AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1998.221
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00221
Lugano
29 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le
domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41
CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al
concordato stesso
chiamata
a statuire sul ricorso per nullità presentato il 15 ottobre 1998 da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
i dispositivi N. I.2 e II.2 (spese ed onorari
dell’arbitro) del lodo 18 settembre 1998 dell’arbitro unico avv. __________,
prolato nella vertenza che opponeva i ricorrenti a
ora
rappr.
dall’__________
volto ad
ottenere la riduzione ad un importo da stabilirsi dalla Camera d’appello
dell’onorario a favore dell’arbitro, con protesta di spese e ripetibili;
viste le
osservazioni 20 novembre 1998 dell’arbitro, che postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 20 ottobre 1998 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
al ricorso per nullità l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il
9 agosto 1991 __________ quale venditrice e __________ quali acquirenti hanno
sottoscritto un atto di compravendita immobiliare e di costituzione di diritto
di compera avente per oggetto la part. N. __________ di __________.
Essendo
sorta una contestazione in merito all’esecuzione del rogito, le parti in
applicazione della clausola compromissoria prevista al punto 11 del rogito,
hanno devoluto la questione al giudizio de bono et aequo di un arbitro unico,
designato dal presidente del Tribunale d’appello nella persona dell’avv.
__________.
B. Con
petizione 15 dicembre 1992 __________ ha rimproverato agli acquirenti il
parziale inadempimento degli accordi contrattuali ed ha chiesto la loro
condanna al pagamento di fr. 6’119’050.40 oltre interessi nonché la condanna di
__________ a riconsegnarle il 39% delle azioni in loro possesso.
Con
allegato 16 marzo 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione e in via
riconvenzionale, osservando che la venditrice aveva locato a terzi parte
dell’oggetto compravenduto oltre i termini temporali previsti dall’accordo
rispettivamente aveva danneggiato alcuni macchinari, hanno chiesto la sua
condanna al pagamento di fr. 1’285’000.- più interessi.
C. Con
lodo 18 settembre 1998 l’arbitro, preso atto del fallimento dell’attrice, ha
stralciato dai ruoli sia la petizione sia la riconvenzione; gli onorari
dell’arbitro, caricati alle parti in base alla loro presumibile soccombenza,
sono stati quantificati in complessivi fr. 215’696.-, fr. 183’571.- per la
petizione (3% del valore di causa) e fr. 32’125.- per la riconvenzionale
(2.5%).
D. Con
ricorso per nullità 15 ottobre 1998, cui è stato concesso l’effetto sospensivo,
i convenuti chiedono che l’onorario dell’arbitro, a loro dire nettamente
spropositato, sia ridotto ad una somma da determinarsi dall’autorità di seconda
istanza: ritenuto che la vertenza si era conclusa prematuramente, l’importo a
favore dell’arbitro andava calcolato mediando l’onorario ad valorem con
quello ad horam, come previsto dall’art. 11 TOA, per cui in concreto,
visto un dispendio orario di 30 ore, una retribuzione oraria di fr. 350.- e
un’aliquota ad valorem pari al 4.5% del valore litigioso, esso avrebbe
tutt’al più dovuto ammontare a complessivi fr. 17’526.56. In ogni caso
all’arbitro andava pure rimproverato di aver arbitrariamente prolungato la
durata della causa, omettendo di stralciare la petizione nonostante il
versamento tardivo di un anticipo da parte dell’attrice.
E. Delle
osservazioni 20 novembre 1998 dell’arbitro, con cui è postulata la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Il
ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di
carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (per tante: IICCA 3 dicembre 1996 in re R./I. Inc., 26
maggio 1997 in re I.S. SA e lc./I. SA e llcc; Guldener, Das
schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 614; Habscheid, Droit
judiciaire privé suisse, p. 524).
Giusta
l’art. 36 lett. i CIA il lodo può in particolare essere impugnato con tale
rimedio di diritto nel caso in cui le indennità da corrispondere agli arbitri
sono manifestamente eccessive.
-
A questo stadio
della lite le parti, ovvero i ricorrenti e l’arbitro, danno pacificamente atto
che per la retribuzione di un arbitro, che nel contempo è pure avvocato, si
possa far riferimento a titolo indicativo alle tariffe di categoria, e nel caso
concreto, quindi, alla TOA (cfr., in proposito, art. 43 cpv. 1 TOA).
-
Contrariamente a quanto
assunto dall’arbitro, il quale nel lodo ha ritenuto applicabile il criterio ad
valorem (seppur prevedendo delle aliquote ridotte), nel caso concreto
l’onorario a lui dovuto va in realtà calcolato -e ne da esplicitamente atto lo
stesso arbitro a p. 3 delle osservazioni, dove afferma che la sua valutazione
dovrebbe avvenire in considerazione del valore litigioso, del dispendio di
tempo e del grado di difficoltà- mediando l’onorario ad valorem (OV) con
quello ad horam (OT), il tutto secondo la formula
2
x OV x OT
OV + OT
che la giurisprudenza ha
sviluppato in margine all’art. 11 TOA (Boll. OAV, N. 1 p. 15).
È in effetti
incontestabile -lo ammette del resto lo stesso arbitro (cfr. osservazioni p. 3
e 4), salvo poi esprimere inconsistenti riserve a che tale modalità di calcolo
possa essere estesa anche all’attività svolta da un arbitro (p. 10)- che nel
caso di specie l’attività dell’arbitro è terminata prematuramente ai sensi
dell’art. 11 cpv. 2 TOA, senza in particolare che egli abbia portato a termine
la parte più importante del suo mandato, cioè statuire sul merito delle
contestazioni delle parti.
- Appurato
così il criterio per la fissazione nella fattispecie dell’onorario a favore
dell’arbitro, si tratta ora di stabilire concretamente quali siano i singoli
parametri applicabili.
4.1 Arbitro
e ricorrenti concordano innanzitutto che l’aliquota percentuale da applicarsi
alla fattispecie per determinare l’onorario secondo il criterio ad valorem
ammonti al 4.5% del valore litigioso.
Tale
percentuale, incontestata, è da ritenersi assodata.
4.2 Quanto
al criterio ad horam, mentre l’arbitro pretende una retribuzione oraria
di almeno fr. 450.-, i ricorrenti ritengono giustificato un importo di fr.
300.- all’ora.
In
considerazione del valore litigioso, della complessità della vertenza, della
competenza e dell’esperienza dell’arbitro designato nonché della responsabilità
che incombe all’arbitro, questa Camera ritiene che nel caso concreto una
retribuzione in ragione di fr. 350.- all’ora sia sicuramente consona ed
adeguata. Tale remunerazione oraria è per altro in linea con quella che il
Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano riconosce ad un arbitro
unico per contestazioni con valori analoghi.
4.3 Più
complicata è la determinazione del tempo impiegato dall’arbitro, che
quest’ultimo ha quantificato in 89 ore (di cui 39 per la partecipazione ad
udienze e per l’emanazione di ordinanze e decreti, e 50 per lo studio
dell’incarto), mentre i ricorrenti sono disposti a riconoscerne
complessivamente 30.
4.3.1 Con
riferimento a questa tematica, si osserva in primo luogo che agli atti vi sono
2 conteggi indicanti il tempo impiegato dall’arbitro per l’espletamento delle
sue mansioni: il primo conclude per un dispendio di 19 ore e 20 minuti per
partecipazione ad udienze e di 19 ore e 55 minuti per l’emanazione di ordinanze
e decreti, mentre il secondo per un dispendio di 15 ore per udienze e 11 ore e
un quarto per ordinanze e decreti. Questa Camera, atteso che nel primo
conteggio il tempo impiegato per l’allestimento di un atto, sia esso
un’ordinanza, un decreto od altro, viene in realtà computato 2 volte, una volta
a carico dell’attrice e una volta a carico dei convenuti, ritiene di dover far
astrazione dai dati ivi riportati e di dover per contro far capo al secondo
conteggio, che meglio tiene conto di quanto effettivamente svolto dall’arbitro.
Ne
discende -considerato anche il tempo per l’allestimento di ordinanze emanate in
epoca successiva (ad es. quella del 25 marzo 1994), non registrate nel
conteggio- che all’arbitro possono essere riconosciute per udienze e per
l’allestimento di decisioni complessivamente circa 27 ore di lavoro.
4.3.2 Per
la lettura degli atti, dei documenti ed in particolare per tutto quanto
riguarda lo studio dell’incarto -ciò che comprende tra l’altro le ricerche in
diritto per poter emanare con cognizione di causa le decisioni incidentali (in
particolare quelle sulla cauzione, sull’eccezione di carenza di legittimazione
passiva e sulla tempestività/tardività dell’anticipo), la preparazione
all’udienza preliminare e alle udienze per l’audizione di 5 testi- l’arbitro ha
indicato un ulteriore dispendio di complessive 50 ore.
La
scrivente Camera ritiene eccessiva tale valutazione e reputa per contro giustificato
ed equo un dispendio di complessive 25 ore, tanto più che l’attività
dell’arbitro si è di fatto concentrata in un arco di tempo relativamente breve
di circa un anno e mezzo.
Se
ne deve concludere, applicando la formula di cui al cons. 3, che l’onorario
complessivamente dovuto all’arbitro ammonta in concreto a fr. 34’514.--, di cui
fr. 28’524.-- per l’azione principale e fr. 5’990.-- per la riconvenzionale e
che gli importi esposti dall’arbitro nella decisione qui impugnata in
complessivi fr. 215’696.-, di cui fr. 183’571.- per la petizione e fr. 32’125.-
per la riconvenzione, sono manifestamente eccessivi ai sensi dell’art. 36 lett.
i CIA.
A
conferma della manifesta eccessività dell’onorario preteso dall’arbitro si
osserva a titolo indicativo -ma pur sempre in modo significativo- che se le
parti avessero pattuito l’applicazione del Regolamento d’arbitrato e di
conciliazione di Lugano, l’onorario a favore dell’arbitro sarebbe stato tutt’al
più di fr. 31’531.05 (fr. 18’200.- in base alla tariffa oraria e fr. 26’662.15
quale importo supplementare, somma quest’ultima da ridursi almeno della metà e
meglio a fr. 13’331.05 per il fatto che l’arbitrato è terminato senza
l’emanazione di un lodo motivato nel merito).
- Non
torna infine conto accertare se all’arbitro incomba o meno una responsabilità
-ciò che permetterebbe, a giudizio dei ricorrenti, di ridurre ulteriormente il
suo onorario- per il fatto di non aver a suo tempo stralciato la petizione per
tardivo pagamento di un anticipo da parte dell’attrice.
In
questa procedura si tratta infatti unicamente di stabilire se l’onorario
preteso dall’arbitro sia eccessivo per raffronto a quanto da lui svolto e non
invece di stabilire se egli non abbia agito coscienziosamente durante
l’esecuzione delle sue mansioni e si sia perciò reso responsabile nei confronti
di una delle parti di un cattivo adempimento del mandato (art. 97, 398 CO).
Quest’ultima censura, qui irricevibile, andrà pertanto riproposta, se del caso,
in altra sede.
- L’accoglimento
del ricorso per nullità, che così ne discende, implica di riformare i
dispositivi N. I.2 e II.2 relativi agli onorari dell’arbitro nella misura sopra
indicata (art. 40 cpv. 3 CIA; Rep. 1985 p. 342; Bull. ASA 4/1996
p. 687 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur
l’arbitrage, Berna 1984, p. 523).
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono
la soccombenza (art. 148 CPC) e vanno perciò poste a carico dell’arbitro, che
ha resistito a torto alle richieste ex art. 36 lett. i CIA dei ricorrenti (Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 349; BJM
1990 p. 150; IICCA 13 giugno 1997 in re I./P.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 15 ottobre 1998 di __________, __________, __________,
__________ e __________ è accolto e di conseguenza i dispositivi N. I.2
e II.2 del lodo 18 settembre 1998 dell’arbitro unico avv. __________, vengono
così riformati:
I.2 L’onorario
dell’arbitro di fr. 28’524.--
le
spese: postali, telefoniche,
fax,
cancelleria, esborsi fr. 1’179.20
l’indennità
di segretariato fr. 600. --
Totale fr.
30’303.20
sono
posti solidalmente a carico della fallita __________ per 4/5 e dei
litisconsorti __________, __________, __________, __________ e __________ per
1/5.
II.2 L’onorario
dell’arbitro di fr. 5’990.--
le
spese: postali, telefoniche,
fax,
cancelleria, esborsi fr. 589.60
l’indennità
di segretariato fr. 200. --
Totale fr.
6’779.60
sono
posti solidalmente a carico metà della fallita __________ e metà dei
liticonsorti __________, __________, __________, __________ e __________
II. Le
spese della procedura ricorsuale consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 500.-
da
anticiparsi dai ricorrenti, sono poste a carico dell’arbitro, che rifonderà
loro fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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