AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.200
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00200
Lugano
20 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1063 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 ottobre 1994 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
64’684.20 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 2 settembre 1998 ha accolto per fr. 2’225.30 oltre
interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 23 settembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 43’548.60 oltre
interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 30 ottobre 1998 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dai convenuti nel
1990 della progettazione e della direzione dei lavori di riattazione dello
stabile di cui al fondo n. __________ di __________ sulla base di un preventivo
che prevedeva per tali prestazioni un onorario di fr. 82’000.--, poi aggiornato
a fr. 87’000.-- in considerazione di modifiche e lavori supplementari.
Il
4 agosto 1993 l’attrice ha inviato ai convenuti la propria nota onorari con un
saldo in suo favore (dopo il pagamento di acconti per fr. 50’000.--) di fr.
55’000.-- (doc. F), aumentati in sede di causa a fr. 64’684.20 oltre interessi
dopo la revoca dello sconto contrattuale e l’emissione di due ulteriori note
per la messa a disposizione di un operaio e l’esecuzione dei rilievi.
B. Nella
risposta del 9 gennaio 1994 i convenuti hanno contestato l’operato dell’attrice
per l’ingiustificato aumento rispetto al preventivo del costo dell’opera.
L’attrice inoltre sarebbe stata inadempiente nella fase di liquidazione, prova
ne sarebbe il fatto che alcuni artigiani vennero pagati direttamente dai
committenti, senza controllo delle loro pretese da parte della direzione
lavori. L’onorario dell’attrice -comunque da ridimensionare già per la mancata
esecuzione di alcune prestazioni- sarebbe inoltre stato computato su un importo
di liquidazione eccessivo e da ridurre a fr. 630’612.65, mentre non sarebbe
applicabile, perché non pattuita, la tariffa SIA. Ma anche volendo applicare
detta tariffa, l’onorario spettante all’attrice sarebbe di soli fr. 97’832.50,
importo dal quale si dovrebbero defalcare i fr. 22’400.-- pagati alla
precedente progettista, i fr. 7’300.-- pagati alla ditta __________ e gli
acconti di fr. 50’000.--, e il risarcimento del danno causato dalle
inadempienze dell’attrice, con la conclusione che nulla sarebbe dovuto alla
procedente.
C. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza tra le parti di un
contratto di architetto ai sensi degli art. 394 e segg. CO sul mandato.
Quo
alla retribuzione dell’attrice, non risulterebbe la pattuizione
dell’applicabilità della norma SIA 102, ma bensì l’accordo su di una mercede
forfetaria di fr. 82’000.--, da ridurre a fr. 72’980.-- in considerazione del
fatto che l’attrice avrebbe svolto solo l’89% delle prestazioni
contrattualmente stabilite a suo carico.
Aggiungendo
a tale importo fr. 1’645.30 per incontestate spese, e deducendo gli acconti
pagati di fr. 50’000.-- e i fr. 22’400.-- per la precedente progettista,
rimarrebbe un saldo di fr. 2’225.30 oltre interessi, somma per cui il Pretore
ha accolto la petizione dopo avere disatteso le altre pretese compensatorie dei
convenuti legatie al superamento del preventivo di spesa.
E. Con
l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 43’548.60 oltre interessi, sostenendo che il Pretore
avrebbe a torto negato l’applicabilità della norma SIA 102 per la
determinazione della retribuzione dell’attrice, norma che le parti avrebbero
invece tacitamente pattuito, e che risulterebbe ripetutamente menzionata nella
corrispondenza intercorsa.
Non
potrebbe comunque essere sostenuta l’esistenza della pattuizione di un onorario
forfetario di fr. 82’000.--, oltretutto al lordo del costo del primo progetto,
poiché, a fronte del lavoro svolto, risulterebbe in tal caso una remunerazione
inadeguata.
F. Delle
osservazioni 30 ottobre 1998 dei convenuti, che chiedono la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Non
è contestato che al contratto di architetto intercorso tra le parti siano nel
complesso applicabili le norme che regolano il mandato, ed in particolare, per
la litigiosa questione dell’ammontare dell’onorario dell’attrice, l’art. 394
cpv. 3 CO che stabilisce che una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta
dall’uso.
Premesso
che è del tutto pacifico il principio dell’onerosità del mandato in questione,
il Pretore ha ritenuto l’esistenza della pattuizione tra le parti di un
onorario forfetario di fr. 82’000.--, deducendola dall’accettazione da parte
dei convenuti del preventivo generale 24 aprile 1990 (doc. 2) e della relazione
tecnica 29 maggio 1990 (doc. B), tesi che l’appellante, gravata dell’onere
della prova secondo l’art. 8 CC, contesta, affermando la pattuizione dell’applicabilità
della norma SIA 102.
- L’accertamento
pretorile dell’inapplicabilità della norma SIA 102 nel computo della pretesa
dell’attrice merita piena conferma.
Già
solo l’esame delle affermazioni rese in proposito negli allegati introduttivi
dell’attrice, gravata dell’onere di allegazione prima ancora che di quello
della prova, attesta la debolezza della tesi proposta: la petizione è del tutto
silente sulla questione dell’applicabilità della norma SIA in materia di
onorari dell’architetto, mentre nell’allegato -in senso contrario a questa
tesi- si afferma invece che data l’inesistenza di un contratto il consenso
contrattuale andrebbe ravvisato nell’accettazione da parte dei convenuti del
preventivo 24 aprile 1990 indicante un onorario di fr. 82’000.-- (punto 2, pag.
2); in replica (punto 4, cifra 3, pag. 6) si afferma apoditticamente che “le
norme SIA regolano il campo specifico ed è evidente che vanno applicate”, il
che, a ben vedere, non equivale all’affermazione del fatto che le parti
avrebbero pattuito l’applicabilità di dette norme, ma costituisce la diversa
affermazione secondo cui le norme in questione goderebbero di applicabilità
generale, a prescindere dalla loro pattuizione ad opera delle parti.
Quest’ultima
affermazione è però destituita di fondamento, valendo per costante
giurisprudenza l’esatto contrario, ossia che le norme SIA divengono
obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non
sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze,
e nemmeno costituiscono l’espressione di un uso comune del settore a cui il
giudice debba necessariamente fare riferimento (DTF 117 II 282, 107 II
178; II CCA 11 marzo 1998 in re R./F., 23 agosto 1994 in re Q. e
llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 21 dicembre 1993 in re
R./B.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 268, 282).
Tanto
basta a confermare il giudizio sull’inapplicabilità della norma SIA 102,
dovendosi ammettere che l’attrice nemmeno ha tempestivamente allegato la loro
avvenuta pattuizione.
- A
titolo meramente abbondanziale si osserva che comunque nemmeno gli altri
elementi a suffragio della tesi dell’applicabilità della norma SIA 102,
ancorché irritualmente addotti in una fase successiva del procedimento, concorrono
a modificare questo accertamento.
Il
fatto che al preventivo generale e alla relazione tecnica sia stata allegata la
tabella delle prestazioni e dei valori percentuali delle norme SIA (appello,
punto 1, pag. 3) nulla dimostra, non essendo tale tabella riconoscibile come
parte delle norme SIA, ivi nemmeno menzionate.
Del
tutto irrilevante è poi il fatto che detta relazione tecnica, come pure i
contratti stipulati con i vari artigiani facciano esplicito e ripetuto
riferimento alle norme SIA (appello, punto 2, pag. 4, 5 e 6), trattandosi con
ogni evidenza in quel caso della norma SIA 118 che regola il contenuto dei
contratti di appalto, che l’attrice a torto confonde con la norma SIA 102 che
disciplina invece la retribuzione dell’architetto.
Posto
che, contrariamente all’opinione dell’attrice, in applicazione del principio
della libertà contrattuale è evidentemente possibile pattuire nei contratti con
gli artigiani l’applicazione della norma SIA 118 e non pattuire quella della
norma SIA 102 nel rapporto con l’architetto, il solo fatto che la nota onorari
sia stata allestita in ossequio a tali norme non rimedia alla mancanza del
necessario consenso del mandante (appello, punto 2b, pag. 5), così come non vi
rimedia la pretesa buona fede del progettista quo alla sua applicabilità (II
CCA 20 novembre 1997 in re arch. T./P., in cui la norma SIA 102 è stata
ritenuta inapplicabile nel caso di un committente che ha omesso di firmare il
contratto scritto propostogli contenente il rinvio a quelle norme), né infine
vi è contraddizione nel fatto di adottare la chiave di suddivisione percentuale
delle prestazioni di progettista di cui alle norme SIA -peraltro espressamente
allegata alla relazione tecnica e che comunque nulla indica circa la
retribuzione del lavoro- e di negare nel contempo la loro applicazione nella
determinazione degli onorari.
- Stabilita
definitivamente l’inapplicabilità della norma SIA 102, possono essere reiette
anche le censure che l’attrice deriva dall’affermazione secondo cui non esisterebbe
l’accordo per una mercede forfetaria di fr. 82’000.--.
Atteso
che la stessa attrice aveva originariamente invocato la pattuizione di un
onorario di fr. 82’000.-- in base ai doc. A e B (cfr. il prefato punto 2, pag.
2 della petizione), si può unicamente concordare con l’attrice sul fatto che
tale importo, pacificamente accettato dai convenuti, non doveva necessariamente
costituire un’indicazione imperativa, ma poteva al contrario ancora essere
soggetto a limitati aumenti nella misura in cui ciò è usuale per un preventivo,
oppure nel caso vi fosse stato a seguito di nuove richieste dei committenti un
reale aumento delle prestazioni richieste al progettista.
Ed
in tal senso l’attrice nell’aggiornamento del preventivo del 21 luglio 1992
(doc. C) aveva aumentato il proprio onorario a fr. 87’000.-- in considerazione
“delle modifiche e dei lavori supplementari” (petizione, punto 3, pag. 3). Tale
aumento avrebbe potuto essere riconosciuto all’attrice qualora avesse
dimostrato l’esistenza e l’entità delle asserite modifiche e dei pretesi lavori
supplementari, e soprattutto del maggiore onere che ne è derivato a lei, non
potendosi ammettere un aumento del di lei onorario per il solo motivo
dell’aumento dei consuntivi degli artigiani, mentre del tutto inaccettabile è
il fatto che sulla base di un costo finale dell’opera invariato dalla citata
proiezione del 21 luglio 1992 alla liquidazione finale (fr. 913’093.55 nel doc.
C se non si considerano gli interessi passivi e il valore della proprietà prima
dell’intervento, contro fr. 950’725.10 nella liquidazione finale doc. D in cui
queste due voci non figurano) la pretesa per onorari dell’attrice sia aumentata
dai cennati fr. 87’000.-- ai fr. 140’076.70 del doc. D (foglio 1, posizione 2),
aumento che da solo spiega l’intera differenza tra le cifre del doc. C e del
doc. D.
Non
avendo l’attrice fornito alcuna giustificazione in proposito, se ne deve
concludere che non vi è motivo di derogare all’accertata pattuizione di un
onorario di fr. 82’000.--, invocata dalla stessa attrice in petizione, non
potendosi nemmeno ravvisare il consenso dei convenuti al nuovo importo di fr.
87’000.-- (in senso contrario: risposta, pag. 5) ed essendo irrilevante, a
fronte del consenso manifestato, l’osservazione a posteriori della non convenienza
economica della pattuizione di fr. 82’000.-- (appello, punto 3, pag. 7) .
Deve
inoltre essere respinta anche la richiesta di fr. 2’000.-- per non suffragate
spese di trasferta, formulata per il motivo che all’appellante appare equa tale
soluzione (appello, pag. 8), non potendo questa considerazione supplire ad
un’evidente inosservanza da parte dell’attrice dell’onere di allegazione delle
circostanze di fatto a sostegno della pretesa, e dell’onere della prova di tali
circostanze, oneri che le incombevano anche in ordine a questa richiesta.
- L’appellante
può essere seguita solo laddove chiede che venga aumentata al 94% la
percentuale computabile del lavoro compiuto sul totale del mandato.
Risulta
infatti che una deduzione del 5% è stata computata dal perito non per il motivo
che il lavoro non è stato eseguito, ma per il motivo che esso non è stato
eseguito dall’attrice (perizia, tabella a pag. 24, prime due righe).
Posto
che essa si è contrattualmente assunta l’onere di retribuire la prima progettista
con fr. 22’400.--, non vi è motivo per cui l’attrice debba sopportare deduzioni
dalle proprie spettanze in conseguenza del lavoro che questa ha svolto.
L’onorario
dell’attrice deve perciò essere aumentato da fr. 72’980.-- a fr. 77’080.--, e
di conseguenza anche il suo credito aumenta in misura analoga da fr. 2’225.30 a
fr. 6’325.30 oltre interessi.
Ne
segue, in tale limitata misura, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 settembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
sono
condannati
a pagare in solido a __________, fr. 6’325.30 oltre interessi al 5% dal 10
gennaio 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei convenuti in solido,
ai quali l’attrice rifonderà complessivi fr. 3’700.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico
dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà complessivi fr. 1’600.--
per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -__________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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