AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.130
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00130
Lugano
12 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari -inc. no. CL.97.00132
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 25
settembre 1997 da
contro
rappr.
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’850.-
oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Segretario assessore con sentenza 20 maggio 1998 ha accolto per fr. 4’000.-
oltre interessi;
appellante
l’istante con atto di appello 29 maggio 1998, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che l’istanza sia integralmente accolta con
protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 15 giugno 1998, postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 1° febbraio 1990
__________, titolare di un permesso G, è stato assunto dalla __________ in
qualità di capo cantiere. A far tempo dal maggio 1997 egli ha lavorato in
prestito nel cantiere di _________ della __________
Successivamente a una
richiesta con cui il sindacato SEI, da lui interpellato, chiedeva alla datrice
di lavoro informazioni sul mancato indennizzo delle trasferte ad __________, il
26 giugno 1997 egli è stato licenziato con effetto al 31 agosto 1997, data poi
prorogata fino al 30 settembre 1997 per malattia.
B. Con l’istanza in
rassegna __________ ritiene che il suo licenziamento sia la conseguenza del
fatto che egli abbia chiesto il rispetto dell’art. 54 CNM per l’edilizia
principale in Svizzera, norma concernente il pagamento delle trasferte, e che
lo stesso costituisca perciò un atto ritorsivo nei suoi confronti. Stante il
carattere abusivo del provvedimento posto in atto dalla __________ egli chiede
pertanto che quest’ultima sia condannata a versargli un’indennità ex art. 336a
CO di complessivi fr. 14’850.-, corrispondente a 4 mensilità nette.
La convenuta contesta che
il licenziamento sia avvenuto per ritorsione. Il provvedimento si è in realtà
reso necessario in quanto a quelle condizioni la ditta _________ non era più
disposta a far capo ai lavoratori in prestito, di modo che la convenuta, la
quale a sua volta non aveva altro lavoro da offrire all’istante, non ha potuto
far altro che disdire il contratto.
C. Con la sentenza qui
impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’000.-,
caricando all’istante le ripetibili di fr. 300.-.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto riconosciuto il carattere abusivo del licenziamento, posto in
atto per il fatto che l’istante aveva avanzato in buona fede delle pretese
derivanti dal rapporto di lavoro. Preso atto da una parte che il contratto
sarebbe verosimilmente terminato per la fine del 1997, sia per le difficoltà
economiche della convenuta sia per l’intenzione dell’istante di andare in
pensione in Italia, dall’altra che l’istante aveva rifiutato di essere
riassunto previa rinuncia alle indennità di trasferta, che egli avrebbe inoltre
potuto dormire presso i dormitori della ditta _________ evitando con ciò di
farsi remunerare le trasferte e infine che il comportamento della convenuta e della
ditta __________ era dovuto a difficoltà economiche, egli ha ritenuto equo
riconoscere all’istante un’indennità pari a poco più di un salario mensile
netto.
D. Con l’appello che ci
occupa l’istante chiede nuovamente l’attribuzione di un’indennità pari a 4
mensilità nette.
Nel suo giudizio il primo
giudice non avrebbe sufficientemente tenuto conto del carattere riparatorio che
la giurisprudenza più recente attribuisce all’indennità ex art. 336a CO, in
particolare non considerando che a seguito del licenziamento il lavoratore frontaliero
poteva beneficiare di un’indennità di disoccupazione pari al 25-35% del
salario, ridotta rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori svizzeri
(70-80%); d’altro canto l’appellante ritiene che non gli possa essere rimproverata
la mancata accettazione della proposta bonale formulata a suo tempo dalla
controparte, in quanto la stessa, nella misura in cui prevedeva la rinuncia
all’indennità prevista dall’art. 54 CNM, era contraria a disposizioni
imperative di legge.
E. Delle osservazioni
con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Con le osservazioni
all’appello la convenuta contesta il carattere abusivo del
licenziamento, pur dichiarando di adagiarsi, per non meglio precisati motivi di
opportunità, alla decisione con cui il Segretario assessore, accertata l’abusività
della disdetta, l’aveva condannata alla rifusione di un’indennità di fr.
4’000.-.
In assenza di una formale
impugnativa -da proporsi mediante appello o appello adesivo- ogni discussione
in merito alla presunta abusività della disdetta non risulta in realtà più
necessaria, la particolare tematica, non sottoposta al giudizio d’appello nelle
modalità previste dall’istituto, dovendo essere così considerata come assodata
con il giudizio di prima sede.
Non torna pertanto conto
pronunciarsi nuovamente sulla questione.
Quand’anche fosse stato
possibile riesaminare la questione, il giudizio di primo grado, che ha riconosciuto
il carattere abusivo del licenziamento doverebbe in ogni caso essere
confermato.
Come correttamente
rilevato dal primo giudice, il provvedimento è stato infatti preso proprio per
il fatto che l’istante aveva chiesto alla convenuta la corresponsione delle
indennità di trasferta previste dall’art. 54 CNM. Che proprio questo fosse il
motivo del licenziamento è provato, oltre che dalla cronologia dei fatti -il
tutto è avvenuto ad una settimana dalla richiesta di informazioni in tal senso
da parte del sindacato (cfr. doc. D, E)- dalla stessa convenuta, la quale nel
corso dell’udienza di dibattimento finale ha esplicitamente ammesso di non
potersi permettere di pagare di più l’istante e di mantenerlo con ciò
nell’effettivo, dimenticando però che la remunerazione richiesta in più era
chiaramente prevista dal contratto collettivo di categoria; ad ulteriore
comprova del fatto che proprio il riconoscimento dell’indennità di trasferta
costituisse il vero motivo del licenziamento va inoltre annoverata la circostanza
che la convenuta in seguito si era detta disposta a revocare il provvedimento
se a sua volta la controparte avesse rinunciato a tali indennità.
L’asserita disponibilità
della convenuta a riassumere l’istante, qualora quest’ultimo avesse rinunciato
alle indennità di trasferta, costituisce inoltre la prova più lampante del
fatto che il licenziamento non era avvenuto per mancanza di lavoro presso la
convenuta.
- Secondo
l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve
all’altra un’indennità.
Il
Tribunale federale, precisando recentemente la sua giurisprudenza pubblicata in
DTF 119 II 157 e segg. (e confermata in DTF 123 III 246 cons. 6),
ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una doppia finalità,
non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391 segg.): essa è
stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze, ritenuto il
massimo di sei mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di cumulare ad
essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
Tra
le circostanze di cui il giudice deve tenere conto in un caso concreto vi sono,
ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti,
la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la
disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla
disdetta, il modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici
relativi alla situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà
inoltre, se del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto
e del rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti
contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (DTF
119 II 157 e segg., 123 III 391 e segg.; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung
im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes,
Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 214 segg.).
È comunque espressa
volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di
apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto però che la sensibile
riduzione del massimo dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6
mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse
rivestano anche la funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti
abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994 p. 353 con rif.; IICCA
21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 18 novembre 1996 in re M./T. SA, 16 settembre
1998 in re C./C. SA, 13 gennaio 1999 in re P./W. SA).
La valutazione
dell’indennità dovuta nel caso di disdetta abusiva è affidata al giudice
nell’ambito del suo libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del
diritto e dell’equità. Di conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare
liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo
quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente
ingiuste o inique (DTF 109 II 391, 118 II 55; IICCA 23 agosto
1993 in re H./A. SA, 1° dicembre 1993 in re B./P., 6 aprile 1994 in re J./B.
SA, 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 30 ottobre 1997 in re B./C., 13 gennaio
1999 in re P./W. SA).
2.1 Nel caso di specie
l’appellante ritiene innanzitutto che il Segretario assessore, riconoscendo un’indennità
di poco superiore ad un salario mensile netto, non abbia tenuto conto del
pregiudizio economico che la disdetta aveva comportato all’istante, il quale in
particolare aveva potuto usufruire di un’indennità di disoccupazione ridotta
per raffronto ai suoi colleghi svizzeri.
Il rilievo è ampiamente
infondato.
Va innanzitutto osservato
che nel giudizio impugnato il primo giudice ha già tenuto conto, per la
fissazione dell’indennità ex art. 336a CO, del fatto che il contratto di lavoro
sarebbe verosimilmente giunto a scadenza il 31 dicembre 1997 e che perciò
l’eventuale danno patito dall’istante in realtà sarebbe stato relativamente
limitato -il salario durante soli 3 mesi- e ciò indipendentemente dal fatto che
l’istante in quel periodo abbia percepito delle indennità di disoccupazione
ridotte.
Non va in ogni caso
dimenticato, come vedremo nel prossimo considerando, che la perdita finanziaria
che l’istante ha subito è in definitiva dovuta alla mancata accettazione della
proposta bonale di riassunzione formulata dalla controparte, circostanza che è
imputabile alla parte istante, con il che la circostanza qui evocata in realtà
non assume alcuna rilevanza pratica.
2.2 Con la sua seconda
censura d’appello l’appellante ritiene che la proposta bonale formulata dalla
convenuta, in base alla quale quest’ultima avrebbe riassunto l’istante fino al
31 dicembre 1997 senza tuttavia riconoscergli alcuna indennità di trasferita
(doc. 1), fosse inaccettabile in quanto contraria a disposizioni imperative di
legge.
La tesi non può essere
accolta.
È ben vero che di
principio un lavoratore frontaliero non può pernottare nel Cantone: è però
altrettanto vero che un’eccezione è prevista, previa richiesta da parte del
datore di lavoro, nel caso in cui egli sia impiegato in un cantiere discosto,
atteso che in tal caso non può essere preteso un suo rientro al domicilio
estero (teste __________).
Ora, pacifico nella
fattispecie che il cantiere di __________ fosse
effettivamente discosto, l’istruttoria ha provato che l’istante avrebbe
senz’altro potuto soggiornare presso i dormitori della ditta __________ ad
__________ (teste __________) e che il percorso di andata e ritorno fino al
cantiere di _________ non comportava più di mezz’ora di trasferta. In tali
circostanze era evidente che l’indennità di trasferta di cui all’art. 54 CNM
non era dovuta (teste __________), con il che la proposta bonale non violava
alcuna disposizione imperativa della legge o del contratto collettivo ed era
perciò oggettivamente accettabile.
2.3 Non avendo
l’appellante per il resto evidenziato altri motivi per cui la valutazione del
Segretario assessore circa l’ammontare dell’indennità ex art. 336a CO sarebbe
manifestamente ingiusta o iniqua, la stessa può tranquillamente essere
confermata in questa sede.
- La sentenza
impugnata non può invece essere confermata laddove il Segretario assessore, pur
riconoscendo all’istante un’indennità per licenziamento abusivo, seppur ridotta
per raffronto a quanto preteso in causa, ha caricato a quest’ultimo
un’indennità ripetibile di fr. 300.-.
Ritenuto che l’istante
risulta vincente sul principio dell’abusività del licenziamento e che la
fissazione dell’indennità ex art. 336a CO rientra in definitiva nel potere di
apprezzamento del giudice, in concreto concorrono giusti motivi per compensare
le ripetibili di primo grado (art. 148 cpv. 2 CPC; cfr. pure IICCA 21
febbraio 1995 in re P./P. SA).
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese per la procedura di appello (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417
cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili tengono conto della pressoché totale
soccombenza dell’appellante in questa sede (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 maggio
1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
20 maggio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
- Non si prelevano
né tasse né spese, la procedura essendo gratuita, compensate le ripetibili.
II. Non si prelevano né
tasse né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla
controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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