AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.4
Data decisione, Autorità:
07.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00004
Lugano
7 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.216 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 1° febbraio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
____________________rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
14’341.15 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno conseguente a
incidente della circolazione, domanda ridotta a fr. 11’767.15 oltre interessi
in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 16 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 7 gennaio 1997 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua pretesa per fr. fr. 11’767.15
oltre interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 27 gennaio 1997 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
22 luglio 1994 in Territorio di __________ all’altezza dell’incrocio tra via
__________ o, la strada principale che collega __________ a __________, e via
__________a, la strada secondaria che si diparte da via __________ per condurre
a __________, sono entrate in collisione la vettura __________ condotta
dall’attore, che si immetteva su via __________ da via __________ in direzione
di __________, e la motocicletta __________ condotta dal convenuto __________,
che percorreva via __________ in direzione di __________.
B. L’attore
sostiene che all’altezza dell’intersezione nella corsia di marcia di via
__________ in direzione di __________ vi sarebbe stata una colonna di veicoli
ferma ad un semaforo di cantiere che si trovava poco più avanti.
Un
automobilista fermo in colonna gli avrebbe fatto segno di effettuare la manovra
di immissione in direzione di __________, così che la responsabilità per il
sinistro dovrebbe essere attribuita al __________, che indebitamente stava
superando sulla sinistra la colonna dei veicoli fermi al semaforo.
Egli,
unitamente alla sua assicuratrice RC, sarebbe perciò tenuto al risarcimento del
danno, costituito dal costo di riparazione della vettura di fr. 10’693.15,
dall’indennizzo per la svalutazione del medesimo di fr. 1’500.-- e dal costo
del patrocino preprocessuale di fr. 1’074.--.
C. I
convenuti si oppongono alla petizione. Il __________ sarebbe dapprima stato
fermo in colonna mentre il semaforo di cantiere era rosso, e sarebbe ripartito
sorpassando lecitamente sulla sinistra le vetture rimessesi in movimento
allorché il semaforo è passato al verde.
Così
facendo egli non si sarebbe avveduto del fatto che l’attore, intrufolatosi in
uno spazio vuoto della colonna, si stava immettendo su via __________
tagliandogli la strada.
Vi
sarebbe perciò stata violazione del diritto di precedenza del __________ da parte
dell’attore, che sarebbe di conseguenza l’unico responsabile del sinistro, e
che pertanto non potrebbe pretendere alcun risarcimento.
D. L’attore
con le conclusioni ha ridotto la propria pretesa a fr. 11’767.15 oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha costatato che l’unica testimone del
sinistro sarebbe stata __________, passeggera dell’attore.
Essa
avrebbe dichiarato che sulla corsia di via __________ diretta a __________ vi
era una colonna di vetture ferme, e che un conducente proveniente da nord
avrebbe fatto cenno all’attore di immettersi nel traffico.
Tale
dichiarazione sarebbe inconciliabile con le versioni delle parti, che mai hanno
parlato di un veicolo proveniente da nord, così che la testimonianza sarebbe
nel complesso da ritenere inattendibile.
Ne
conseguirebbe l’assenza di una prova certa del fatto che la colonna superata
dal __________ era assolutamente ferma, con il che la petizione sarebbe da
respingere.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 11’767.15 oltre interessi- e di
quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame protestando spese
e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
61 cpv. 2 LCS stabilisce che un detentore risponde verso un altro dei danni
materiali conseguenti ad un sinistro della circolazione solo se, fatte salve
altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è
stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto.
Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente (II CCA
24 gennaio 1996 in re M. e S./V.R. e W), la norma implica che in caso di colpe
concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in
rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e
l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.).
- Secondo
l’art. 86 LCS nel giudizio su pretese derivanti da sinistro della circolazione
il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della
procedura cantonale concernenti le prove.
Scopo
della norma è quello di concedere al giudice la massima libertà di
apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, Losanna, 1996, n. 2.1 ad art.
86 LCS).
Essa
non è comunque inconciliabile con l’art. 90 CPC, secondo la quale il giudice
valuta le prove secondo il suo libero convincimento a dipendenza delle
risultanze di causa, e di questo dà ragione nella sentenza, e con il principio
secondo cui l’istanza chiamata a verificare l’apprezzamento operato dal primo
giudice non se ne discosterà in assenza di un valido motivo (II CCA 7
aprile 1993 in re V./R. e Z.).
- Ciò
premesso, l’apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata, ed in
particolare quello della deposizione della teste __________, non può essere
condiviso.
In
effetti, come rettamente rammentato dal Pretore, dalle concordanti
dichiarazioni delle parti risultava che il contesto in cui inserire tale
deposizione era quello secondo cui su via __________ all’altezza della nota
intersezione vi era un’unica colonna di veicoli, proveniente da __________
(cioè da sud), e questo in conseguenza di un semaforo di cantiere posto sul
cavalcavia a 30-50 metri a nord dell’intersezione (cfr. le foto doc. 9 e 11),
mentre la direzione di marcia nord-sud risultava in quel momento libera,
verosimilmente in conseguenza del funzionamento del medesimo semaforo.
Ora,
se in tale contesto la teste dichiara che “un conducente che proveniva da Nord
fece un cenno per indicare al signor __________ che poteva immettersi nel
traffico”, è evidente che la teste (o il verbalizzante) è incorsa in una svista
o ha confuso nord e sud, e che la corretta lettura della deposizione (come del
resto una serie di altre circostanze) può unicamente essere quella secondo cui
un automobilista della nota colonna, ha fatto cenno all’attore di immettersi in
direzione di __________.
- Ma
anche a prescindere dalla deposizione __________, sulla sola base della comune
esperienza e delle prime deposizioni rese dalle parti e riportate nel rapporto
di polizia doc. A , alle quali va di regola accordato maggiore credito rispetto
a differenti versioni dei fatti rese successivamente, si deve giungere alla
conclusione che un automobilista della colonna, che pertanto era ferma o
procedeva molto lentamente, si è arrestato per consentire all’attore di
immettersi sulla via principale, e che il convenuto __________ stava risalendo
la colonna.
Ed
infatti, proprio dalla dichiarazione rilasciata il 16 luglio 1994 dal
__________, risulta che ad un certo momento la colonna era ferma in attesa al
semaforo. Anche volendo ammettere che egli si sia in un primo tempo arrestato
in colonna, dalla sua affermazione secondo cui egli avrebbe iniziato il
sorpasso allorché il semaforo è diventato verde si deduce che egli ha superato
la colonna che era ancora ferma nell’imminenza di ripartire, dato che
l’intersezione dista almeno 30 metri dal semaforo (doc. 11) e visto che solo la
testa della colonna può partire al momento in cui appare il verde, e occorrono
invece molti secondi affinché le vetture incolonnate a 30 metri di distanza
possano mettersi in movimento.
E’
pertanto inevitabile, secondo la comune esperienza, che l’attore abbia potuto
effettuare la propria manovra solo in conseguenza del gesto di cortesia di un
automobilista della colonna, oppure per il motivo che questi, educatamente, si
è fermato ad una certa distanza dal veicolo precedente per lasciare libera
l’area dell’intersezione, ma in entrambi i casi a colonna ferma.
La
contraria tesi sostenuta in un secondo tempo, secondo cui l’attore si sarebbe
infilato tra due vetture in movimento è invece del tutto inverosimile, non
essendo pensabile che nell’esiguo spazio esistente tra due veicoli di una
colonna che si è appena rimessa in movimento e che intende approfittare del
semaforo verde posto poco più avanti, un automobilista non prioritario riesca a
sbucare senza entrare in collisione con la vettura che il motociclista sta
superando oppure, nella migliore delle ipotesi, senza provocare una brusca
frenata del prioritario e il suo tamponamento da parte del successivo
automobilista della colonna, episodi che, a non averne dubbi, non si sono in
concreto verificati.
- Il
corretto apprezzamento delle risultanze della causa deve pertanto condurre alla
conclusione secondo cui l’attore, così come da lui sostenuto, si è immesso
sulla strada principale in conseguenza della rinuncia al diritto di precedenza
da parte di un automobilista fermo in colonna, e che il __________ stava
superando la colonna ferma allorché è entrato in collisione con la di lui
vettura.
Dati
questi accertamenti, è addirittura pacifica l’integrale responsabilità del
__________ per il sinistro, costituendo il superamento di una colonna ferma,
oppure (come erroneamente disattende il giudizio impugnato) che si muove a
rilento o a singhiozzo, una manifesta violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCS, che
prevede a carico del motociclista un divieto di sorpasso addirittura incondizionato
allorché, come nella specie, il veicolo che precede effettua una fermata di
cortesia per favorire utenti che attendono di potere accedere alla strada
principale (Rep. 1985, pag. 27 e segg., in particolare, pag. 28; II
CCA 21 marzo 1996 in re C./P. e llcc.).
Dalle
tavole processuali non emerge alcun elemento atto a discolpare il __________ ex
art. 59 cpv. 1 LCS, ed in particolare, pur ammettendo che l’attore era tenuto
ad effettuare la manovra di immissione adottando ogni cautela (cfr. II CCA
22 aprile 1993 in re G./H. e I:), nulla in atti, ad eccezione delle irrilevanti
opinioni del __________ sulla velocità a cui l’attore avrebbe effettuato la
manovra, depone per un suo comportamento contrario a tale precetto di prudenza:
dalla sua destra non proveniva alcun veicolo, e un veicolo della colonna si era
arrestato per permettergli l’immissione, di modo che egli in applicazione del
principio dell’affidamento (art. 26 LCS) non era tenuto ad aspettarsi il
sopraggiungere da sinistra di un motociclista che sorpassava la colonna (Rep.
citato, pag. 29).
E’
ben vero che il TRAM con sentenza 2 ottobre 1995 ha annullato la multa di fr.
100.-- inflitta al __________ dal Dipartimento di polizia (doc. 17), ma nessuna
norma procedurale vincola il giudice civile agli accertamenti di fatto compiuti
da quello amministrativo (Rep. 1985, pag. 137 e riferimento; cfr. invece
l’art. 112 CPC per i rapporti tra procedimento civile e giudizio penale di
condanna), mentre le valutazioni di diritto possono a loro volta divergere proprio
perché fondate su diverse situazioni fattuali, dipendenti dalle differenti
istruttorie esperite nei due procedimenti (II CCA 21 marzo 1996 in re
C./P. e llcc.), di modo che in definitiva l’esito della procedura contravvenzionale
risulta in questa sede ed in questo caso del tutto irrilevante.
- L’attore
chiede in questa sede il risarcimento di complessivi fr. 11’767.15 (recte: fr.
11’576.15) oltre interessi, di cui fr. 10’693.15 per il costo di riparazione
della vettura e fr. 885.-- per il patrocinio preprocessuale (appello, punto 7,
pag. 13 e 14).
6.1 Il
convenuto ammette un danno al veicolo dell’attore di fr. 10’698.60 (risposta,
punto 5, pag. 3), importo lievemente superiore a quello richiesto dall’attore,
che può pertanto essergli interamente attribuito.
Gli
interessi al 5% sarebbero dovuti dal giorno del sinistro, di modo anche la
richiesta di decorrenza a partire dal 23 settembre 1994 può essere accolta.
6.2 La
pretesa per patrocinio preprocessuale di fr. 885.-- non merita per contro protezione,
trattandosi in concreto di prestazioni di limitata importanza, intimamente
connesse con quelle della presente causa, e pertanto da risarcire nell’ambito
dell’indennità per ripetibili ai sensi dell’art. 150 CPC (Rep. 1984,
pag. 112), a differenza di quanto avviene ad esempio per i costi della
procedura di prova a futura memoria (II CCA 28 aprile 1995 in re L.
AG/K. e llcc.) o di quella penale (II CCA 16 agosto 1994 in re P./R.) in
relazione alla successiva procedura civile nella quale costituiscono una
posizione di danno risarcibile.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
e __________, sono condannati in solido a pagare a __________, fr. 10’693.15
oltre interessi al 5% dal 23 settembre 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico dei convenuti
in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all’attore complessivi fr.
900.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a
carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all’attore
complessivi fr. 700.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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