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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.169
Data decisione, Autorità:
09.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00169
Lugano
9 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.270 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 20 settembre 1993 da
contro
patr.
dall'avv. __________
con la
quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 370'222.-- oltre
interessi al 10.50% dal 30 settembre 1990 (avallo cambiario), di cui alla
decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 19 agosto 1993 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 5, in merito all’esecuzione no. __________dell'UE
di Lugano;
Domanda
accolta dal Pretore, con sentenza del 2 settembre 1996, limitatamente a fr.
656.70 e agli interessi di mora;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere integralmente l’azione di
disconoscimento;
Mentre la convenuta con osservazioni del 24 ottobre 1996 postula la reiezione
del gravame.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Posti i seguenti
punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto
A. In
data 22 luglio 1988 __________, ora __________ e a seguito di fusione, ha
concesso a __________ una linea di credito in conto corrente di fr. 300'000.--
garantita da un vaglia cambiario in bianco sottoscritto dalla debitrice ed
avallato dall'attore e da __________.
La
linea di credito l’11 ottobre 1988 è stata aumentata a fr. 400’000.--, sempre
garantita dal vaglia cambiario.
L'aumento
del credito è stato sottoscritto dal signor __________, direttore di
__________.
B. Con
il PE no. __________dell'UE di Lugano la __________ ha escusso l’avv.
__________ per fr. 370'222.-- oltre accessori, indicando quale titolo di
credito "avallo del vaglia cambiario di pari importo, emesso a favore
della creditrice __________, già in __________, ora fallita".
Il
precettato avendovi interposto opposizione, la __________ ne ha chiesto il
rigetto provvisorio, ottenendolo il 19 agosto 1993 dalla Pretura del distretto
di Lugano, sezione 5.
C. Con
la petizione l'attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo
che la creditrice avrebbe agito in modo negligente dal momento che l'aumento
della linea di credito sarebbe stato sottoscritto da persona priva del diritto
di firma.
Ne
conseguirebbe la nullità del vaglia cambiario, poiché completato dalla
convenuta in maniera contraria agli accordi in essere tra le parti dal momento
che l’attore non avrebbe mai inteso garantire anche l’aumento del credito a fr.
400’000.--..
Vi
sarebbero inoltre incongruenze quo alla somma richiestagli, all'indicazione
della data d'emissione e al saggio
degli
interessi. Infine la dicitura “per novazione” figurante sul vaglia avrebbe
avuto l’effetto di estinguere il debito primitivo senza la formazione a suo
carico di uno nuovo.
D. Nella
risposta del 18 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione asserendo
in sostanza che il vaglia cambiario sarebbe stato riempito facendo uso delle
facoltà riconosciute alla beneficiaria in base agli accordi intercorsi, ed
inoltre che l'impegno dell'attore quale avallante dell'emittente sarebbe di
natura indipendente e solidale, così che l'effetto della novazione sarebbe
intervenuto anche nei suoi confronti.
E. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
riducendo la somma dovuta a fr. 369'565.30 senza interessi moratori.
Stante
la validità del vaglia cambiario, la convenuta potrebbe esigere il pagamento
limitatamente al credito risultante dall'attestato di carenza di beni 5
febbraio 1992, ovvero per fr. 369'565.30.
F. L'attore
con l'appello postula la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la
sua petizione sulla scorta delle argomentazioni già sollevate avanti al primo
giudice, ed in particolare quelle attinenti la novazione del credito e il
diritto di firma del __________.
Con
le osservazioni all'appello la convenuta propone la reiezione del gravame sulla
base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
considerato
in diritto
-
Come
rettamente rammentato dal Pretore, l’art. 1022 CO stabilisce che l’avallante
assume un impegno di per sé stante, indipendente cioè da quello degli altri
obbligati, al punto che pur essendo egli di principio obbligato allo stesso
modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (cpv. 1), la sua obbligazione
rimane valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra
causa che un vizio di forma deducibile dal titolo (cpv. 2).
-
Stante
la natura materiale dell’azione di disconoscimento (DTF 118 III 42; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6 edizione, Berna, 1997,
pag. 134), anche se il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato pronunciato
in conseguenza della firma apposta per garanzia dal creditore su di un effetto,
nella procedura di disconoscimento (all’importante condizione che non vi sia
stata girata del titolo ad un terzo) si dovrà necessariamente considerare
l’esistenza e il contenuto del rapporto contrattuale in relazione al quale
l’effetto è stato rilasciato ed avallato.
In
altri termini, ritenuto che la firma di un’obbligazione cambiaria non presume
novazione del rapporto precedente (art. 116 cpv. 2 CO; II CCA 11
settembre 1996 in re U./M.), nell’azione di disconoscimento il creditore non
può più limitarsi (come per il rigetto dell’opposizione o nell’esecuzione
cambiaria) a trarre diritto dall’effetto in suo possesso, ma deve piuttosto
dimostrare l’esistenza e l’entità del credito contrattuale che giustifica
l’incasso dell’effetto. Ne consegue evidentemente che il debitore, prescindendo
dall’astratta apparenza documentale, a sua difesa può e deve per sua parte
sollevare tutte le eccezioni radicate in quel rapporto di base (art. 1007 CO; CEF
16 aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht,
Berna, 1985, pag. 83 e segg.).
- La
prima censura dell’attore, a questo stadio della causa, riguarda il senso e la
portata della dicitura “per novazione” figurante sull’effetto.
3.1 Occorre
dapprima rilevare che l’attore non ha mai sostenuto che tale dicitura sarebbe
stata apposta dalla creditrice in violazione degli accordi sul riempimento
dell’effetto esistenti con la debitrice __________ (cfr. petizione, pag. 5; conclusioni,
pag. 5) ed ha invece al contrario sostenuto che tale clausola sarebbe stata
apposta sull’effetto dalla convenuta “nell’ambito di quella facoltà
discrezionale che le compete quale possessore di un vaglia cambiario in bianco”
(appello, pag. 4), e perciò nel rispetto degli accordi tacitamente o
esplicitamente conclusi sul tema con la debitrice.
3.2 L’appellante
equivoca tuttavia sul significato di questa pattuizione, ritenendo a torto che
con il secondo contratto di concessione di credito (doc. 3), quello firmato dal
__________, si sarebbero estinti per novazione gli obblighi derivanti dal
precedente contratto (doc. 1), e che da tale novazione potrebbe essere dedotta
la sua liberazione dall’avallo.
Vero
è invece che il semplice aumento di una linea di credito non produce alcuna
novazione delle obbligazioni preesistenti, ma costituisce invece una semplice
modifica del contenuto del credito originario nel senso di un’estensione senza
tuttavia mutazione della sua identità (II CCA 3 ottobre 1995 in re
S./C.S.; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 2, pag. 180; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 406).
Premessa
l’ammissione da parte dell’attore della correttezza dell’indicazione “per
novazione” sull’effetto, e dovendosi comunque presumere il riempimento della
cambiale consegnata in bianco in maniera conforme alla volontà dell’emittente (Rep.
1970, pag. 322 e segg.), tale indicazione deve piuttosto essere intesa nel
senso secondo cui con la completazione dell’effetto sottoscritto in garanzia
questo dovesse divenire per novazione la fonte dell’obbligazione della
debitrice (e perciò degli avallanti) in sostituzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto di concessione di credito.
Ne
consegue che, contrariamente alle sue tesi, nessun beneficio può derivare
all’attore da una simile novazione: come avallante in bianco, egli ha accettato
anche siffatta pattuizione in quanto lecitamente concordata dalle parti
principali. Al contrario, per effetto della novazione egli ha in pratica
perduto il diritto alle eccezioni precedentemente opponibili a dipendenza del
rapporto di base, ovvero del mutuo.
- Rimane
da esaminare se l’attore, alle stesse condizioni in cui l’eccezione potrebbe
essere sollevata da __________, possa ancora opporre con successo l’obiezione
secondo cui
l’effetto
sarebbe stato riempito contrariamente agli accordi quo all’importo del credito,
e questo per il motivo che
l'aumento
del credito in conto corrente da fr. 300'000.-- a fr. 400'000.-- richiesto in
data 11 ottobre 1988 è stato sottoscritto da persona priva del diritto di
firmare per __________.
La
risposta è sicuramente negativa.
Anche
volendo, per ipotesi, ammettere un’irregolarità al momento della concessione
della facilitazione creditoria, la stessa risulterebbe abbondantemente sanata
dal fatto che __________ non può in buona fede non avere preso atto della
disponibilità di questo importo supplementare di denaro, che infatti è stato da
lei utilizzato (cfr. doc. 7, dal quale si evince che il saldo del conto
corrente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1990 è
costantemente stato negativo per almeno fr. 335’000.--).
Dal
che, a prescindere dalla validità del doc. 3, si deve necessariamente dedurre
l’avvenuta ratifica della situazione debitoria nei confronti della banca
creditrice, risultato al quale si deve comunque giungere anche in virtù del
fatto che gli estratti conto inviati nel corso degli anni e tacitamente
approvati dalla debitrice (cfr. le condizioni generali doc. 2, punto 6) hanno
comunque fondato l’estensione del debito di __________ per effetto di novazione
ex art. 117 cpv. 2 CO (così in: II CCA 15 dicembre 1995 in re E.
SA/C.S.), fino alla chiusura del conto, che ha prodotto un’ulteriore novazione
(II CCA 6 settembre 1995 in re O./U.).
Dovendosi
ammettere l’esistenza della volontà di __________ di indebitarsi nei termini
indicati dall’attestato di carenza di beni, non si vede come si potrebbe negare
in buona fede l’autorizzazione da parte sua alla convenuta al riempimento
dell’effetto per il medesimo importo.
Dal
che l’estensione dell’obbligo all’avallante, che oltretutto era nel contempo
amministratore unico della debitrice, e come tale cosciente e consenziente al
riguardo dell’andamento del rapporto debitorio principale.
Ne
consegue la reiezione dell'appello, infondato in ogni suo punto.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC
e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
23 settembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
2'500.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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