AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1997.284
Data decisione, Autorità:
31.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00284
Lugano
31 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.95.866 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 3 dicembre 1986 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 10’880.20 oltre
accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
4’767.35 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 30 ottobre 1997 ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 509.-- e respinto la riconvenzionale;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 24 novembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 14 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta ha escusso l’attore per fr. 11’576.-- in base ad un contratto di
prestito datato 24 settembre 1984, e il 21 novembre 1986 ha ottenuto il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo
intimatogli.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito fino a
concorrenza di fr. 10’880.20 sostenendo di potere opporre in compensazione le
proprie pretese per salari, commissioni e rimborsi spese derivanti dalla
cessazione del contratto di lavoro con la convenuta.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione ribattendo che le pretese di controparte
ammonterebbero al massimo a fr. 8’223.80, già dedotti nei di lei conteggi che,
ritenuti i prelevamenti di merce da parte dell’attore, da lui ammessi, e il
rapporto di mutuo, vedrebbero la convenuta creditrice di ulteriori fr. 4’767.35
oltre interessi in conseguenza di un ammanco di cassa nel negozio di Lugano,
gestito dal convenuto, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. Il
Pretore ha ritenuto fornita la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro
tra le parti per il periodo compreso tra il 1° maggio 1984 e il 16 maggio 1985,
con il che all’attore sarebbero dovuti a tal titolo complessivi fr. 8’554.80.
Alla
convenuta sarebbero invece dovuti, dopo compensazione di detto importo, fr.
12’887.80 sul contratto di mutuo, fr. 322.20 di interessi e fr. 1’857.-- per
merce prelevata, per un totale di fr. 15’067.--.
Avendo
l’attore pagato fr. 4’000.--, il saldo sarebbe di fr. 11’067.--dal che
l’accoglimento della petizione per fr. 509.-- e la reiezione della riconvenzionale,
non essendo stata provata la responsabilità dell’attore per l’asserito ammanco.
E. Con
l’appello in rassegna l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto la cessazione del rapporto di lavoro al 16
maggio 1985, quando essa sarebbe invece intervenuta solo per il 31 luglio di
quell’anno, il che comporte-rebbe che la sua pretesa compensatoria ammonta a
fr. 22’603.80, e non solo a fr. 8’554.80.
F. Delle
osservazioni 14 gennaio 1998 della resistente, che conclude per la reiezione
del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non vi è contestazione circa l’ammontare del credito
complessivo della convenuta prima della compensazione con quello dell’attore,
così che l’esito della causa dipende in definitiva soprattutto dalla questione
a sapere quando abbia realmente preso fine il contratto di lavoro esistito tra
le parti a far tempo, incontestatamente, almeno dal 1° maggio 1984.
Quo
alla rilevante questione dell’onere probatorio, è pacifico che l’attore di
principio sopporta il pieno onere della prova circa l’esistenza e l’ammontare
della pretesa compensatoria sulla quale egli fonda la presente azione di
disconoscimento (per tante: II CCA 27 maggio 1994 in re avv. M./F.).
Avendo
la pretesa compensatoria natura contrattuale, ciò significa che l’attore deve
in concreto fornire la prova dell’esistenza dell’asserito contratto e la
congruità della propria pretesa (II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B.).
Se
ne deriva che l’attore è nella fattispecie tenuto alla dimostrazione delle
circostanze di fatto in forza delle quali può essere ritenuta l’esistenza del
contratto di lavoro con la convenuta fino al 31 luglio 1985.
- Le
modalità di inizio e fine del contratto di lavoro in questione sono state solo
parzialmente chiarite dall’istruttoria di causa. Tra i pochi elementi
conoscitivi certi vi è il fatto, già ricordato, che il rapporto di lavoro è
iniziato al più tardi il 1° maggio 1984, e che fino al 15 maggio 1985 tale
rapporto era ancora in essere, mentre il 16 maggio 1985 l’attore “ha cessato
ogni attività lavorativa alle dipendenze della __________ ” (appello, punto 2,
pag. 2).
2.1 La
tesi dell’attore in merito alle suddette circostanze è dapprima stata quella
secondo cui durante il mese di maggio del 1985 gli sarebbe stato
“sorprendentemente” chiesto di restare a casa, il che avrebbe però potuto avere
validità solo per la fine di luglio (petizione, punto 2.1, pag. 3), pur non
trattandosi di una disdetta orale, ma solo della richiesta di andarsene e
lasciare le chiavi (replica, punto 2, pag. 2).
Nelle
conclusioni l’attore ha invece inteso essere stato licenziato con effetto
immediato (punto 2, pag. 2), con comunque la medesima conseguenza dell’obbligo
della datrice al pagamento del salario fino alla fine del luglio 1985.
Con
l’appello l’attore, senza precisarne il tipo, ha sostenuto di avere ricevuto
disdetta del contratto di lavoro il 16 maggio 1985 (punto 8, pag. 4 e 5).
La
convenuta ha per contro sostenuto di avere dato disdetta in forma orale del
contratto di lavoro già nel marzo del 1985 per la fine del mese di aprile, e di
avere in seguito concordato con il dipendente la continuazione del medesimo
fino al 16 maggio 1985 (risposta, punto 2, pag. 2; duplica, pag. 6).
Il
Pretore sulla base della deposizione __________
e stante la mancanza di opposizioni da parte dell’attore ha ritenuto che
le parti abbiano consensualmente stabilito l’interruzione del contratto di
lavoro al 16 maggio 1985.
2.2 Stante
la concordanza in tal senso delle dichiarazioni delle parti, si deve ritenere
siccome provata dall’attore la sussistenza del contratto di lavoro con la
convenuta fino al 15 maggio 1985.
Da
questa circostanza, riservato il verificarsi di altre circostanze che non
spettava tuttavia all’attore dimostrare, secondo l’ordinario andamento delle
cose si può giuridicamente dedurre l’esistenza di una legittima aspettativa
dell’attore alla prosecuzione del contratto almeno sino alla prossima scadenza
contrattuale, che era a quel momento, nel secondo anno di servizio, quella del
31 luglio 1985.
Ciò
premesso, spettava alla convenuta -che difatti ammette l’onere a suo carico
(osservazioni all’appello, ad 8, pag. 3)- dimostrare che questa ordinaria e
presumibile conseguenza della sussistenza del contratto di lavoro al 15 maggio
1985 non doveva in concreto verificarsi per il combinato effetto di una
disdetta orale comunicata nel marzo 1985 (che da sola avrebbe portato il
contratto a scadere alla fine di aprile e non al 16 maggio) e di un successivo
accordo per la protrazione degli effetti del contratto al 16 maggio 1985.
2.3 Contrariamente
a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, tale prova non può essere considerata
fornita per mezzo della deposizione __________
Infatti
quella deposizione è ben lungi dal fornire la prova certa di una disdetta
significata per la fine di aprile del 1985 e della pattuizione della
protrazione del rapporto contrattuale al 16 maggio, limitandosi essa a riferire
della consapevolezza del dipendente del fatto che il suo rapporto lavorativo era
prossimo al termine, ma non anche di un’avvenuta disdetta, così che la
genericità del racconto si attaglierebbe, a ben vedere, sia alla tesi della
convenuta che a quella dell’attore.
Dovendosi
in tal modo ridimensionare la portata della deposizione __________ il solo
silenzio dell’attore fino al 30 agosto 1985 (doc. 7 dell’incarto in procedura
sommaria) non permette ancora di concludere per il suo consenso ad uno
scioglimento del contratto al 16 maggio, non potendosi da un lato ammettere che
egli abbia abbandonato il posto di lavoro, il che potrebbe costituire indizio
di una tacita pattuizione in tal senso (II CCA 2 novembre 1995 in re
L./R.), e dovendosi d’altro lato ammettere con una certa cautela l’esistenza di
pattuizioni comportanti la rinuncia per il lavoratore a diritti significativi
quali quello alla prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo
ordinario di disdetta.
Questa
Camera conclude perciò per la mancata prova da parte della convenuta della
ricorrenza di circostanze particolari in virtù delle quali si potrebbe
ammettere la cessazione del rapporto di lavoro al 16 maggio 1985, con la
conseguenza che gli effetti dello stesso sono da ricondurre, come rettamente
sostenuto dall’attore, alla scadenza contrattuale del 31 luglio 1985.
- La
conseguenza economica di questo accertamento non è comunque quella auspicata
dall’attore dell’attribuzione dell’intero salario del periodo di disdetta.
Per
sua stessa ammissione (replica, punto 2, pag. 2) egli ha infatti percepito
l’indennità di disoccupazione nei mesi di giugno e luglio del 1985, con il che
egli ha in tal misura perso il diritto di far valere la pretesa nei confronti
del datore di lavoro (art. 29 LADI; II CCA 30 ottobre 1997 citata).
Ne
consegue che il salario di quei mesi può essergli riconosciuto solo nella
misura non coperta dall’assicurazione, ovvero per il 20%.
Per
il resto le pretese dell’attore, sostanzialmente incontestate nella loro entità
economica (cfr. risposta, punto 3, pag. 3) possono essere accolte.
Dai
fr. 18’603.80 da lui richiesti vanno perciò dedotti fr. 4’800.-- pari all’80%
dello stipendio di giugno e luglio, così che la sua pretesa è in definitiva da
riconoscere per fr. 13’803.80.
- Al
1° gennaio 1985 il debito dell’attore conseguente al mutuo concessogli dalla
convenuta era di fr. 21’442.60 (sentenza, consid. 3, pag. 4; appello, pag. 7).
Per
praticità di calcolo la pretesa dell’attore di fr. 13’803.80, divenuta
esigibile in vari momenti tra gennaio e fine luglio 1985, può essere compensata
alla data media (ritenuti anche gli importi in gioco) del 31 maggio 1985,
momento in cui il credito della convenuta si è perciò ridotto a fr. 7’633.80.
Gli
interessi sul mutuo per il 1° semestre 1985 calcolati, così come fatto dal
Pretore, sul saldo esistente al 30 giugno 1985 ammontano a fr. 190.85.
Questo
importo è da aggiungere al predetto saldo di fr. 7’633.80, così come da
aggiungere sono i fr. 1’857.-- per merce prelevata, mentre da dedurre vi è
l’acconto di fr. 4’000.-- pagato dall’attore, così che l’ammontare finale del
suo debito è di fr. 5’681.65 oltre interessi.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 novembre 1997 di __________ parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Il
debito di __________, nei confronti di __________, di cui all’esecuzione n.
__________dell’Ufficio Esecuzione di Lugano sussiste limitatamente a fr.
5’681.65 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1985 al 16 febbraio 1986 su fr.
9’681.65 e dal 17 febbraio 1986 su fr. 5’681.65, ed è per la rimanenza
disconosciuto.
- La
tassa di giustizia di complessivi fr. 900.-- e le spese, da anticipare
dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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