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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.65
Data decisione, Autorità:
20.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00065
Lugano
20 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 7/10 marzo 1997, presentata nei confronti
del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da
nell’ambito
della causa -inc. no. OA.96.00651 di quella Pretura- promossa contro di loro con
petizione 25 settembre 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
volta
ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 24’087.75
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa promossa contro di loro con petizione 25 settembre 1996
da __________, __________ e __________ con scritto 7 marzo 1997 hanno chiesto
la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione __________, avv. __________;
che,
a loro dire, un tale provvedimento si giustificava in quanto nei confronti del
Pretore sarebbe pendente un’istanza di intervento presso il Consiglio della
Magistratura, inoltrata il 3 marzo 1997 da __________;
che
in quella sede al giudice era stato in particolare rimproverato -e gli viene
rimproverato anche qui- un atteggiamento vessatorio e parziale nei confronti di
__________, qui convenuto, nell’ambito della causa di procedura esecutiva che
lo aveva opposto alla __________ (inc. no. DI.97.00095), nonché un
comportamento in parte passivo ed in parte attivo nella causa di risarcimento
che l’arch. __________ aveva a suo tempo promosso contro lo stesso convenuto;
che
con scritti 11 marzo e 13 marzo 1997 la controparte ed il Pretore hanno
dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi
giustificanti una ricusa;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione
tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice
istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di
conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa
solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure
emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri
oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima
causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115
Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto
di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il
giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
nel caso concreto, gli istanti non hanno reso verosimile alcun elemento concreto
suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità
soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale
o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che
la circostanza che nei confronti del Pretore sia pendente un’istanza di
intervento presso il Consiglio della Magistratura non è evidentemente (ancora)
sufficiente per giustificare eo ipso una sua ricusa, a meno che le critiche
mosse in quella sede (e qui riprese) possano oggettivamente far ritenere che il
giudice in precedenza si sia comportato in modo parziale;
che
in ogni caso il fatto che gli istanti possano sentirsi delusi per il precedente
operato del Pretore non costituisce di per sé un valido motivo di ricusa, non
potendosi da ciò concludere per l’esistenza di una grave inimicizia tra il
giudice e la parte stessa, né di un motivo grave, segnatamente di una sua
eventuale parzialità nella vertenza attualmente sub iudice (IICCA 24
maggio 1996 in re N./N.);
che,
oltretutto ed a titolo puramente abbondanziale, gli argomenti che -a detta
degli istanti- giustificherebbero una loro delusione appaiono francamente del
tutto inconferenti e ad ogni modo non configurano un comportamento censurabile
da parte del Pretore;
che,
in effetti, per quanto riguarda il primo rimprovero mosso nei suoi confronti,
quello cioè di aver tenuto un atteggiamento vessatorio e parziale nei confronti
di __________, qui convenuto, nell’ambito della causa di procedura esecutiva
che opponeva quest’ultimo alla __________ (inc. no. DI.97.00095), è facile
osservare come ogni critica in questa sede sia del tutto fuori luogo;
che
in quel caso, infatti, il Pretore altro non ha fatto che emanare, su richiesta
della controparte (doc. 20bis, allegato all’istanza di intervento presso il
Consiglio della Magistratura), un decreto esecutivo ex art. 497 CPC (doc. 20),
provvedimento che in assenza di una formale opposizione da parte del convenuto
al precetto esecutivo nelle forme civili inoltrato dalla controparte (doc. 18)
appariva del tutto corretto e legittimo; quanto alla competenza del giudice a
statuire in merito, la stessa, indipendentemente dall’esistenza di una clausola
di proroga del foro, era data in forza dell’art. 494 CPC, norma che impone di
inoltrare l’opposizione, e quindi anche la successiva istanza per l’ottenimento
del decreto esecutivo, al domicilio del precettato; contrariamente a quanto
ritenuto dagli istanti, in casu non vi sarebbe inoltre stata alcuna violazione
del diritto di essere sentiti, per costante giurisprudenza il contraddittorio
in sede di procedura per il rilascio del decreto esecutivo non essendo più
ammissibile, se non nel caso in cui le prestazioni chieste violino l’ordine
pubblico, rispettivamente qualora si tratti di chiarire determinate circostanze
in relazione alle obbligazioni di cui è chiesta l’esecuzione (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 3 ad art. 497 con rif. e in particolare Rep. 1967 p. 145), ciò
che però non risulta assolutamente nella fattispecie, atteso che le censure del
convenuto non riguardavano tanto la prestazione a lui chiesta (riconsegna
dell’auto oggetto del leasing), quanto un’eventuale controprestazione (rimborso
dell’IVA imposta dalla controparte): tale circostanza avrebbe semmai dovuto
essere sollevata mediante formale opposizione al precetto esecutivo civile,
procedura alla quale egli (ma ciò imputet sibi) -oltretutto giurista- ha
tuttavia rinunciato o che comunque ha omesso di proporre a tempo debito, ma,
fosse anche stata sollevata, con tutta evidenza non avrebbe potuto impedire la
riconsegna dell’auto (la clausola 15.1 del contratto di leasing vieta infatti
la ritenzione del veicolo da parte del contraente per qualsiasi pretesa da lui
vantata nei confronti della __________); che un contratto leasing come quello
sottoscritto (cfr. doc. 8a art. 15.1) costituisse un valido titolo esecutivo ai
sensi della legge è infine già stato recentemente deciso da questa Camera (IICCA
29 agosto 1996 in re K./P. AG);
che
in merito all’ulteriore rimprovero mosso al Pretore di aver lasciato che la
causa di risarcimento promossa a suo tempo contro lo stesso convenuto
dall’arch. __________ (conclusasi con una transazione) fosse gestita dal suo
Segretario Assessore __________ i, il quale -a detta dei qui istanti- sarebbe
stato un grande amico dell’architetto tanto da diventarne in seguito testimone
di nozze, senza entrare nei dettagli, va precisato che è pratica ricorrente
nelle preture che il Segretario Assessore si adoperi per un tentativo di
conciliazione proponendo alle parti un accordo transattivo: ciò non implica
però per le stesse alcun obbligo di accettazione, la proposta essendo in
effetti formulata impregiudicate le rispettive ragioni di fatto e di diritto ed
al solo scopo di evitare una lunga e spesso costosa causa giudiziaria; in ogni
caso l’eventuale inimicizia o parzialità -comunque nemmeno provate, non essendo
stato dimostrato che la transazione così conclusa fosse stata sfavorevole al
convenuto- potrebbe concernere il solo Segretario Assessore, ma non certo il
Pretore: non è infatti dato a sapere -non essendo sufficienti le illazioni
degli istanti al proposito- se quest’ultimo fosse effettivamente, o comunque
dovesse essere a conoscenza di eventuali rapporti preferenziali del suo
Segretario Assessore con una delle parti;
che
in tali circostanze l’istanza di ricusa formulata nei confronti del Pretore va
respinta siccome del tutto infondata;
che
la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio vanno caricate in solido
agli istanti, qui integralmente soccombenti (art. 148 CPC), mentre a favore
della controparte, non potendosi ammettere il carattere temerario dell’istanza,
a titolo di ripetibili può essere unicamente riconosciuta un’indennità di fr.
100.-;
che
gli atti di causa vanno perciò ritornati al Pretore affinché continui nella
procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 7/10 marzo 1997 di __________ e __________ è respinta.
§
Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della
procedura ai sensi dei considerandi.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dagli istanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo pure
solidale di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione __________, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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