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Numero d'incarto:
12.1998.165
Data decisione, Autorità:
21.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00165
Lugano
21 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.97.39 della Pretura del distretto di Vallemaggia, promossa
con istanza 13 giugno 1997 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall’avv.__________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’540.30 oltre
interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
14’049.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
3’570.85 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 17
agosto 1998 ha accolto l’istanza per fr. 1’044.95 e respinto la riconvenzionale
siccome irricevibile;
Appellanti entrambe le parti:
- l’istante con gravame
del 28 agosto 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere l’istanza per fr. 14’049.60 oltre interessi;
- la convenuta con atto di appello del 28 agosto 1998 ne postula invece la
riforma nel senso di respingere l’istanza e ammettere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
se deve essere accolto l’appello di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello di __________
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante, dipendente
della convenuta dal 1986, dopo un lungo periodo di incapacità lavorativa dovuta
a problemi alla schiena, ha ripreso il lavoro al 50% il 26 febbraio 1996 nella
sua funzione di capo muratore.
La convenuta, adducendone
il ridotto rendimento, ha retribuito il lavoro prestato dal dipendente nel 1996
con il 50% del normale salario orario.
Il 30 dicembre 1996 gli è
inoltre stata significata la disdetta del rapporto di lavoro per il termine del
1° gennaio 1997 (allegato 3 al doc. 6).
B. Oggetto dell’istanza
è la differenza sui salari del 1996, nonché quello di gennaio e dei primi 16
giorni di febbraio 1997, a valere quale periodo di disdetta, essendosi
l’istante dopo tale data annunciato all’Assicurazione contro la disoccupazione.
All’udienza di discussione
del 23 settembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza, ribadendo che il
dipendente non avrebbe avuto la piena capacità lavorativa nelle mezze giornate
lavorative prestate al rientro dalla malattia, così che si sarebbe giustificato
di retribuirlo sulla base dell’effettiva capacità, ovvero al 50% del salario
per il lavoro prestato.
Pure infondata sarebbe la
pretesa per il periodo di disdetta, essendone i termini e le modalità stati
accettati dal dipendente.
La convenuta sarebbe
invece creditrice della pigione della camera locata al dipendente per
complessivi fr. 3’570.85, importo oggetto di domanda riconvenzionale.
L’istante si è dapprima
opposto a questa domanda rilevando di non avere usufruito dell’alloggio a causa
dell’assenza per malattia, salvo poi ammetterla con lo scritto del 30 settembre
1997, concordando per il resto con la convenuta sul fatto che la differenza
salariale per il 1996 ammonterebbe a fr. 10’583.75.
Le parti hanno in seguito
per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo
quelle della parte avversaria.
C. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, ha ritenuto che il dipendente
avrebbe effettivamente avuto un rendimento ridotto rispetto all’asserita
capacità lavorativa del 50%, respingendo di conseguenza la pretesa relativa
alle differenze salariali per il 1996. Quo alla richiesta salariale per il
periodo di disdetta, risulterebbe dagli atti che le parti hanno validamente
derogato ai termini di disdetta previsti dalla legge e dal CCL di categoria,
nondimeno l’art. 335c cpv. 2 CO vieterebbe di concordare un periodo di disdetta
inferiore a un mese, così che la pretesa dell’istante risulterebbe fondata per
il mese di gennaio 1997, tuttavia limitatamente al 50% del salario richiesto,
ossia per fr. 1’044.95, somma per la quale è stata accolta l’istanza.
La riconvenzionale,
riguardante un rapporto di locazione, sarebbe invece irricevibile, non avendo
avuto luogo l’indispensabile procedura avanti all’autorità di conciliazione.
D. Delle argomentazioni
dei rispettivi appelli, come pure delle osservazioni della convenuta al gravame
avversario si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il Pretore in base
agli atti ha deciso di aderire alla tesi difensiva della convenuta, secondo cui
stante un rendimento dell’istante pari al 50% della capacità lavorativa normale
si giustificherebbe una proporzionale riduzione del suo salario.
A torto.
A prescindere dal fatto
che, pur ammettendo che “la capacità al lavoro del signor __________, nella
professione da lui svolta, non può essere ritenuta pari al 100% durante mezza
giornata di lavoro” (consid. 1.4, pag. 6) dal giudizio impugnato non è dato di
sapere in base a quali criteri (a parte le affermazioni della parte convenuta)
si giustificherebbe una riduzione del salario pari a proprio il 50%, tale decisione
è comunque manifestamente infondata.
Infatti, per la natura
stessa del contratto di lavoro il salario non costituisce il corrispettivo per
un determinato risultato conseguito dal dipendente, come invece avviene ad
esempio nel contratto di appalto, ma piuttosto la retribuzione del tempo che il
dipendente mette a disposizione del datore di lavoro per soggiacere alle
disposizioni che gli vengono impartite. In altri termini, il diritto al salario
non dipende dalla qualità della prestazione lavorativa, e di conseguenza datore
insoddisfatto della lavoro fornito dal dipendente non può rifiutare o ridurre
unilateralmente il salario, mentre può, se del caso cumulativamente, procedere
per il risarcimento dell’eventuale danno, pronunciare il licenziamento ordinario
oppure provvedimenti disciplinari se previsti dall’ordinamento aziendale (DTF
97 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione,
pag. 64 e segg.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 e
4 ad art. 319 CO, n. 3 ad art. 321a CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 3b ad art. 319 CO, n. 3c ad art. 322 CO,
Vorbemerkung ad art. 321a CO).
Ne discende, senza
necessità di ulteriori argomentazioni, che la pretesa dell’istante è senza
dubbio fondata per la parte di salario trattenuta a torto dalla datrice di
lavoro nel periodo 26 febbraio - 31 dicembre 1996, importo concordemente
quantificato dalle parti in fr. 10’583.75 al netto di contributi sociali sulla
base del conteggio doc. 8.
- Anche la decisione
in merito al salario del periodo di disdetta non è condivisibile.
Le parti non risultano
infatti avere pattuito alcuna riduzione del periodo di disdetta legale e
contrattuale di 3 mesi, non potendosi ravvisare siffatta pattuizione nel doc.
6, allegato 3, che a non averne dubbi è una disdetta intempestiva pronunciata
dal datore e non un accordo sullo scioglimento immediato del contratto.
Stante pertanto il termine
di disdetta di 3 mesi di cui all’art. 335c cpv. 1 CO -il cpv. 2 di questa norma
non torna applicabile, non esistendo, come detto, un consapevole accordo
scritto sulla riduzione del termine- la rinuncia a tale termine espressa dal
dipendente con l’accettazione della disdetta intempestiva, avente per
conseguenza la riduzione delle prestazioni della datrice, deve essere ritenuta
inefficace per effetto dell’art. 341 CO (DTF 102 Ia 417; 110 II 170; JAR
1991, pag. 244; Streiff/von Känel, opera citata, n. 4 ad art. 335c CO e
n. 5e ad art. 341 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 341
CO).
A parte ciò, il giudizio
impugnato è comunque errato nella misura in cui, nuovamente, per il mese di
gennaio 1997 accorda al dipendente solo la metà del salario al quale avrebbe
avuto diritto.
Ne consegue che anche
questa pretesa deve essere accolta.
- Il Pretore ha
dichiarato irricevibile la pretesa formulata in via riconvenzionale dalla
convenuta e concernente il costo dell’alloggio fornito al dipendente per il
motivo che le parti non avrebbero preventivamente proceduto all’esperimento di
conciliazione.
Anche questa decisione non
può essere condivisa essendo invece con ogni evidenza la messa a disposizione
del dipendente di una camera sul luogo di lavoro questione accessoria al
contratto di lavoro, e ad esso attinente, la cui decisione poteva di
conseguenza avvenire nell’ambito della presente causa, senza alcuna necessità
di un esperimento di conciliazione.
Quo al merito della
pretesa, la stessa risulta essere stata pacificamente riconosciuta dall’istante
nel proprio scritto del 30 settembre 1997, il che comporta l’accoglimento della
domanda riconvenzionale, con il rilievo che a fronte di una chiara ammissione
risulta a maggior ragione ingiustificata l’adduzione da parte del Pretore di
formalismi, rivelatisi comunque non fondati.
Ne consegue, ai sensi dei
considerandi, l’accoglimento del gravame dell’istante e il parziale
accoglimento di quello della convenuta, con la precisazione che gli interessi
al 5% sul credito dell’istante possono decorrere dalla richiesta data del 13
giugno 1997, e quelli sul credito della convenuta dal 23 settembre 1997, date
corrispondenti al momento dell’introduzione in giudizio delle richieste.
Non si prelevano tasse o
spese.
Le ripetibili, da
compensare nella procedura di prima sede seguono la soccombenza delle parti.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 agosto
1998 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi e l’appello 28 agosto di
__________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza
17 agosto 1998 della Pretura del distretto di Vallemaggia è riformata nel modo
seguente:
- L’istanza
è accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 14’049.60 oltre interessi al 5% dal 13
giugno 1997.
- La
domanda riconvenzionale è accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 3’570.85 oltre interessi al 5% dal 23
settembre 1997.
- Non
si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili.
II. Non si prelevano
tasse o spese per la procedura di appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 600.-- per indennità relative al di lui
appello, mentre l’istante rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili
conseguenti al di lei gravame.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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