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Numero d'incarto:
12.1998.138
Data decisione, Autorità:
25.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00138
Lugano
25 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.801 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 30 agosto 1989 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 52’205.90 oltre interessi a titolo di onorario
dell’architetto, domanda ridotta a fr. 35’970.-- oltre interessi in corso di
causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione e in cui __________ in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 115’400.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 2 giugno 1998 ha respinto sia
la petizione che la riconvenzionale;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 16
giugno 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la
petizione per fr. 35’970.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 2 settembre
1998 postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore in petizione
afferma di essere stato incaricato dai convenuti verso la metà del 1988 di
progettare e dirigere i lavori di costruzione di una casa di abitazione nel
comune di __________.
Egli avrebbe iniziato la
fase progettuale nell’ottobre del 1988, inoltrando la domanda di costruzione il
successivo 20 dicembre.
Tuttavia, dopo un ultimo
incontro avuto il 10 gennaio 1989, i convenuti avrebbero rifiutato la
necessaria collaborazione per la prosecuzione del lavoro dell’attore, che non
avrebbe così potuto fare altro che cessare ogni rapporto con i convenuti,
emettendo a loro carico, secondo i parametri di cui alla norma SIA 102, una
nota onorari di fr. 52’205.90 per le prestazioni eseguite, importo rimasto impagato
e oggetto della presente causa.
B. I convenuti nella
propria risposta del 30 novembre 1989 si sono opposti alla petizione. Premessa
la carenza di legittimazione passiva di __________, che non avrebbe conferito
incarico alcuno all’attore, il mandato conferitogli da __________ sarebbe stato
limitato ad un semplice studio di fattibilità e all’allestimento di un progetto
di massima, mentre l’elaborazione dei piani di dettaglio sarebbe stata rinviata
al momento dell’approvazione da parte della committente e delle autorità di
questi progetti di massima. Tale progettazione avrebbe dovuto essere allestita
entro il mese di settembre del 1988, in quanto la convenuta desiderava entrare
nella nuova casa entro l’estate o al più tardi l’autunno del 1989, ed inoltre
il costo di costruzione non avrebbe dovuto eccedere fr. 650’000.--, ivi
compreso l’onorario dell’architetto.
Questi sarebbe comunque
stato gravemente inadempiente, dato che il progetto da lui allestito sarebbe
stato respinto dal comune di __________ per gravi violazioni del diritto
comunale e cantonale. Nel corso dell’incontro del 10 gennaio 1989 la convenuta
avrebbe esposto all’attore l’elenco delle sue inadempienze, ed in seguito,
essendo cessato il rapporto di fiducia, si sarebbe rivolta ad altro
professionista per la realizzazione dell’opera.
Nulla sarebbe pertanto
dovuto all’attore inadempiente, ma comunque contestata sarebbe l’applicabilità
della norma SIA 102 ed in genere la rispondenza della fattura alle prestazioni
affidate ed effettivamente eseguite.
C. Della domanda riconvenzionale
di __________ non torna conto di riferire, essendo la stessa stata respinta dal
Pretore con decisione rimasta inimpugnata.
D. In sede di
conclusioni l’attore ha ridotto a fr. 35’970.-- oltre interessi la propria
richiesta.
Le parti hanno per il
resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
E. Il Pretore nel
giudizio impugnato, dopo avere respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva di __________, ha rilevato che la pretesa dell’attore -a
prescindere dalla disputa sull’estensione delle prestazioni richieste
all’architetto- verte unicamente sulla remunerazione dell’opera di progettista,
ed ha pertanto ritenuto applicabili le norme sul contratto di appalto, il quale
sarebbe stato rescisso dai committenti, così come attestato dalla
documentazione in atti.
L’istruttoria avrebbe
dimostrato che la domanda di costruzione non sarebbe stata approvata siccome in
urto con il piano regolatore e pertanto, nulla risultando circa la possibilità
di utilizzare i piani allestiti, in applicazione dell’art. 377 CO non potrebbe
essere attribuito alcunché all’attore, che comunque non avrebbe dimostrato
l’avvenuta pattuizione dell’applicabilità della norma SIA 102.
F. Delle argomentazioni
dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione per fr. 35’970.-- oltre interessi- e di quelle dei
resistenti -che chiedono la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
A questo stadio
della causa non risulta più esservi contestazione circa l’avvenuto conferimento
contrattuale all’attore ad opera di entrambi i convenuti, né sulle circostanze
della rescissione contrattuale, unilateralmente pronunciata dai committenti
prima della consegna dell’opera pattuita, e neppure sull’applicabilità alla
specie delle norme del CO in materia di contratto di appalto quale conseguenza
dell’estensione delle prestazioni contrattuali pattuite con l’architetto,
questioni che possono pertanto essere date per acquisite.
-
Secondo l’art. 377
CO, finché l’opera non sia compiuta il committente può sempre recedere dal
contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno (DTF
117 II 273 consid. 4; per un contratto d’architetto: II CCA 10 maggio
1996 in re arch. F./S.).
Trattandosi di cessazione
prematura del contratto, è evidente che al momento in cui essa viene
pronunciata dal committente l’opera non è ancora (e non deve esserlo) stata
completata (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 524; Bühler,
Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 377 CO), ed è perciò fuori luogo qualsiasi
discussione circa la possibile difettosità dell’opera in quel momento, oppure
circa il fatto che essa, così come si trova, non potrà essere utilizzata.
Il recesso ex art. 377 CO
implica infatti la rinuncia del committente all’opera compiuta
dell’appaltatore, conferendogli unicamente il diritto alla consegna di quanto
eseguito (Gauch, opera citata, n. 530), senza riguardo per eventuali
difetti dell’opera (Bühler, opera citata, n. 22 ad art. 377 CO),
questione superata appunto dalla rescissione pronunciata dal committente.
- Da quanto esposto al
precedente considerando discende la manifesta insostenibilità del giudizio
impugnato, laddove subordina il diritto dell’attore alla retribuzione delle
prestazioni effettuate al compimento da parte sua di una prestazione parziale
ineccepibile o utilizzabile per i committenti.
Non risultando dagli atti
che i rimproveri e le accuse di inadempienza dei committenti all’attore addotti
in causa abbiano portato ad un formalmente corretto recesso del contratto
fondato su causa diversa -ad esempio mora o difettosità ex art. 366 CO- dalla
libera decisione in tal senso dei committenti, deducibile dalla locuzione “il
__________ telefonicamente informò l’attore che la convenuta considerava caduto
qualsiasi rapporto di fiducia nei confronti dell’attore” (risposta, pag. 16),
la causa, in ossequio al predetto art. 377 CO, doveva limitarsi alla verifica
di quanto spettante all’attore per il lavoro compiuto sino a quel momento.
- L’attore non è
riuscito a fornire la prova dell’avvenuta pattuizione della norma SIA 102 per
la commisurazione delle sue spettanze, non essendo a mente di questa Camera
convincente e decisiva la sua affermazione in tal senso in sede di
interrogatorio formale.
Ciò non significa comunque
che la petizione sia per questo motivo da respingere, avendo egli fornito al
giudice la prova delle circostanze di fatto attestanti l’entità del lavoro da
lui svolto, con la conseguenza che diviene compito del giudice quello di
stabilire secondo il suo prudente criterio l’ammontare della mercede a lui
spettante in base al valore di detto lavoro (art. 374 CO; II CCA 19
gennaio 1999 in re I. AG/C.).
Il perito giudiziario
(pag. 7 e 8), con valutazione da cui non vi è motivo di dissentire, ha infatti
quantificato in 102 ore il dispendio di tempo dell’attore e in 238 ore il
dispendio di tempo di suoi collaboratori subordinati, proponendo la
retribuzione oraria di fr. 145.-- all’ora per il titolare, che -senza riguardo
per il fatto che è prevista dalle norme SIA appare a questa Camera consona alle
qualifiche dell’attore e all’importanza del compito ricevuto, e di fr. 55.--
all’ora per i collaboratori, valutazione anche in questo caso condivisibile.
Ne consegue l’accertamento
di un valore del lavoro dell’attore di fr. 27’880.-- (perizia, pag. 8), importo
al quale vanno aggiunte le spese, che non possono tuttavia essere attribuite
nella misura di una percentuale del 10% dell’onorario, così come proposto dal
perito (complemento, pag. 4), ma vanno computate in base al dispendio
effettivo.
L’attore a tal titolo
aveva conteggiato l’importo di fr. 500.-- (doc. N, pag. 2), ivi comprese le
spese di trasferta, importo che, nonostante la generica contestazione dei
convenuti (risposta, pag. 18), appare nel complesso congruo in rapporto alle
prestazioni eseguite, costituendo oltretutto una limitata frazione di quanto
ritenuto accettabile dal perito.
Ne discende, atteso che
nulla è stato postulato per il mancato guadagno per le successive fasi del
contratto, un credito complessivo dell’attore di fr. 28’380.-- oltre interessi
al 5% dal 25 aprile 1989, data del sollecito doc. O.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi,
il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia spese e
ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno
1998 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
2 giugno 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel
modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
e __________ sono, condannati a pagare all’arch. __________, con vincolo di
solidarietà, fr. 28’380.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1989.
In
tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n.
__________e n. __________dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 2’200.--, e le spese, da
anticipare dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
-
Invariato.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
750.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr.
800.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dei
convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all’attore complessivi
fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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