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Numero d'incarto:
12.1997.45
Data decisione, Autorità:
09.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00045
Lugano
9 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.2
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 30
dicembre 1996 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
in materia di disconoscimento del debito.
Ed ora sull’appello del 22 febbraio 1997 dell’attrice
nei confronti del decreto 1° febbraio 1997 con il quale il Pretore le ha fatto
obbligo di prestare una cauzione processuale, ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt.
a), di fr. 160'000.--;
avendo la parte convenuta, con osservazioni 28 marzo
1997, chiesto la reiezione dell’appello avversario.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
- Nell'ambito
dell’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 LEF promossa dall'attrice,
la convenuta ha postulato, con domanda processuale 9 gennaio 1997, la condanna
della controparte, in stato di insolvenza, al versamento di una cauzione
processuale di fr. 180'000.--, in funzione del valore di causa di fr.
4'031'625.--.
Con osservazioni 28
gennaio 1997 l'attrice ha chiesto, in via principale, di respingere l'istanza
di cauzione mentre, subordinatamente, ne ha postulato l’ammissione
limitatamente ad un importo non superiore a fr. 36'000.--.
-
Con decreto 1°
febbraio 1997 il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda facendo
ordine all'attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 160'000.-- . Il
Pretore ha calcolato l'ammontare della cauzione sulla base del valore di causa,
applicando allo stesso la tariffa ad valorem prevista all'art. 9 TOA, in
particolare la percentuale del 4%.
-
Con l’appello che
qui ci occupa la parte attrice obbligata a prestare cauzione è insorta contro
il decreto pretorile chiedendone la riforma nel senso di ridurre a fr.
36'700.-- l'ammontare della garanzia processuale.
Il giudice di prime cure
avrebbe a torto omesso di applicare nel calcolo della stessa l'art. 11 TOA, che
condurrebbe all'applicazione alla specie concreta della nota formula
matematica, in virtù della quale sarebbe necessario considerare, oltre al
valore della causa, anche il dispendio temporale per la conduzione della causa.
Il caso in esame, a prescindere dal valore della pratica, richiederebbe in
effetti un impegno contenuto. L'attrice ha infine osservato che, considerata
l'emissione a suo carico di attestati di carenza di beni per soli fr.
22'000.--, la sua presunta insolvenza non sarebbe tale da compromettere il
pagamento delle ripetibili nell'ipotesi di soccombenza nella procedura
ordinaria.
Delle osservazioni 28
marzo 1997, con cui si chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
- Giusta l'art. 153
cpv. 1 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore
presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento della ripetibili
se l'attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali o se
l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un
trattato internazionale.
In questa sede non è
contestato l’obbligo di prestare una cauzione processuale stante l’emissione di
attestati di carenza beni a carico della parte attrice bensì solo il suo
ammontare.
4.1. Scopo della cautio
iudicatum solvi è quello di assicurare alla parte obbligata a stare in
causa o a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o delle
ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep.
1985, pag. 143).
L'ammontare delle cauzione
processuale deve pertanto essere adeguato alle presumibili spese giudiziarie e
ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla
complessità, può comportare per la parte vincente.
Se nel caso in esame le
spese giudiziarie non necessitano di garanzia poiché il relativo anticipo
compete all'attrice - del resto per esse nemmeno la convenuta chiede una
copertura -, diversa è la soluzione per quel che riguarda le ripetibili.
Queste, per costante giurisprudenza di questa Camera, devono essere calcolate
sulla base del valore litigioso in relazione alla tariffa dell'Ordine degli
avvocati che non vincola in ogni caso il giudice ma che ha solo valore
indicativo. Conseguentemente, anche nel tentativo di dare forma ad un importo a
titolo di cauzione processuale, si impone di far luogo al riconoscimento di una
somma che tenga in considerazione l'esigenza di fronteggiare le spese di
patrocinio incontrate ed altri esborsi derivanti dalla necessità di difendersi
in giudizio. Quindi la misura della cauzione va riferita ad un preventivo
calcolo delle spese di patrocinio, applicando la Tariffa dell'ordine degli
avvocati secondo il libero apprezzamento del giudice (Sträuli/Messmer,
ZPO, Zurigo 1982, ad art. 79; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo
1983, pag. 418; (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 2).
4.2. Tornano pertanto
applicabili le norme sulla determinazione dell'onorario in generale, ovvero il
principio della retribuzione "ad valorem" (art. 9 TOA) con
riguardo alla complessità e all'importanza, al valore e all'estensione della
pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al
tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle
parti, all'esito conseguito e alla prevedibilità del medesimo (art. 8 TOA).
Giova qui rilevare che sta
nell'apprezzamento del giudice stabilire il tasso di percentuale applicabile
per la determinazione delle ripetibili purché sia rispettoso dei limiti
impostigli dall'art. 150 CPC. Sotto questo profilo la decisione d'appello ha
carattere piuttosto cassatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 19)
ed interviene solo con riserbo (I CCA 11 giugno 1994 L. c. D.).
L'art. 9 TOA prevede per
le pratiche aventi un valore determinato o determinabile superiore a fr.
1'500'000.-- un onorario di patrocinio tra il 3 e il 6% del valore di causa.
Nel caso concreto il primo giudice ha obbligato l'attrice al versamento di una
cauzione pari a fr. 160'000.--, applicando dunque al valore di causa (fr. 4'031'625.--)
un tasso percentuale vicino al 4%. Sebbene si sia in presenza di una pratica
dal valore importante non si è ancora confrontati con un elevatissimo valore di
causa e di conseguenza non si impone, per principio, l’applicazione
dell’aliquota tariffaria minima e nemmeno si può affermare di essere
confrontati con un importo per ripetibili esorbitante, per il quale si
imporrebbe di dover far capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150 n. 2).
4.3. Ma anche se si volesse
tener conto dei correttivi previsti dalla TOA che, nei casi di valore elevato
ma che hanno richiesto un impegno limitato (art. 11 cpv. 1 TOA) prevede che gli
onorari siano fissati tenuto conto sia del valore delle pratica (art. 9 TOA)
sia dei criteri della retribuzione oraria (art. 10 TOA) non si potrebbe, nel
caso concreto, approdare a diversa conclusione rispetto a quella del Pretore.
Accertare se la pratica
richiederà un impegno limitato o meno e quindi in definitiva quante ore il
legale della convenuta dovrà dedicare allo studio ed alla conduzione della
causa, è una problematica di non facile risoluzione atteso come la procedura
sia attualmente ferma all'allegato di petizione: da un sommario esame dello
stesso la fattispecie non appare di chiara lettura e, con ogni verosimiglianza,
a meno di una ricomposizione bonale della vertenza, la procedura avrà un corso
piuttosto lungo; è al tal proposito sufficiente rilevare la presenza di
intrecci finanziari internazionali e bancari. Un iter procedurale lineare e di
breve durata non è quindi pensabile; conseguentemente l'art. 11 cpv. 1 TOA non
può trovare in concreto applicazione. Questa norma è del resto formulata in
modo da poter essere utilizzata allorquando la pratica è giunta al termine, per
cui appare lecito avere dei dubbi circa la sua applicabilità nell'ambito della
determinazione di una cauzione processuale, a meno che il valore di causa sia
realmente esorbitante ossia che si discosti in modo veramente eccessivo dai
limiti di percezione pratica del valore del denaro, cosa che non può essere
evidentemente essere affermata, oggi, per un importo dell’ordine di 4 milioni
di franchi.
-
Nemmeno la censura
della ricorrente, secondo cui la sua presunta insolvenza (attestati di carenza
beni per circa soli fr. 22'000.--) non sarebbe tale da compromettere la
soddisfazione della controparte in caso di soccombenza nella procedura di
merito, merita tutela. In effetti la presenza di attestati di carenza di beni
per un importo complessivo piuttosto modesto serve semmai a provare quanto
debole e precaria sia l'attuale situazione finanziaria dell'attrice. La
preoccupazione della convenuta di mettersi al riparo da ogni sorpresa nei
confronti dell'attrice è quindi più che comprensibile e giustificata (Rep.
1979, pag. 346).
-
Ne consegue la
reiezione de gravame. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello del 22
febbraio 1997 della __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
470 .--
b) spese fr.
30 .--
Totale fr.
500 .--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 500 .-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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