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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.224
Data decisione, Autorità:
22.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00224
Lugano
22 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.599 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 agosto 1997 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
in
materia di restituzione di una cartella ipotecaria consegnata nell’ambito di un
mandato mentre il convenuto, con azione riconvenzionale, chiede che l’attore lo
liberi dalle obbligazioni assunte, in particolare mettendogli a disposizione
altre cartelle ipotecarie o risarcendolo del relativo valore.
Ed
ora sull’appello 16 ottobre 1998 del convenuto nei confronti dello stralcio
della domanda riconvenzionale pronunciato dal Segretario assessore, con decreto
23 settembre 1998, a seguito del mancato versamento di un anticipo per tasse e
spese di giustizia.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con ordinanza
2 settembre 1998, è stato assegnato al convenuto e attore riconvenzionale avv.
__________ un termine scadente al 22 settembre 1998 per versare l’importo di
Fr. 1’000.- a valere quale anticipo per tasse e spese di giudizio, con
l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo
stralcio dell’azione riconvenzionale;
che il 22 settembre 1998,
con lettera raccomandata ricevuta il giorno successivo, l’avv. __________ ha
indirizzato alla Pretura una domanda di proroga del termine per procedere al
versamento del chiesto anticipo;
che, con il decreto qui
impugnato, il primo giudice, dopo aver indicato nei considerandi della sua
pronuncia che la domanda di proroga del termine non poteva venire accolta
perché tardiva e dopo aver accertato che l’anticipo non era stato prestato, ha
stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale;
che l’appellante chiede
che l’azione riconvenzionale sia mantenuta nei ruoli e che l’istanza di proroga
del termine per versare l’anticipo richiestogli venga accolta;
che, a giustificazione
delle sue domande, argomenta che il Pretore non poteva ritenere tardiva la
domanda di proroga poiché la stessa era stata spedita prima della scadenza del
termine;
che la decisione del
Pretore, qui impugnata, ha una duplice valenza: quella di respingere la domanda
di proroga che, anche se non sanzionata con precipuo dispositivo, appare dalla
motivazione e quella di stralciare l’azione riconvenzionale per l’accertato
mancato tempestivo versamento dell’anticipo;
che l’appellante, come già
indicato, non censura in sé lo stralcio per mancato versamento che ritiene
ineccepibile se non fosse errata la conclusione del Pretore sulla domanda di
proroga che critica poiché, siccome inviata l’ultimo giorno del termine, non
potrebbe essere ritenuta tardiva;
che la decisione sulla
domanda di proroga di un termine riguarda un provvedimento disciplinante il
processo poiché serve ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali
e viene emanato nelle forme dell’ordinanza (art. 94 CPC) che non è appellabile
(art. 95 CPC);
che, di conseguenza,
l’appello dell’avv. __________ che si rivolge unicamente nei confronti della
decisione che respinge la sua domanda di proroga del termine è irricevibile e
come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che le spese seguono la
soccombenza dell’appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 16 ottobre
1998 dell’avv. __________ è irricevibile.
-
La tassa e le spese
di giudizio in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell’appellante.
-
Intimazione a: __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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