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Numero d'incarto:
12.1998.229
Data decisione, Autorità:
13.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00229
Lugano
13 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL 97.00098 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza
4 luglio 1997 da
rappr.
dall’__________
Contro
rappr.
dall’ avv.__________
in
materia di indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro che il
Pretore, con sentenza 12 ottobre 1998, ha accolto condannando la ditta
convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 15’364.88.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 22 ottobre 1998, ha chiesto la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda dell’istante,
subordinatamente di riconoscergli un’indennità pari ad un solo mese di salario,
ancor più subordinatamente di rinviare la causa al primo giudice per completare
gli accertamenti di fatto.
Mentre
la controparte, con osservazioni del 2 novembre 1998, postula la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, operaio
meccanico alle dipendenze della __________ dal settembre 1992, è stato
licenziato, il 29 aprile 1997. La lettera di disdetta (doc. C) è del seguente
tenore:
“Ci
riferiamo al colloquio avuto in data odierna in merito al suo rifiuto di
eseguire, come da indicazioni rese note da tempo, la pulizia dei servizi
igienici del reparto magazzino.
Come
comunicato ci vediamo costretti quindi, nostro malgrado, a confermarle disdetta
del rapporto di lavoro con decorrenza immediata.
La
esentiamo inoltre di venire in azienda durante il periodo di preavviso e le
verrà quindi corrisposto quanto dovuto entro i termini di legge.”
L’imposizione di procedere
a turno tra gli operai del reparto magazzino alla pulizia dei servizi igienici
era stata adottata dalla datrice di lavoro in seguito al ripetersi di episodi
di vergognosa insozzatura di tali servizi per i quali non era stato possibile
individuarne l’autore.
Per la datrice di lavoro
il rifiuto di eseguire la pulizia dei servizi del reparto magazzino veniva
equiparato al rifiuto di eseguire una mansione del proprio lavoro con gravi
conseguenze non escluso il licenziamento (cfr. verbale della riunione della
Commissione aziendale del 7.3.1997, doc. 4), come poi effettivamente avvenuto
con il qui istante.
-
La pretesa
giudiziaria di quest’ultimo intesa ad ottenere un’indennità per disdetta
abusiva ai sensi dell’art. 336a CO è stata accolta dal Pretore che gli ha
riconosciuto un importo pari a quattro mesi di salario. Il primo giudice ha ritenuto
che l’imposizione di procedere alla pulizia dei servizi igienici fosse, nelle
concrete circostanze, un provvedimento punitivo e lesivo della personalità del
dipendente con la conseguenza che la successiva disdetta, fondata sul rifiuto
di adempiere a tali istruzioni del datore di lavoro, rappresentava un
provvedimento abusivo.
-
Con l’appello che ci
occupa la ditta convenuta sostiene che la disdetta non era abusiva poiché,
nelle particolarissime circostanze che si erano create a seguito dei ripetuti
atti di vandalismo, essa aveva diritto di richiedere ai lavoratori del reparto
in questione di pulire i servizi igienici e tale imposizione trovava la sua
base legale nel principio della fedele salvaguardia, da parte dei dipendenti,
degli interessi del datore di lavoro così come all’art. 321 litt. a) cpv. 1 CO;
gli interessi del datore di lavoro consistevano nel ritrovare un ambiente di
lavoro sereno e nell’evitare, con la collaborazione dei dipendenti, che il
vandalo, o i vandali, ripetere l’agire dannoso al clima all’interno della
ditta. Qualora venisse confermata l’abusività della disdetta chiede, in via
subordinata, che l’indennità sia ridotta ad un mese di salario.
Con le proprie
osservazioni all’appello la controparte ne postula la reiezione.
Delle più ampie
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito
dell’esposizione di diritto.
- Per l’art. 321a cpv.
1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e
salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro mentre,
per l’art. 321 d CO, il datore di lavoro può stabilire direttive generali
sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore e dargli
istruzioni particolari ed lavoratore deve osservare tali istruzioni secondo le
norme della buona fede.
L’obbligo di diligenza
imposto al lavoratore riguarda non solo la prestazione lavorativa ma anche
l’esecuzione di istruzioni per comportamenti complementari ed accessori che si
rendano necessari nell’interesse del datore di lavoro ad un’utile prestazione
restando però esclusi quelli che non sono correlati con l’attività lavorativa
concordata contrattualmente (Staehelin , Zürcher Kommentar, ad art. 321
d CO n. 14; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 321d CO n. 38) e quindi
eventualmente oggetto di specifiche mansioni di altri lavoratori. Istruzioni od
ordini del datore di lavoro di questo genere sono così illegittimi di principio
(Staehelin, op. cit. , loc. cit.) e, solo in casi particolari di
urgenza, l’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro impone eccezionalmente
di doverli adempiere (Staehelin, op. cit. , loc. cit.; op. cit. ad art.
321a CO n. 11; Rehbinder, op. cit., ad art. 321a CO n. 8).
L’ordine di pulire i
gabinetti - mansione del resto affidata a personale a ciò destinato e che,
visto il ripetersi degli atti di insozzatura, più non vi voleva provvedere - è
evidentemente, in sé, illegittimo poiché non era in alcuna relazione con le
attività che connotavano la prestazione lavorativa dell’istante. Il non voler adempiere
tale istruzione rappresenta quindi una legittima pretesa del dipendente
derivante dal rapporto di lavoro e la disdetta intimata per questo solo fatto è
abusiva (art. 336 cpv. 1 litt. d) così come lo è se si ritiene che la disdetta
data a seguito del rifiuto giustificato di eseguire un’istruzione del datore di
lavoro lo sia per una ragione intrinseca alla personalità del dipendente (art.
336 cpv. 1 litt. a CO; Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach
Schweizer Arbeitsvertragsrecht, tesi Basilea 1992, pag. 83).
- L’appellante
riconosce che tale compito non rientrava nelle mansioni usuali e originarie del
dipendente ma ritiene che la misura di pulizia dei servizi igienici da parte
dei dipendenti fosse giustificata dalle particolari circostanze venutesi a
creare, responsabilizzando i dipendenti stessi e facendo così rientrare nella
normalità le condizioni di lavoro a difesa degli interessi legittimi del datore
di lavoro. Questa argomentazione che vorrebbe rendere lecito l’ordine di pulire
i gabinetti, e quindi non abusiva la disdetta dell’istante che a tale ordine si
è sottratto, non può essere condivisa. Per prima cosa tutto il discorso
dell’appellante sulla responsabilizzazione dei dipendenti in funzione di
eliminare il clima di tensione instauratosi sul luogo di lavoro crolla
miseramente, per il raggiungimento dei conclamati obiettivi, quando la stessa
datrice di lavoro ammette che, nei confronti del recalcitrante dipendente
__________ si sarebbe accontentata di una pulizia pro forma e nemmeno avrebbe
controllato se l’istante avesse o meno provveduto a pulire (testimonianze
__________). Così facendo la situazione ambientale in azienda, tra chi puliva e
chi no, non sarebbe certo migliorata e l’insistere nell’imporre il
provvedimento adottato appare allora come semplice e vuoto esercizio di potere
e la successiva disdetta rappresenta una inammissibile ritorsione.
Ma la stessa imposizione
di pulire i gabinetti non trova giustificazione nemmeno nel raggiungimento
degli intendimenti della ditta che avrebbe potuto e dovuto adottare ben altri
provvedimenti per scoprire il vandalo, rispettivamente far cessare le sue sozze
dimostrazioni, quali ad esempio la chiusura dei servizi con centralizzazione
della chiave presso un responsabile. Anche se non era lo scopo voluto dalla
ditta si può ragionevolmente capire che un dipendente potesse intendere
quell’imposizione come punitiva e ritenerla lesiva della propria persona. La
disdetta data per il solo motivo di rifiutare di dar seguito ad un ordine che
non trova alcuna valida giustificazione in situazione di urgenza o bisogno è
quindi, anche sotto questo aspetto, abusiva.
- L’appellante chiede
che l’indennità concessa dal Pretore nella misura pari a quattro mesi di
salario venga ridotta ad un solo mese in funzione della giustificazione
soggettiva della disdetta e del comportamento dell’istante.
La valutazione
dell’indennità dovuta nel caso di disdetta abusiva è affidata al giudice
nell’ambito del suo libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del
diritto e dell’equità. Di conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare
liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza intervenendo solo
quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente
ingiuste o inique. In concreto la decisione impugnata non appare
particolarmente ingiusta essendosi l’appellante limitata, nel proprio gravame,
a ritenere giustificata, ai suoi occhi, la disdetta ed a censurare il
comportamento dell’istante. Ma queste sue argomentazioni sono, alla fin fine,
quelle per le quali criticava la dichiarata abusività della disdetta. Come
visto il suo comportamento nei confronti del dipendente, al quale nulla si può
rimproverare, è stato arbitrario e l’indennità pronunciata dal Pretore, il cui
potere al proposito è limitato unicamente dal limite massimo di sei salari
mensili (DTF 119 II 157; JdT 1994, 293), può essere confermata.
-
L’ ultima censura
dell’appello intesa a ritornare l’incarto al Pretore per altri accertamenti
istruttori non può trovare spazio dal momento che i fatti e le motivazioni di
fondo della convenuta a sostegno del suo atteggiamento, per quanto rilevanti
per il giudizio, sono chiaramente desumibili dagli atti del processo e
permettono di giudicare in perfetta conoscenza di causa.
-
L’appello viene
respinto con il carico delle ripetibili alla parte soccombente mentre non si
percepiscono tasse e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia
di lavoro.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 22 ottobre
1998 di __________ è respinto.
-
Non si percepiscono
tasse o spese.
L’appellante verserà alla
controparte Fr. 500.- per ripetibili.
- Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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