AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.52
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00052
Lugano
28 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. EF.96.03328 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con
petizione 18 ottobre 1996 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
Comune
di __________
rappr.
dal __________
intesa a
contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in
liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part.
no. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita;
chiedente,
in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al
beneficio dell’ipoteca legale vantati dal Comune di __________ per imposte
comunali relative agli anni 1988 e 1991-1993 pari a complessivi fr. 59’406.25,
nonché per tassa di canalizzazione e tassa d’uso 1992 di fr. 1’430.-;
domande
avversate dal convenuto, che ha tuttavia ridotto a fr. 17’754.70 i suoi crediti
per imposte comunali e per tassa di canalizzazione, e sulle quali il Pretore
con sentenza 17 febbraio 1997 si è così pronunciato:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che il credito d’imposta
insinuato dal Comune di __________ per l’anno 1988 per fr. 4’122.50 va
registrato pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF), mentre i crediti d’imposta per gli
anni 1991-1992-1993 vengono stralciati.
- La
tassa di giustizia in fr. 550.- da anticipare dall’attrice rimangono a suo
carico per 1/5, mentre i restanti 4/5 sono a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili.
Appellante
la parte convenuta, che con atto di appello 3 marzo 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 16’324.70 relativo alle
imposte comunali venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia
almeno quello relativo al 1988 mentre gli altri importi potevano esservi
annotati pro memoria ai sensi dell’art. __________ RUF; il tutto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 26 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame
con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28
luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di
Lugano un credito di complessivi fr. 3’949’258.90 oltre interessi correnti
garantito tra l’altro da una cartella ipotecaria di III grado gravante per
nominali fr. 2’800’000.- la particella N. __________ RFD di __________ di
proprietà della fallita (doc. C). A sua volta, il Comune di __________ nella
medesima procedura ha insinuato, tra l’altro, tutta una serie di crediti per
imposte comunali e per tassa di canalizzazione e tassa d’uso, a suo dire al
beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per
complessivi fr. 60’836.25 (doc. 4 e 10).
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano
nell’elenco oneri annesso alla graduatoria del 9 ottobre 1996 (doc. D-E).
B. Ritenendo
ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dal Comune
di __________, il 18 ottobre 1996 la __________ in Nachlassliquidation ha
avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco
oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di
fr. 60’836.25.
In
particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta
insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca
legale: il Comune non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di
tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né
tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT;
non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti
genericamente “imposte comunali”, avessero una relazione particolare con il
fondo .
C. Con
risposta 12 novembre 1996, il Comune di __________, dopo aver preliminarmente
ridotto a fr. 17’754.70 i suoi crediti per imposte immobiliari comunali e per
tassa di canalizzazione, ha affermato che, a suo parere, le premesse per la
costituzione dell’ipoteca legale erano senz’altro date.
D. Con
sentenza 17 febbraio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta comunale
1991-1993 ed ha per contro annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF
quello relativo all’imposta immobiliare 1988 di complessivi fr. 4’122.50.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza
di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la
quantificazione dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti
soltanto decisioni amministrative cresciute in giudicato potevano essere
collocate in graduatoria; per contro in presenza di tassazioni non ancora
cresciute in giudicato la pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri
ma poteva unicamente esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF,
mentre in assenza di una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque
provvisoria, era ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59
cpv. 2 RUF sia un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima
eventualità entrando in linea di conto se l’autorità fiscale successivamente
avesse almeno intimato una decisione d’imposizione suscettibile di reclamo.
Pacifico
nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare comunale potesse
godere del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare
con l’immobile- l’assenza della prova della crescita in giudicato della
tassazione e del conteggio per la quantificazione non permetteva tuttavia di
iscrivere nell’elenco oneri il credito relativo all’imposta immobiliare 1988,
lo stesso potendo unicamente esservi annotato pro memoria ex art. 63 RUF; per
quanto riguardava le imposte per gli anni 1991-1993, mancando agli atti
qualsivoglia documentazione che permettesse di ritenere avviata la procedura
fiscale, si imponeva il loro stralcio dall’elenco oneri.
E. Con
atto di appello 3 marzo 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che il credito di fr. 16’324.70 relativo alle imposte
comunali venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia almeno quello
relativo al 1988 mentre gli altri importi potevano esservi annotati pro memoria
ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Con
riferimento alle imposte 1991-1993, l’appellante ritiene innanzitutto che il
giudice di prime cure non abbia sufficientemente tenuto conto del fatto che
l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento dell’esigibilità della pretesa
fiscale, indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva o del
conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca legale stessa; in ogni caso,
la giurisprudenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
-influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 120 III
32), che non aveva escluso che nell’ambito di un procedimento di contestazione
della graduatoria il giudice del fallimento potesse essere investito dell’esame
circa l’esistenza e l’ammontare di un credito fiscale- in casi analoghi (in
mancanza cioè dell’allestimento della tassazione o di una decisione di conteggio
per la quantificazione) sembrava essersi orientata a permettere al giudice del
fallimento di fungere concretamente da giudice fiscale. Per quanto riguardava
invece l’imposta immobiliare 1988, annotata dal Pretore pro memoria, la stessa
doveva essere senz’altro iscritta nell’elenco oneri: l’ente pubblico aveva
infatti dichiarato nei suoi allegati di causa che il relativo conteggio era
cresciuto in giudicato, per cui non era più necessaria l’apposizione del timbro
di crescita in giudicato, che comunque spettava ancora al Comune stesso
apporre.
F. Delle
osservazioni 26 marzo 1997 dell’attrice con cui si postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
- L'art. 836 CCS
stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i
rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In Ticino giusta l'art.
229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1
e 2 LT).
- Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a
decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura
pubblicistica, come quelle che ci occupano.
2.1 A questo proposito va
rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino,
ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in
materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la
giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente
confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva
essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura
di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito
dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango
che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L’alta
Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria doveva
essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a
dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in
liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, §
49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p.
138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT
1995/I, p. 556 segg.).
2.2 La competenza formale
del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale
nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal
Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza
materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere
considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice
civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale
esame.
Questa Camera ha già avuto
modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del
fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune
di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re
G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di
contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente
vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute
in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49
p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo
eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario,
da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente
o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al debitore
d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in alcun modo
determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di
contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile
di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio
attitatorio) poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il
rango del credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a
quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC;
IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in
re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in
liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare
che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Vero è che in alcune
recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte
del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente,
o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA
5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T.,
4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa
norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità
giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati
nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale
decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che,
se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di
quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria
(cfr. anche Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve
tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad
annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente
all’amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17
LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale
autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation
öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung, in AJP 1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p.
554) -ciò che comporterebbe l’inammissibilità di un’eventuale annotazione
ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d’appello (IICCA 29
novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo
vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo
creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola
generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del
giudice civile.
- Ciò
premesso, mentre nella fattispecie la registrazione nell’elenco oneri della
graduatoria dell’imposta immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta
non essendo dovuta dalla fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa
-l’imposta immobiliare per l’anno 1993 è infatti a carico di colui che è
proprietario dell’immobile il 1.1.1993 (art. 262 cpv. 1 vLT; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Porza 1977, p. 194)- nulla osta
all’iscrizione delle imposte immobiliari 1988, 1991 e 1992: il credito fiscale
è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 262 vLT) ed esigibile (doc.
11), mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l’imposta
immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quanto
all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-,
quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta
comunale si farà capo all’aliquota dello 0.1 % (art. 264 vLT): nel caso
concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di
fr. 3’925’120.- (doc. E) l’imposta immobiliare ammonterà annualmente a fr.
3’925.10. Poiché l’appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli
interessi dovuti sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno
riconosciuti così come sono stati richiesti (IICCA 22 maggio 1995 in re
G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./Comune di A.).
L’imposta
immobiliare a favore del Comune, al beneficio dell’ipoteca legale, considerati
anche gli acconti versati a suo tempo sulle relative imposte (doc. 5), sarà
quindi per l’anno 1988 di fr. 4’117.50 (= 3’925.10 capitale, dedotti gli
acconti di fr. 558.80 (eccedenti l’imposta sul reddito di fr. 2’439.20) +
751.20 interessi), per l’anno 1991 di fr. 4’256.- (= 3’925.10 capitale + 330.90
interessi) e per l’anno 1992 di fr. 4’006.10 (= 3’925.10 capitale + 81.-
interessi).
-
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta immobiliare 1988 e
1991-1992 di complessivi fr. 12’379.60 vengono mantenuti nell’elenco oneri
della graduatoria.
-
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede all’ente pubblico,
parzialmente vincente e non rappresentato da un avvocato, viene riconosciuta
un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Rep. 1990
p. 210; IICCA 10 maggio 1994 in re R./C.).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 3 marzo
1997 del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
17 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così
riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dal Comune di __________ vengono ridotti a fr. 4’117.50 per il 1988,
a fr. 4’256.- per il 1991 e a fr. 4’006.10 per il 1992, mentre il credito
d’imposta per l’anno 1993 viene stralciato.
- La
tassa di giustizia in fr. 550.- da anticipare dall’attrice rimangono a suo
carico per 1/4, mentre i restanti 3/4 sono a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi
dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 1/4 e per 3/4 sono poste
a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 150.- a titolo di
indennità parziale.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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