AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.196
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00196
Lugano
10 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.290 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
20 novembre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. ____________________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’990.85
oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 18 giugno 1997 ha accolto per fr. 1’412.50 oltre
interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 10 luglio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 19 settembre 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
16 giugno 1994 il veicolo __________ dell’attore ha preso fuoco in territorio
di __________.
Ritenendo
che ciò sia avvenuto in conseguenza di un’errata riparazione effettuata qualche
mese prima dalla convenuta, con la presente causa l’attore chiede il
risarcimento del danno subito e costituito da fr. 3’000.-- per perdita di
guadagno nel periodo di inabilità al lavoro conseguito all’intossicazione da
fumo patita in occasione dell’incendio, fr. 907.50 per le riparazioni di
carrozzeria, fr. 200.-- per il prestito di gomme, fr. 305.-- per la pulizia del
veicolo e lo smontaggio del serbatoio, fr. 628.35 per altri interventi di
carrozzeria, fr. 5’750.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo, fr. 200.-- per
la perizia privata e fr. 1’000.-- per il patrocinio preprocessuale, il tutto
per fr. 11’990.85 oltre interessi, somma oggetto della petizione.
B. Con
la risposta del 22 gennaio 1996 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando sia la propria responsabilità per l’incendio della vettura
dell’attore che il fondamento delle posizioni di danno da lui fatte valere.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’incendio del veicolo
dell’attore sarebbe conseguente all’errata esecuzione dei lavori di riparazione
eseguiti alla fine del 1993 dalla convenuta, che sarebbe perciò di principio
tenuta alla riparazione gratuita e al risarcimento del danno.
Sarebbero
pertanto da accogliere le pretese di fr. 907.50 per riparazioni di carrozzeria
di cui al doc. M, di fr. 200.-- per la perizia privata e di fr. 305.-- per la
pulizia del veicolo, mentre infondate sarebbero tutte le altre richieste
dell’attrice: i fr. 628.35 di cui alla fattura della __________ riguarderebbero
asseriti difetti della riparazione gratuita del veicolo, effettuata dalla
__________, ma tali difetti non sarebbero stati dimostrati, e la loro notifica
sarebbe stata tardiva; i fr. 5’750.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo non
sarebbero dovuti per il fatto che l’attore non avrebbe provato che il veicolo
danneggiato gli occorreva per scopi professionali e per il fatto che tale
veicolo sarebbe stato impiegato per troppo tempo; i fr. 200.-- per il nolo
gomme non risulterebbero riguardare questa fattispecie; i fr. 3’000.-- per
perdita di guadagno non sarebbero dovuti in assenza della prova della
necessaria causalità tra l’incapacità al lavoro e l’incendio della vettura; i
fr. 1’000.-- per il patrocinio preprocessuale avrebbero infine costituito spesa
non necessaria.
Dal
che l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 1’412.50 oltre
interessi.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere integralmente la petizione- e di quelle della resistente
-che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Sulla
pretesa di fr. 628.35 per riparazioni di carrozzeria
Il
Pretore ha respinto questa richiesta dell’attore, risultante dal preventivo 24
marzo 1995 (doc. P) e dalla fattura 16 novembre 1995 della __________ (richiamo
II) per il motivo che non vi sarebbe la prova che la riparazione effettuata
dalla __________, che con i lavori in questione si voleva correggere, è stata
incompleta, e per la tardività della notifica dei pretesi difetti della
riparazione gratuita (consid. 8, pag. 10 e 11).
Sulla
questione della pretesa tardività della notifica della difettosità dei lavori
di riparazione la decisione del Pretore non può essere seguita, non potendosi
per principio tutelare, già solo dal profilo della buona fede, l’atteggiamento
di quella parte (non è comunque il caso della convenuta) che dapprima promette
la riparazione gratuita, ed in seguito, non riuscendoci, si prevale della tardività
della denuncia della di lei inadempienza.
Si
deve perciò di regola escludere che dopo una prima tempestiva notifica di
difetti il committente sia obbligato, sotto comminatoria di perenzione, ad una
nuova tempestiva notifica dei difetti della riparazione gratuita, essendo in
tal caso, sempre però entro i limiti della buona fede, l’inadempienza
dell’appaltatore nel rimediare ai difetti notificati prevalente sull’eventuale
ritardo del committente nel denunciare la difettosità della riparazione (II
CCA 14 novembre 1996 in re B./G.).
Merita
invece ampia conferma la decisione di non ritenere provato che la vettura
dell’attore dopo la riparazione gratuita presentasse ancora dei difetti
riconducibili all’incendio.
Infatti,
ad istruttoria esperita, la tesi dell’attore secondo cui la riparazione
effettuata dalla __________ sarebbe stata lacunosa risulta verosimile quanto
quella della convenuta secondo cui la vettura sarebbe stata correttamente
riparata: il teste __________ riferisce
unicamente dell’avvenuta esecuzione dei lavori di cui al preventivo doc. P,
senza però esprimersi in alcun modo sulla natura dell’intervento eseguito, così
che non si può capire se, ed eventualmente in quale misura, si sia trattato di
opere connesse con il principio di incendio della vettura e/o con i lavori di
riparazione fatti eseguire dalla convenuta.
A
ciò si deve inoltre aggiungere che quand’anche la convenuta non avesse
correttamente eseguito i lavori di riparazione, l’attore non era per questo
solo motivo autorizzato a rivolgersi a terzi addebitandone il costo alla
convenuta, ma doveva semmai mettere in mora la resistente con l’assegnazione di
un termine per la completazione o la correzione dei lavori di riparazione (II
CCA 14 novembre 1996 citata).
Non
avendo agito in tal senso, l’attore parte da una posizione giuridicamente non
sostenibile, ed inoltre deve sopportare le conseguenze delle suddette carenze
probatorie.
- Sulla
pretesa di fr. 5’750.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo
Il
giudizio impugnato ha disatteso la richiesta ritenendo che il leso non avesse
provato la necessità del trasporto di animali vivi e l’attitudine allo scopo
del veicolo danneggiato. Egli non avrebbe inoltre provato l’impossibilità di
provvedervi con gli altri veicoli a lui intestati, mentre la durata del nolo
sarebbe stata eccessiva e l’importo esposto avrebbe compreso anche la
remunerazione del conducente (consid. 10, pag. 12).
A
fronte di queste pertinenti motivazioni, l’appellante si è limitato
all’apodittica affermazione della verità della sua tesi circa l’asserita
necessità del veicolo danneggiato per il traino, ritenuto indispensabile per
l’esercizio della propria attività, e riguardo l’inidoneità degli altri suoi
veicoli ad assolvere questa funzione.
A
non averne dubbi, ciò è ben lungi dal costituire valida argomentazione ai fini
di un appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 3 e 20), ma
comunque è rimasto inimpugnato il giusto rilievo del primo giudice, secondo cui
il diritto al nolo di un veicolo sostitutivo, il cosiddetto fermo tecnico, ha
dei precisi limiti temporali che si estendono, secondo le circostanze, fino ad
un massimo di 10-15 giorni (Rep. 1976, pag. 43; II CCA 7 aprile
1993 in re V./R.), di modo che la pretesa dell’attore, quand’anche fondata (ma
non è il caso), avrebbe potuto trovare accoglienza solo per tale periodo,
ovvero solo per i fr. 200.-- di cui al trasporto del 20 giugno, e forse per i
fr. 200.-- del trasporto del 27 giugno 1994 (doc. Q).
- Sulla
pretesa di fr. 200.-- per il nolo di 4 pneumatici
Il
Pretore ha ritenuto che questa posizione di danno non fosse in relazione con
l’incendio del veicolo dell’attore, il quale sostiene l’opinione contraria per
il motivo che i doc. H e U contemplerebbero questa voce (appello, punto 3, pag.
7).
L’argomentazione
non è pertinente: il doc. H è una proposta di liquidazione, oltretutto
rifiutata dall’attore, dell’assicuratrice RC della convenuta, e come tale non è
sicuramente vincolante per la convenuta o altrimenti fedefacente circa l’esistenza
del danno, il doc. U costituisce l’espressione dell’opinione del perito privato
che, in assenza di qualsivoglia motivazione circa la necessità dell’intervento
-dai danni menzionati dal doc. B non si può affatto concludere per la necessità
di prendere a nolo dei copertoni- non può essere senz’altro accettata da questa
Camera.
Anche
in questo caso è perciò da confermare il giudizio di reiezione del Pretore.
- Sulla
pretesa di fr. 3’000.-- per perdita di guadagno
La
pretesa è stata respinta dal Pretore per il motivo che egli non ha ritenuto
convincente la prova fornita dall’attore circa la propria incapacità di lavoro
e costituita dal certificato medico doc. I.
A
fronte delle argomentazioni dell’appellante, che si limita ad appigliarsi al
tenore letterale del documento, le perplessità manifestate dal primo giudice
sono fatte proprie anche da questa Camera, pur considerata la nota e
consolidata giurisprudenza sulla fedefacenza, in linea di principio, di un
certificato medico (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 3; II
CCA 3 marzo 1993 in re F./E. AG, 13 luglio 1992 in re P./C.).
Si
deve infatti rilevare che il certificato in questione è stato rilasciato a tre
mesi di distanza dalla data dell’incendio “ad uso assicurativo”, il che non è evidentemente
il caso in questa procedura.
Pur
non potendosi pensare che un certificato “ad uso assicurativo” possa divergere
nel contenuto da uno rilasciato ad altri scopi, la dicitura impiegata conduce a
ritenere che l’asserita perdita di guadagno sia stata presa a carico da
un’assicurazione.
A
parte ciò, il certificato non indica se e in quali occasioni l’attore sarebbe
stato visitato dal medico e non convince neppure per la genericità
dell’indicazione di un “malessere generale”, che significa tutto e niente, ma
che a prima vista non sembra in relazione con l’asserita intossicazione da fumo
(petizione, pag. 4) causata dal principio di incendio, che oltretutto per
quanto visibile dagli atti e per i modesti danni arrecati al veicolo non sembra
a prima vista essere stato di intensità tale da rendere il conducente inabile
al lavoro per ben due settimane.
Come
giustamente osservato dal Pretore, queste perplessità erano da fugare con
l’audizione del medico quale testimone. L’attore non ha ritenuto di farvi capo
e deve perciò sopportare la conseguenza della lacunosità delle prove da lui
fornite, senza che in questo caso si possa ravvisare nella decisione del
Pretore contraria alle sue tesi una violazione dell’ampio margine di
apprezzamento di cui egli gode nella valutazione delle prove (art. 90 CPC).
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che quand’anche il
certificato medico fosse stato ritenuto convincente, dalla prova di una teorica
incapacità al lavoro non si potrebbe ancora concludere per l’esistenza concreta
dell’asserita perdita di guadagno.
Da
un tale certificato si poteva infatti eventualmente (ma non in questo caso)
ritenere che un lavoratore dipendente avrebbe avuto sufficiente giustificazione
per assentarsi dal lavoro per due settimane, il che però non significa ancora
che un lavoratore indipendente confrontato con un “malessere generale” si
sarebbe parimenti astenuto dal lavoro.
In
altre parole, in presenza di un siffatto certificato medico, l’attore avrebbe
dovuto suffragare l’asserita perdita di guadagno non già con un riscontro
teorico circa i suoi guadagni durante due settimane (cfr. la notifica di
tassazione doc. L), ma con la concreta evidenza, risultante dalla contabilità
del periodo in questione, che nulla era stato incassato a seguito della
chiusura dell’esercizio causata dall’inabilità al lavoro del titolare.
In
difetto di tali riscontri, bene ha fatto il Pretore a disattendere la pretesa.
- Sulla
pretesa di fr. 1’000.-- per patrocinio preprocessuale
Il
Pretore non ha accordato il richiesto importo ritenendo che in concreto il
patrocinio preprocessuale non sarebbe stato utile.
La
decisione è ineccepibile.
Le
generiche critiche dell’appellante (punto 5, pag. 8-10) non sono in effetti
dirette contro il principio secondo cui il patrocinio preprocessuale deve
essere necessario, utile e appropriato, e in questo caso è di meridiana
evidenza che da una parte la fattispecie non era di complessità tale da imporre
a persona capace di gestire commercio indipendente di far capo ad un legale per
formulare correttamente le proprie pretese (II CCA 7 maggio 1997 in re
C./P.), e che d’altra parte non è stato di utilità alcuna un patrocinio volto
alla formulazione e alla discussione preprocessuale di pretese infondate o
esagerate, a parte forse lo scopo di fungere da mezzo di pressione sulla
controparte non rappresentata, il che è però ininfluente ai fini della risarcibilità
della pretesa (II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.).
Ne
deve seguire la reiezione del gravame, chiaramente infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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