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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.281
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00281
Lugano
22 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.98.00352 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa petizione 8
maggio 1998 da
patr.
dall’ avv. __________
contro
patr.
dall’ avv. __________
in materia di risoluzione di contratto di compravendita.
Ed
ora sulla domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’attore,
pedissequa alla petizione, che il Pretore, con decreto 2 dicembre 1998, ha
respinto.
Appellante
l’attore il quale, con atto di appello 14 dicembre 1998, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di concedergli l’assistenza giudiziaria e formula,
parimenti, domanda di assistenza per la procedura in appello;
Mentre
la controparte, con osservazioni 11 gennaio 1999, postula la reiezione del
gravame.
Letti ed esaminati gli atti e la documentazione di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore
chiede, nel merito della causa, la risoluzione del contratto di compravendita
di un’autovettura d’occasione Opel Kadett 16V acquistata, nel dicembre 1997,
dal convenuto al prezzo di Fr. 18’000.-, subordinatamente il pagamento
dell’importo di Fr. 13’000.- a valere quale minor valore dell’autoveicolo;
che, stante le sue
precarie condizioni finanziarie, ha chiesto il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio che il Pretore, con la decisione qui
impugnata, ha respinto non ravvisando, nella sua situazione economica, uno
stato di indigenza;
che, contro questa
decisione, l’attore ha presentato appello al quale la controparte si oppone;
che, per ottenere il
beneficio dell’assistenza giudiziaria, è necessario comprovare, oltre alla
possibilità di esito favorevole della causa, lo stato di indigenza in cui il
richiedente versa (art. 155 CPC);
che l’indigenza è data
quando il richiedente non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale e
quindi non può far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio
reddito o la propria sostanza;
che nel computo del minimo
esistenziale non possono essere computate le spese non inerenti al fabbisogno
essenziale;
che, di conseguenza,
l’onere di locazione di Fr. 650.- di un appartamento a __________ non può
essere considerato dal momento che l’istante risulta ancora domiciliato a
__________, presso i genitori, e che non è provato che il contratto sia stato
rinnovato, dopo la sua scadenza di fine settembre 1998;
che le spese riguardanti
l’utilizzo di un autoveicolo sono computate nel fabbisogno unicamente se la
vettura è indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero
per le trasferte professionali (SJ 1993, 438) e ciò non è il caso per
l’attore, di professione cuoco, che per recarsi al lavoro da __________ a
__________ può usufruire dei mezzi di trasporto pubblici con una spesa mensile,
tenuto conto delle possibilità che offrono gli attuali abbonamenti, di non più
di Fr. 50.-;
che nemmeno possono essere
riconosciuti i debiti nei confronti delle PTT e della nonna non essendo stata
fornita la prova di un immediato obbligo al rimborso anche solo nelle forme
rateali;
che le spese telefoniche
sono comprese nel minimo di base;
che quindi il fabbisogno
mensile dell’attore ammonta a Fr. 1’133.10 (Fr. 925.- quale minimo base
previsto per chi abita presso parenti + Fr. 158.10 per cassa malati + Fr. 50.-
per spese di trasporto);
che, considerato un
reddito mensile medio dell’attore, come da lui indicato, di Fr. 2’272.75 egli
dispone di un’eccedenza rispetto al proprio fabbisogno di oltre Fr. 1’100.- con
il che ne deriva la sua concreta possibilità di sovvenire, con il suo reddito,
alle spese processuali e di patrocinio;
che se si volesse, in
questa situazione, anche tener conto delle spese causate dall’automobile
oggetto del litigio e meglio la locazione di un box (Fr. 120.- mensili),
l’eccedenza mensile disponibile sarebbe comunque tale da permettergli di
sopportare gli oneri della causa;
che volendo, nella
migliore delle ipotesi, considerare l’attore residente a __________ con onere
di locazione il suo fabbisogno minimo mensile ammonterebbe a Fr. 1’833.10 (Fr.
1’025.- minimo base + Fr. 158.10 cassa malati + Fr. 650.- per locazione) senza
più, evidentemente, le spese per il trasporto da casa al luogo di lavoro;
che allora l’eccedenza
mensile sarebbe di Fr. 439.65 sempre superiore a quel qualcosa in più del
minimo di esistenza esecutivo che alcuni cantoni (Basilea ad esempio calcola il
15 %: BJM 1995, 274) considerano e che da noi non è ancora prassi
corrente attenendosi la nostra giurisprudenza, per il momento, al puro minimo
esecutivo;
che, in ogni caso,
l’attore, con accantonamenti mensili che gli sono permessi dalla sua situazione
finanziaria, potrà sopportare le spese di causa, di non grande difficoltà per
il tema della lite già oggetto di svariate sentenze, che non dovrebbero
superare i Fr. 3’000.-/3’500.- per onorari (art. 9 TOA), tasse di giustizia (art.
17 LTG) ed eventuali spese peritali;
che la reiezione
dell’appello comporta pure quella della domanda di assistenza per questa
procedura;
Per i quali motivi
visto gli art. 153 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
-
L’appello 14
dicembre 1998 è respinto.
-
La tassa di giudizio
e le spese in complessivi Fr. 50.- sono a carico dell’appellante che rifonderà
a controparte Fr. 150.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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