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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.117
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00117
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.257 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 11 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
12’121.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda
ridotta a fr. 10’671.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 aprile 1997 ha accolto per fr. 7’370.-- oltre
interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________
Appellante
__________, che con atto di appello del 21 aprile 1997 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi
confronti;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 30 maggio 1997 chiede la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui postula
la riforma del giudizio del Pretore nel senso di ammettere la petizione per fr.
7’370.-- anche nei confronti di __________ e, nei confronti di entrambi i
convenuti, di concedere gli interessi di mora al tasso dell’8%.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di aver fornito e posato nel 1989 l’arredamento per l’esercizio
pubblico “Il Panellaro” di __________ contro una mercede complessiva di lire
60’320’000.
Avendo
essa contrattato con entrambi i coniugi __________ ed essendo la mercede
rimasta impagata per lire 10’143’000, con la petizione essa ne ha postulato la
condanna in via solidale al pagamento di fr. 12’121.-- oltre interessi all’8%
trattandosi di un rapporto tra commercianti.
B. Nella
risposta del 1° dicembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione
sostenendo l’estraneità sia dell’attrice che di __________ al rapporto
contrattuale, e adducendo la ritardata consegna e l’esistenza di difetti
dell’opera, che l’attrice non avrebbe saputo eliminare.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto di appalto
tra l’attrice e la sola __________, ha ritenuto che questa abbia
tempestivamente notificato determinati difetti dell’opera per i quali potrebbe
ridurre la mercede residua di lire 10’143’000 in ragione di fr. 1’450.--, dal
che l’accoglimento della petizione nei di lei confronti per fr. 7’370.-- oltre
interessi al 5%.
D. Nel
proprio gravame __________ chiede che la petizione sia respinta anche nei suoi
confronti.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, sarebbe stato immediatamente notificato che il
lavoro non era stato eseguito secondo l’ordine conferito e che il materiale
fornito non era quello promesso.
Non
potrebbero perciò essere accettate le conclusioni del giudizio impugnato,
ritenuto che il perito avrebbe accertato l’esistenza di tutta una serie di
difetti.
Proprio
con la perizia la convenuta avrebbe appreso che i mobili non erano in legno
massiccio e stagionato, ma in cartone pressato, il che costituirebbe un grave
difetto nascosto, fonte di minor valore dell’opera, così da giustificarsi di
non riconoscere alcun credito all’attrice.
E. Delle
osservazioni dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa ha formulato appello adesivo, chiedendo che la condanna
al pagamento dei fr. 7’370.-- stabiliti dal Pretore venga estesa a __________,
e che gli interessi su detta somma vengano fissati all’8%.
F. Con
scritto dell’11 giugno 1997 __________ ha postulato la reiezione dell’appello
adesivo.
Considerato
in diritto:
- Il
Pretore ha accolto solo parzialmente la pretesa della convenuta relativa al
minor valore dell’opera in conseguenza del fatto che l’istruttoria -e meglio la
deposizione del teste __________ - avrebbe rivelato che solo per tre dei
difetti addotti dalla resistente in corso di causa si poteva ammettere
l’avvenuta tempestiva notifica all’appaltatrice.
Nonostante
questo motivato accertamento pretorile, l’appellante insiste nel ritenere
dovuta la riduzione della mercede per tutti i difetti segnalati dal perito, ma
sulla questione della tempestiva notifica dei difetti essa si limita ad
affermare che “contrariamente a quanto sostiene il giudice di prime cure, subito
i signori __________ si sono lamentati nei confronti della ditta __________ che
il lavoro non era stato eseguito secondo l’ordine conferito, ed anche il
materiale fornito non era quello promesso” (appello, pag. 3).
Stante
questa sola affermazione, l’attrice all’atto pratico si limita ad un’apodittica
dichiarazione della verità della propria tesi, senza confutare con una
qualsiasi argomentazione la validità dell’accertamento pretorile, e senza
neppure contrapporre concreti elementi di prova a favore della tesi
dell’avvenuta tempestiva notifica di tutti i difetti dell’opera.
In
simili circostanze la censura della convenuta prima ancora che infondata si
rivela irricevibile per la mancanza di qualsivoglia ragionevole motivazione.
Dovendosi
confermare che non vi è stata tempestiva notifica di altri difetti oltre a
quelli ritenuti dal Pretore, è ovvio che nulla può essere attribuito
all’attrice in più di quanto riconosciuto dal primo giudice.
- Per
due dei difetti la cui tempestiva notifica è stata ammessa all’attrice è stato
riconosciuto il relativo minor valore.
Per
il terzo difetto, quello relativo ai bordi laterali dei pannelli del banco
pasticceria, nulla è invece stato riconosciuto per il motivo che il danno
sarebbe stato causato da un incendio scoppiato nell’esercizio pubblico (consid.
8).
Su
questo punto la convenuta si limita ad affermare che “questa conclusione del
Giudice non può essere accettata” (appello, pag. 4).
Questa
Camera prende atto del dissenso della convenuta, che non sembra però avvedersi
che lo stesso è ben lungi dal costituire motivazione ammissibile nell’ambito di
un appello.
- Altrettanto
inconcludente è la tesi della resistente secondo cui essa potrebbe sottrarsi al
pagamento per il fatto che il perito avrebbe accertato che l’opera vale solo
lire 48’334’000 o per avere appreso per la prima volta dalla perizia che i
mobili non erano in legno massiccio, come le sarebbe stato promesso, ma in
cartone pressato.
La
questione del valore dell’opera è infatti irrilevante avendo la convenuta
contrattualmente accettato di pagare una ben precisa (e superiore) mercede, e
non solo il corrispettivo del valore dell’opera, mentre quella del materiale
utilizzato -a prescindere dall’irricevibilità processuale- non è destinata a
condurre a risultato apprezzabile già solo per il motivo che l’asserito vizio
sarebbe stato scoperto nel 1996 (la perizia data del 22 febbraio), ovvero a
quasi 7 anni dalla consegna dell’opera, e perciò dopo la scadenza anche del più
lungo periodo legale di garanzia, quello di 5 anni di cui all’art. 371 cpv. 2
CO.
Non
può che seguirne la reiezione del gravame principale, ai limiti della ricevibilità
formale per la sua inconsistenza.
- Con
l’appello adesivo l’attrice postula in primo luogo l’estensione a __________
del giudizio condannatorio.
La
richiesta è tuttavia irricevibile nel contesto di un appello adesivo.
__________,
litisconsorte facoltativo con la moglie __________, non ha infatti profittato e
non è stato coinvolto dal di lei appello (art. 48 CPC).
Ne
consegue che l’attrice non può con l’appello adesivo rimettere in discussione
la posizione del __________ che ha accettato il giudizio pretorile.
Se
essa desiderava vederlo condannare al pagamento della mercede era in questo
caso necessario un appello principale entro 20 giorni dall’emanazione della
sentenza, in difetto di che si deve ritenere che il dispositivo n. 1 della
sentenza qui impugnata, che respinge la petizione in quanto inoltrata nei di
lui confronti, è oramai cresciuto in giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 314 n 9 e 10).
- Rimane
pertanto da giudicare unicamente la questione del saggio degli interessi di
mora sul debito di __________.
Il
Pretore ha respinto la pretesa dell’attrice di interessi moratori all’8% per il
motivo che essa non avrebbe dimostrato la pattuizione di un saggio superiore a
quello legale (consid. 9, pag. 5), motivazione contestata dall’attrice che,
citando la sentenza pubblicata in Rep. 1984, pag. 119 e segg., ritiene
che l’ammontare del tasso di sconto bancario costituirebbe fatto notorio ai
sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPC.
Il
giudizio impugnato merita conferma anche su questo punto: la giurisprudenza
cantonale rettamente richiamata dall’attrice deve infatti essere abbandonata
alla luce della successiva sentenza DTF 116 II 140 e segg., che ha
chiaramente stabilito che secondo il diritto federale il tasso degli interessi
di cui all’art. 104 cpv. 3 CO costituisce circostanza che il creditore è tenuto
a dimostrare.
Anche
l’appello adesivo deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui
esso è ricevibile.
Le
spese e la tessa di giustizia dei due gravami seguono la soccombenza.
La
convenuta __________ con allegato 11 giugno 1997 non ha formulato osservazione
alcuna al gravame adesivo, limitandosi ad un’inconsistente riconferma nelle
precedenti argomentazioni, mentre __________ è addirittura rimasto silente,
così che non si giustifica l’attribuzione in loro favore di ripetibili per
l’appello adesivo.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
21 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 30 maggio 1997 di __________ è respinto nella misura in cui esso è
ricevibile.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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