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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.96
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00096
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.348 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 3 maggio 1991 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________ o
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’000.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 25 febbraio 1997 ha respinto per carenza di
legittimazione attiva;
Appellante
la parte attrice, che con atto di appello del 18 marzo 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua legittimazione attiva e di
rinviare la causa al Pretore per una decisione sul merito;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 30 aprile 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione in rassegna __________ , nella sua qualità di amministratrice dei
condomini __________ e __________, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 70’000.-- oltre accessori in relazione ad asseriti difetti
delle opere di sistemazione esterna degli edifici dei due predetti condomini
eseguite dalla convenuta nel 1988.
B. Nella
risposta del 31 luglio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di __________
L’art.
712l CC stabilirebbe la capacità processuale della comunione dei condomini,
mentre l’amministratore non sarebbe titolare del diritto sostanziale vantato e
neppure possederebbe il diritto di condurre in nome proprio il processo per
conto dei comproprietari.
Nel
merito la convenuta ha inoltre integralmente contestato la pretesa dedotta in
causa, negando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
C. Con
il 31 dicembre 1993 __________ ha cessato di svolgere la funzione di
amministratrice dei condomini in questione e in tale funzione è subentrata la
Il
10 luglio 1995 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di avere rinunciato
al patrocinio di parte attrice.
Da
quel momento la causa è stata condotta per la parte attrice direttamente da
D. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione per carenza di
legittimazione attiva, rilevando che sia la vecchia che la nuova
amministrazione dei condomini erano prive della facoltà di avviare e condurre
in proprio nome la causa.
E. Con
l’appello, interposto a titolo principale dalle comunioni dei condomini
__________ e __________e in via subordinata da __________, parte attrice
postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accertare la
legittimazione attiva delle comunioni dei condomini e di rinviare la causa al
Pretore per il giudizio sul merito della vertenza.
avrebbe inteso agire quale rappresentante dei condomini, così come risulterebbe
con chiarezza negli allegati introduttivi, di modo che il Pretore avrebbe
ritenuto a torto che l’amministratrice abbia agito in proprio nome.
Si
tratterebbe perciò di un’inesatta indicazione della parte, che sarebbe da
rettificare d’ufficio. La soluzione contraria costituirebbe eccesso di
formalismo, e del resto lo stesso Pretore in tutti gli atti istruttori compiuti
avrebbe chiaramente indicato che la parte in causa era la comunione dei
condomini.
Contro
la soluzione adottata dal primo giudice deporrebbe anche il fatto che la
questione non è stata decisa in via preliminare ex art. 181 CPC, ma al
contrario è stata svolta l’intera istruttoria di causa, durata quasi 5 anni.
Anche
dall’atteggiamento della controparte, che non avrebbe più sollevato la
questione, andrebbe dedotto il tacito consenso alla procedura adottata, così da
dover ritenere sanata un’eventuale carenza di legittimazione attiva.
F. Delle
osservazioni 30 aprile 1997 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del
diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito
che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF
118 Ia 130 consid. 1; II CCA 29 febbraio 1996 in re B./S., 31 maggio
1995 in re W./P.).
Trattandosi
di requisito per la proponibilità materiale dell’azione, e quindi di esame di
diritto federale, il suo esame deve essere effettuato d’ufficio (DTF 96
II 123 e segg.; II CCA 8 maggio 1995 in re V./H.; Ottaviani, Le parti
nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 18), così che l’invocazione
del relativo vizio -riservato il caso dell’abuso di diritto- può essere
effettuata in qualunque stadio della causa, anche in sede di appello (II CCA
22 novembre 1994 in re M./A. SA).
- Nel
caso di specie è indiscutibile, e del resto incontestato (cfr. p. es.
l’appello, punto 1, pag. 4), che il diritto materiale vantato in causa -una
pretesa di riduzione di fr. 70’000.-- della mercede d’appaltatore- non compete
a __________ che ha avviato la causa, e neppure a __________ che l’ha portata a
termine, motivo per il quale il Pretore ha respinto la petizione dopo aver
ritenuto che __________ -così la richiesta di giudizio della petizione- avesse
erroneamente proceduto nella causa in nome proprio, e non quale rappresentante
delle comunioni dei condomini come invece sostiene l’appellante.
Se
le obiezioni della procedente sulla questione della legittimazione attiva
fossero fondate, la conseguenza, contrariamente a quanto da lei richiesto, non
sarebbe tuttavia quella di rinviare gli atti al Pretore per l’esame del merito
della vertenza, ma sarebbe piuttosto la scrivente Camera, in conseguenza
dell’effetto devolutivo dell’appello (II CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e
B.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307, n. 5), a procedere alla disamina
della pretesa dedotta dal contratto di appalto stipulato con la convenuta.
- La
questione può tuttavia rimanere irrisolta.
L’esame
della pretesa fatta valere dai committenti di __________ permette in effetti di
concludere per la sua totale mancanza di fondamento, con il che diviene
superfluo l’esame delle censure contenute nel gravame sulla questione della
legittimazione attiva, dovendosi comunque confermare il giudizio di reiezione
della petizione.
3.1 In
primo luogo si deve constatare che, stanti le contestazioni della convenuta,
parte attrice -che vi era tenuta- non è assolutamente riuscita a dimostrare
l’esistenza degli asseriti difetti dell’opera.
La
perizia giudiziaria non ha in effetti potuto condurre a risultati apprezzabili,
da una parte per la negligenza processuale della stessa parte attrice, che
neppure ha versato in atti l’elenco dei lavori compiuti (perizia, pag. 5),
d’altra parte per il semplice fatto che dall’esecuzione dei contestati lavori a
quella della perizia che avrebbe dovuto rilevarne le manchevolezze sono
trascorsi circa 8 anni, e comunque per il fatto che il perito -a prescindere
dalle enormi difficoltà nel poter esprimere un’opinione attendibile (cfr. p.
es. la risposta alla domanda 2, pag. 6)- non ha formulato rimproveri
particolari all’impresa esecutrice (cfr. pag. 6, 8, 12), ma semmai ha censurato
il tipo di lavori ordinato dalla committente, consistente in buona sostanza più
in un inutile maquillage, destinato a perdere efficacia in breve tempo, che non
in un risanamento effettivo dei difetti degli edifici (perizia, pag. 9, 10, 11,
12; cfr. anche la deposizione __________).
Le
deposizioni testimoniali non hanno sopperito al vuoto probatorio lasciato dalla
perizia.
Il
teste __________ afferma che l’opera, dopo alcuni ordinari lavori di finitura,
fu completata senza particolari problemi, e che solo un anno e mezzo dopo la committenza
notificò dei difetti, in parte sanati, e in parte ritenuti non imputabili alla
convenuta.
La
deposizione __________ ha confermato la volontà della committenza di eseguire
lavori di mero abbellimento estetico, senza che tuttavia fossero risolti i
sottostanti problemi sostanziali, e questo nonostante le esplicite indicazioni
degli artigiani.
Il
teste __________ direttore dei lavori, ammette esplicitamente di aver proposto
un “intervento estetico”, che fu a mente sua eseguito dalla convenuta a
soddisfazione dei richiedenti, quando però sarebbero stati necessari anche
altri interventi per risolvere effettivamente i problemi -tant’è vero che la
convenuta formulò esplicite riserve nei suoi confronti-, interventi che non
furono tuttavia commissionati.
Il
teste __________ nulla ha potuto riferire, mentre il teste __________ -persona
di riferimento della società amministratrice dei condomini- ha anch’egli
ammesso che si optò per lavori di maquillage “perché si credeva in un buon
risultato”.
Il
teste ha pure ammesso che ad un certo punto sia la convenuta che la direzione
lavori avanzarono riserve sulla validità dei lavori da compiere, ma che a quel
punto, essendo a suo dire impossibile ricontattare tutti i condomini, le cose
furono lasciate andare avanti.
3.2 Se
si dovesse ritenere -ma non è assolutamente il caso- che parte attrice ha
saputo adeguatamente dimostrare l’esistenza di difetti dell’opera, ci si
dovrebbe ancora chiedere se essa ha saputo dimostrare una loro tempestiva
notifica all’appaltatrice (questione a prima vista da risolvere per la
negativa, dal momento che la notifica doc. N sembra indicare una situazione già
presente da qualche tempo), se essa ha saputo in qualche modo quantificare
l’eventuale minor valore (questione da risolvere sicuramente per la negativa:
cfr. la perizia, risposta a domanda 5, pag. 10), e se comunque non dovrebbe
essere applicato in favore dell’appaltatrice l’art. 369 CO, con la conseguenza
di liberarla da ogni responsabilità per gli eventuali difetti, ritenuto che se
anche uno solo di questi quesiti dovesse essere risolto in favore
dell’appaltatrice, il risultato complessivo sarebbe comunque quello della
reiezione delle pretese dell’attrice.
Non
può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 marzo 1997 di __________ / __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dalla parte appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -__________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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