AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.132
Data decisione, Autorità:
21.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00132
Lugano
21 febbraio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00048 (già 105/1989) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 20 novembre 1989 da
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 636’618.12
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di Sierre, somma aumentata in replica a fr.
659’818.40 e in sede conclusionale a fr. 1’057’722.60 oltre accessori;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 30 maggio 1996 ha
accolto limitatamente a fr. 25’549.50 oltre interessi;
appellante
l’attore con atto di appello 18 giugno 1996 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che controparte sia condannata a rifondergli fr.
1’057’722.60 o in subordine fr. 636’618.12 oltre interessi; il tutto,
protestando spese e ripetibili;
appellante
adesivamente la convenuta con atto ricorsuale 9 settembre 1996 con cui postula
l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 14’632.70 oltre interessi
con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre
la parte attrice con osservazioni 25 settembre 1996 si è sostanzialmente
riconfermata nelle sue precedenti richieste;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con
contratto 28 aprile 1983 __________ venne assunto alle dipendenze della Cassa
Malattia ed Infortuni __________ (in seguito detta semplicemente: __________),
in qualità di amministratore e direttore generale: il rapporto di lavoro venne
concluso per la durata di 20 anni (doc. KI).
B. Il
26 luglio 1988 la _________ venne assorbita, in forza di un contratto di
fusione (doc. A), dalla Cassa Malati __________ (in seguito detta: __________).
Con
separata convenzione di pari data, sottoscritta per la _________ tra l’altro
dallo stesso signor __________, __________ affidava a quest’ultimo la direzione
della nuova agenzia in Ticino della cassa con una retribuzione mensile di fr.
5’000.- oltre ad un’indennità spese di fr. 1’500.-, precisando nel contempo che
le sue condizioni sarebbero state garantite al di là del 30 dicembre 1989 nella
misura in cui l’effettivo della cassa fosse stato in costante progresso,
ritenuto inoltre che con un contratto individuale sarebbero state precisate in
dettaglio le sue responsabilità (doc. B).
C. Con
lettera 25 aprile 1989 la datrice di lavoro ha significato al dipendente la
disdetta del contratto con effetto immediato per motivi gravi (doc. R).
Da
qui la presente causa.
D. Con
petizione 20 novembre 1989 __________ ha chiesto la condanna di _________ al
pagamento di fr. 636’618.12 oltre interessi, nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Sierre
(doc. BI).
L’attore
ritiene che il suo licenziamento in tronco, oltre che abusivo (siccome
significato per impedire la conclusione di un contratto di lavoro di lunga
durata) e nullo (poiché notificato in un momento in cui egli era ammalato),
fosse oltretutto completamente ingiustificato, le motivazioni addotte dalla
controparte non essendosi assolutamente verificate. Stando così le cose, egli
pretende il versamento dello stipendio e delle relative commissioni fino alla
durata determinata del contratto, fissata per il 31 dicembre 1989 (fr.
57’229.68), come pure delle commissioni da lui maturate nel 1989, non ancora
pagate (fr. 9’526.80); vista l’abusività del provvedimento, che in pratica gli
precludeva ogni possibilità di impiego futuro (avendo egli 58 anni), chiede
infine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 336a cpv. 2 CO, il
versamento del salario fino all’età pensionabile (fr. 387’450.-) e delle
relative commissioni (fr. 185’111.-).
E. Con
risposta 26 marzo 1990 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della
petizione, ritenendo sostanzialmente giustificato il licenziamento immediato
per motivi gravi; il fatto che l’attore avesse asserito di essere stato
ammalato al momento dei fatti (circostanza per altro mai evocata in precedenza
e comunque tutta da verificare) costituiva inoltre un chiaro abuso.
F. In
replica l’attore ha aumentato le sue richieste a fr. 659’818.40. Abbandonata la
tesi circa l’abusività del licenziamento, egli afferma ora che la controparte,
riprendendo l’attività della __________, aveva parimenti ripreso tutti i
contratti di lavoro conclusi da quest’ultima: il suo contratto, concluso nel
1983 con una durata di 20 anni, si sarebbe pertanto concluso solo al momento
del suo pensionamento, cioè nel 1996, di modo che in base all’art. 337c CO la
convenuta era tenuta a rifondergli la totalità dei salari non percepiti (fr.
420’000.-), le tredicesime (fr. 35’000.-), le provvigioni (fr. 195’291.60),
oltre alle commissioni maturate nel 1989, non ancora solute (fr. 9’526.80).
In
sede conclusionale l’attore, osservando che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (in seguito detto: TCA) aveva frattanto stabilito che nel periodo
1985/88 egli avrebbe percepito una retribuzione mensile netta di fr. 12’414.60,
ha provveduto ad aumentare le richieste di cui sopra a fr. 1’057’722.60; egli
ha inoltre preteso il rimborso dei premi assicurativi suoi e dei familiari dal
momento della disdetta fino alla data del suo pensionamento, nonché il versamento
di fr. 4’000.- mensili dopo il compimento del 65. anno di età a titolo di
secondo pilastro.
G. Con
sentenza 30 maggio 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 25’549.50 oltre interessi, somma
per la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al
PE.
Il
giudice di prime cure ha preliminarmente escluso che la convenuta al momento
della fusione avesse ripreso il contratto di lavoro concernente l’attore: a
quel momento infatti le parti avevano chiaramente pattuito un nuovo contratto a
tempo indeterminato con la particolarità che una sua rescissione non era
possibile prima del 31 dicembre 1989. Quanto alle singole pretese sollevate
dall’attore, il giudice ha respinto quella volta a dichiarare la nullità della
disdetta in quanto data durante una malattia del lavoratore, la norma di cui all’art.
336c CO non trovando applicazione nel caso di un licenziamento straordinario;
egli ha per contro riconosciuto il carattere ingiustificato della rescissione
immediata: di conseguenza, in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO a favore
dell’attore è stata riconosciuta la retribuzione fino al 31 dicembre 1989 (fr.
40’000.- di stipendio e fr. 10’708.80 di commissioni) oltre alla tredicesima
pro rata (fr. 4’225.70), per complessivi fr. 54’934.50, mentre tutte le altre
pretese ed in particolare quelle formulate in sede conclusionale (rimborso
premi cassa malati e erogazione della pensione) erano irricevibili e comunque
non erano state provate. Dagli importi così accertati, giusta l’art. 337c cpv.
2 CO il Pretore ha tuttavia dedotto le indennità di disoccupazione che l’attore
aveva percepito fino alla fine del 1989 (fr. 29’385.-), di modo che a suo
favore è stata infine riconosciuta la rimanenza di fr. 25’549.50.
H. Con
appello 18 giugno 1996 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso che controparte sia condannata a rifondergli fr. 1’057’722.60 o in
subordine fr. 636’618.12 oltre interessi, protestando spese e ripetibili.
Egli
ripropone la tesi secondo cui la convenuta avrebbe ripreso il precedente
contratto di lavoro in applicazione dell’art. 333 CO, rispettivamente afferma
che le parti avrebbero comunque concluso un nuovo contratto valevole fino al
pensionamento, con le conseguenze che ne derivavano, visto che il licenziamento
in tronco, oltre che ingiustificato, era anche nullo (in quanto dato in un
momento inopportuno); il Pretore aveva inoltre omesso di considerare che il TCA
aveva accertato a suo favore un salario mensile medio di fr. 12’414.60 netti,
né aveva accolto le richieste volte al rimborso dei premi per la cassa malati
ed al versamento della pensione, che vengono pertanto ripresentate; pure
contestate erano le deduzioni effettuate per gli anticipi versati dalla cassa
disoccupazione.
I. Con
osservazioni ed appello adesivo 9 settembre 1996 la convenuta postula che la
petizione venga accolta solo nella misura di fr. 14’632.70.
Mentre
delle osservazioni all’appello con cui si chiede la reiezione del gravame si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi, con l’appello adesivo si chiede che
le deduzioni per le prestazioni erogate dalla cassa disoccupazione vengano
aumentate a fr. 40’301.60 (154 volte fr. 261.70), contestando il numero di
indennità giornaliere (147) e l’ammontare dell’indennità giornaliera (fr.
199.90) riconosciuti dal Pretore.
L. Con
osservazioni 25 settembre 1996 l’attore si è riconfermato nel suo appello
principale.
Considerando
in diritto
- Prima
di entrare nel merito delle censure d’appello, occorre esaminare la fondatezza
dell’eccezione di tipo procedurale sollevata dalla parte appellata in virtù dell’art.
309 CPC. Tale norma prevede la nullità dell’appello, se il medesimo non
ossequia determinate esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC).
Nel
caso particolare la convenuta rimprovera all’appellante di aver esposto in modo
confuso e comunque assolutamente incomprensibile gli argomenti a sostegno della
sua impugnativa (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
La
dottrina e la giurisprudenza ammettono che nell’applicazione dell’art. 309 cpv.
2 lett. f CPC non si debba essere eccessivamente rigorosi, bastando per la ricevibilità
dell’appello una concisa esposizione dei motivi a sostegno del gravame,
ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza i motivi sono considerati
sufficienti se sono sufficientemente chiari e tali da permettere alla parte
appellata un’adeguata difesa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 9 ad art. 309; IICCA
10 febbraio 1994 in re E./R., 24 settembre 1996 in re M./A. e lc.).
Nel
caso di specie è ben vero che i motivi a sostegno dell’appello sono stati
esposti dall’appellante -per altro non rappresentato in questa sede da un
legale- in modo talora confuso; ciò non toglie che gli stessi, nel loro
complesso, appaiono comprensibili a questa Camera e tali da poter essere
esaminati. D’altro canto l’appellata, pur avendo affermato di non aver
assolutamente compreso gli argomenti sollevati con il gravame, non ha comunque
mancato di prendere posizione in merito, di modo che la stessa non risulta in
alcun modo impedita nella sua facoltà di difesa, il che deve comportare la
reiezione della censura.
-
A
questo stadio della lite è ormai del tutto pacifico che il licenziamento in
tronco cui è stato oggetto l’attore riveste un carattere ingiustificato ai
sensi dell’art. 337c CO: tale questione non viene di conseguenza più esaminata.
-
Con
il suo gravame l’appellante ripropone la tesi secondo cui al momento della
fusione il suo contratto di lavoro ventennale con la _________ sarebbe stato
ripreso dalla convenuta in virtù dell’art. 333 CO (cfr. cons. 3.1 e 3.2),
rispettivamente afferma che le parti avrebbero comunque concluso un nuovo
contratto valevole fino al pensionamento (cons. 3.3), di modo che lo stesso
sarebbe terminato al più presto nel 1996. A torto.
3.1 Giusta
l’art. 333 cpv. 1 v.CO -nella formulazione in vigore fino al 30 aprile 1994,
qui applicabile- se il datore di lavoro trasferisce l’azienda a un terzo che si
impegna ad assumere il rapporto di lavoro, questo passa con tutti i diritti e
gli obblighi all’acquirente, al momento del trasferimento dell’azienda, in
quanto il lavoratore non vi si opponga.
A
parte il fatto che non è così evidente se la norma in questione sia applicabile
nel caso -come quello che qui ci occupa- di una fusione (contrari: Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p.
281; Staehelin, Commentario zurighese, N. 4 ad art. 333 CO; di parere
opposto invece: Rehbinder, Commentario bernese, N. 3 ad art. 333 CO; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 7 ad art. 333 CO e Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/
Schnyder/ Stampfli/ Wanner, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht,
Berna 1991, N. 11), è comunque indubbio, in base al suo tenore letterale, che
la stessa può entrare in linea di conto solo nel caso in cui il nuovo datore di
lavoro si sia impegnato ad assumersi i precedenti contratti: se, per contro, al
momento del trasferimento dell’azienda egli conclude un nuovo contratto con il
lavoratore, rispettivamente se provvede ad adattare o modificare quello in
vigore con il precedente datore di lavoro, il nuovo accordo sostituirà
senz’altro quello precedente (Brühwiler, op. cit., p. 280; Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/
Schnyder/Stampfli/Wanner, op. cit., N. 15 e seg. ad art. 333 CO; Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 2 ad art. 333 CO; Rehbinder, op. cit., N. 7 ad art.
333 CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1974, p. 218;
DTF 112 II 56, 114 II 353; JAR 1992 p. 195).
3.2 Nel
caso di specie, dal tenore dell’accordo di cui al doc. B -sottoscritto, non va
dimenticato, dallo stesso attore, il quale oltretutto in precedenza si era
avvalso della consulenza del proprio legale (teste __________)- si evince
chiaramente che con la fusione la posizione di quest’ultimo sarebbe sicuramente
mutata (il che, trattandosi di personale dirigente, è oltretutto usuale: cfr. Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, N. 1 ad art. 333 CO; Rehbinder, op. cit., N. 4 ad art. 333 CO),
tanto è vero che la sua retribuzione veniva ora fissata in fr. 5’000.- più
un’indennità spese (pto 4) e le sue condizioni venivano garantite oltre il 30
dicembre 1989 nella misura in cui l’effettivo della cassa sarebbe stato in
costante progressione (pto 6). In tali circostanze è del tutto evidente -come
correttamente ritenuto dal giudice di prime cure- che il contratto di cui al
doc. KI fosse stato sostituito e che ora ci si trovasse di fronte ad un nuovo
contratto di lavoro di durata minima, cioè ad un contratto a tempo
indeterminato con la particolarità che lo stesso non poteva essere disdetto
prima del 30 dicembre 1989 (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 334 CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 3 ad art. 334 CO; DTF 110
II 167; IICCA 6 maggio 1994 in re Z./L.).
Se
ciò non bastasse, tale interpretazione è stata riaffermata dalla convenuta con
lettera 21 settembre 1988 (doc. 5), scritto al quale l’attore ha risposto il 4
ottobre, senza tuttavia obiettare alcunché per quanto riguardava la durata del
contratto ivi indicata (doc. VI). Ma vi è di più: lo stesso patrocinatore
dell’attore (e con ciò l’attore stesso) ha esplicitamente ammesso l’esistenza
di un contratto di durata minima, allorché dopo il licenziamento si è limitato
a pretendere dalla controparte il versamento dei salari fino alla fine del 1989
(doc. T), ciò che egli ha in seguito nuovamente richiesto nell’allegato petizionale
(p. 14).
Visto
il chiaro tenore degli accordi e l’atteggiamento tenuto in seguito dall’attore
e dal suo patrocinatore, appare francamente contrario al principio
dell’affidamento e della buona fede che questi sostenga ora una tesi diversa.
3.3 L’esistenza
di un ulteriore (nuovo) contratto a tempo determinato fino alla data del suo
pensionamento (per altro espressamente esclusa dall’attore medesimo con la
petizione -p. 10 e 13- e con la replica -p. 6, 7 e 22-), da lui (vagamente)
accennata con le conclusioni prima e sollevata formalmente con l’appello poi, è
una tesi che in precedenza non aveva assolutamente trovato spazio negli
allegati preliminari: la stessa, in applicazione del disposto di cui all’art.
78 CPC, sfuggendo al contraddittorio, è quindi irricevibile e non può pertanto
essere vagliata nel merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 , 4 e in
particolare N. 13 ad art. 78; IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B., 5
agosto 1993 in re R./B., 5 ottobre 1993 in re F./B., 30 marzo 1994 in re E. SA/
F. e llcc., 5 dicembre 1994 in re S./B., 13 giugno 1995 in re L./E.); d’altro
canto, se non si dovesse ritenere sufficientemente chiara la sua formulazione
in sede conclusionale, la stessa sarebbe comunque irricevibile in questa sede
in forza dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Abbondanzialmente,
va osservato che la tesi non è stata sufficientemente provata: il fatto che le
parti si siano accordate di concludere un contratto che stabilisse in dettaglio
le responsabilità dell’attore (doc. B pto 13 e doc. P) è infatti del tutto
irrilevante al proposito; lo stesso dicasi del fatto che nel dicembre 1988 si
fosse discusso in merito alla conclusione di un contratto fino al pensionamento
o comunque di lunga durata (testi _________ e __________; doc. EI, ove si parla
di “âge de la retraite réservée”), tale circostanza non potendo evidentemente
essere (ancora) sufficiente per ammettere con certezza che le parti volessero
effettivamente un contratto a tempo determinato con quella scadenza e non
invece un contratto a tempo indeterminato con una durata massima fissata per
l’appunto con l’età pensionabile: l’interpretazione diversa, che è stata data
da terze persone, è per altro giuridicamente ininfluente, questi ultimi
limitandosi a riportare quanto è stato loro riferito (signora Altmeier in doc.
E; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5
gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re
V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA), oppure ancora a fornire un giudizio
soggettivo sui fatti (teste Hofer; Rep. 1977 p. 116; IICCA 7
marzo 1994 in re A./L., 18 marzo 1994 in re C. Snc/S. SA). Fatto sta’ -come già
accennato- che in tempi successivi (non sospetti), l’attore stesso per il
tramite del suo patrocinatore ha comunque chiaramente precisato che gli accordi
dovevano essere intesi semplicemente nel senso che il contratto di lavoro non
poteva essere disdetto prima del 31 dicembre 1989 (doc. T e petizione p. 14).
- L’appellante
chiede nuovamente che sia accertata la nullità del licenziamento in tronco
siccome notificato in un momento inopportuno, quando cioè egli si trovava in
malattia.
Come
già rilevato dal Pretore, tale censura deve essere senz’altro respinta: la
garanzia di cui all’art. 336c CO non entra infatti in linea di conto nel caso -che
è pacificamente dato nella fattispecie- di un licenziamento straordinario (Brühwiler,
op. cit., p. 348; Rehbinder, op. cit., N. 1 ad art. 336c CO; Staehelin,
op. cit., N. 3 ad art. 336c CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 1 ad
art. 336c CO).
Abbondanzialmente,
il fatto che la disdetta fosse stata significata durante un periodo di malattia
del lavoratore non poteva in ogni caso giovare all’attore: la stessa avrebbe
infatti comportato un prolungamento del periodo per il quale era dovuta la sua
retribuzione solo nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato concluso a
tempo indeterminato (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 337c CO con
numerosi rif.), mentre nella fattispecie lo stesso, essendo l’impiego garantito
fino al 31 dicembre 1989, doveva essere ritenuto -almeno fino a quella data- a
termine fisso.
- Nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO l’appellante contesta l’ammontare
della retribuzione mensile che il primo giudice aveva posto alla base dei suoi
calcoli, ritenendo in sostanza che il suo salario non fosse di soli fr.
6’338.60, bensì di fr. 12’414.60, come accertato dal TCA (recte: dall’autorità
fiscale, cfr. doc. JII e RII). Anche tale censura deve essere respinta.
A
ragione, il Pretore ha rilevato che l’importo di fr. 6’338.60 corrispondeva a
quanto pattuito nel doc. B (salario + provvigioni), mentre quello di fr.
12’414.60 si riferiva ad un altro periodo e meglio a quello precedente la
fusione (1985/88, quando cioè l’attore era ancora alle dipendenze della
__________). Sempre a giusta ragione, il giudice di prime cure ha inoltre
osservato come l’aumento della domanda fosse comunque tardivo, l’ammontare del
salario dell’attore trattandosi infatti di una posizione di danno sin
dall’inizio oggettivamente determinabile e facilmente quantificabile dalla
parte stessa, se essa fosse stata un po’ diligente nella sua valutazione: ne
discendeva che una tale estensione in sede conclusionale era proceduralmente
inammissibile, lo scopo dell’art. 75 CPC non essendo per altro quello di sanare
eventuali negligenze della parte nella determinazione delle proprie richieste
(in quanto oggettivamente accertabili; IICCA 27 marzo 1996 in re I.
SA/I. SA).
-
Pure
a torto, l’appellante contesta il principio secondo cui nell’ambito dell’art.
337c cpv. 2 CO il giudice debba dedurre dagli importi riconosciuti al
lavoratore le somme che gli sono state versate dalla cassa disoccupazione fino
al normale termine di disdetta: in virtù della cessione legale di cui all’art.
29 cpv. 2 LAD l’attore non è infatti più autorizzato a far valere in causa
quanto gli stato anticipato dalla cassa nel periodo di cui all’art. 337c cpv. 1
CO, in caso contrario egli ne risulterebbe indebitamente arricchito (Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., N. 6 ad
art. 337c CO; DTF 120 II 365; ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O.
SA).
-
Quanto
alle altre pretese e segnatamente il rimborso dei premi cassa malati dal maggio
1989 al giugno 1996 e il versamento del II. pilastro a far tempo dal compimento
del suo 65. compleanno, già formulate in sede conclusionale, le stesse devono
pure essere respinte.
Come
già stabilito dal Pretore, esse sono state infatti formulate tardivamente, per
la prima volta con le conclusioni, in violazione dell’art. 78 CPC e sono
perlopiù rimaste allo stadio di puro parlato, senza il conforto di prove
complete.
-
L’appello
principale, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
-
Con
l’appello adesivo la convenuta postula in sostanza un aumento della deduzione
per gli importi versati all’attore dalla cassa disoccupazione, contestando il
numero di indennità giornaliere e l’ammontare delle singole indennità
riconosciuti dal primo giudice: mentre il Pretore, calcolando una media di 21.7
indennità giornaliere percepite mensilmente, aveva concluso per ammetterne 147
dal 25 aprile al 31 dicembre 1989, ciascuna di fr. 199.90, la convenuta, vista
la media di 19.3, chiede siano dedotte 154 indennità, ciascuna di fr. 261.70.
La censura merita accoglimento.
Dal
doc. BII si è appurato che dal suo licenziamento al 31 marzo 1990 l’attore
aveva ricevuto dalla cassa disoccupazione 212 indennità giornaliere: la media
mensile è quindi di 19.3 indennità al mese (212 : 11 mesi), per cui fino al 31
dicembre 1989 il lavoratore risulta aver percepito 154 indennità (19.3 x 8
mesi).
Quanto
all’ammontare dell’indennità giornaliera, il Pretore aveva concluso per un
importo di fr. 199.90, somma che in un primo tempo era stata riconosciuta al
lavoratore dalla cassa disoccupazione (cfr. doc. OII): a suo dire, lo stesso
era vincolante, anche se la decisione della cassa era stata in seguito
annullata dal TCA (doc. OII), e ciò in quanto non era dato a sapere quale fosse
stata la successiva decisione della cassa. La tesi del giudice di prime cure
non può essere seguita: agli atti (sub doc. BII p. 2) è infatti stata versata
anche la nuova decisione della cassa disoccupazione, dalla quale si è potuto
evincere l’indennità giornaliera ricalcolata a seguito della decisone del TCA,
che era ora determinata in fr. 270.50.
Ne
discende che la deduzione da operare per le prestazioni erogate dalla cassa
disoccupazione doveva essere di fr. 41’657.- (fr. 270.50 x 154), cosicché a
favore dell’attore potevano essere riconosciuti solo fr. 13’277.50 (fr.
54’934.50 ./. fr. 41’657.-).
Avendo
la convenuta tuttavia chiesto nel suo appello adesivo una riduzione degli
importi da riconoscere alla controparte a fr. 14’632.70, sarà quest’ultima
somma ad essere dovuta, non potendo questa Camera, in applicazione dell’art. 86
CPC, giudicare oltre i limiti delle domande formulate dalle parti.
- L’appello
adesivo è pertanto integralmente accolto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello adesivo
seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non vi è motivo di
riformare il dispositivo N. 3 relativo alle spese e alle ripetibili di prima
istanza, la parte convenuta non avendo per altro nemmeno postulato tale
modifica: nondimeno, va osservato che il giudizio di primo grado tiene in ogni
caso già sufficientemente in considerazione la rispettiva soccombenza.
- Con
il presente giudizio si provvede altresì a correggere ex art. 82 CPC la svista
manifesta in cui è incorso il primo giudice nella formulazione del dispositivo
N. 1: la petizione reca infatti la data del 20 novembre 1989 e non del 14
gennaio 1993.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 giugno 1996 di __________, in quanto ricevibile, è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 7’950.-
b)
spese fr.
50.-
Totale fr. 8’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 9’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 9 settembre 1996 di Cassa Malati __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata:
- La
petizione 20.11.1989 è parzialmente accolta. La convenuta __________ è
condannata a pagare all’attore __________ l’importo di fr. 14’632.70 oltre
interessi al 5% dal 25.4.1989.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr.
20.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, vanno caricate alla parte appellata adesivamente,
che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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