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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.254
Data decisione, Autorità:
11.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00254
Lugano
11 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.96.177 della Pretura
di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 24 ottobre 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
avv. __________
con cui l’attore ha
chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 21’000.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
2’697.50 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 16 ottobre 1998 ha respinto la petizione e ammesso la
riconvenzionale per fr. 375.-- oltre interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 9 novembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre
il convenuto con osservazioni 16 dicembre 1998 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto ha escusso l’attore per fr. 21’000.-- oltre interessi sulla base del
“contratto relativo alle prestazioni dell’architetto” del 25 marzo 1994 (doc.
A), ottenendo il 13 ottobre 1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con
la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito,
sostenendo di avere revocato il mandato in questione e di dovere solvere al
convenuto solo il valore delle prestazioni da lui eseguite, che ammonterebbe a
soli fr. 18’400.--, di modo che, avendo egli già versato fr. 19’000.--, nulla
più sarebbe dovuto all’escutente.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione rilevando che l’accordo intervenuto in
relazione alla mercede forfetaria di fr. 80’000.-- avrebbe previsto il
versamento della metà al momento dell’approvazione dei progetti da parte
dell’autorità, stadio che egli avrebbe raggiunto con successo, con il che
sarebbero del tutto pacifici sia l’esistenza del credito di complessivi fr.
40’000.--, che, di conseguenza, il diritto al saldo di fr. 21’000.-- posto in
esecuzione.
Vi
sarebbero anzi ancora dei crediti del convenuto di fr. 1’500.-- per spese
eliografiche e di fr. 2’497.50 per l’IVA, importi oggetto di domanda
riconvenzionale.
D. L’attore
ha contestato la domanda riconvenzionale.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto assimilabile al mandato il
contratto venuto in essere tra le parti, ed ha interpretato il la parte
dell’accordo relativa alla retribuzione nel senso che per la fase fino
all’ottenimento delle licenze edilizie sarebbe stata voluta una remunerazione
in misura della metà del totale forfetario, ossia di fr. 40’000.--, senza
possibilità di dipartirsi da questa ripartizione sulla base delle modalità di
computo di cui alle norme SIA, la cui applicabilità non sarebbe stata
concordata dalle parti.
Sarebbe
pertanto da respingere la petizione, mentre la riconvenzionale andrebbe
protetta limitatamente a fr. 375.--, pari al 25% del concordato rimborso spese
forfetario.
F. Con
l’appello in rassegna l’attore ha contestato le conclusioni alle quali è giunto
il Pretore, sostenendo che il previsto versamento di fr. 40’000.-- avrebbe
costituito un acconto per le prestazioni in parte già eseguite e di prossima
esecuzione, mentre il fatto che si specifichino tutte le opere da eseguire non
significherebbe che si sia voluto suddividere il contratto in due parti,
stabilendo un prezzo per la prima parte e uno per la seconda, non potendosi
inoltre affermare che la quota del 10% della mercede da compensare con lavori
presso il __________ sarebbe stata relativa alla seconda parte dei lavori.
Avendo l’attore compiuto solo il 23% della sua prestazione, gli sarebbero
dovuti unicamente i fr. 19’000.-- già versatigli.
G. Delle
osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’attore
non risulta avere impugnato il dispositivo n. 3 sulla domanda riconvenzionale
che, a prescindere dalle argomentazioni di cui all’appello, è pertanto divenuto
definitivo.
-
Per
il resto, l’attore dà atto al giudizio impugnato del suo obbligo, derivante
dall’art. 394 CO, di retribuire il proprio mandatario nella misura del lavoro
da lui svolto, mentre contesta in sostanza l’interpretazione data dal Pretore
al contenuto degli accordi tra le parti riassunti dal contratto doc. A.
Si
tratta di doglianze del tutto infondate.
2.1 Va
innanzitutto completamente disatteso il riferimento che l’attore ancora in
questa sede fa in favore delle norme SIA, ed in particolare della chiave di
ripartizione ivi prevista della retribuzione del progettista per le varie fasi
del suo mandato.
Si
tratta infatti di un ordinamento che non ha validità generale (Rep.
1993, pag. 199; II CCA 20 gennaio 1999 in re T. SA/M. e llcc.), che
nemmeno costituisce espressione dell’uso comune in quel settore (II CCA
20 novembre 1997 in re arch. T/P. e riferimenti) e che, tantomeno, non può
rivendicare neppure una presunzione di esattezza scientifica nella definizione
dell’onere di lavoro incombente all’architetto.
In
altri termini, il fatto che le norme SIA indichino, dal profilo retributivo,
nel 23% la misura della prestazione totale eseguita nella fattispecie dal
convenuto, non significa che ciò sia in assoluto vero, ed in ogni caso non
vincola le parti che non hanno pattuito tale disposizione, né è di particolare
ausilio al giudice nella fissazione dell’onorario spettante al mandatario
secondo il proprio libero apprezzamento (Fellmann, Berner Kommentar, n.
395 e segg. ad art. 394 CO).
2.2 Per
il resto merita integrale conferma l’interpretazione data dal Pretore al
contenuto degli accordi tra le parti.
L’esame
della parte del contratto doc. A riservata alla definizione degli onorari
dimostra infatti come sia stata intenzione dei contraenti quella di subordinare
i pagamenti del mandante al conseguimento di determinati risultati o, più in
generale, in base “allo sviluppo dei lavori”, escludendo per contro la facoltà
per il progettista di esigere pagamenti anticipati, precedenti ad esempio
l’inizio della progettazione.
Con
questa premessa, nulla, se non l’opinione dell’attore, consente di considerare
casuale l’indicazione dell’esigibilità del 50% dell’onorario forfetario al
momento dell’approvazione del progetto, o di ammettere che esso costituisca in
parte un anticipo per le prestazioni successive (il che appare escluso dalla
predetta impostazione generale dell’accordo), ma si deve al contrario ritenere
che le parti abbiano voluto attribuire al decisivo momento del conseguimento
della licenza edilizia la valenza di un risultato di per sé stante,
suscettibile di rendere esigibile e dovuta la metà dell’onorario complessivo.
2.3 Nemmeno
la pattuizione per cui il 10% dell’onorario andava soluto con prestazioni del
garage __________ osta all’esistenza del debito di fr. 40’000.--: dalla
sistematica del doc. A risulta in effetti esplicita la volontà di retribuire il
50% della prestazione al momento dell’approvazione del progetto mediante
“versamento”, ossia con denaro, mentre la pattuizione relativa allo scambio di
prestazioni segue cronologicamente detta pattuizione, e precede quella per cui
“il resto” sarebbe stato dovuto “in base allo sviluppo dei lavori”.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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