attribuita (fr. 60’000.-) rientra infatti nella tariffa per cause con un valore
di fr. 1’429’000.- (cfr. l’art. 9 TOA , che consente un onorario dal 4 al 7% in
caso di valore litigioso tra i fr. 500’000.- e fr. 1’500’000.-, ritenuto
oltretutto che tale importo giusta l’art. 12 lett. b TOA è aumentabile del
10-20% se si tratta di una causa congiunta): viste le tariffe applicabili, ci
si potrebbe semmai chiedere se la somma riconosciuta dal Pretore non sia
eventualmente insufficiente.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 maggio 1996 del Fallimento __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 8’900.-
b)
spese fr. 100.-
Totale fr.
9’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 20’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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