AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.243
Data decisione, Autorità:
17.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00243
Lugano
17 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.01328 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con
petizione 4 agosto 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 22'041.80 oltre interessi per pretese derivanti
da un contratto di lavoro ed il rigetto in via definitiva per tale importo
dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Lugano;
Domande avversate dalla convenuta che ha postulato
l'integrale reiezione della petizione e sulle quali il Pretore con sentenza 29
novembre 1996 si è così pronunciato:
- La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la convenuta __________ è
condannata a pagare all'attrice __________, quale pretesa salariale, l'importo
di fr. 8'550.- oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1995, da dedursi gli oneri
di legge.
L'opposizione
interposta al PE no. __________dell'UE di Lugano, notificato in data 16 maggio
1995, è respinta in via definitiva limitatamente all'importo sopra indicato.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'200.-, e le spese, da anticipare dall'attrice,
rimangono a suo carico in ragione di 2/3 mentre il restante 1/3 è a carico
della convenuta. L'attrice rifonderà inoltre alla controparte fr. 1'400.- a
titolo di ripetibili ridotte.
Appellante l'attrice con atto di appello 12 dicembre
1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le
domande di petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 13 gennaio 1997
postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. La signora __________
è stata assunta, in qualità di segretaria unica, nel marzo 1990 dalla
, ditta che gestiva la testata del giornale sportivo
""; lo stipendio mensile lordo, per il 1995, ammontava a
fr. 1'900.-.
B. Con petizione 3
agosto 1995 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di
diverse pretese pecuniarie e meglio fr. 3'550.- per gli stipendi dei mesi di
marzo e aprile 1995 a valere quale periodo di preavviso, fr. 10'650.- per
ulteriori 6 mesi di stipendio senza però indicare per quale titolo, fr. 887.50
per non aver usufruito di 15 giorni di vacanza nel 1994, fr. 1'066.80 per le 3
settimane di vacanza del 1995, fr. 887.50 per una tredicesima pro rata per 6
mesi e fr. 5'000.- a norma dell'art. 336a CO per il danno fisico e psichico
subito. L'attrice ha in sostanza argomentato che essa sarebbe stata licenziata,
in data 1° marzo 1995, mediante una lettera raccomandata recante la data del 19
gennaio precedente (doc. B), e questo durante una sua assenza dal lavoro per
malattia, ciò che sarebbe contrario all'art. 336c CO.
C. Nella risposta 16
ottobre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione argomentando che già nel
settembre 1994 l'attrice sarebbe stata resa attenta del fatto che la testata
"__________" sarebbe stata ceduta al __________, il quale non avrebbe
ripreso il suo contratto di lavoro; in seguito, quando le trattative per la
cessione si stavano concretizzando, l'attrice venne immediatamente informata
della circostanza e la disdetta le fu comunicata dapprima verbalmente, nel mese
di gennaio 1995, ed in seguito confermata con la lettera raccomandata doc. B
che la convenuta intendeva consegnarle brevi manu subito dopo la comunicazione
orale, ciò che poi non si è rivelato possibile poiché l'attrice non si è più
presentata più sul posto di lavoro per una presunta malattia. Secondo la
convenuta nulla è dovuto all'attrice per il fatto che la disdetta, peraltro
accettata dalla dipendente, le è stata validamente data verbalmente.
D. Con le conclusioni di
causa l'attrice ha confermato le sue pretese aumentando l’indennità a titolo di
torto morale, ai sensi dell’art. 336a CO, a Fr. 10’650.- (sei mesi di salario),
per un importo complessivo di Fr. 28’890.-, anche se nel petitum ha poi
dimenticato di inserire la domanda di condanna al pagamento dell’indennità per
torto morale limitandosi a chiedere il versamento dell’importo di Fr. 18’240.-
oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1995.
E. Con sentenza 29
novembre 1996 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha ritenuto dimostrato che all'attrice era stata notificata una disdetta
verbale già nel gennaio 1995, e prima dell’inizio della sua assenza per
malattia, con effetto, stante un termine di preavviso di due mesi, al 31 marzo
1995. In considerazione del fatto che, a far tempo dal 23 gennaio 1995,
l'attrice era totalmente inabile al lavoro per malattia e la decorrenza dei
termini della disdetta sospesa sino alla fine del periodo di malattia il
Pretore, giusta l'art. 336c cpv. 2 CO, ha prolungato del massimo consentito di
tre mesi il periodo di disdetta riconoscendo all’attrice lo stipendio sino a
fine giugno 1995.
Il Pretore ha inoltre
stabilito che, per quanto riguardava la pretesa per vacanze non godute negli
anni 1994 e 1995, l'attrice - avendo percepito uno stipendio per 5 mesi senza
lavorare, dei quali 3 al massimo considerabili per malattia - aveva in
definitiva usufruito delle 5 settimane di vacanza per le quali pretendeva il
controvalore in denaro.
Da ultimo il Pretore ha
accolto la pretesa riguardante la tredicesima pro rata, visto che era stata
pattuita tra le parti mentre ha respinto quella riguardante un'indennità ai
sensi dell'art. 336a CO.
Ha caricato all'attrice la
tassa di giustizia e le spese in ragione di 2/3 mentre il restante 1/3 lo ha
posto a carico della convenuta alla quale ha riconosciuto pure un’indennità
per ripetibili ridotte di fr. 1'400.-.
F. Con l’appello 12
dicembre 1996 l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione.
L'attrice sostiene innanzitutto
di non aver ricevuto una disdetta verbale antecedente al 19 gennaio 1995 ma che
il licenziamento le era stato comunicato solamente il 1° marzo 1995 con la
conseguenza che il suo effetto si realizzava il 1° maggio 1995.
Inoltre, il rapporto di
lavoro essendo durato più di 5 anni, dal mese di marzo 1990 al 30 aprile 1995,
avrebbe dovuto essere considerato un termine di sospensione della disdetta per
malattia di 180 giorni e non di soli 90 (art. 336 cpv. 1 litt. b CO) con
riconoscimento del salario per tutto quel periodo.
Per quanto concerne le
vacanze non godute, l'attrice sostiene che non ha potuto beneficiarne perché si
trovava in periodo di malattia e quindi le deve essere rifuso il corrispondente
importo. Da ultimo l’importo a titolo di indennità ai sensi dell'art. 336a CO
viene ridotto alla pretesa iniziale di petizione di Fr. 5’000.-.
Nelle osservazioni del 13
gennaio 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
L’eccezione d’ordine
della parte appellata intesa a dichiarare irricevibile l’appello per carenze
formali in relazione alla formulazione numerica delle pretese della parte
appellante, in particolare per il fatto che le domande d’appello indicano
importi superiori a quelli pretesi con le conclusioni di causa non può essere
protetta. Malgrado risulti evidente una certa superficialità e approssimazione
di calcolo da parte dell'attrice, non si può considerare l’appello come
irricevibile dal momento che la rettifica degli errori di calcolo è sempre
possibile e che la dimenticanza riguardo al petitum delle conclusioni è
semplicemente tale e non può comportare l’esclusione di quella pretesa che,
nelle motivazioni, era pacificamente posta a giudizio.
-
È litigioso tra le
parti l’accertamento del momento in cui alla dipendente è stata comunicata la
disdetta dal contratto di lavoro ritenuto che una disdetta orale, come la
convenuta sostiene aver dato, è per principio perfettamente valida (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, no. 8 ad art. 335 CO). Il teste __________
afferma di aver provveduto personalmente a comunicare all’attrice la disdetta e
di avere in seguito preparata la lettera con la data del 19 gennaio 1995 con
l’intenzione di consegnarla all’attrice quel giorno ma di non averlo potuto
fare perché non l’aveva trovata in ufficio. Il Pretore ha tenuto conto di
questa testimonianza che è del resto l’unica prova attorno al fatto dell’esistenza
di una disdetta orale e del momento in cui la stessa è stata portata a
conoscenza dell’attrice. Le altre testimonianze si rifanno a momenti successivi
in particolare al periodo verso fine febbraio quando l’attrice si dimostrò
sorpresa e sconvolta per il licenziamento (testi __________ e __________),
episodio questo riferito anche dal teste __________ alla giornata del 27
febbraio 1995 quando volle consegnare la lettera di disdetta scritta ma la
dipendente si rifiutò di riceverla. Certo che può lasciare perplessi la
circostanza che la lettera non menzioni la precedente comunicazione verbale e
che, allestita per il 19 gennaio 1995, non sia stata spedita immediatamente se
la consegna brevi manu si era rivelata impossibile. Ma si può anche pensare ad
un atteggiamento di cortesia nei confronti della dipendente malata il
peggioramento delle cui condizioni, da renderla inabile al lavoro, poteva
essere stato causato proprio dalla comunicazione orale di più non poterla
impiegare. In ogni caso non ci si può determinare su delle semplici
supposizioni o su deduzioni in funzione di un comportamento successivo quando
vi è una prova diretta che altre prove assolutamente non scalfiscono e che, del
resto, l’appellante nemmeno cerca di criticare dal momento che la ignora semplicemente
argomentando che l’affermazione a proposito del Pretore è del tutto arbitraria
“poiché non vi è nessuna prova della notifica di una disdetta verbale, in quali
termini fosse avvenuta e quando”. La prova invece, come correttamente valutato
dal primo giudice, esiste e può convincere. Il teste non indica il giorno
esatto di gennaio 1995 in cui la comunicazione ha avuto luogo e di conseguenza
va presa in considerazione la data della lettera, ossia quella del 19 gennaio
La disdetta, comunicata
prima dell’inizio dell’inabilità lavorativa dell’attrice che i certificati
medici attestano al 23 gennaio 1995 (doc. O: certificato medico dr. __________
del 31 gennaio 1996), è così valida ed operante ma come vedremo sospesa per
l’intervenuta e certificata successiva inabilità al lavoro.
- Il termine di
disdetta è sospeso durante il tempo in cui si sovrappone al periodo di
incapacità lavorativa protetta (art. 336c cpv. 1 litt. b CO) e riprende a
decorrere soltanto dopo la fine di tale periodo (art. 336c cpv. 2 CO) (DTF 121
III 107).
Il periodo di malattia
dell’attrice, così come ai certificati medici (cfr. plico doc. O), si è
protratto ben al di là del termine ordinario di disdetta e ben al di là del
termine massimo di protezione di 180 giorni previsto dall’art. 336c cpv. 1 litt.
b CO per i contratti di lavoro che durano da più di cinque anni. Infatti il dr.
__________, al 31 gennaio 1996, attesta la malattia e l’invalidità al lavoro
ancora persistente dell’attrice e ciò con piena valenza probatoria (Cocchi/Trezzini,
op. cit., no. 3 ad art. 90; IICCA 10 marzo 1997 in re G./B.). Ne
discende che il periodo protetto di malattia può essere tenuto in
considerazione solo nella misura massima prevista dalla legge che, nel caso
concreto, è di 180 giorni poiché se la malattia perdura a cavallo tra il quinto
ed il sesto anno (nel caso di specie il rapporto di lavoro è iniziato nel marzo
1990) si applica la durata più lunga del periodo, sempre però a decorrere
dall’inizio dell’incapacità lavorativa (ZR 1994, 169).
Ne segue che il periodo di
sospensione di 68 giorni (dal 23 gennaio al 31 marzo 1995) inizia a decorrere
al termine del periodo di incapacità lavorativa protetta ossia dopo il 21
luglio 1995 (180 giorni dopo il 23 gennaio 1995) con la conseguenza che il
rapporto di lavoro è terminato definitivamente alla fine di settembre 1995.
- Ciò non conferisce
però all’attrice il diritto di percepire sino a quella data lo stipendio poiché
il periodo di protezione dalle disdette dell’art. 336c CO non ha nulla a che
vedere con l’obbligo, limitato nel tempo, del pagamento del salario durante un
impedimento del lavoratore dell’art. 324a CO: questo obbligo può prendere fine
sia prima che dopo la cessazione del periodo di protezione dalle disdette (Berner
Kommentar, ad art. 336c n. 10).
L’art. 324a CO - non
essendo preteso che il rapporto di lavoro tra le parti fosse retto anche da un
contratto collettivo derogante la norma di legge e non essendo applicabile la
casistica eccezionale dell’art. 324b CO - prevede che se il lavoratore è
impedito di lavorare per malattia il datore di lavoro deve pagare, nel primo
anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e in seguito per un
periodo adeguatamente più lungo a seconda della durata del rapporto di lavoro.
Questo periodo più lungo viene stabilito sulla base di scale di riferimento
che, come quella bernese e quella basilese, prevedono per un rapporto di lavoro
durato più di cinque anni un periodo di tre mesi di assenza per malattia
durante il quale vi è obbligo di pagamento del salario (Berner Kommentar,
ad art. 324a n. 28). Quindi nel caso concreto l’attrice avrebbe avuto diritto
al pagamento del salario per tre mesi a far tempo dall’inizio della malattia.
Dal momento che la
sentenza del Pretore le riconosce un salario superiore a questo periodo di tre
mesi l’appello, che chiede di più, non può essere accolto su questo punto.
- L'attrice sostiene
di non aver potuto usufruire delle vacanze arretrate del 1994 e di quelle non
godute prima della disdetta nel 1995 per complessive 5 settimane. La richiesta
è quindi quella di compensare in denaro tali pretese.
La giurisprudenza,
richiamandosi all'art. 329d cpv. 2 CO, ha già avuto modo di precisare che
finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con
denaro o altre prestazioni: questa norma imperativa di legge viene meno nel
momento in cui il contratto prende fine solamente qualora il datore di lavoro
non è più in grado di far eseguire l'obbligo delle vacanze in natura (DTF
101 II 285).
Lo scopo della
disposizione è quella di preservare la salute del lavoratore e la sua
attitudine al lavoro. Ne discende che l'obbligo di accordare le vacanze può
trasformarsi in un'indennità pecuniaria solo quando la loro esecuzione diventa
impossibile e questo è il caso quando, avuto riguardo alla fine del rapporto di
lavoro, manca il tempo per effettuare le vacanze (Aubert, Quatre cents arrêts
sur le contrat de travail, 1984, p. 130 no. 129; DTF 106 II 153 e 101 II
283; JAR 1981 p. 170; SOG 1995 P. 16; IICCA 18 febbraio
1993 in re P./T. D. SA, 2 novembre 1993 in re L./C., 16 gennaio 1997 in re
M./T. P.).
Nel caso di specie è
pacifico che l'attrice non ha potuto godere delle vacanze durante tutto il
periodo di validità del contratto ossia sino a fine settembre 1995 a causa
della sua inabilità al lavoro comprovata, come già visto al consid. 3, per
tutto quel tempo ed oltre. L’indennità pecuniaria le è quindi dovuta nella
misura chiesta che, come tale, non è contestata: Fr. 2’100.- lordi. Su
questo punto l’appello deve così essere accolto.
- L'attrice rivendica
inoltre un'indennità secondo l'art. 336a CO come sanzione per aver subito una
disdetta abusiva del rapporto di lavoro.
Indipendente dal fatto che
tale pretesa andrebbe respinta in ordine poiché in sede di appello l'attrice
non ha precisato i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio del
Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., no. 20 ad art. 309)
la stessa non può meritare protezione poiché non sono evidenziati e provati
fatti e situazioni così come alle ipotesi dell’art. 336 cpv. 1 CO.
- L’appello deve così
essere parzialmente accolto nel senso che all’attrice ed appellante sono
riconosciuti Fr. 2’100.- in più rispetto ai Fr. 8’550.- stabiliti dal Pretore
e che come tali non sono stati oggetto di contestazione in seconda sede da
parte della convenuta. La convenuta deve in definitiva all’attrice l’importo di
Fr. 10’650.- lordi oltre interessi di mora al tasso del 5% dal 28
aprile 1995 (decorrenza indicata in sentenza e non contestata).
Spese e ripetibili
seguono, sia in prima che in seconda istanza, il reciproco grado di soccombenza
ritenuto che l’indennità per ripetibili attribuita dal Pretore rimane nei
limiti medi dell’onorario ad valorem stabilito secondo le norme della TOA per
procedimenti come quello all’esame.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 12
dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la
sentenza 29 novembre 1996 del Pretore viene così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la convenuta __________, è
condannata a versareall’attrice __________, quale pretesa salariale, l’importo
di Fr. 10’650.- oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1995, da dedursi gli oneri
di legge.
§ L’opposizione
interposta al PE no __________dell’UE di Lugano, notificato in data 16 maggio
1995, è respinta in via definitiva limitatamente all’importo sopra indicato.
- La
tassa di giustizia di Fr. 1’200.- e le spese, da anticipare dall’attrice,
rimangono a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta alla
quale la controparte rifonderà inoltre Fr. 1’400.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
580.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
600.-
già anticipati
dall'appellante, sono a suo carico per 6/7 e a carico della controparte per
1/7; a quest’ultima l’appellante verserà Fr. 700.- per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster