AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.197
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00197
Lugano
12 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.225 della Pretura di
Mendrisio-Nord, promossa con petizione 27 marzo 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dallo studio legale __________
rappr.dall’avv.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti all’eliminazione dei danni subiti
dal suo fondo n. __________ di __________, e in subordine al pagamento a tal
titolo di un importo da determinarsi;
E ora
sulle eccezioni difensive di prescrizione e di carenza di legittimazione
passiva, che il Pretore con sentenza 27 luglio 1998 ha respinto, ad eccezione
di quella di carenza di legittimazione passiva di __________, che è stata
accolta;
Appellanti
i convenuti, ad eccezione di __________, che con le rispettive impugnazioni
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione
di prescrizione;
Mentre
l’attore nei propri memoriali di osservazioni postula la conferma del
pronunciato pretorile;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello del Comune di Mendrisio
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore,
proprietario del fondo n. __________ di __________, sostiene che la
realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro di via __________, opera
iniziata nel marzo 1995 e alla quale i convenuti avrebbero partecipato a
diverso titolo, avrebbe arrecato gravi danni al suo immobile, e segnatamente la
formazione di importanti crepe nonché infiltrazioni di umidità, e chiede
pertanto, invocando le norme sulla responsabilità aquiliana, la condanna in
solido dei resistenti all’esecuzione delle necessarie riparazioni.
B. I
convenuti nei rispettivi memoriali difensivi hanno, tra l’altro, eccepito
l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea, mentre __________ hanno
altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto sia l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva del __________, rilevando che sarebbe data la sua
responsabilità ex art. 679 CC quale proprietario del fondo oggetto dei lavori,
che quella di prescrizione, osservando che anche se tra la fine dei lavori e l’inoltro
della petizione sarebbero trascorsi 1 anno e 1 giorno, non si potrebbe
ammettere che l’evento dannoso avrebbe cessato di realizzarsi proprio con la
fine dei lavori o che la prescrizione si sarebbe compiuta in corso di causa.
Fondata
sarebbe di contro l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di
__________, nei cui confronti non sarebbe data azione alcuna.
D. Delle
argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma del giudizio
pretorile nel senso dell’accoglimento delle rispettive eccezioni di
prescrizione- come pure di quelle del resistente -che chiede la reiezione dei
gravami protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
termine di prescrizione applicabile alle pretese risarcitorie dell’attore è
incontestabilmente quello di cui all’art. 60 CO, sia nel caso in cui si reputi
l’azione fondata sull’art. 679 CC, come pure -per diretta applicazione
dell’art. 60 CO- nell’ipotesi in cui la si fondi sugli art. 41 e segg. CO (II
CCA 22 febbraio 1999 in re G./C. AG e llcc.; Meier-Hayoz, Berner
Kommentar, n. 145 ad art. 679 CC).
1.1 Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno.
Il
termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), ragione per cui il termine di prescrizione comincia a
decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui,
in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 7
settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad
art. 60 CO).
In
tale contesto, può risultare problematico risolvere il quesito a sapere se il
danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure no, e in caso
affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un sufficiente grado di
sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e riferimenti): in presenza di una
situazione in evoluzione, e in cui tale evoluzione non è ragionevolmente
prevedibile, la prescrizione inizia a decorrere solamente alla fine di tale
evoluzione; se per contro la situazione si è ad un certo momento stabilizzata,
oppure la sua residua evoluzione è divenuta prevedibile con un sufficiente
grado di certezza, vanno situati a quel momento la conoscenza del danno e
perciò la decorrenza della prescrizione (II CCA 24 febbraio 1999 in re
R./G. e llcc.).
1.2 La
parte che solleva l’eccezione di prescrizione sopporta per principio l’onere
della prova per il verificarsi delle condizioni di fatto poste a fondamento
dell’eccezione medesima (II CCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.,
17 dicembre 1993 in re B. e llcc/B. e llcc; Kummer, Berner Kommentar, n.
165 ad art. 8 CC).
1.3 L’art.
135 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del
debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di acconti o
di interessi, o la costituzione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure per
mezzo di atti di esecuzione, azione o eccezione avanti ad un giudice o un
arbitro, come pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti
all’ufficio di conciliazione (cifra 2).
Secondo
l’art. 136 CO, nel caso di una pluralità di debitori, si ritiene che
l’interruzione rispetto ad un debitore solidale o ad un condebitore di una
prestazione indivisibile valga anche in confronto degli altri condebitori, e in
conseguenza dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di
prescrizione (art. 138 CO).
1.4 L’attore,
al riguardo della fattispecie, non è legato contrattualmente ad alcuna delle
parti convenute, né queste lo pretendono.
Di
conseguenza, la concorrenza delle di lui azioni riguarda i soli art. 679 CC,
per l’ente pubblico proprietario del sedime danneggiante, e 41 e segg. CO,
applicabili per tutti gli altri convenuti, il che non osta all’applicabilità
dell’art. 136 CO, dovendosi ammettere -ai fini della questione della
solidarietà- che l’art. 679 CC non è altro che la norma speciale derogante per
il proprietario del fondo all’art. 41 CO, del quale mantiene comunque il carattere
di illecito (II CCA 3 marzo 1999 in re G./F. e llcc; Meier-Hayoz,
opera citata, n. 12 e 13 ad art. 679 CC).
In
altri termini, è comunque data l’identità della causa giuridica a sostegno
dell’azione dell’attore, che è situabile nel campo dell’illecito, dal che si
deducono il legame di solidarietà e l’opponibilità a tutti i litisconsorti
degli atti interruttivi della prescrizione (II CCA citata).
- La
presentazione della petizione, oltre a ovviamente costituire atto interruttivo
della prescrizione ai sensi del predetto considerando 1.3, costituisce il
migliore indizio del fatto che il leso al momento della sua introduzione
conosce nelle grandi linee gli elementi essenziali della pretesa, e dispone
delle informazioni necessarie per promuovere una causa.
Ne
discende -fatta salva l’esistenza di un’azione danneggiante che persiste nel
tempo, e quindi di una prescrizione che durante questo periodo non inizia a
decorrere (Brehm, opera citata, n. 30 ad art. 60 CO e riferimenti)- che
a quella data il danno può di principio reputarsi conosciuto, o in fase di
evoluzione prevedibile.
Siffatta
tesi, come si è detto ampiamente presumibile per il solo fatto
dell’introduzione della petizione, trova conferma negli atti.
2.1 La
perizia del 23 novembre 1995 dell’ing. __________ volta all’accertamento dei
danni (doc. D), indica quale causa degli stessi unicamente le vibrazioni
causate dai lavori eseguiti a confine, che avrebbero causato l’ampliamento
delle crepe esistenti, la formazione di nuove crepe e “un piccolo assestamento
.... dell’angolo dell’immobile fra via __________ e via __________, con
relativa rotazione della parete portante inferiore” (punto 7, pag. 3), senza
tuttavia pregiudizio per la stabilità generale e locale dell’immobile (pag. 3 e
4).
Ora,
se la causa dei danni risiede nelle vibrazioni, è da un lato pacifico che
queste sono cessate con la fine dei lavori, mentre d’altro canto va rilevato
che la perizia in questione, allestita a circa 6 mesi dalla fine dei lavori, è
del tutto silente circa una possibile situazione evolutiva del danno, che in
simili circostanze non è tuttavia da presumere.
2.2 Nei
propri scritti preprocessuali (doc. F e G) l’attore avrebbe situato un
possibile termine ultimo dell’evoluzione del danno al luglio 1996, data in cui
sarebbe stata opportuna una nuova verifica da effettuarsi da parte dell’arch.
__________, ma tale verifica risulta essere stata fatta solo il 6 settembre
1997, data del referto doc. V1.
Tale
referto ripercorre la storia dell’immobile dell’attore partendo dal 1986, e
sulla decisiva questione dell’evoluzione del danno in discussione contiene due
significative affermazioni (pag. 8):
-
in
primo luogo vi è il rilievo che “le due fessurazioni più importanti sono quelle
di cui alle foto “e” e “f” relative alle nuove crepe oblique riscontrate nella
perizia d’accertamento danni del 23 novembre 1995 (vedasi 7.) per cui il
fenomeno di assestamento o di disequilibrio prima della fine del ‘96 non era
ancora terminato”;
-
in
secondo luogo l’arch. __________ ha constatato che durante il 1996 “varie
fessurazioni si sono comunque allargate e quindi anche allungate”,
attribuendone la causa alle vibrazioni causate dal transito di veicoli pesanti
e alle escursioni termiche, fonte di danno nei punti deboli quali appunto le
crepe esistenti;
Le
due affermazioni sono a prima vista contraddittorie.
La
prima di esse appare di per se stessa incoerente: il rilievo del fatto che le
due crepe principali siano quelle constatate nella perizia del novembre 1995
dell’ing. __________ non consente senz’altro di affermare che i fenomeni di
assestamento sarebbero perdurati fino alla fine del 1996, essendo tale frase
maggiormente comprensibile se il perito avesse inteso riferirsi al 1995.
Ma
anche qualora non vi fosse stato errore nella prima affermazione, la sua
portata viene ridimensionata dalla seconda, in cui i fenomeni evolutivi
riscontrati nel 1996 vengono attribuiti all’esistenza delle crepe medesime, che
tendono ad aggravarsi, e al transito di veicoli pesanti, e non invece al
perdurare di fenomeni innescati dalle vibrazioni causate dai lavori della
primavera del 1995.
2.3 Il
23 settembre 1997 l’arch. __________ si è sentito in dovere di rilasciare la
“dichiarazione” in atti sub doc. Z a titolo di “complemento e conclusione” del
precedente rapporto.
In
essa egli afferma che sarebbe “di tutta evidenza” che la situazione al 23
novembre 1995 non poteva considerarsi stabilizzata, in quanto occorrerebbe un
certo tempo prima che si ristabilisca l’equilibrio turbato dai lavori eseguiti
a confine (punto 4). Il danno si sarebbe perciò sviluppato nel tempo fino al
giugno del 1997 e lo stabile si sarebbe assestato nell’estate del 1997 (punto
6), così che un accertamento sicuro dell’entità dei danni non sarebbe stato
possibile prima della primavera o dell’estate del 1997 (punto 7).
Si
tratta di affermazioni da esaminare con particolare cautela, nella misura in
cui esse contraddicono le precedenti dichiarazioni del medesimo esperto e
appaiono rese nell’intento di fronteggiare l’eccezione di prescrizione.
Non
è in effetti difendibile la nuova tesi secondo cui il danno si sarebbe
sviluppato fino al giugno 1997, se confrontata con la precedente affermazione
secondo cui i danni del 1996 dipendevano da cause estranee ai lavori del 1995,
o ne costituivano al massimo la normale evoluzione, nel senso che le crepe
dell’intonaco esistenti tendevano ad ampliarsi per effetto degli agenti
atmosferici.
Parimenti
non possono essere sottoscritte le affermazioni secondo cui sarebbe “di tutta
evidenza” il fatto che il danno non poteva ritenersi compiuto alla data della
perizia __________ che l’accertamento sicuro dei danni sarebbe divenuto
possibile solo nel 1997, essendo le stesse sorrette dall’unico argomento
tecnico costituito dal modico aggravarsi dei precedenti danni, per il quale era
stata addotta una diversa spiegazione.
In
ogni caso -e ciò è decisivo- scopo dell’esercizio non era comunque quello di
stabilire il momento de “l’assestamento definitivo” dello stabile (punto 6) o
quello della possibilità di “un accertamento sicuro dell’entità dei danni”, ma
invece -ai fini della decisione sulla prescrizione- quello di stabilire quando
il danno fosse determinabile nei suoi elementi essenziali, così da potersi
fondare un’azione giudiziaria, cosa che l’attore ha fatto con la petizione,
chiedendo appunto la riparazione di un danno indicato per sommi capi
(petizione, punto 11, pag. 7 e 8; Brehm, opera citata, n. 32 e segg. ad
art. 60 CO).
Nella
valutazione globale di questi elementi risulta quindi preponderante il momento
dell’inoltro della domanda giudiziale di risarcimento, frutto
dell’indispensabile sufficiente conoscenza del danno da parte dell’attore che,
a mente di questa Camera, va situata al 23 novembre 1995, data della perizia
doc. D.
2.4 Stanti
questi accertamenti, non può essere condiviso il giudizio pretorile laddove
-senza avere proceduto all’analisi di cui ai precedenti considerandi 2.2 e 2.3-
afferma che il possibile compimento della prescrizione in corso di causa
sarebbe inibito dal protrarsi dell’evento dannoso (pag. 6), non verificandosi
tale circostanza, ed essendo la stessa in ogni caso superata dall’avvenuto
inoltro della petizione.
- Alla
luce delle precedenti considerazioni discende la tempestività della petizione,
mentre occorre verificare se l’eccepita prescrizione possa essersi compiuta in
corso di causa -il che è senza dubbio teoricamente ammissibile (DTF 123
III 213 e segg.; II CCA 15 aprile 1997 in re B./S.)- per effetto del
mancato compimento di atti processuali aventi effetto interruttivo durante più
di un anno.
Il
quesito va risolto affermativamente.
Successivamente
alla notifica della petizione risultano esservi state delle richieste dei
patrocinatori dei vari convenuti tendenti alla proroga del termine di risposta,
laddove l’ultima, quella dell’avv. __________ è stata decisa con ordinanza 3
giugno 1996, mentre il 7 giugno 1996 la Pretura ha trasmesso a detto legale i
documenti di parte attrice.
Dopo
quel momento non figurano altri atti di causa fino al 25 giugno 1997, data in
cui l’attore ha chiesto che ai convenuti venisse intimato il termine di grazia
per la presentazione della risposta di cui all’art. 169 CPC.
Ne
deriva l’esistenza di un intervallo di tempo, compreso tra il 7 giugno 1996 e
il 25 giugno 1997, in cui potrebbe essersi compiuto il termine di prescrizione.
Dall’accertamento
di cui sopra discende all’atto pratico l’accoglimento delle eccezioni di
prescrizione dei convenuti, ivi compresa quella di __________, per cui vale una
situazione particolare: questa convenuta riconosce in effetti di avere
dichiarato in data 22 marzo 1996 “di rinunciare formalmente a far valere
l’eccezione di prescrizione nei confronti del Signor __________ fino al giorno
30 settembre 1996 compreso” (doc. H, pag. 2).
Lo
scopo di tale dichiarazione è in genere quello di porre il creditore nella
stessa posizione in cui si troverebbe se egli avesse compiuto un atto
interruttivo della prescrizione al momento in cui tale dichiarazione gli viene
rilasciata, e di conseguenza alla dichiarazione deve essere conferito il
medesimo effetto interruttivo (DTF 112 II 233).
Questo
è però privo di portata autonoma, dal momento che pochi giorni dopo
l’ottenimento della dichiarazione l’attore -erroneamente convinto della
prossima scadenza del termine di prescrizione (cfr. doc. G)- ha comunque
inoltrato la petizione, salvo poi -paradossalmente- lasciare prescrivere
l’azione in corso di causa per il mancato compimento di un atto interruttivo
durante più di un anno.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento dei gravami e la riforma
dei dispositivi n. 1 e 2 del giudizio pretorile, posto che gli altri non sono
stati oggetto di impugnazione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), posto
che la commisurazione delle ripetibili di prima sede tiene conto del fatto che
la decisione preliminare sulle eccezioni, così come riformata, mette fine alla
lite del valore di circa fr. 60’000.-- (II CCA 22 febbraio 1999 in re
V./S.), e del fatto __________ hanno esplicitamente postulato gli importi che
vengono loro assegnati (art. 86 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 21 settembre 1998 di __________ e del __________ sono accolti.
Di
conseguenza la sentenza 27 luglio 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
-
Le
eccezioni di prescrizione dei convenuti sono accolte, e di conseguenza la
petizione 27 marzo 1996 di __________ è respinta per intervenuta prescrizione
della pretesa.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.-- sono a carico
dell’attore, che per ripetibili rifonderà fr. 1’500.-- a __________, fr.
1’500.-- al __________, fr. 600.-- alla __________ e fr. 500.-- a __________
3,
4, 5, 6 Invariati.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
per
ognuno dei quattro appelli, già anticipati dagli appellanti, sono a carico
dell’attore, che rifonderà ad ognuno degli appellanti fr. 750.-- per ripetibili
per la procedura di appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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