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Numero d'incarto:
12.1996.144
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00144
Lugano
05 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pelegrini (in sostituzione
del
giudice Zali, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella procedura sommaria di sfratto dei conduttori -inc. no. SF.96.00131
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 4 giugno
1996 da
rappr.
dall’avv. dott. __________
contro
che
il Segretario Assessore, con decreto 19 luglio 1996, ha accolto ordinando alla
convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante il locale commerciale
al piano terreno e il locale commerciale al primo piano con annesso ufficio, il
tutto per complessivi mq 253, nello stabile sito in __________ a __________;
appellante
la convenuta la quale, con atto d’appello 26 luglio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appello
corredato di una domanda di effetto sospensivo che non viene evasa a dipendenza
della presente decisione sul merito;
in virtù dell’art. 313bis CPC
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
con contratto 22 aprile 1985 __________ ha dato in locazione alla __________ il
locale commerciale al piano terreno e il locale commerciale al primo piano con
annesso ufficio, il tutto per complessivi mq 253, nello stabile sito in
__________ a __________ (doc. A);
che
con raccomandata 22 marzo 1996 il locatore ha intimato alla conduttrice di
provvedere entro 30 giorni al pagamento delle pigioni relative al IV. trimestre
1995 ed al I. trimestre 1996, in difetto di che il contratto sarebbe stato
disdetto (doc. B);
che
il 29 aprile 1996, atteso che il relativo pagamento non era avvenuto, il
locatore con formulario ufficiale (doc. C) ha disdetto il contratto di
locazione con effetto dal 31 maggio 1996;
che
la convenuta non ha ritenuto di contestare la disdetta davanti all’Ufficio di
conciliazione;
che
con istanza 4 giugno 1996 il locatore ha chiesto lo sfratto della conduttrice
dall’ente locato;
che
nel corso dell’udienza di contraddittorio indetta per il 3 luglio 1996 la
convenuta non si è opposta all’istanza di sfratto, ma ha osservato di essere in
grado di versare gli importi scoperti entro il 19 luglio, tanto è vero che, a
garanzia del credito, ha consegnato seduta stante una C.I. al portatore di
nominali fr. 100’000.- gravante la PPP __________RFD di __________, ritenuto
che in caso di mancato pagamento il locatore era senz’altro autorizzato a
realizzare il fondo;
che
le parti si sono pertanto accordate nel senso che entro il 19 luglio l’istante
avrebbe comunicato alla Pretura o il ritiro dell’istanza oppure la richiesta di
emanazione del relativo decreto;
che
con scritto 19 luglio 1996 l’istante ha comunicato alla Pretura di non aver
ricevuto gli importi scoperti, per cui ha chiesto l’emanazione del decreto di
sfratto;
che
con decisione 19 luglio 1996 il Segretario Assessore, rilevando che al rapporto
di locazione era stato posto fine in applicazione dell’art. 257d CO con la
disdetta per il 31 maggio 1996, ha accolto l’istanza e decretato lo sfratto
della convenuta dall’ente locato;
che
con appello con domanda di effetto sospensivo del 26 luglio 1996 la convenuta
postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di
sfratto, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
che,
a giudizio dell’appellante, lo sfratto non poteva essere decretato, atteso che
la stessa conduttrice aveva chiaramente dimostrato la sua disponibilità di
voler far fronte ai propri obblighi, sia consegnando a garanzia del suo debito
una C.I., la quale oltretutto costituiva un riconoscimento di debito, sia
ritirando l’opposizione a suo tempo presentata nei confronti del PE n.
__________ dell’UEF di Lugano, sia infine omettendo di contestare la disdetta
29 aprile 1996;
che,
a suo dire, è del tutto pacifico che la società procederà al pagamento delle
proprie pendenze finanziarie, pagamento che avverrà non appena la società
stessa avrà provveduto al proprio risanamento, attualmente in corso;
che,
sempre a suo dire, l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto comporterebbe
un irragionevole ed eccessivo nocumento all’appellante, che dovrebbe altrimenti
lasciare i locali entro pochi giorni, con conseguenze drammatiche per il futuro
della società ed in particolare per i suoi 6 dipendenti;
che giusta l’art. 506 CPC
nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato,
non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il
locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;
che l’appellante non
insorge invero contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di
sfratto, ma fa in sostanza valere la necessità di avere a disposizione del
tempo per poter provvedere al proprio risanamento e quindi sistemare la pendenza
con il proprietario dello stabile;
che i motivi addotti
dall’appellante ed in particolare la sua disponibilità al pagamento non possono
comportare la riforma del primo giudizio poiché non criticano l’avverarsi dei
presupposti per la concessione dello sfratto, per altro correttamente esposti
dal primo giudice;
che è innanzitutto chiaro
che il fatto che la convenuta abbia fornito delle garanzie per il pagamento del
debito non era -e non è- evidentemente sufficiente (senza l’accordo
dell’istante) per poter respingere un’istanza di sfratto;
che in ogni caso la tanto
conclamata disponibilità della convenuta ad onorare il proprio debito, per
altro già evidenziata davanti al Segretario Assessore con il conseguente
impegno a versare le pigioni insolute entro il 19 luglio, non ha assolutamente
trovato riscontro nei fatti, tanto è vero che il pagamento promesso non è
pacificamente avvenuto;
che le circostanze per cui
la convenuta abbia ritirato l’opposizione a suo tempo presentata nei confronti
del PE n. __________ dell’UEF di Lugano ed omesso di contestare la disdetta 29
aprile 1996, dimostrando così la disponibilità di far fronte ai propri impegni,
oltre che irrilevanti, sono oltretutto irricevibili in questa sede, trattandosi
di fatti nuovi e come tale improponibili in appello (art. 321 CPC);
che la richiesta
dell’appellante volta a far slittare l’esecuzione dello sfratto, quasi
postulandone una proroga nell’attesa di poter provvedere al proprio
risanamento, non può essere accolta, il differimento dello sfratto,
implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto
previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art.
506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14
febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995
in re A./P.);
che
l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un
irragionevole ed eccessivo nocumento all’appellante, che dovrebbe altrimenti
lasciare i locali entro pochi giorni, con conseguenze drammatiche per il futuro
della società ed in particolare per i suoi 6 dipendenti, non può in ogni caso
impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;
che l’appello deve così
essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC
per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di
oggetto;
che,
per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il
gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione
giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto
(IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re
B./S., 23 agosto 1995 in re A./P.);
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia 1. L’appello 26 luglio 1996
di __________ é respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dall’appellante,
restano a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura di
Lugano, Sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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