AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.204
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00204
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01137 (già 848) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3-
promossa con petizione 10 gennaio 1990 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 63’232.-
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________dell’UEF di Lugano, Circ. 1;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale
ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli la somma di fr.
32’721.50 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
95’207.55;
domanda
riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 2 ottobre 1996, con cui ha
respinto integralmente la petizione ed accolto la riconvenzionale limitatamente
a fr. 69’214.40 oltre interessi;
appellante
l’attrice con atto di appello 24 ottobre 1996 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che la petizione venga accolta e la riconvenzione
respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 2 dicembre 1996 ha postulato la reiezione
del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 27 novembre 1987
il __________ in qualità di committente e la società __________ ____________________
(in seguito detta semplicemente: in qualità di impresa generale,
hanno sottoscritto tre contratti, allo scopo di dotare l’ente pubblico di un
nuovo sistema informatico: si trattava in sostanza di un contratto di
compravendita hardware (doc. F), di un contratto di compravendita software
(doc. D) -avente in particolare per oggetto la fornitura del programma di
gestione comunale “ ”, elaborato dalla __________, __________ (in
seguito detta semplicemente: __________), ditta che ne curava pure
l’installazione- nonché di un contratto di mandato in relazione alle due
precedenti pattuizioni (doc. E); la retribuzione a favore di __________ venne
fissata in fr. 210’051.40 per l’hardware, in fr. 91’898.- per il software e in
fr. 25’000.- per il contratto di mandato.
Con scritto 16/20 dicembre
1988, quando oramai buona parte dei programmi erano stati installati e resi
funzionanti, il Comune, preso atto che __________ aveva posto in atto una
sospensione dei propri interventi presso l’ente pubblico in conseguenza di un
contenzioso che la opponeva alla __________, e richiamandosi alla
corrispondenza intercorsa, comunicò all’impresa che, per la completa messa a
punto degli stessi, si riteneva libero di rivolgersi ad altri (doc. L). Di qui
la presente causa.
B. Con petizione 10
gennaio 1990 __________ ha chiesto la condanna del Comune di __________ al
pagamento di fr. 63’232.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano, Circ. 1
(doc. N): in sostanza, l’attrice, ritenendo intempestiva la revoca dei
contratti di mandato e di fornitura software da parte dell’ente pubblico,
postula la rifusione dell’onorario relativo al mandato (fr. 25’000.-, doc. O) e
della mercede per le prestazioni svolte sino a quel momento (fr. 57’348.-, doc.
P), dedotti gli acconti già percepiti (fr. 19’116.-, doc. P).
Con risposta e domanda riconvenzionale
23 marzo 1990 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha a sua volta
chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 32’721.50. Quanto
all’azione principale, egli rileva come nulla sia dovuto alla controparte,
atteso come il Comune si sia fatto cedere dalla __________ un credito di fr.
61’000.- che quest’ultima vantava nei confronti dell’attrice; la grave
inadempienza contrattuale della controparte impediva inoltre il riconoscimento
di qualsiasi retribuzione per i due contratti; in ogni caso, infine, gli
acconti versati con riferimento al contratto software ammontavano già a fr.
30’000.-. Quanto alla riconvenzione, egli afferma come a dipendenza della
rescissione del contratto con l’attrice abbia subito un ingente danno, di cui
chiede pertanto il risarcimento: si tratta del danno conseguente al ritardo
nell’emissione dell’imposta comunale 1989 (fr. 25’235.50, doc. 18B), di quello
per il maggior impiego degli “assistenti contrari” ing. __________ e ing.
__________ (fr. 6’160.-, doc. 18B), come pure delle spese legali sostenute (fr.
1’326.-, doc. 18D).
In sede conclusionale, il
convenuto ha aumentato le sue richieste di cui all’azione riconvenzionale a fr.
95’207.55, somma che risultava dal ritardo nell’emissione dei conguagli 1988
(fr. 21’555.80) e degli acconti 1989 (fr. 63’054.40), nonché nell’incasso dei
contributi di depurazione 1988 (fr. 3’111.35), oltre che dai già menzionati
supplementi per gli “assistenti contrari” e dalle spese legali.
C. Con sentenza 2
ottobre 1996 il Pretore ha respinto la petizione ed accolto l’azione riconvenzionale
limitatamente a fr. 69’214.40 oltre interessi.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto appurato che, allorché __________ sospese l’installazione dei
programmi a seguito del contenzioso che l’opponeva all’attrice, quest’ultima
non si trovava in una situazione di impossibilità oggettiva a far fronte ai
suoi obblighi contrattuali nei confronti del Comune; in tale situazione, il
convenuto era perciò perfettamente legittimato, dopo aver infruttuosamente
assegnato alla controparte un termine per l’adempimento tardivo, a recedere dai
contratti.
Ciò premesso, il Pretore
ha respinto la richiesta dell’attrice volta al pagamento dell’onorario per il
mandato, e ciò per il fatto che il mandatario non aveva fornito tutte le
prestazioni previste e d’altro canto nemmeno aveva fornito gli elementi
necessari per definire l’ammontare della sua pretesa; in merito alla mercede
per il contratto software, l’attrice, oltre a non aver considerato un acconto
di fr. 30’000.-, non aveva inoltre provato in modo adeguato di aver fornito
tutto quanto aveva fatturato; in ogni caso, nulla le era dovuto, già per il
fatto che __________ aveva ceduto al convenuto un credito di fr. 61’000.- che
questa vantava nei confronti dell’attrice.
Preso atto della
legittimità della rescissione del contratto, il primo giudice, con riferimento
alla domanda riconvenzionale, ha riconosciuto al convenuto fr. 6’160.- per il
maggior impiego degli “assistenti contrari” e fr. 63’054.40 per il ritardo
nell’emissione delle richieste di acconto per le imposte comunali 1989; la
pretesa per spese legali è stata per contro respinta siccome non comprovata,
mentre le altre posizioni di danno esposte in sede conclusionale sono state
considerate irricevibili.
D. Con appello 24
ottobre 1996 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
la petizione venga accolta e la riconvenzione respinta, con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado.
Preliminarmente,
l’appellante osserva come la sospensione dell’installazione da parte di
__________ per presunte pretese finanziarie nei suoi confronti e la rescissione
del contratto da parte del convenuto fossero del tutto ingiustificate.
Quanto alle somme fatte
valere in petizione, osserva quanto segue: quella a titolo di onorario per il
contratto di mandato era senz’altro dovuta -eventualmente in misura ridotta-
essendo pacifico che buona parte delle prestazioni previste nel contratto erano
state portate a termine e che all’attrice stessa non poteva essere imputata
alcuna responsabilità per la mancata completazione delle forniture; la pretesa
relativa al contratto software era parimenti dovuta: contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, innanzitutto, gli acconti pervenuti andavano imputati
unicamente per fr. 19’116.-, mentre la rimanenza costituiva un acconto sugli
altri contratti; in ogni caso, la compensazione di fr. 61’000.-, accettata dal
giudice di prime cure e relativa ad un presunto credito nei suoi confronti
ceduto dalla __________ al Comune, non poteva essere ammessa in quanto il
credito a favore della __________ (semmai di fr. 21’000.-, ingiustificatamente
aumentato in seguito a fr. 55’000.-) era a sua volta già estinto per
compensazione ed infine poiché di tale cessione l’attrice mai venne informata.
Le richieste fatte valere
dalla controparte in via riconvenzionale non potevano invece essere ammesse,
facendo difetto l’indispensabile presupposto del nesso causale tra la presunta
violazione contrattuale ed il danno: gli onorari degli “assistenti contrari”,
per altro già dovuti dal convenuto in virtù di un contratto specifico concluso
con gli stessi, costituivano unicamente un danno indiretto; il ritardo
nell’emissione degli acconti relativi alle imposte 1989 in realtà non era tale,
tanto è vero che il relativo programma a quel momento era perfettamente
funzionante; in ogni caso lo stesso non era dovuto alla rescissione del
contratto, bensì ai ritardi nella conclusione del nuovo contratto con
__________ e non da ultimo ad una scelta “politica” del Comune, che non aveva
voluto emettere tali imposte contemporaneamente al conguaglio per l’anno 1988.
E. Delle osservazioni 2
dicembre 1996 con cui la parte convenuta ha postulato la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
-
Preliminarmente,
prima cioè di entrare nel dettaglio delle richieste formulate dall’attrice nel
suo gravame, è opportuno esaminare da un lato la situazione di fatto che si era
venuta a creare tra l’attrice e __________ (cons. 2) e dall’altro i motivi che
hanno portato alla rottura dei rapporti contrattuali tra le parti (cons. 3):
entrambe le circostanze, come meglio vedremo più oltre, risultano importanti
per l’esito dell’appello che qui ci occupa.
-
Nell’autunno 1987
__________ si era impegnata nei confronti dell’attrice a fornire ed installare
nel Comune di __________ il programma “__________ ” dietro il pagamento di fr.
87’000.- (doc. A e C), ritenuto che __________ avrebbe dovuto versarle un
acconto iniziale di fr. 21’000.- al momento in cui avrebbe concluso il
contratto con il Comune; da questa somma andava inoltre dedotta una provvigione
di fr. 23’000.- a favore dell’attrice per l’intermediazione (doc. C). Fin qui
gli accordi.
Ancora nel settembre 1987
__________ comunicò all’attrice di non più volere che quest’ultima offrisse in
futuro a terze persone i suoi programmi (doc. H), confermando tuttavia la sua
disponibilità a portare a termine l’installazione presso il Comune di
__________ (doc. B): in risposta a tale scritto l’attrice, ritenendo con ciò rescisso
il contratto generale di rivendita, le ha intimato una richiesta di
risarcimento di fr. 200’000.-, annunciando nel contempo che le pretese di
__________ in relazione al contratto con il Comune -il primo acconto di fr.
21’000.- era stato nel frattempo depositato su un conto, a nome dell’attrice,
presso la __________ (doc. BC)- sarebbero andate in compensazione del danno da
lei subito (doc. V): tale richiesta è stata energicamente contestata da
__________ la quale in sostanza ha affermato come non esistesse alcun contratto
generale di rivendita dei programmi (doc. AA, AP, AC). Tale situazione di
fatto, con l’attrice che tratteneva ogni importo a favore di __________ in
virtù di un contestato diritto di compensazione, non impedì tuttavia la
prosecuzione della fornitura dei programmi al Comune di __________, che in
effetti continuò fin verso novembre-dicembre 1988: con lettera 14 dicembre
1988, dopo aver invano diffidato l’attrice a versarle un importo di fr.
55’000.- per i lavori sino ad allora effettuati (doc. AE), __________ rescisse
infine il contratto con __________ (art. 107-109 CO; doc. R).
L’istruttoria
-contrariamente a quanto asserito dall’amministratore dell’attrice in sede
penale (incarto penale p. 3)- ha provato che tra __________a e l’attrice non vi
era alcun contratto generale di rivendita dei programmi, nel senso che a
quest’ultima fosse stata concessa un’esclusiva limitatamente al Luganese per la
rivendita degli stessi: ne fanno stato le testimonianze __________ (verbale
25.4.1991 p. 4) e __________ (verbale 25.4.1991 p. 2; incarto penale p. 10 e
atto istruttorio 36 p. 1). Vero è per contro che vi fosse un accordo di massima
nel senso che, se __________ avesse trovato qualcuno a cui rivendere i
programmi, __________ li avrebbe forniti: non si parlò tuttavia né di
provvigioni, né di sconti sui programmi.
In tali circostanze, è
evidente che la pretesa di risarcimento del danno, oltretutto in misura di fr.
200’000.-, per la presunta rescissione di un contratto di rivendita generale,
la cui esistenza nemmeno è stata provata, risulta del tutto infondata, ciò che
del resto era già stato appurato anche in sede penale (doc. 25 p. 3; sentenza
CRP 30.9.1991 atto istruttorio 47 p. 7). Di conseguenza, l’attrice non era
assolutamente legittimata a trattenere la mercede dovuta a __________
- Il 6 dicembre 1987
(doc. AE) __________ come detto- assegnò a __________ un ultimo termine di 5
giorni per provvedere al pagamento delle sue spettanze; nel frattempo, essa
informò il Comune (doc. 6A) e sospese temporaneamente l’installazione dei
programmi. Il Comune, a sua volta, il 9 dicembre, assegnò all’attrice un
analogo termine di 5 giorni affinché l’installazione riprendesse, ritenuto che
in caso contrario essa sarebbe stata considerata inadempiente (art. 107 cpv. 1
CO; doc. AF): con scritto 16 dicembre (doc. L), spedito tuttavia il giorno 20
(cfr. doc. AH e incarto penale atto istruttorio 22), il Comune -come era suo
diritto- ha rinunciato alla prestazione tardiva da parte dell’attrice,
riservandosi il diritto al risarcimento del danno (art. 107 cpv. 2 CO; IICCA
7 giugno 1996 in re F.C. snc/C. SA; mentre il Pretore, erroneamente, ha
ritenuto che il convenuto avesse con ciò optato per la rescissione del
contratto).
Vero è che in data 16
dicembre l’attrice chiese al convenuto di prolungare il termine fino al 31
gennaio 1989 (doc. I): la richiesta risultava tuttavia tardiva, atteso come
l’istruttoria ha provato come la lettera 9 dicembre venne consegnata al
rappresentante dell’attrice già nel corso di una riunione indetta lo stesso
giorno (teste __________, incarto penale p. 18; cfr. pure lo scritto 13.12.1988
prodotto dal medesimo teste, ove riferisce al Municipio come il contenuto di
tale missiva sia stato comunicato alle parti nel corso di quella discussione;
mentre il teste __________ verbale 12.12.1991 p. 3, riferisce come in quella
riunione si parlò di una lettera già partita, verosimilmente quella qui in
esame); fosse stata anche tempestiva, la stessa non impediva al Municipio di
rescindere il contratto e ciò per almeno due motivi: innanzitutto il termine di
5 giorni era del tutto congruo, essendo più che sufficiente all’attrice per
regolare i rapporti con __________ (teste __________, verbale 10.11.1992 p. 3),
tanto più che il convenuto aveva urgenza a che i programmi, segnatamente quello
del controllo abitanti -che doveva funzionare a far tempo dal 1.1.1989 (teste
__________ verbale 12.12.1991 p. 2 e __________, verbale 11.6.1992 p. 4)-
fossero resi funzionanti al più presto, il che per constante giurisprudenza
giustifica senz’altro l’assegnazione di un termine ridotto (Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, N. 9 ad art. 107 CO; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3. ed., Zurigo 1974, p. 149; Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed., Zurigo 1988, n.
156 p. 368; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Losanna 1988, p.
75; DTF 103 II 106, 105 II 33); d’altro canto la richiesta di proroga
era palesemente contraria alla buona fede, atteso che già nel corso della
riunione indetta per il 9 dicembre l’amministratore dell’attrice aveva
chiaramente dichiarato che non avrebbe provveduto a regolare le questioni finanziarie
con __________ (testi __________ verbale 12.12.1991 p. 5 e __________ verbale
11.6.1992 p. 4) e che, soprattutto, proprio il 16 dicembre l’attrice aveva
ricevuto da __________ la comunicazione della rescissione del contratto di
fornitura dei programmi (cfr. doc. R): il fatto che soltanto quest’ultima fosse
in grado di portare a termine l’installazione a __________ (testi __________
verbale 25.4.1991 p. 3, __________, verbale 25.4.1991 p. 5 e __________ incarto
penale p. 17; doc. AP) e la definitiva rottura del rapporto con la stessa
implicava per l’attrice l’impossibilità pratica, anche in un termine più lungo,
di riprendere l’installazione.
- Ciò premesso, con
riferimento alla petizione, l’appellante pretende il pagamento della mercede
(parziale) relativa al contratto di fornitura software (fr. 38’232.-) ed il
pagamento dell’onorario per il contratto di mandato (fr. 25’000.-). A torto.
4.1 In merito al contratto
software, l’attrice ritiene di aver fornito prestazioni per fr. 57’348.-,
corrispondenti in pratica alla completa installazione (cfr. doc. D) dei
programmi banca dati gestione indirizzi, controllo abitanti, gestione
contribuzioni, gestione tasse diverse, contabilità finanziaria, gestione salari
(doc. P).
L’istruttoria ha tuttavia
provato che alcuni di questi programmi non erano completamente funzionanti
(cfr. doc. BE, anche se lo stesso non è condiviso dal teste __________, verbale
26.5.1993 p. 4), segnatamente il controllo abitanti (doc. BE e 24A; __________,
verbale 25.4.1991 p. 4, __________ verbale 12.12.1991 p. 2 e __________ verbale
10.11.1992 p. 3), la gestione salari (doc. BE, 20B p. 2 e 24B; testi
__________, verbale 25.4.1991 p. 4 e __________, verbale 10.11.1992 p. 3), il
programma contribuzione (doc. 20B p. 2 e 24C; testi __________, verbale
25.4.1991 p. 4, __________ verbale 12.12.1991 p. 3 e 4 e __________, verbale
10.11.1992 p. 3; perizia p. 6; complemento perizia p. 4 e 5; di diverso tenore,
per contro, il doc. BE) e, in misura particolare, quello relativo alle tasse
diverse (doc. BE, 20B p. 2 e 24C; teste __________ verbale 10.11.1992 p. 3):
preso atto che un programma è considerato funzionante solo al momento in cui lo
stesso funziona al 100% (teste __________ verbale 26.5.1993 p. 4) e ritenuta,
per questi programmi, la necessità di ulteriori adattamenti e
personalizzazioni, appare equo a questa Camera ridurre tra il 10 ed il 20% la
mercede a favore dell’attrice per le installazioni non perfettamente
funzionanti, di modo che alla stessa spetterebbero semmai fr. 50’232.60 (programmi
banca dati gestione indirizzi fr. 4’248.-, contabilità finanziaria fr. 6’372.-,
controllo abitanti (deduzione 15%; cfr. teste __________, verbale 25.4.1991 p.
5) fr. 9’027.-, gestione contribuzioni (deduzione 10%) fr. 9’558.-, gestione
tasse diverse (deduzione 20%) fr. 15’292.80, gestione salari (deduzione 10%)
fr. 5’734.80).
4.2 In considerazione
della mancata fornitura dei programmi relativi alla gestione delle tasse delle
aziende, del catasto e delle multe di polizia, nonché dell’incompleta e comunque
non interamente funzionante installazione dei programmi controllo abitanti,
gestione contribuzioni, gestione tasse diverse e gestione salari (cfr. il cons.
precedente), è chiaro che all’attrice non possa essere riconosciuto l’intero
onorario pattuito nel contratto di mandato: tenuto conto di quanto è stato
fornito, di quanto era funzionante, nonché del fatto che l’attività di
assistenza e di coordinazione prevista nel contratto di mandato si esplicava in
massima parte proprio al momento delle personalizzazioni e degli adattamenti
finali del sistema (teste __________ verbale 11.6.1992 p. 6), appare equo a
questa Camera riconoscere a favore dell’attrice a questo titolo un onorario
pari alla metà di quello contrattualmente pattuito, cioè fr. 12’500.-.
4.3 L’istruttoria ha
tuttavia provato che sino ad allora il convenuto aveva già versato all’attrice
fr. 285’723.05 (compresi i pagamenti per l’hardware) per raffronto a
fatturazioni da parte della controparte di soli fr. 255’723.05, il che
significa un maggior pagamento di fr. 30’000.- da parte sua (cfr. teste
__________ verbale 11.6.1992 p. 4): tale importo è stato per altro regolarmente
riconosciuto dall’attrice in sede di replica e risposta riconvenzionale (p. 16,
ad 4.). L’attrice è pertanto assai malvenuta a pretendere che a favore del
convenuto vengano riconosciuti solo fr. 19’116.-, corrispondenti oltretutto ad
una non meglio precisata quota parte dell’acconto di fr. 30’000.- da imputarsi
sul contratto software.
4.4 Con la convenzione 17
aprile 1989 __________ ha ceduto al convenuto nella misura di fr. 61’000.- il
credito che essa vantava nei confronti dell’attrice in relazione
all’installazione dei programmi a __________, da essa ritenuto ammontante a fr.
95’000.- (doc. 20A).
In realtà, dovendosi ammettere
-con riferimento ai considerandi precedenti- che l’attrice aveva diritto a soli
fr. 50’232.60 per quanto riguarda le prestazioni svolte sino ad allora in
relazione al contratto software, è evidente che le pretese di __________ nei
confronti di quest’ultima per quella medesima fornitura non potevano ammontare
né agli asseriti fr. 95’000.-, né ai ceduti fr. 61’000.-, bensì, visto quanto
fornito dall’attrice per raffronto al totale che avrebbe potuto fatturare al
convenuto e considerati gli importi che sarebbero invece pertoccati a
__________ in caso di totale adempimento del contratto con l’attrice (già
dedotta la provvigione a quest’ultima), a fr. 34’983.20 (50’232.60 : 91’898.- x
64’000.-).
Le argomentazioni con cui
l’appellante contesta la compensazione da parte del convenuto a seguito di
questa cessione sono del tutto inconferenti: già si è detto in precedenza che
l’attrice non aveva alcun credito, tanto meno di fr. 200’000.-, nei confronti
di __________ e che di conseguenza il credito di quest’ultima verso l’attrice
non era a sua volta estinto per compensazione; la somma di fr. 21’000.-
depositata su un conto della __________, a nome dell’attrice (doc. BC), non
costituiva parimenti una parziale estinzione del credito che __________ vantava
verso l’attrice e ciò per il fatto che la stessa non equivaleva a un pagamento
vero e proprio (cfr. art. 84 CO; cfr. pure la sentenza CRP 30.9.1991 atto
istruttorio 47 p. 7 e 8) ed inoltre in quanto l’attrice non era comunque
assolutamente legittimata a depositare tale importo (art. 92 e 96 CO);
irrilevante è pure il fatto che l’attrice a suo tempo non sia stata informata
di tale cessione, la legge non prevedendo -se non in casi che qui tuttavia non
ricorrono- l’obbligo di informare o di chiedere il consenso del debitore in
caso di cessione (art. 164 cpv. 1 CO).
4.5 Visto quanto precede
ed appurato in particolare che in relazione alle richieste di cui alla
petizione all’attrice spetterebbero complessivamente fr. 62’732.60 (fr.
50’232.60 a titolo di mercede per il contratto software e fr. 12’500.- per
onorario relativo al contratto di mandato), mentre al convenuto sarebbero
dovuti fr. 64’983.20 (fr. 30’000.- a titolo di acconti e fr. 34’983.20 per
pretesa ceduta da __________), è chiaro che nulla può essere riconosciuto
all’attrice, il che comporta la conferma, su questo punto, del giudizio di
primo grado.
- In merito alla
domanda riconvenzionale, l’appellante contesta di dover risarcire alla
controparte i supplementi degli onorari degli “assistenti contrari” (fr.
6’160.-) nonché gli interessi per il ritardo nell’emissione degli acconti per
l’imposta comunale 1989 (fr. 63’054.40). La contestazione è parzialmente
fondata.
Premesso che la rinuncia
da parte del convenuto al tardivo adempimento del contratto era senz’altro
giustificata (cfr. cons. 3), è chiaro che l’ente pubblico convenuto possa far
valere nei confronti della controparte il risarcimento del danno che essa ha
subito (art. 107 cpv. 2 CO).
5.1 Il fatto che tra gli
“assistenti contrari” ed il convenuto vi fosse già un contratto non toglie che,
a dipendenza della situazione venutasi a creare con la rinuncia alle
prestazioni dell’attrice, il loro intervento sia stato più intenso del previsto
(cfr. doc. 18C; testi __________ verbale 11.6.1992 p. 5, __________, verbale
10.11.1992 p. 4 e __________ verbale 26.5.1993 p. 2- 5; perizia p. 9 e 10),
causando con ciò un danno risarcibile.
Il fatto che il danno che
ne è conseguito sarebbe soltanto indiretto non comporta -come invece vorrebbe
l’appellante- il suo mancato riconoscimento: la dottrina ammette infatti in
tali circostanze sia il risarcimento del danno diretto che di quello indiretto
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., Berna 1997, p.
737 e seg.).
La pretesa viene pertanto
confermata.
5.2 Quanto agli interessi
per il ritardo nell’emissione degli acconti relativi alle imposte comunali
1989, gli stessi non sono per contro dovuti: l’istruttoria ed in particolare la
perizia giudiziaria ha in effetti accertato come il ritardo di 2 mesi
nell’emissione degli acconti (perizia p. 4) si lasciasse in ultima analisi
ricondurre al Municipio stesso, il quale, anche se l’emissione degli acconti
entro il 30 marzo 1989 sarebbe stata possibile -le necessarie modifiche al
programma essendo state eseguite ancora nel mese di marzo (complemento perizia
p. 7; cfr. pure l’allegato 2 al complemento peritale)- aveva deciso, per
evitare spiacevoli concomitanze, di non emettere gli acconti 1989 con la
scadenza 30 aprile 1989, già fissata per i conguagli 1988 (perizia p. 4;
complemento perizia p. 7 e 8); non vi è del resto nessuna norma di legge che
imponga ad un Comune di non emettere gli acconti contemporaneamente ai
conguagli dell’anno precedente (anche se, l’Amministrazione Cantonale delle
Contribuzioni con la circolare N. 1/1 del 3 dicembre 1985 concernente alcune
interpretazioni della legge tributaria, a p. 10 aveva invitato i Comuni, seppur
in maniera non vincolante, a non emettere -ciò che tuttavia non corrisponde
alla situazione che qui ci occupa- le imposte comunali alle medesime scadenze
fissate per le imposte cantonali).
5.3 Contrariamente a
quanto deciso del giudice di prime cure, la domanda riconvenzionale può
pertanto essere accolta solo per quanto riguarda gli onorari degli “assistenti
contrari” (fr. 6’160.-).
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
24 ottobre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la __________, è condannata a versare al Comune di __________
l’importo di fr. 6’160.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1990.
- La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 2’500.- e le spese, da
anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.
La tassa
di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 2’400.- e le spese, da
anticipare dal Comune di __________, rimangono a suo carico nella misura di
9/10 e per 1/10 sono poste a carico di __________ A quest’ultima l’attore riconvenzionale
rifonderà fr. 5’000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1’800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 8/15 e per
7/15 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà
fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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