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Numero d'incarto:
12.1997.40
Data decisione, Autorità:
14.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00040
Lugano
14 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.59 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
22 aprile 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.ti
dall'avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di almeno fr.
310’000.-- oltre interessi;
E ora
sul decreto pretorile del 29 gennaio 1997, con il quale all’attore è stata
revocata l’assistenza giudiziaria concessagli con decisione 20 maggio 1996;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 13 febbraio 1997 con richiesta di
assistenza giudiziaria chiede l’annullamento del decreto impugnato;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 17 marzo 1997 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. __________,
padre dell’attore, il 27 marzo 1982 ha donato a sua nipote __________ il fondo
n. __________ di __________.
L’atto
pubblico è stato rogato dal notaio avv. __________.
B. Gli
eredi di __________, tra cui l’attore (doc. M), hanno a suo tempo avviato una
procedura giudiziaria tesa a far dichiarare inefficace la suddetta donazione.
L’azione
è stata ritirata per mano dell’avv. __________, rappresentante degli eredi, ed
è stata stralciata dai ruoli con decreto 23 agosto 1990.
C. __________,
donataria del fondo, il 6 ottobre 1992 ha convenuto il qui attore in un’azione
di rivendicazione della proprietà, tesa ad ottenere la consegna del fondo, da
lui occupato.
La
petizione, alla quale il convenuto si è opposto eccependo la nullità della
suddetta donazione immobiliare, è stata accolta il 12 dicembre 1995 dal Pretore
del distretto di Vallemaggia, la cui sentenza è stata confermata dalla I CCA e
dal Tribunale federale.
D. L’attore
con petizione con richiesta di assistenza giudiziaria del 22 aprile 1996
procede nei confronti dei convenuti per ottenere il risarcimento del danno
derivatogli dalla restituzione alla donataria del fondo in questione.
I
convenuti avrebbero in sostanza commesso un illecito ritirando la fondata
azione promossa contro la donataria senza chiedere il consenso dell’attore, di
modo che dovrebbe essergli risarcito, vita natural durante, il pregiudizio
costituito dalla locazione di un appartamento in sostituzione dell’alloggio
perduto.
E. Con
ordinanza 20 maggio 1996, emanata senza aver dato ai convenuti la possibilità
di esprimersi in proposito, il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza
giudiziaria.
F. Nei
rispettivi allegati responsivi i convenuti si sono opposti alla petizione, come
pure all’irrituale concessione in favore dell’attore dell’assistenza
giudiziaria, la cui revoca è stata esplicitamente richiesta dal convenuto
__________.
G. Con
il decreto impugnato il Pretore ha revocato l’assistenza giudiziaria in
conseguenza della mancanza di possibilità di esito favorevole della lite,
premessa la cui disamina era stata negletta in occasione dell’ordinanza del
maggio 1996.
H. Delle
argomentazioni dell’appello con richiesta di assistenza giudiziaria, nel quale
l’attore chiede che l’assistenza giudiziaria a suo tempo concessa non venga
revocata, e di quelle delle osservazioni 17 marzo 1997 dei convenuti, che
postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
157 CPC stabilisce che l’assistenza giudiziaria deve essere rifiutata se la
causa non presenta probabilità di esito favorevole.
Secondo
la giurisprudenza il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue da non poter più
essere considerate serie, così che una persona ragionevole e di condizione
agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese alle quali si
esporrebbe (ICCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; II CCA 21
novembre 1995 in re B./C., 16 ottobre 1995 in re K./S.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 157, n. 4).
- Nel
caso di specie, a dispetto della contraria opinione del ricorrente, è
addirittura manifesto che la causa è sprovvista di qualsiasi possibilità di
buon esito.
2.1 In
primo luogo, a giudicare dalle domande ivi formulate la sua azione sembra
partire dall’errata premessa secondo cui, fatta astrazione dai contestati
diritti di __________, egli sarebbe l’unico legittimato a disporre del fondo in
questione, così gli dovrebbe essere risarcito l’intero asserito pregiudizio
derivatogli dalla cessazione della possibilità di disporre di detto fondo.
Vero
è invece che l’attore è erede di __________ solo per 1/6, di modo che di
principio solo una corrispondente quota del preteso danno subito potrebbe
essere ritenuta danno risarcibile, mentre per il resto -in assenza di contrarie
pattuizioni che agli atti non risultano- l’attore dovrebbe soccombere in conseguenza
dei diritti dei convenuti sul fondo.
Ne
segue che la petizione era a prima vista destituita di fondamento almeno per i
5/6 della domanda.
2.2 L’attore
specula poi sulla circostanza secondo cui la questione a sapere se il contratto
di donazione immobiliare da suo padre alla __________ era o meno valido non
sarebbe stata oggetto di alcuna sentenza, così che non si potrebbe affermarne
la crescita in giudicato.
E’
ben vero, in effetti, che detta questione non è mai stata risolta nel
dispositivo di una sentenza, visto in particolare che la causa in cui tale
domanda era formulata è stata tolta per desistenza.
Nondimeno,
il qui attore ha avuto modo di sollevare ogni eccezione legata alla validità
della nota donazione immobiliare nell’ambito dell’azione di rivendicazione
promossa contro di lui dalla donataria, e solo la reiezione di tale eccezione
ha permesso l’accoglimento della petizione (cfr. la sentenza I CCA del
31 gennaio 1996, interamente incentrata sulla questione della valutazione delle
prove offerte dal qui attore a sostegno della tesi del vizio di volontà del
donante).
Anche
se non coperta da forza di cosa giudicata, si deve perciò ammettere che la
questione della validità del contratto di donazione è già stata oggetto di
giudizio da parte dei competenti tribunali.
In
queste circostanze, dopo cioè l’avverso giudizio in tutte le possibili sedi
giudiziarie civili, ed in assenza di nuovi elementi di prova a sostegno della
propria tesi, elementi che l’attore in effetti non afferma di possedere, ben si
può ammettere che la presente azione risarcitoria, in cui il preteso illecito
dei convenuti (cioè il ritiro dell’azione) è causale per il verificarsi
dell’asserito danno solo se se il contratto di donazione era effettivamente
viziato, sia priva di esito favorevole.
-
La
mancanza di possibilità di esito favorevole va inoltre ammessa, sulla scorta
delle medesime considerazioni di cui ai considerandi 2, anche per il presente
gravame, di modo che deve essere reietta la richiesta di assistenza giudiziaria
per questa procedura.
-
Ragioni
di opportunità, legate allo stato di indigenza del ricorrente, giustificano di
non prelevare tasse o spese per il presente giudizio.
Le
ripetibili, commisurate alla situazione economica dell’attore, seguono la sua
soccombenza.
- Si
prescinde infine, in via eccezionale, da sanzionare l’attore e il suo
patrocinatore per avere versato in atti sub doc. Q la petizione 6 ottobre 1992
di __________ chiosata a mano con ingiurie di vario genere all’indirizzo di quella
parte e del suo patrocinatore, presente anche in questa causa.
Per i quali motivi
Richiamati gli art. 142, 148, 157 CPC e
la TOA
dichiara e pronuncia
-
L’appello
13 febbraio 1997 di __________ è respinto.
-
L’istanza
13 febbraio 1997 di assistenza giudiziaria per la procedura di appello di
__________ è respinta.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
L’attore
rifonderà fr. 300.-- ad __________ e complessivi fr. 300.-- agli altri
convenuti per ripetibili di appello.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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