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Numero d'incarto:
12.1996.58
Data decisione, Autorità:
13.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00058
Lugano
13 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sulla domanda di revisione 8 marzo 1996 presentata da
nei
confronti della sentenza 26 febbraio 1996 di questa Camera (inc. no.
12.95.00255) emanata nella procedura speciale in materia di contratto di
locazione -inc. no. 25/1994 loc. della Pretura del distretto di Lugano, Sezione
4- da loro promossa con istanza 22 luglio 1994 contro
con cui
gli istanti chiedono ora la riforma della sentenza d’appello nel senso che sia
accertato che la pigione dovuta dalla convenuta a far tempo dal 31.3.1995 sia
fissata in fr. 88’696.40, con la conseguente modifica del giudizio sulle spese
e sulle ripetibili di primo e secondo grado;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che
con sentenza 26 febbraio 1996 questa Camera, in parziale accoglimento
dell’appello presentato dagli istanti, ha accertato che la pigione dovuta dalla
convenuta per i locali commerciali da lei occupati siti in Via __________ a
__________ e adibiti a lavanderia, ammontava annualmente a fr. 34’288.- dal
31.3.1987 al 14.6.1993, a fr. 49’288.- dal 14.6.1993 al 31.3.1995 e a fr.
62’452.40 dal 31.3.1995 in poi;
che
la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese di primo grado sono state poste
a carico degli istanti per 2/3 con l’obbligo di versare alla convenuta fr.
7’000.- per ripetibili parziali, mentre le spese d’appello di complessivi fr.
2’000.- sono state pure caricate in ragione di 2/3 agli appellanti i quali sono
stati parimenti obbligati a rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di
ripetibili;
che
con la domanda di revisione 8 marzo 1996 gli istanti chiedono ora la riforma
della sentenza d’appello nel senso che sia accertato che la pigione dovuta
dalla convenuta a far tempo dal 31.3.1995 sia fissata in fr. 88’696.40, con la
conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e
secondo grado;
che,
a loro dire, contrariamente a quanto assunto dalla Camera d’appello, non era
vero che le notifiche d’aumento delle pigioni del 7 giugno 1994 di cui ai doc.
KK1 e KK2 avessero per oggetto unicamente un’indicizzazione della pigione,
atteso che il doc. KK1 menzionava pure tra i motivi dell’aumento con effetto al
31 marzo 1995 la decadenza a determinate scadenze di alcuni sconti
contrattualmente previsti ed in particolare “c) decadenza dello sconto concesso
per il periodo 31.3.1988 - 31.3.1992 (canone base 70’000.- , sconto speciale
20’000.-)”: in sostanza, sempre a loro dire, quella notifica contemplava, oltre
all’indicizzazione, anche la decadenza degli sconti contrattuali;
che
gli istanti sostengono in questa sede che questa Camera sarebbe così incorsa in
un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, ciò che
giustificherebbe la revisione della sentenza nella misura da loro postulata;
che
in virtù dell’art. 340 lett. d CPC, cui gli istanti si richiamano, la domanda
di revisione di una sentenza può essere richiesta se è l’effetto di un errore
di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un
fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro
caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza
ebbe a pronunciare;
che,
innanzitutto, per consolidata giurisprudenza, non si può far capo all’istituto
della revisione, bensì ad altri rimedi ordinari del giudizio, quando anziché di
fatto erroneo e determinante accertato dal giudice per mera disattenzione si
tratti semplicemente di inesatta concezione del magistrato, vuoi
nell’apprezzamento della controversia sul fatto, vuoi nell’erronea applicazione
del diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 340);
che
nella fattispecie questa Camera era ben cosciente del significato delle
notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2, tanto è vero che il loro contenuto è stato
espressamente ripreso nel considerando D (p. 5 e 6 della querelata sentenza);
che,
tuttavia, nell’ambito del suo apprezzamento, la Camera stessa è giunta alla
conclusione che lo scopo delle due notifiche fosse unicamente quello di
ottenere un’indicizzazione della pigione dovuta a far tempo dal 31 marzo 1995,
atteso che i valori sui quali la stessa andava calcolata -rispettivamente fr.
35’000.- e fr. 70’000.-- rappresentavano in realtà i due punti di vista delle
parti in merito alla pigione dovuta a quel momento (considerando 5 e 5.2 della
querelata sentenza);
che,
inoltre, costituisce errore di fatto unicamente quello che deriva dall’invertimento
da parte del giudice di un fatto fondamentale che era incontestato e pacifico
per le parti in lite; non è invece tale il giudizio erroneo del giudice su un
fatto, sia pure fondamentale, che era controverso nella lite e sul quale il
giudice ha dovuto pronunciarsi: in tal caso non è concesso il rimedio della
revisione, che non va inteso come mezzo per rinnovare la disputa su un punto
che era controverso nella lite, ma soltanto per rimediare ad un’inavvertenza o
svista del giudice, che ha ritenuto vero un fatto la cui verità era
“incontrastabilmente” esclusa, oppure che ha ritenuto non vero un fatto la cui
verità era “positivamente” stabilita, cioè fatti pacifici ed incondizionatamente
riconosciuti dalle parti “ (Rep. 1965 p. 256; IICCA 24 maggio
1994 in re M.& Co/D.);
che
nel caso di specie la questione a sapere se il contratto si fosse rinnovato con
una pigione di fr. 35’000.- (come postulato dalla convenuta) oppure di fr. 70’000.-
(come postulato dagli istanti) era tutt’altro che pacifica, come del resto
questa Camera ha avuto modo di precisare già al considerando C della sentenza
impugnata (p. 4): ciò esclude evidentemente che gli istanti possano ora
riproporre la lite su questo punto, che il tribunale ha già dovuto risolvere
con il giudizio d’appello;
che,
infine, perché possa essere preso in considerazione nell’ambito di una domanda
di revisione, l’errore, quand’anche esistente, deve comunque essere stato
determinante ai fini del giudizio nel senso che, togliendolo, verrebbe a
mancare ogni base del giudizio stesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1
ad art. 340), ciò che non è assolutamente il caso nella fattispecie;
che,
infatti, nella misura in cui la notifica di cui al doc. KK1 contemplava pure la
decadenza di determinati sconti contrattualmente previsti, ci si troverebbe
chiaramente confrontati anche con una notifica di una pigione scalare;
che
la conseguenza di tale situazione di fatto è tuttavia già stata esaminata da
questa Camera con riferimento alle notifiche di cui ai doc. YY2-YY4, YY7 e YY8
(considerando 4 della querelata sentenza), ove si è concluso che gli
adeguamenti postulati non potevano aver effetto retroattivo, che gli stessi
avevano tutt’al più effetto dalla data della loro notifica, ritenuto che
l’aumento entrato in vigore nel giugno 1993 non poteva che essere di fr.
50’000.- (recte: fr. 49’288.-) per i motivi ampiamente esposti al considerando
4.3;
che
l’osservazione di cui alla domanda di revisione (punto 2.3 a p. 4), secondo cui
poco importava in realtà se la natura dell’aumento da fr. 35’000.- a fr.
88’696.40 (doc. KK1) fosse lo scadere di uno sconto straordinario concesso dai
proprietari oppure una proposta unilaterale di aumento del canone per altri
motivi -per altro nemmeno concretamente precisati- dato che in ogni caso il
giudice doveva unicamente limitarsi ad esaminare se la nuova pigione chiesta
non fosse eventualmente abusiva, è del tutto fuori luogo;
che
innanzitutto la considerazione secondo cui i motivi dell’aumento sarebbero in
sostanza altri rispetto a quelli indicati nel modulo di notifica (doc. KK1 e
KK2, indicizzazione e decadenza sconti) è irricevibile siccome formulata per la
prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per
analogia);
che
inoltre secondo il principio della buona fede, il locatore è vincolato dai
motivi indicati nel modulo di notifica dell’aumento della pigione, per cui è
esclusa la possibilità di invocare, nella procedura di contestazione, altri e
diversi motivi (IICCA 16 settembre 1993 in re A./V.; SVIT, Schweizerisches
Mietrecht, Zurigo 1991, N. 26-28 ad art. 269d CO);
che
la pretesa di aumento della pigione va quindi decisa in funzione dei criteri di
determinazione indicati nel modulo di notifica, di modo che il giudice motu
proprio non può sostituirsi al locatore nell’individuazione dei motivi di una
possibile modifica del canone (sentenza IICCA citata);
che
pertanto, a ragione, questa Camera si era limitata ad esaminare gli effetti che
le notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2 potevano avere nella misura in cui era
postulata un’indicizzazione della pigione, mentre -come detto- la questione
circa un loro aspetto di pigione scalare (per la decadenza di determinati
sconti contrattuali) non è stata specificatamente oggetto di esame, atteso che
il problema era già stato ampiamente risolto analizzando le precedenti
notifiche d’aumento;
che
l’esito della domanda di revisione quo alle notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2
impone di confermare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e
secondo grado;
che
in ogni caso le critiche mosse su quest’ultimo dispositivo non potevano
evidentemente fondare una domanda di revisione;
che
infatti l’apprezzamento delle prove svolte in corso d’istruttoria non può in
nessun caso essere oggetto di revisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5
ad art. 340; IICCA 24 maggio 1994 in re M.& Co/D.);
che,
in effetti, se nel caso di specie questa Camera è giunta alla conclusione di
caricare le spese e la tassa di giustizia per 2/3 agli istanti e per 1/3 alla
convenuta, lo si deve, oltre all’esito della causa, al fatto che la stessa è
stata complicata oltre misura dalle numerose e talora contraddittorie richieste
formulate dagli istanti, oltretutto in buona parte respinte per motivi d’ordine
o di merito (cons. 8 p. 16 della sentenza impugnata);
che
abbondanzialmente al considerando 4.3.3 della querelata decisione questa Camera
ha chiaramente escluso che alla convenuta potesse essere rimproverato un abuso
di diritto per la riduzione unilaterale della pigione, allorché essa venne a
conoscenza che in mancanza di una formale notifica su formulari ufficiali la
decadenza degli sconti contrattualmente previsti era nulla, di modo che cadono
per la maggior parte gli argomenti che gli istanti hanno sollevato nella
domanda di revisione a sostegno della modifica del giudizio su spese e
ripetibili;
che
la domanda di revisione si rivela così nel suo complesso del tutto infondata
già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC (applicabile per analogia nella
procedura di revisione) e come tale va sanzionata senza necessità, per economia
di giudizio, di intimarla alla controparte per le osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. La
domanda di revisione degli avv. __________ è respinta.
II. Le
spese della procedura di revisione consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dagli istanti, restano a loro carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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