AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.152
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00152
Lugano
7 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.131 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 5 settembre 1994 da
ora __________
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
45’186.40 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice alla
riparazione gratuita dei difetti dell’opera;
Il
Pretore con sentenza 18 giugno 1998 ha ammesso la petizione per fr. 36’989.80
oltre interessi e la riconvenzionale limitatamente all’esecuzione di parte
delle riparazioni richieste;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 14 luglio 1998 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per soli fr. 4’740.75 e
di condannare l’attrice in via riconvenzionale, oltre a quanto già ammesso dal
Pretore, al risarcimento di fr. 9’620.--;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 9 settembre 1998 postula la
riforma del primo giudizio nel senso dell’accoglimento della petizione per fr.
41’636.50 oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma che i convenuti nel 1993 le avrebbero appaltato opere da elettricista
per il loro fondo di __________.
A
fronte di una mercede complessiva -ivi inclusa quella relativa ad opere
supplementari- di fr. 114’186.40 i committenti avrebbero pagato solo fr.
60’000.-- e pertanto, nonostante l’adduzione di pretesi difetti e la
concessione di uno sconto contrattuale del 15% dell’importo già pagato,
esisterebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 45’186.40, oggetto della
presente causa.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo di avere appaltato
all’attrice per fr. 64’000.-- unicamente le opere di cui all’offerta del 10
settembre 1993.
Stante
l’acconto di fr. 60’000.--, rimarrebbe un saldo di fr. 4’000.-- che tuttavia
non sarebbe dovuto data la presenza di numerosi difetti dell’opera, la cui
eliminazione è stata richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto regolato dalle norme del CO, ha ritenuto che vi sarebbe
stato il consenso dei committenti sulla totalità delle opere eseguite, ivi
comprese quelle supplementari.
Per
tali opere, stante la pattuizione di un ribasso sulla mercede di fr. 11’736.70
e il pagamento di un acconto di fr. 60’000.--, sarebbe dovuta una mercede
residua di fr. 37’989.90.
Gli
asseriti difetti, per quanto opponibili all’attrice e non alle richieste dei
convenuti stessi, si ridurrebbero a poca cosa: inappropriato funzionamento
dell’interruttore del circuito, non conforme funzionamento di 4 interruttori
dei WC esterni, presenza di un numero eccessivo di lampade nei lucernari.
Tali
difetti, la cui eliminazione è stata pronunciata in parziale accoglimento della
riconvenzione, autorizzerebbero i convenuti a trattenere fr. 1’000.-- dalla
mercede fino al compimento delle riparazioni, dal che l’accoglimento della
petizione per fr. 36’989.80 oltre interessi, e ulteriori fr. 1’000.-- dopo
l’esecuzione delle riparazioni, e della riconvenzionale quo all’effettuazione
di detti interventi.
E. Con
l’appello i convenuti postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’740.75 oltre interessi, più fr.
1’000.-- ad esecuzione avvenuta dei lavori di riparazione, e di condannare
l’attrice in via riconvenzionale, oltre a quanto già ammesso dal Pretore, al
risarcimento di fr. 9’620.--.
Il
Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un prezzo forfetario per tutte le
opere di fr. 64’000.--, come pure avrebbe misconosciuto la pattuizione
contrattuale per cui eventuali opere a regia sarebbero state riconosciute solo
in presenza di bollettini firmati dalla direzione lavori, il che non sarebbe in
concreto avvenuto.
Sulla
riconvenzionale il Pretore avrebbe a torto ritenuto una responsabilità dei
convenuti ex art. 369 CO per le dimensioni eccessive dei due quadri elettrici,
ed eccessivo sarebbe infine l’ammontare riconosciuto alla procedente a titolo
di ripetibili.
F. Con
l’appello adesivo l’attrice chiede invece la riforma del primo giudizio nel
senso di ammettere la petizione per fr. 41’636.50 oltre interessi e di
respingere la riconvenzionale, contestando la decisione di concedere il ribasso
di fr. 11’736.70 come pure la deduzione di fr. 1’310.-- per i lucernari in
eccesso e postulando inoltre l’aggiudicazione di interessi al 6%.
G. Delle
osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Sull’appello
principale
- I
convenuti affermano anche in questa sede l’esistenza della pattuizione di una
mercede forfetaria di fr. 64’000.-- per le opere di cui all’offerta doc. B.
A
prescindere dal fatto che ciò non è vero -l’offerta è manifestamente fondata su
prezzi unitari, e perciò nemmeno l’aggiunta manoscritta “Sconto 15,5%, Netto ~ 64’000.--” permetterebbe, nell’ipotesi che
essa fosse rispondente alla volontà delle parti, di concludere per la pattuizione
di una mercede forfetaria ex art. 373 CO- la questione non deve essere confusa
con quella, diversa, della successiva richiesta di opere supplementari.
In
altre parole, l’eventuale pattuizione di una mercede forfetaria per determinate
opere non osta a che all’appaltatore sia dovuto un importo maggiore di quello
concordato all’inizio qualora gli sia stata richiesta l’esecuzione di opere
escluse dal forfait iniziale e ad esso non attinenti.
Punto
di questione nella determinazione dell’eventuale credito dell’attrice è perciò
in realtà quello a sapere se siano state eseguite opere da ritenere
supplementari rispetto a quelle previste dall’accordo iniziale, e se ciò sia
avvenuto con il consenso dei convenuti.
- Ciò
premesso, giova rilevare che l’esecuzione delle opere supplementari è di per sé
ammessa e che la contestazione dei convenuti è limitata all’esistenza del
consenso all’esecuzione di tali opere, che a mente loro non sarebbero mai state
appaltate, essendo in tal senso esplicito quanto indicato nella risposta di
causa, ad 1, pag. 2:
“Rimane
incontestato che la ditta __________ abbia eseguito diversi lavori nella
proprietà mappale __________ dei convenuti. Occorre però distinguere tra i
lavori che i signori __________ hanno commissionato alla __________, e sono
quelli contenuti nell’offerta siglata con il no. __________ del 10.9.1993 che
sono stati effettivamente concordati e pattuiti per una contropartita di fr.
64’000.-- (doc. B) e gli altri lavori (offerta 002722 - doc. B, fattura nr. 902187,
fattura 902181 e fattura 902196 al doc. C) che non sono mai stati commissionati
da parte dei convenuti.”
La
natura di opere supplementari è comunque confermata in maniera inequivocabile
dalla perizia giudiziaria (pag. 3 e 4), così che nessun dubbio può sussistere
in proposito.
- La
negazione del consenso all’esecuzione delle opere supplementari è eminentemente
motivata nel gravame dall’argomento formale della mancata sottoscrizione dei
bollettini di lavoro.
Si
tratta tuttavia di un’argomentazione risibile, e nelle circostanze date financo
lesiva della buona fede, e che pertanto a giusta ragione non è stata protetta
dal Pretore.
Il
primo rilievo che si impone è quello per cui le opere supplementari in
questione non sono di certo state eseguite all’insaputa dei committenti: la
ditta attrice ha addirittura preventivamente allestito una regolare offerta per
tali opere, e secondariamente la loro esecuzione è avvenuta alla costante
presenza del signor __________ che ha voluto assumere personalmente la
direzione dei lavori e che pertanto non può oggi trarre giovamento alcuno
dall’affermazione di non essere “uomo del mestiere” (appello, pag. 9),
ammissione che è unicamente rilevante ai fini del giudizio circa la congruenza
del suo atteggiamento.
E’
altrettanto pacifico che l’esecuzione delle opere supplementari è avvenuta
senza alcuna opposizione e contestazione da parte del committente e direttore
dei lavori, fatto salvo il cennato rifiuto della sottoscrizione dei bollettini
di lavoro.
In
siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario andamento delle cose non
vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle
opere totalmente esulanti da quelle oggetto del contratto, dall’incontestata
tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura riconoscibili come
supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un almeno concludente
consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e questo in conferma
della giurisprudenza di questa Camera (II CCA 1° settembre 1997 in re R.
e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.), rettamente rammentata dal Pretore.
Aderendo
a questa giurisprudenza il Pretore non ha affatto violato l’art. 8 CC, come
ritengono a torto gli appellanti (pag. 15 e 16), essendo l’onere della prova
del consenso all’esecuzione delle opere supplementari correttamente stato
accollato all’attrice, ma ha invece, ai sensi dell’art. 90 CPC, ritenuto
fornita tale prova per mezzo della mancata esplicita opposizione all’esecuzione
delle opere, con il che è manifesto che la questione non attiene all’onere
della prova, ma semmai all’apprezzamento delle prove fornite.
Alla
correttezza di questa soluzione non osta, in tali circostanze, il rifiuto del
__________ di firmare i bollettini di lavoro: in primo luogo detto rifiuto
avviene dopo l’esecuzione delle opere, e non è pertanto parificabile
all’opposizione alla loro esecuzione, in secondo luogo risulta dagli atti che
il rifiuto derivava dalla volontà di non pagare tali opere perché ritenute a
torto comprese in quelle oggetto della prima offerta (deposizione __________,
pag. 3; conclusioni dei convenuti, pag. 11; appello, pag. 9), questione sulla
quale i convenuti sono però stati ampiamente smentiti dalla perizia, senza che
di ciò vi sia una ragionevole critica nell’appello, ed infine dal tenore dei
primi scritti di lamentela del __________ (doc. F e H) la tesi del mancato
conferimento dell’appalto per tali opere non figura affatto.
Il
simili circostanze, ossia svestito di ogni giustificazione sostanziale il
rifiuto della firma dei bollettini, ai convenuti rimane proprio solo
l’invocazione della questione formale della mancata firma dei bollettini,
situazione a loro dire incompatibile con il tenore del contratto, ma anche tale
questione può essere risolta con una duplice argomentazione in loro sfavore: da
una parte si può affermare che la necessità della firma dei bollettini sia
stata pattuita solo nel contesto delle opere previste all’origine, per le quali
non vi è però stato alcun maggiore dispendio per lavori a regia, mentre i
bollettini sarebbero relativi ad opere che i convenuti negano di avere
appaltato, così che per esse, di conseguenza, risulta contraddittorio invocare
la pattuizione dell’esigenza vincolante della firma del committente sui
bollettini di lavoro; d’altra parte, in tali circostanze l’invocazione della
mancanza della firma sui bollettini di lavoro costituisce abuso di diritto (II
CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA), con il che viene in definitiva
ritornato al mittente quello stesso addebito ingiustificatamente formulato nei
confronti dell’attrice (appello, pag. 12).
- I
convenuti contestano anche il giudizio sulla riconvenzionale, sostenendo che il
Pretore avrebbe a torto ritenuto una loro responsabilità ex art. 369 CO per le
dimensioni eccessive dei due quadri elettrici.
A
sostegno di questa tesi essi adducono il contenuto della deposizione __________
per affermare che l’attrice fin dall’inizio avrebbe conosciuto i dettagli
dell’impianto di climatizzazione, così che sua sarebbe la responsabilità per
avere montato dei quadri elettrici sovradimensionati.
Essi
omettono invece di riportare anche quanto indicato dal perito giudiziario nella
delucidazione della perizia (verbali, pag. 40), ovvero che egli alla domanda
“Dica il perito se la __________ non avrebbe dovuto proporre o installare un
armadio meno profondo” ha risposto che “le informazioni che la ditta __________
aveva in quel momento -28.09.1993- imponevano una profondità di 400 mm” (cfr.
anche pag. 42).
Siffatto
riscontro è nella valutazione preferibile alla citata deposizione __________,
che è priva di riferimenti temporali e che comunque non afferma con la
necessaria sicurezza che l’attrice avrebbe tempestivamente conosciuto le esatte
dimensioni dell’apparecchio da collocare nel quadro, così da poterne ridurre le
dimensioni.
- L’ultima
censura riguarda l’attribuzione di ripetibili alla parte non patrocinata, che
non avrebbe dimostrato il proprio dispendio di tempo ai fini dell’attribuzione
di un’indennità.
La
critica potrebbe innanzitutto essere considerata irricevibile ex art. 321 CPC
per il motivo che l’indennità ripetibile “a norma di tariffa” era stata
richiesta già con la petizione (pag. 7, petitum 2), senza che i convenuti
sollevassero alcuna obiezione, dal che la loro acquiescenza sul principio della
retribuzione ai sensi della TOA e l’inammissibile novità dell’argomentazione a
questo stadio della causa.
In
ogni caso, la censura può essere evasa con la semplice considerazione del fatto
che quanto attribuito a titolo di indennità dal Pretore alla parte non
patrocinata, si situa entro valori medio bassi della TOA, applicabile quale
riferimento anche per la parte non patrocinata -e senza necessità di una
particolare dimostrazione del dispendio di tempo, che può essere presunto e
stimato dal giudice- in presenza, come nella specie, di una causa di
complessità superiore alla media e in cui va considerata anche l’ingiustificata
resistenza dei convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e
addirittura incoato una riconvenzionale, quando in sede di trattativa avevano
sempre riconosciuto l’esistenza di un consistente debito a loro carico.
Ne
segue la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo punto.
B. Sull’appello
adesivo
- La
prima censura dell’attrice concerne l’ammontare della pretesa a lei spettante
sulla base dei conteggi del Pretore, laddove oggetto di contestazione sono le
deduzioni di fr. 1’310.-- per lucernari in eccesso e di fr. 11’736.70 per un
generico ribasso sulla mercede.
6.1 La
censura relativa ai fr. 1’310.-- è infondata, già solo perché proposta in
termini imprecisi (appello adesivo, pag. 7). Il perito, infatti, non ha
proposto alcuna “variante” diversa da quella che avrebbero scelto dai
committenti, ma ha invece osservato che data la necessità di posare delle luci
supplementari nella zona del banco self service sarebbe stato opportuno ridurre
le lampade dei lucernari e il numero dei lucernari, soluzione che l’attrice non
ha adottato quando invece sarebbe stato suo dovere almeno quello di segnalare
la circostanza (art. 369 CO).
6.2 Quo
alla deduzione di fr. 11’736.70, l’attrice contesta la tesi pretorile del
ribasso in favore di quella di uno sconto, che non vi sarebbe in concreto
motivo di concedere.
La
censura, basata unicamente sull’indicazione manoscritta di cui al doc. B, è
infondata, risultando chiaramente dall’interrogatorio formale di __________
(risposta a domanda 5) la concorde volontà di determinare in fr. 64’000.-- la
mercede per le opere di cui alla prima offerta a prescindere dall’indicazione
di percentuali e termini di pagamento, così da doversi ammettere che esse in
tale misura hanno effettivamente concordato un ribasso della mercede e non uno
sconto (DTF 118 II 64; II CCA 6 ottobre 1998 in re G./M. e
riferimenti).
- L’attrice,
invocando la totale reiezione della riconvenzionale, contesta di fatto anche la
sussistenza di qualsivoglia obbligo riparatorio da parte sua.
7.1 Per
quanto attiene alla modifica dell’attribuzione dei circuiti da “controllato” a
“diretto” del gruppo 10.4-Q1, l’attrice invoca le risultanze peritali, che
avrebbero definito a regola d’arte la soluzione adottata. Se non che, la
correttezza della soluzione va in questa caso valutata alla luce della
destinazione delle prese di corrente in esame, e il Pretore (pag. 7) ha infatti
addebitato all’attrice il fatto che le prese in cui la presenza di corrente
dipende da un interruttore (circuito “controllato”) non sarebbero distinguibili
da quelle in cui essa è invece costante (circuito “diretto”), condannando di
conseguenza
l’attrice all’adozione del provvedimento indicato dal perito (pag. 6), con
decisione che può essere qui confermata.
7.2 Il
Pretore ha inoltre condannato l’attrice a predisporre 4 interruttori per i WC
esterni. Nell’appello adesivo non è possibile trovare una critica di fatto o di
diritto a questa decisione, ma solo l’apodittica indicazione del fatto che il
giudizio pretorile su questo punto non può essere seguito, che così che la
richiesta di riforma nel senso della liberazione da questo obbligo riparatorio
è irricevibile.
7.3 La
condanna alla riduzione a 12 del numero delle armature dei lucernari è stata
pronunciata per l’inutilità dei lucernari in eccesso ascrivibile, come si è
detto per la questione della retribuzione delle lampade ivi contenute,
all’attrice ex art. 369 CO (consid. 6.1), e deve pertanto essere confermata.
- L’attrice
chiede infine l’attribuzione di interessi al 6% stante l’esistenza di un
rapporto tra commercianti, ma la richiesta è infondata già solo per il motivo
dell’inesistenza di un rapporto tra commercianti ex art. 104 cpv. 3 CO, non
potendosi ammettere nelle circostanze date che per entrambe le parti -non è il
caso per i convenuti, che risultano solo avere deliberato lavori di
trasformazione di un loro stabile- il contratto sia stato in diretta relazione
con la loro specifica attività commerciale (DTF 122 III 56).
Ne
segue la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
14 luglio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
800.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere a controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 9 settembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
380.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo solidale di
rifondere a controparte complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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