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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.267
Data decisione, Autorità:
18.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00267
Lugano
18 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria
EF.97.900 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
petizione 10 aprile 1997 da
(studio legale
avv. __________)
contro
(avv. __________)
con cui gli attori
hanno proposto a giudizio la seguente domanda:
“1. La petizione è integralmente accolta,
Di conseguenza il
credito di fr. 17’252.-- insinuato dal sig. __________ nel fallimento della
__________ e collocato in V. classe con il no. 35 è rigettato ed è fatto ordine
all’ufficio fallimenti di Lugano di stralciarlo dalla graduatoria.”
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 3 ottobre 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
17 ottobre 1997 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione;
mentre
gli attori con osservazioni 18 novembre 1997 chiedono la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
24 marzo 1997 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________ in
liquidazione.
Il
convenuto vi figura alla posizione 35 dei crediti chirografari per l’importo di
fr. 15’320.--, mentre l’attore __________ vi figura alla posizione 12, sempre
dei creditori di ultimo rango, per fr. 6’870.-- e l’attore __________ alla
posizione 26 per fr. 83’752.65.
B. Con
la petizione gli attori affermano che il credito del convenuto -salario per i
mesi di novembre e dicembre 1995, tredicesima mensilità e vacanze- non
sussisterebbe per il motivo che egli non avrebbe più lavorato per la fallita
dopo il 31 ottobre 1995.
Egli
non sarebbe comunque stato un dipendente della fallita, data la sua posizione
di azionista di maggioranza e amministratore unico, così che il rapporto
sarebbe semmai da qualificare come mandato.
C. Nella
risposta del 23 aprile 1997 il convenuto si è opposto alla petizione asserendo
l’esistenza di un contratto di lavoro, da lui rescisso ex art. 337a CO per
l’insolvenza della datrice di lavoro, così che irrilevante sarebbe il fatto che
egli non lavorò durante i mesi di novembre e dicembre del 1995.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la tesi del convenuto della rescissione
da parte sua del contratto di lavoro per il motivo dell’insolvenza della
datrice per il fatto che questi avrebbe omesso di fissare alla datrice di
lavoro il termine previsto dall’art. 337a CO per la prestazione della garanzia.
Non
potendosi neppure ritenere che il convenuto si sia licenziato in tronco per motivo
grave ex art. 337 CO, ne conseguirebbe l’impossibilità per lui di vantare
pretese per il periodo successivo all’ottobre 1995.
Dal
che l’accoglimento della petizione.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione- e di quelle degli attori -che chiedono la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il
convenuto rimprovera al Pretore un’erronea applicazione dell’art. 337a CO per
il motivo che nelle concrete circostanze non vi sarebbe stato bisogno di alcuna
diffida, essendo impossibile per la società fornire garanzia alcuna.
A
torto.
In
primo luogo dalla semplice lettura dello scritto del convenuto del 28 ottobre
1995 (doc. C), con cui egli ha presentato le “dimissioni con effetto immediato
e irrevocabile come amministratore unico e come gerente della società”
all’assemblea degli azionisti, risulta evidente che egli non ha in alcun modo
invocato l’insolvenza della società.
In
secondo luogo egli non ha neppure tentato di affermare che vi sarebbero stati
problemi o ritardi nel pagamento del suo salario fino all’ottobre del 1995, con
il che, nonostante le difficoltà della società, non era a quel momento lecito
parlare di insolvenza ai sensi dell’art. 337a CO (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 2 ad art. 337a CO, pag. 148).
Si
deve pertanto ritenere che la causa di rescissione di cui all’art. 337a CO non
si è verificata, e che comunque la stessa non è stata invocata dal convenuto al
momento dell’asserito licenziamento, ma solo in seguito per evidenti esigenze
di causa.
- Il
convenuto lamenta poi la mancata applicazione dell’art. 337 CO, ritenendo che
le false insinuazioni, le ingiurie e le calunnie costituirebbero un fatto di
gravità tale da distruggere la fiducia necessaria in un rapporto di lavoro, e
costituirebbero quindi un giusto motivo di disdetta immediata del contratto.
L’appunto
è ineccepibile, ma ciò che manca totalmente nella fattispecie -fatte salve le
irrilevanti affermazioni del convenuto medesimo- è la dimostrazione del fatto
che la società sia realmente resa colpevole di siffatto comportamento nei suoi
confronti, e pertanto non vi è spazio per ritenere il citato scritto doc. C
quale valido licenziamento in tronco per motivo grave ascrivibile alla datrice
di lavoro.
- Accertato
che il convenuto nulla può pretendere sulla base di un ipotetico contratto di
lavoro che lo avrebbe legato alla fallita, non vi è più in questa sede alcun
motivo di chinarsi sulla questione a sapere se tale contratto sia realmente
esistito, o se piuttosto il rapporto della convenuta con la fallita dovesse
essere considerato alla stregua di un mandato oneroso.
Ne
segue in ogni caso la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
17 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo a carico. Il convenuto rifonderà agli
attori complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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