AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.166
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00166
Lugano
25 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.282 (inc. n. 1407) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 29 maggio 1993 da
e
per essa ora
patr.
dall'avv. __________
Contro
patr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 66’228.05
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, domanda ridotta a fr.
47’014.50 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 17 luglio 1996 ha accolto per fr. 46’615.65 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 21 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
convenuto con contratto 5 dicembre 1990 ha appaltato all’attrice le opere da
capomastro necessarie alla ristrutturazione del __________ ad _________ contro
una mercede approssimativa di complessivi fr. 270’102.50 (doc. A).
Il
consuntivo è invece stato di fr. 498’690.15, di cui fr. 308’248.70 per opere a
regia, fr. 25’696.05 per aumenti salariali, fr. 7’020.15 per aumenti del costo
dei materiali e fr. 157’725.25 per opere a misura (cfr. plico doc. C, ultima
pagina).
B. Solo
quest’ultima voce di spesa è oggetto della causa che ci occupa.
Essa
si compone di fr. 88’337.95 per opere a misura vere e proprie , di supplementi
per fr. 62’924.95 e di opere di sottofondo per fr. 6’462.35.
Avendo
l’attrice ricevuto acconti a tal titolo per fr. 91’895.95, con i quali essa
ritiene saldate le opere a misura vere e proprie e parte dei sottofondi, essa
procede per il saldo di fr. 66’228.05 oltre interessi, già comprensivo di
interessi di mora per fr. 398.85, relativo in massima parte alla posizione per
supplementi sulle opera a misura.
C. Nella
risposta del 24 luglio 1992 il convenuto si è opposto alla petizione, ritenendo
tardive ai sensi del contratto le richieste per supplementi formulate solo con
la liquidazione finale, mentre quelle tempestivamente avanzate con le richieste
di acconto non dovrebbero per questo essere considerate accolte, ma dovrebbero
ancora essere discusse.
D. L’attrice
in corso di causa ha ridotto la propria pretesa a fr. 47’014.50 oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni,
contestando nel contempo le richieste ed argomentazioni della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto e l’applicabilità della norma SIA 118, ha ritenuto
giustificata la pretesa dell’attrice per opere a misura fino a concorrenza di
complessivi fr. 138’511.60.
Dedotti
gli acconti, rimarrebbe un saldo in favore dell’appaltatrice di fr. 46’615.65
oltre interessi, somma per la quale ha accolto la petizione.
F. Con
l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto la tempestività della notifica relativa
all’esecuzione di opere supplementari. Tornerebbe così applicabile la clausola
n. 16 delle condizioni contrattuali, con la conseguenza che nulla sarebbe
dovuto all’appaltatrice.
Il
Pretore avrebbe inoltre negato a torto la possibilità di chiedere la
delucidazione della perizia, la quale sarebbe insoddisfacente e per certi versi
contraddittoria e quindi inattendibile nel suo complesso.
G. Nelle
osservazioni del 21 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Nel
Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di
dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC)
l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli
allegati introduttivi.
L’attore
con petizione e replica, e il convenuto con risposta e duplica, devono pertanto
sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande e
le eccezioni e contestazioni (art. 78 CPC).
Dopo
tale stadio di procedura non è per principio più possibile alle parti addurre
fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in
precedenza non formulate (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1, 2, 4, 13 ad art.
78 CPC), ritenuto in particolare che la contestazione delle tesi di fatto
avversarie per essere ritenuta tale deve essere sufficientemente esplicita e
circostanziata (art. 170 cpv. 2 CPC), non valendo a tal fine generiche o
implicite contestazioni, quali ad esempio la locuzione “contestato” all’inizio
di un paragrafo dell’allegato avversario (Cocchi/Trezzini, opera citata,
n. 2, 3, 6 ad art. 170 CPC).
- Dagli
allegati introduttivi dell’attrice si evince con la necessaria chiarezza che la
sua richiesta di causa è costituita per una piccola parte da interessi moratori
(petizione, punto 5, pag. 4), e per il resto da fr. 2’904.35 di saldo sulle
opere a misura vere e proprie e i sottofondi e da fr. 62’924.95 per supplementi
sulle opere a misura (esplicito: petizione, punto 9, pag. 6).
Oggetto
principale del contendere risultavano perciò essere, dagli allegati
introduttivi dell’attrice, i supplementi sulle opere a misura, ovvero quelle
opere descritte alle pag. 9-12 della liquidazione finale doc. C.
A
fronte di queste precise richieste, il convenuto in risposta e duplica:
-
non
ha contestato l’avvenuta, corretta esecuzione dei lavori supplementari nella
misura indicata;
-
non
ha affermato di non di averli richiesti;
-
non
ha contestato i prezzi unitari esposti;
ma
si è invece limitato ad affermare:
-
di
non aver esplicitamente ammesso in precedenza le pretese dell’attrice;
-
che
l’attrice non potrebbe ottenere il pagamento per il motivo, previsto all’art.
16 delle condizioni contrattuali, che essa avrebbe notificato parte delle sue
pretese solo con la liquidazione finale, e perciò tardivamente.
- Così
stabilito l’oggetto della lite, è pacifico che le contestazioni della convenuta
sulle risultanze peritali, consistenti in circostanziate critiche sulla
congruità dell’una o dell’altra posizione specifica del credito dell’attrice
(p. es. durata del getto in calcestruzzo, armatura delle travi dei cordoli
della soletta, supplemento per il getto a mano del calcestruzzo) e sulla
liquidazione finale addotte per la prima volta con le conclusioni, e ribadite
all’appello (oltretutto con un parziale ma inammissibile rinvio alle conclusioni
medesime: cfr. pag. 9), sono irricevibili in questa sede, in quanto lesive dei
combinati art. 78 e 321 CPC.
Su
questo aspetto della causa il convenuto soccombe per non aver sollevato delle
precise critiche sul merito del credito vantato dall’attrice già negli allegati
introduttivi, quando ciò gli sarebbe senz’altro stato possibile, contenendo la
liquidazione finale dell’attrice tutte le indicazioni necessarie alla
formulazione di quelle precise obiezioni addotte solo nella seconda fase della
causa, e perciò tardivamente.
-
Rimane
da esaminare se, come sostenuto dal convenuto in risposta, si debba in base all’art.
16 delle condizioni contrattuali di cui al doc. A ritenere non dovuta la
pretesa dell’attrice per il fatto che parte dei lavori supplementari sarebbe
stata notificata solo con la liquidazione finale.
-
Il
Pretore nel giudizio impugnato (consid. 4, pag. 5) ha ritenuto che i disposti
di tale norma siano stati ossequiati dall’attrice, per il fatto che essa
avrebbe tempestivamente segnalato le richieste di supplementi con le richieste
di acconto di cui alle descrizioni delle situazioni parziali 1a 4 (doc. H, I,
L, M, con i rispettivi allegati manoscritti doc. S, T, U, V).
L’esame
degli atti dimostra che da una parte le 4 richieste di acconto contengono voci
riguardanti supplementi (doc. H2) o “nuovi prezzi” (doc. I2, L2 e M2) per soli
fr. 17’717.10 a fronte di una richiesta globale per supplementi di fr.
62’924.95.
Il
documento manoscritto plico doc. T (peraltro identico al plico doc. R) riporta
invece tutte le voci di aumento di cui alla pag. 9 della liquidazione finale
doc. C, ad eccezione di quella di fr. 2’250.-- per la formazione di una
scaletta interna (voce comunque ammessa dalla direzione lavori: cfr. doc. E).
Il
plico doc. U riporta tutte le voci di supplemento di cui alla pag. 10 della
liquidazione finale, il plico doc. V quelle di cui alla pag. 11 e il doc. Z
quella di cui alla pag. 12.
Stante
una simile discrepanza tra gli importi per supplementi di cui ai doc. H-M e quelli
di cui ai doc. T-Z, non risulta verosimile la tesi, fatta propria dal Pretore,
secondo cui i doc. T-Z sarebbero stati annessi ai doc. H-M.
Del
resto, il teste __________, alla cui deposizione il Pretore rinvia, ha
esplicitamente affermato di aver inviato alla direzione lavori i doc. H2-M2, ma
non anche di avere trasmesso i doc.
T-Z,
che non risultano essergli stati ostensi in sede di udienza.
Se
ne deve concludere, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che non vi è
la prova certa del fatto che al convenuto siano tempestivamente state
notificate tutte le pretese supplementari dell’attrice, ma solo quelle per
complessivi fr. 17’717.10 di cui ai doc. H-M.
- L’art.
16 delle condizioni contrattuali recita:
“Domande di indennizzo, di aumento dei prezzi o
altro, ritenuti giustificati dall’__________ (cioè dall’assuntore), dovranno essere presentate tempestivamente per
iscritto alla __________. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita del
diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione finale. La notifica non
comporta l’accettazione da parte della __________, ma solo l’introduzione alla
discussione sulla sua attendibilità”
La
clausola è assolutamente univoca e non si presta a particolari interpretazioni:
l’omessa tempestiva notifica dei supplementi comporta ai sensi della stessa la
decadenza della pretesa contrattuale dell’appaltatore.
6.1 L’istruttoria
ha accertato che da una parte che la direzione lavori ritiene fondate le
richieste per supplementi limitatamente a fr. 13’486.70 (doc. G), e che d’altra
parte esse, secondo gli accertamenti peritali, giustificherebbero una mercede
di fr. 43’711.30.
Dovendosi
ritenere che le ammissioni della direzione dei lavori sull’ammontare della
mercede sono vincolanti per il committente (II CCA 26 settembre 1996 in
re M. SA/C., 26 aprile 1996 in re P./H.), la petizione merita senz’altro
accoglienza almeno limitatamente al suddetto importo.
6.2 Quo
alla differenza di fr. 30’224.60, dalla pattuizione della succitata clausola n.
16 delle condizioni dell’appalto discende che l’attrice non ha diritto
all’attribuzione di tale importo nell’ambito del contratto di appalto.
Ciò
non significa tuttavia ancora che l’attrice abbia perso ogni diritto in
relazione agli altri supplementi da lei richiesti: se così fosse, il convenuto
si troverebbe indebitamente arricchito nei confronti dell’attrice di un
determinato importo, equivalente non già alla piena mercede dell’appaltatrice,
ma bensì al solo costo della propria prestazione, per il quale l’esecutore
d’opera si è impoverito, pari alla mercede ridotta della parte costituente il
margine di guadagno dell’appaltatrice (analogo: II CCA 21 agosto 1992 in
re T. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 948).
A
mente di questa Camera, che dispone in tema di un vasto potere di
apprezzamento, la pretesa residua dell’attrice può essere ammessa in via
equitativa in misura di fr. 24’000.--, con una riduzione di circa il 20%.
- La
petizione dell’attrice è in definitiva fondata per fr. 2’904.35 per il saldo
delle opere a misura e sottofondi (sentenza impugnata, consid. 1; appello,
punto 4a, pag. 3), per i fr. 13’486.70 di supplementi ammessi (cfr. consid.
6.1) e per fr. 24’000.-- di indennizzo per gli altri supplementi (consid. 6.2),
il tutto per fr. 40’391.05 oltre interessi.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza del
convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
19 settembre 1996 del __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 luglio 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Il
__________ è condannato a pagare alla __________ fr. 40’391.05 oltre interessi
al 5% dall’11 dicembre 1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che
rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’250.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 17/20 e per 3/20 sono a
carico dell’attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 2’000.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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