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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.203
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00203
Lugano
10 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.207 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 1° aprile 1994 da
ora
__________ rappr. __________ __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto in via principale l’accertamento dell’inesistenza del suo
debito di fr. 248’837.45 oltre interessi e la condanna della convenuta al
pagamento di eguale importo, e in via subordinata l’accertamento dell’estinzione
di entrambi i crediti per compensazione;
E ora
sul decreto 4 agosto 1997, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli
a seguito della desistenza dell’attrice, accollandole le tasse e spese di
giudizio e attribuendo alla convenuta fr. 1’300.-- per ripetibili;
Appellante
la convenuta, che con gravame del 21 agosto 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 15’000.-- le ripetibili in suo
favore;
Mentre
l’attrice con osservazioni 10 settembre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
l’amministrazione del fallimento di __________ ha riconosciuto il credito della
convenuta, ammettendo con ciò la totale mancanza di fondamento della petizione,
che è pertanto stata formalmente ritirata il 19 giugno e il 21 luglio 1997;
che
il Pretore a seguito della desistenza della fallita, le ha accollato la tassa e
le spese di giudizio e ha attribuito alla convenuta Fr. 1’300.- per ripetibili;
che
con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile
accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della
procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in Fr. 15’000.-;
che
la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo
l’indennità adeguata alle limitate prestazioni svolte nella causa;
che
le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se
la reiezione della petizione per l’importo complessivo di Fr. 497’674.90 di cui
alla domanda principale di giudizio (disconoscimento del debito di fr.
248’837.45 e condanna della convenuta al pagamento di eguale importo) fosse
avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a
Fr. 24’880.- (art. 9 TOA);
che
il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che
l’appellante, tuttavia, non invoca l’art. 11 TOA e non indica di conseguenza il
proprio dispendio di tempo;
che
lo stesso a fronte delle prestazioni risultanti dall’incarto e limitate in
sostanza all’allestimento della risposta può essere stimato in 15 ore tenuto
conto del tema della lite, mentre pare consona all’importanza della lite una
retribuzione oraria di 300.- Fr./h;
che
applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per
ripetibili di Fr. 7’600.-;
che
in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza
del Pretore dev’essere riformato;
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg.
CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello
21 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza i
dispositivi 2. e 3. della sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sezione
2, vengono così riformati:
-
Non
si prelevano in questa sede altre tasse né spese; quelle sin qui decise
rimangono a carico della parte attrice, che è inoltre tenuta a rifondere alla
convenuta Fr. 7’600.- per ripetibili.
-
Il
libretto di deposito n. __________della __________ di __________ a suo tempo
consegnato alla Pretura viene restituito alla parte attrice, e per essa all’Ufficio
fallimenti di Viganello, dopo deduzione dell’importo complessivo di Fr.
8’300.-, che sarà versato alla convenuta e per essa al suo patrocinatore.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia
e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di
appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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