AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.280
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00280
Lugano
23 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.95.129 della Pretura del distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 marzo 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’397.40
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
2’110’60 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 23 novembre 1998 ha accolto la petizione e respinto la
riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con appello del 15 dicembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la
riconvenzionale;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 18 gennaio 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato nella petizione, il convenuto avrebbe lavorato per l’attrice
dal 1° giugno 1989 al 28 febbraio 1991 contro uno stipendio lordo annuo di fr.
132’000.-- pagabile in 13 mensilità.
Per
effetto di errori di calcolo relativi in particolare alle trattenute per gli
oneri sociali e al computo del salario mensile dividendo per 12, invece che per
13 il salario lordo annuo, il convenuto avrebbe percepito durante il periodo
contrattuale importi netti superiori a quanto di sua effettiva spettanza, e
dovrebbe pertanto restituire i fr. 23’397.40 oltre interessi di cui alla
domanda di causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione precisando di avere iniziato il lavoro
l’11 novembre 1988 e non solo il 1° giugno 1989 e sostenendo di avere ricevuto
un salario netto di fr. 7’819.-- oltre alla 13. mensilità di pari importo. A
partire dalla firma della convenzione doc. L relativa alla cessazione
anticipata del contratto, sarebbe stato dovuto un salario di fr. 8’471.--
netti, ragione per cui per il periodo ottobre 1990-febbraio 1991 egli sarebbe
creditore di fr. 4’110.60, importo da ridurre di fr. 2’000.-- per effetto di un
anticipo spese già versatogli.
La
pretesa dell’attrice sarebbe comunque tardiva ai sensi delle norme del CO sul
contratto di lavoro, e prescritta se fondata sulle norme sull’indebito
arricchimento, atteso che in tal caso non vi sarebbe inoltre più alcun
arricchimento da restituire.
C. L’attrice
si è opposta alla domanda riconvenzionale.
Le
parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza dell’asserito contratto di
lavoro nel periodo giugno 1989-febbraio 1991, ha ritenuto determinante per
tutto il periodo il salario lordo di fr. 132’000.-- annui di cui al contratto
di lavoro, ed ha perciò, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione,
concluso per l’esattezza dei conteggi dell’attrice, attribuendole l’importo
richiesto in base alle norme sull’indebito arricchimento, respingendo di
conseguenza la domanda riconvenzionale.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio
nel senso della reiezione della petizione e dell’accoglimento della
riconvenzionale- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
- Chi,
come il convenuto, adduce l’applicabilità di un termine di prescrizione diverso
da quello ordinario, è tenuto ad addurre e a dimostrare il verificarsi delle
circostanze di fatto da cui dipende l’applicazione del termine abbreviato, ed
inoltre di quelle da cui risulterebbe che tale termine si è effettivamente
compiuto (II CCA 3 marzo 1999 in re G./R. e llcc., 15 febbraio 1996 in
re R./B. SA e llcc., 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.).
Questo
significa che nel caso -come quello di specie- dell’invocazione della
prescrizione di una pretesa fondata sull’indebito arricchimento, l’eccipiente
in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CO è tenuto a dimostrare il momento in cui
il creditore ha avuto conoscenza del diritto di ripetizione, il che comporta la
dimostrazione del momento in cui il leso ha avuto effettivamente conoscenza del
diritto, e non solo di quello in cui egli, facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto avere tale conoscenza (DTF
109 II 433 e segg.; Rep. 1963, pag. 37, 1957, pag. 87; II CCA 17
maggio 1989 in re G./C.).
- Ciò
premesso, risultano del tutto infondate le censure dell’appellante attinenti
all’eccezione di prescrizione.
Egli,
fatte salve delle personali ma irrilevanti deduzioni, non è in alcun modo
riuscito a dimostrare che l’attrice avrebbe avuto conoscenza del proprio
diritto alla ripetizione in un momento precedente a quello da lei addotto,
essendosi egli limitato alla sterile (e comunque infondata) argomentazione,
secondo cui egli avrebbe validamente contestato l’affermazione di controparte
relativa al momento di tale conoscenza (appello, punto 4, pag. 8), il che
evidentemente non corrisponde alla richiesta dimostrazione del precedente
momento in cui tale conoscenza si sarebbe verificata.
Non
meno inconferente è l’affermazione, che non supera il livello dell’ipotesi,
secondo cui l’attrice avrebbe dovuto avvedersi in precedenza del proprio
errore, essendo la stessa smentita già solo dal fatto che a dispetto di ciò,
come riconosce l’appellante medesimo, l’errore relativo all’ammontare del
salario del convenuto si è perpetuato durante l’intero periodo contrattuale.
- Respinta
l’eccezione di prescrizione, vanno disattese anche le censure del convenuto
relative all’ammontare del credito dell’attrice.
3.1 A
fronte di una precisa richiesta condannatoria dell’attrice, spiegata nel suo
ammontare dai vari conteggi versati in atti (doc. H, I, J, K), il convenuto nei
propri allegati introduttivi si è limitato ad opporre ripetutamente la
semplicistica argomentazione secondo cui egli avrebbe costantemente percepito
il salario netto di fr. 7’819.--, e che in seguito la convenzione doc. L avrebbe
previsto in suo favore l’importo netto di fr. 8’471.-- a partire dall’ottobre
1990, di modo che queste dovrebbero essere le sue spettanze al netto degli
oneri sociali (cfr. risposta, punto 5, pag. 3; punto 6, pag. 4 e 5; punti 10 e
11, pag. 8; punto 13/14/15, pag. 9 e segg.; duplica, punto 5, pag. 2; punto 6,
pag. 3, ecc.).
E’
invece mancata nella fase determinante del processo una qualsiasi contestazione
della correttezza dei conteggi della datrice di lavoro, di modo che non può più
essere ragionevolmente affermato che essi non facciano fede degli importi netti
spettanti al dipendente sulla base di uno stipendio di fr. 132’000.-- lordi
annui.
Non
potendo essere seriamente contestata la preminenza di tale esplicita
pattuizione (doc. C, punto 2) per riguardo agli importi erroneamente versati al
dipendente -laddove l’errore fondamentale è comunque di facile comprensione, e
risiede nell’avvenuto versamento per 13 volte all’anno del salario netto
corrispondente a 1/12 (invece di 1/13) del salario lordo annuo (cfr. doc. K)-
ne discende che almeno per la durata del contratto precedente all’entrata in
vigore della predetta convenzione 31 luglio 1990 (doc. L), va in definitiva
ritenuto che non vi sia stata una reale contestazione della pretesa dell’attrice.
Essa andava perciò ammessa già in base all’argomentazione procedurale di cui
all’art. 170 cpv. 2 CPC, mentre le successive censure in proposito del
convenuto, in particolare quella per cui non vi sarebbe stata la dimostrazione
della pretesa, appaiono tardive e perciò irricevibili (art. 78 e 321 CPC).
3.2 Quo
agli importi indicati dalla convenzione, atteso che non vi sarebbe stato motivo
alcuno di aumentare il salario netto mensile del dipendente dai pretesi fr.
7’819.-- a fr. 8’471.-- (né il convenuto sa indicare un motivo plausibile), il
convenuto ripete l’errore dell’invocazione apodittica dell’importo ivi
indicato, sostenendo che “poco importa quindi come sia stata calcolata la
retribuzione di fr. 8’471.--” (appello, pag. 9), accettando così di fatto la
convincente motivazione del giudizio impugnato, secondo cui l’aumento
risulterebbe dalla conversione in 12 mensilità del precedente importo netto,
erroneamente reputato dovuto per 13 mesi (7’819 x 13 : 12 = 8’470.58), con il
che si è di fatto perpetuato l’errore originario visto al precedente
considerando 3.1.
- Il
convenuto solleva poi anche l’eccezione di cui all’art. 63 cpv. 1 CO, ma la
stessa è del tutto infondata, risultando, come si è visto, la prova dell’errore
commesso dall’attrice nei conteggi da lei prodotti e dalle argomentazioni in
proposito di cui ai precedenti considerandi 3.1 e 3.2, mentre le argomentazioni
dell’appellante circa la pretesa conoscenza dell’errore da parte dell’attrice
al riguardo della trattenuta per il II pilastro appaiono inconferenti: da una
parte -come sembra implicitamente riconoscere il convenuto stesso con la sua
teoria dei salari netti (appello, punto 3.3, pag. 7)- il problema nemmeno si
pone per il motivo che l’importo della causa riguarda eminentemente l’avvenuto
versamento di circa una mensilità supplementare all’anno di salario e non il
recupero di contributi sociali, d’altra parte la questione della conoscenza
dell’errore è già stata trattata nell’ambito dell’eccezione di prescrizione, e
si potrà qui aggiungere unicamente che non solo il convenuto, come si è detto
(consid. 2), non ha dimostrato il momento in cui l’attrice ha scoperto il
proprio l’errore, ma -come rettamente ritenuto dal Pretore- neppure ha
validamente contestato in causa la di lei affermazione secondo cui l’errore
sarebbe stato scoperto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, non valendo in
tal senso -contrariamente alle affermazioni del ricorrente (punto 4 in fine,
pag. 7) la premessa alle proprie adduzioni della globale ma generica contestazione
delle affermazioni avversarie (II CCA 4 maggio 1998 in re S./P., 5
febbraio 1998 in re W./P., 25 agosto 1997 in re P. SA/P.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 170, n. 3).
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo
punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 dicembre 1998 di Ing. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.--
b) spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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