AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.145
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00145
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura accelerata OA.96.243 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 10 aprile 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
Massa
fallimentare __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________,
chiedendo che il suo credito di fr. 7’185’743.25 venga ammesso quale credito
garantito da pegno manuale, e non come credito di 5. classe;
E ora
sulle due istanze di edizione di documenti da terzi presentate il 21 maggio
1996 della convenuta;
Istanze
avversate dall’attrice e dai terzi, e respinte dal Segretario assessore con
decreti 5 luglio 1996;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 18 luglio 1996 chiede la riforma dei
querelati giudizi nel senso di accogliere le istanze di edizione;
Mentre i
resistenti nei rispettivi memoriali di osservazioni postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti
punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
con la petizione contesta la graduatoria del fallimento della __________,
chiedendo che il suo credito di fr. 7’185’743.25 venga considerato come
garantito da pegno manuale, e non come credito di 5. classe, petizione alla
quale la massa fallimentare si oppone.
B. In
occasione dell’udienza preliminare del 23 maggio 1996 la convenuta ha formulato
istanza di edizione di documenti nei confronti di __________ e di __________ .
A
entrambi i terzi è stata chiesta l’edizione del medesimo contratto, ovvero
quello stipulato nel 1994 con cui la __________ e __________ avrebbero pattuito
la cessione delle azioni di __________.
Tale
documento a mente della convenuta (risposta, pag. 4) dimostrerebbe che
l’attrice detiene indebitamente le cartelle ipotecarie che a suo dire
costituirebbero pegno manuale e che pertanto giustificherebbero la modifica della
graduatoria.
C. Nelle
proprie osservazioni l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, rilevando
che essa sarebbe in contrasto con gli art. 184 cpv. 2, 206, 207 e 211 CPC.
si è per sua parte opposta alla richiesta ritenendola contraria alle norme di
procedura ginevrine, che sarebbero applicabili in virtù dell’art. 8 del
Concordato sull’assistenza giudiziaria in materia civile.
Anche
__________ ha avversato l’iniziativa, rilevando la mancanza dei requisiti di
cui all’art. 206 CPC, ed eccependo il segreto bancario, facoltà concessa dal
diritto di procedura ginevrino, applicabile secondo ai sensi del cennato
concordato intercantonale.
D. Il
Segretario assessore nei decreti impugnati ha respinto le istanze sostenendo
che non si tratterebbe in concreto di documenti comuni alle parti e neppure di
documenti di cui la convenuta è comproprietaria o dei quali può richiedere la
consegna per legge o per contratto.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma dei querelati decreti nel
senso di accogliere le sue istanze, e di quelle dei resistenti, che postulano
la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la
produzione di documenti in suo possesso:
-
se
ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per
legge o per contratto (cifra 1);
-
se
si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti
i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative
ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo
l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei
documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la
controparte.
- Il
Segretario assessore nei decreti impugnati ha sancito la mancanza di comunanza
del contratto di cui è stata chiesta l’edizione sulla sola base dell’elemento
di apparenza costituito dal fatto che le parti di quel contratto non sono anche
parti della presente causa.
Siffatta
considerazione è sicuramente riduttiva, in quanto omette di considerare che
secondo l’esplicito tenore dell’art. 206 cifra 1 CPC un documento va ritenuto
“comune” anche quando costituisce una fonte oppure la prova comune di diritti,
nel senso che contribuisce all’accertamento dei reciproci diritti e doveri
delle parti (decreto del giudice delegato della II CCA 28 settembre 1994
in re F. AG/F. SA).
- La
convenuta ha sostenuto che ciò si verificherebbe nella fattispecie, poiché in
conseguenza di tale contratto il credito di __________, nei confronti della
fallita non sarebbe stato ceduto a __________ (che poi l’avrebbe ulteriormente
ceduto alla qui attrice), ma bensì rimborsato, con il che le cartelle
ipotecarie a pegno avrebbero dovuto essere rese alla fallita, e perciò il
credito vantato nel fallimento non potrebbe essere garantito dal preteso pegno
mobiliare.
Se
questo sia o meno il caso, è ovviamente una questione di merito che potrà
essere appurata solo esaminando il contratto di cui trattasi, mentre a questo
stadio della causa ci si deve limitare alla constatazione secondo cui è
perlomeno verosimile che il contratto contenga elementi atti alla definizione
del contenzioso sull’esistenza del diritto di pegno, così che la richiesta di
edizione deve essere di principio ammessa per scongiurare una possibile
illecita limitazione dei diritti di difesa della convenuta.
- La
convenuta ha chiesto da entrambi i terzi, che non hanno negato il loro
possesso, l’edizione del medesimo documento.
Essa
non ha tuttavia addotto particolari circostanze, quali ad esempio delle
possibili discrepanze nel testo, che giustificherebbero il richiamo dei due
esemplari del medesimo documento, e di riflesso l’accoglimento di entrambe le
sue istanze.
non risulta particolarmente legata alla vicenda, mentre __________, benché
estranea alla causa, vi è in qualche misura coinvolta in quanto asserita
cessionaria prima, e cedente poi, del credito contestato
A
mente di questa Camera si giustifica perciò di ammettere l’istanza presentata
nei confronti di __________, e di respingere quella riguardante __________.
- I
terzi oggetto della richiesta di edizione invocano anche in questa sede
l’applicabilità del Concordato sull’assistenza giudiziaria in materia civile, e
di conseguenza, della legge di procedura del cantone richiesto.
L’invocazione,
per quanto rilevante in questa sede, è provvista di buon diritto.
5.1 Premesso
che è pacifico che nel caso di edizione di documenti la prova si ritiene venga
assunta nel luogo in cui si trova il documento (implicito in DTF 47 I
94), torna applicabile l’art. 186 cpv. 2 CPC, che stabilisce che se una prova
deve essere assunta fuori del cantone si procede per rogatoria (cfr. Maier,
Die interkantonale Rechtshilfe im Beweisverfahren des Zivilprozesses mit Verweisungen
auf Gegebenheiten im internationalen Bereich, Zurigo, 1971, pag. 101).
Stante
un atto procedurale da eseguire in un altro cantone, ne consegue in effetti
l’applicabilità del Concordato sull’assistenza giudiziaria in materia civile,
che regola la materia al capitolo 2 (art. 6-9).
5.2 Dato
che il concordato non contiene disposizioni specifiche sulla questione
dell’edizione di documenti (Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons
Argau, Aarau, 1987, n. 3 ad § 41, pag. 38), si deve far capo alla norma
generale di cui all’art. 9 del Concordato, secondo cui l’autorità del luogo
d’esecuzione è l’unica competente, e applica le proprie norme di procedura, per
compiere “altri atti istruttori”, all’infuori di quelli previsti dagli art.
6-8, menzionanti fattispecie che qui non ricorrono.
5.3 Nondimeno,
la competenza del giudice del cantone nel quale viene richiesta l’edizione di
documenti non è generale.
E’
infatti al solo giudice ticinese che è demandata la decisione sulla questione
dell’ammissibilità procedurale dell’edizione di documenti (DTF 47 I 94; Hauser/Hauser,
Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zurigo, 1978,
n. 6 ad § 126/127 GVG, pag. 457), mentre il giudice del luogo di esecuzione
deve limitarsi a verificare se gli atti di cui viene chiesta esecuzione siano
compatibili con la legge di procedura di quel cantone (Hauser/Hauser,
op. cit., loc. cit.), ovvero se alla luce di quelle norme sussista l’obbligo
del terzo di dar seguito all’ordine di edizione (DTF citato), o se
invece il terzo possa validamente addurre -sempre nell’ambito delle norme di
procedura del cantone richiesto- dei motivi di rifiuto (DTF 82 II 565; Cocchi/Trezzini,
CPC, nota ad art. 186 CPC; Maier, opera citata, pag. 178 e 179).
- Di
conseguenza, il terzo, risiedente in altro cantone, al quale venga richiesta
l’edizione di documenti in un processo civile ticinese, si trova nell’ambito di
tale processo nella seguente posizione:
a) non
può sollevare eccezioni sui presupposti di legge in materia di edizione di cui
agli art. 206 e 207 CPC, non essendo questo un compito del terzo (Rep.
1991, pag. 480; II CCA 24 ottobre 1994 in re O./B.);
b) può
addurre questioni di natura sostanziale riguardanti suoi interessi
giuridicamente meritevoli di tutela (Rep. citato, pag. 480 e 481; II
CCA citata) quali ad esempio la prescrizione ex art. 962 CO, il segreto
bancario, il pericolo di esporsi ad un danno o ad altra conseguenza negativa a
seguito della divulgazione dei documenti;
c) potrà
riproporre nella procedura rogatoriale che sarà avviata nel suo cantone (nel
caso in cui l’edizione sia decretata dal giudice ticinese) tutte le eccezioni
di natura procedurale radicate nelle norme processuali di quel cantone.
Non
vi è perciò motivo per esaminare in questa sede le eccezioni dei terzi
attinenti all’applicazione del CPC ginevrino, improponibili in quanto la loro
disamina è di competenza del giudice richiesto in via di rogatoria.
- I
terzi invocano il segreto bancario.
La
questione è di natura sostanziale (art. 47 LBCR), ma non può in concreto
giovare ai resistenti: il segreto bancario non ha infatti di per sé carattere
assoluto (DTF 95 I 444), e perciò tornano applicabili le norme generali
sull’obbligo di testimoniare e di edizione (art. 47 cpv. 4 LBCR; ICCTF
27 dicembre 1994 in re F. AG/F. SA; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
208, n. 1; ad art. 211, n. 3). Non conoscendo il Cantone Ticino norme di
procedura civile a tutela del segreto bancario, ne deve conseguire che
l’invocazione rimane senza seguito.
La
stessa potrà comunque per sua natura essere ripetuta avanti al giudice chiamato
a decidere sulla richiesta di assistenza giudiziaria.
- Va
infine disattesa la generica invocazione da parte di __________ della
violazione del “segreto commerciale della parte richiesta” (osservazioni
all’appello, pag. 4).
Ci
si può innanzitutto chiedere se la doglianza non sia in primo luogo tardiva ai
sensi dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, avendo il terzo con le osservazioni del
10 giugno 1996 unicamente addotto che il contratto conterrebbe “des renseignements
de nature confidentielle” (pag. 2), il che richiama l’obbligo di discrezione
imposto dal segreto bancario, ma non ha nulla a che spartire con la nozione di
segreto commerciale di cui all’art. 185 CPC.
Solo
con le osservazioni al gravame in rassegna __________ invoca la tutela del
segreto commerciale, ma nell’errata convinzione che esso le consenta, secondo
la procedura ticinese, di non poter “essere in alcun modo costretta a svelare
elementi riguardanti la sua attività” (pag. 4), e senza per il resto indicare
quale tipo di pregiudizio le potrebbe arrecare la produzione del noto
contratto.
Non
vi è perciò nessun elemento, neppure di sola verosimiglianza, che consenta di
ritenere la possibile lesione di segreti commerciali del terzo richiesto, così
che non solo l’eccezione va per questo motivo respinta, ma nemmeno vi è motivo
per far capo alla procedura di cui all’art. 185 cpv. 2 CPC.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso di ammettere la
domanda di edizione formulata nei confronti di __________.
Tale
decisione non comporta però ancora l’obbligo del terzo di produrre il documento
in questione, ma unicamente l’avvio della procedura rogatoriale, nel corso
della quale esso potrà nuovamente, entro i predetti limiti, esporre le proprie
ragioni ed i motivi della propria resistenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 luglio 1996 di Massa fallimentare __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il decreto 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord
sull’istanza di edizione di documenti dal terzo __________, è riformato nel
modo seguente:
- L’istanza di edizione è accolta.
Di
conseguenza è avviata la procedura di rogatoria per ottenere da __________, la
produzione di copia del contratto stipulato nel 1994 con cui la __________ e
__________ hanno pattuito la cessione delle azioni di __________.
- Le
spese e la tassa di giustizia di 150.-- sono a carico dell’attrice, che
rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 100.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.
La
convenuta rifonderà a __________ fr. 300.-- per indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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