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Numero d'incarto:
12.1997.149
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00149
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL 96.106
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 25 giugno
1996 da
__________ rappr. dal __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 5 maggio 1997, ha
parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’istante l’importo
di Fr. 9’614,65 e compensando le ripetibili di causa.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 20 maggio 1997 chiede, in
riforma del primo giudizio, che la domanda dell’istante venga integralmente
respinta mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con la decisione
impugnata il Pretore ha riconosciuto a favore dell’istante, già alle dipendenze
della ditta convenuta quale pittore, le seguenti pretese salariali:
Fr. 4’261.70 quale quota parte per perdita di salario durante la scuola
reclute compiuta dal 5.2 al 17.5.1996;
Fr. 2’311.95 per indennità malattia per il periodo dal 17.5 al 2.6.1996;
Fr. 3’041.-- per salario dal 3.6 al 24.6.1996, quando ha trovato un nuovo
impiego, non avendo la ditta convenuta datogli la possibilità di riprendere il
lavoro.
-
Con l’appello che ci
occupa la ditta convenuta, riprendendo le argomentazioni già avanzate in prima
sede, ritiene di non dovere alcunché al suo ex-dipendente poiché lo stesso
sarebbe stato licenziato già prima dell’inizio della scuola reclute per
mancanza di lavoro e gli sarebbe stata promessa la riassunzione solo nel caso
ci fossero state sufficienti commesse. In ogni caso l’indennità per malattia
non sarebbe dovuta dal datore di lavoro ma, siccome evento legato al servizio
militare, coperta dalla relativa assicurazione obbligatoria e nemmeno il
salario a far tempo dal 3 giugno 1996 potrebbe essere riconosciuto all’istante
poiché questi non si è presentato al lavoro.
-
L’importo reclamato
alla ditta convenuta per il periodo durante il quale l’istante ha assolto la
scuola reclute corrisponde alla differenza tra il 50% dello stipendio, che per
contratto collettivo di lavoro dev’essere garantito al dipendente, e
l’indennità per perdita di guadagno percepita dal milite. Nella sua entità non
è contestato mentre l’appellante, come già indicato, sostiene di non essere
obbligato a corrispenderlo perché l’istante, siccome licenziato
precedentemente, non era più alle sue dipendenze al momento dell’inizio
dell’obbligo militare.
La tesi del licenziamento
che sarebbe avvenuto in forma verbale non trova conferma negli atti di causa;
anzi è smentito dall’atteggiamento della ditta convenuta che il 22 febbraio
1996, a scuola recluta iniziata, scrive alla Cassa di compensazione IPG,
lamentandosi dell’insufficienza dell’indennità di Fr. 31.- giornalieri e
dicendosi così costretta, non potendo sopportare di accollarsi un maggior onere
di salario per il dipendente assente in servizio, a considerarlo licenziato a
far tempo dal 3 febbraio (doc. I). Nemmeno può reggere la scusa che quella
lettera rappresentava, per quanto concerne la posizione dell’istante ancora
quale suo dipendente, una finzione per cercare di aiutarlo. Ma anche se così
fosse e se il contratto di lavoro con l’istante fosse stato veramente risolto
con precedente disdetta questa, per i motivi che la stessa convenuta adduce nel
suo allegato doc. 1 (..a fine 1995 __________ poteva essere licenziato causa il
lavoro insufficiente e la prevista assenza per la scuola reclute...), sarebbe
stata abusiva (art. 336 CO) ed avrebbe comportato conseguenze pecuniarie ben
maggiori per la convenuta (art. 336a CO).
Questa indennità
riconosciuta dal Pretore e che corrisponde alla normativa del CCL deve così
essere confermata.
-
L’indennità per
malattia nel periodo immediatamente susseguente all’obbligo militare, proprio
per il momento del suo insorgere, poteva e doveva verosimilmente essere coperta
dall’assicurazione militare (art. 6 LAM), con una prestazione pari al 95% del
salario assicurato (art. 28 cpv. 2 LAM), alla quale l’avente diritto, ossia
l’istante, doveva notificare l’affezione direttamente (art. 83 LAM) o tramite
il suo medico (art. 84 LAM). Non avendolo fatto, almeno ciò non risulta dagli
atti, non può ora caricare al datore di lavoro una prestazione che
presumibilmente, ed anche qui nulla è affermato in contrario agli atti di
causa, competeva all’assicurazione militare. La ditta convenuta, obbligandola
il CCL (che è applicabile in deroga alla norma dell’art. 324b CO che dispensa
il datore di lavoro dal versare indennità compensative se l’assicurazione
obbligatoria copre almeno i 4/5 del salario come alla DTF 101 Ia 456) a versare
il 100% del salario a far tempo già dal primo giorno di malattia, dovrà solo
coprire la differenza del 5%, ossia Fr. 115.85.
-
Nell’ambito del
contratto di lavoro l’obbligazione caratteristica del lavoratore è quella di
eseguire la sua prestazione lavorativa (art. 319 e 321 CO). Dopo la malattia il
lavoratore deve riprendere il suo lavoro e se non lo fa si trova in mora (art.
102 CO) ed il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario (art. 82
CO).
Dagli atti di causa non è
ben chiaro cosa sia successo tra le parti con riferimento alla ripresa del
lavoro ma questa Camera valutando il comportamento delle parti così come
deducibile dai loro scritti di allora e dalle loro prese di posizione giunge
alla conclusione che l’istante si è trovato in mora nel fornire la sua
prestazione e quindi non ha diritto a nessun importo salariale. Infatti dagli
scritti e dalle affermazioni della ditta convenuta appare che, subito dopo la
fine della scuola reclute gli è stato offerto di riprendere il lavoro (cfr.
lett. doc. E e verbale di udienza 12 settembre 1996) senza che questa
circostanza sia mai stata partitamente contestata dalla controparte.
L’affermazione del SEI di cui alla lettera 12 giugno 1996 (doc. F) secondo cui
vi sarebbe stata indisponibilità a far riprendere il lavoro da parte della
ditta sembra piuttosto riferirsi al fatto che quest’ultima non voleva
riconoscere le pretese riguardanti il periodo del servizio militare.
Il salario per il periodo
dal 3 giugno a 24 giugno 1996 non è di conseguenza dovuto.
- L’appello della
convenuta viene parzialmente accolto nel senso che è riconosciuto a favore
dell’istante ed appellato un importo complessivo di Fr. 4’377.55.
Le ripetibili di prima e
seconda istanza, tenuto conto della particolarità della fattispecie e
dell’esito della procedura, vengono compensate.
per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 20 maggio
1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 5 maggio
1997 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
-
L’istanza
è parzialmente accolta e la parte convenuta __________ è condannata a pagare
all’istante __________ l’importo di Fr. 4’377.55.
-
Invariato.
-
Non si prelevano
tasse o spese nella procedura d’appello, ripetibili compensate.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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