AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.284
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00284
Lugano
26 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.328 della Pretura di
Mendrisio-Nord, promossa con petizione 14 ottobre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
entrambi
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
175’037.10 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dai convenuti, e che il Pretore con sentenza 24 novembre 1998 ha
ammesso per fr. 158’351.-- oltre interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 16 dicembre 1998 chiedono che il primo
giudizio venga riformato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a
fr. 32’272.-- oltre interessi;
Gravame
cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 3 febbraio 1999.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, i convenuti nel 1994 avrebbero appaltato
all’attrice le opere da gessatore nell’ambito dell’edificazione di una casa sul
fondo n. __________ di __________ con riferimento a un’offerta allestita in
base a prezzi unitari di circa fr. 130’000.--.
In
corso di esecuzione sarebbero state richieste dai committenti numerose opere
supplementari e a regia, il che avrebbe comportato il superamento dell’importo
di cui al preventivo.
Sarebbero
così state fatturate prestazioni per complessivi fr. 285’162.55, mentre i
convenuti avrebbero pagato acconti solo per fr. 100’000.--, dal che -dopo
qualche correzione degli importi fatturati, l’esistenza di un saldo in favore
dell’attrice di fr. 175’037.10 oltre interessi, importo oggetto della presente
causa.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione affermando che non vi sarebbero state
opere supplementari o a regia (eccezion fatta per le cornici in gesso), ma solo
la modifica dei materiali, per cui sarebbe tuttavia stato assicurato che non
avrebbe comportato aumenti di costo rispetto al preventivo, così che nulla
giustificherebbe una pretesa eccedente l’importo preventivato.
C. L’attrice
ha per il resto confermato le proprie tesi e domande, mentre i convenuti, ferma
restando la richiesta di reiezione della petizione, in duplica hanno addotto
una pretesa risarcitoria di fr. 100’000.-- per l’asserita violazione da parte
dell’appaltatrice del proprio obbligo di diligenza per la mancata informazione
circa l’evoluzione dei costi dell’opera.
D. Il
Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi
degli art. 363 e segg. CO, ha ritenuto che la mercede sarebbe stata pattuita in
base a dei prezzi unitari, di modo che l’indicazione di un prezzo complessivo
sulla base del numero di unità previsto non costituirebbe una mercede
forfetaria, come ritenuto a torto dai resistenti.
Per
le opere originariamente previste dai doc. C ed E, la mercede andrebbe
quantificata in fr. 132’272.-- al netto dello sconto, così come indicato dal
perito. Sarebbero inoltre state eseguite opere supplementari o a regia per
ulteriori fr. 110’693.--, e sarebbero altresì dovuti i fr. 1’541.15 richiesti
per gli aumenti salariali e fr. 13’845.-- per la posa dei ponteggi, dal che
-dedotti gli acconti- un credito dell’attrice di complessivi fr. 158’351.--
oltre interessi.
E. Con
l’appello i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso che
la petizione sia ammessa limitatamente a fr. 32’272.-- oltre interessi. Sarebbe
in primo luogo erronea la decisione di ritenere che sia stata pattuita una
mercede a prezzi unitari e non una mercede forfetaria giusta la norma SIA 118,
ed in subordine sarebbe stato a torto negato il fondamento della pretesa
risarcitoria di fr. 100’000.-- conseguente alla violazione da parte
dell’attrice dei propri obblighi di diligenza.
F. Delle
osservazioni dell’attrice al gravame, del quale è chiesta la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
-
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ed è pacifico che l’appaltatrice
che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo
all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16
dicembre 1997 in re D./B.).
-
Il
contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è
preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa
(art. 374 CO).
La
prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il contratto a prezzo
forfetario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari, rispettivamente
l’esecuzione “a regia” (cfr. norme SIA 118, art. 38 e segg.).
In
concreto, mentre il prezzo forfetario è fissato dalle parti in anticipo per
l’esecuzione dell’intera opera o per parte di essa, vincolando le parti alla
stessa stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l’art.
373 cpv. 1 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell’appaltatore salvo il
caso di modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti (DTF
104 II 315; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 905-907; art. 41
norma SIA 118), il cosiddetto prezzo globale garantisce all’impresa a
determinate condizioni, oltre che la mercede stabilita, gli aumenti di prezzo
per variazione del costo dei salari e dei materiali (Gauch, opera
citata, n. 910, che lo definisce “ein Pauschalpreis mit vertraglichem
Teuerungsvorbehalt”, e gli art. 64 e segg. norma SIA 118).
Il
prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente
al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per quanto riguarda
il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e delle quantità
effettivamente risultanti (II CCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M.; Gauch,
opera citata, n. 915 e segg.).
In
difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore viene invece retribuito
secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).
- La
disamina delle risultanze istruttorie permette di tranquillamente confermare
l’assunto pretorile secondo cui le parti hanno pattuito la retribuzione
dell’appaltatrice unicamente per mezzo dell’indicazione di prezzi unitari.
3.1 Un
primo significativo indizio in tal senso è costituito dal fatto che l’offerta
dell’attrice è stata formulata sulla base di un capitolato di appalto allestito
da terzi, risultando che il direttore dei lavori __________ ha trasmesso alle
ditte interessate il doc. C, che era un estratto del capitolato di appalto
destinato all’impresa di costruzioni, che avrebbe in un primo tempo dovuto
svolgere anche i lavori di intonacatura (cfr. deposizioni __________ e
__________).
Non
avendo l’attrice allestito essa stessa il capitolato d’opera, ne deriva
necessariamente che essa si è limitata ad apporre i propri prezzi unitari ai
quantitativi indicati in base alla previsione che un’altra persona aveva formulato
circa la quantità delle unità di misura necessarie al compimento dell’opera
medesima.
In
simili circostanze è addirittura ovvio il rilievo del fatto che l’allestimento
dell’offerta dell’appaltatrice per mezzo della completazione del capitolato
d’opera con la sola indicazione dei prezzi unitari non costituisce
l’espressione della sua volontà di offrire al committente un prezzo forfetario,
non potendo (e non desiderando) essa sulla limitata base degli elementi
conoscitivi in suo possesso assumere il rischio dell’eventuale necessità della
fornitura di un maggior quantitativo di lavoro a prezzi unitari (medesima
soluzione in: II CCA 13 dicembre 1992 in re C./E. SA, consid. 2). In
altri termini, l’ammissione di un prezzo forfetario in queste circostanze stravolgerebbe
il significato medesimo dell’indicazione dei prezzi unitari ed equivarrebbe
alla sottoscrizione di un a cambiale in bianco, stante la promessa di un prezzo
fisso per un’opera sconosciuta.
3.2 In
secondo luogo, anche le deposizioni delle persone interessate (__________quale
direttore dei lavori per conto dei convenuti, __________ per l’attrice) sono
concordi nell’affermare che il senso dell’offerta era unicamente quello di
pattuire i prezzi unitari vincolanti per l’esecuzione dell’opera, e non invece
quello di stabilire una mercede forfetaria.
3.3 E’
pertanto priva di ogni fondamento la tesi difensiva dei ricorrenti, secondo cui
si dovrebbe procedere ad interpretazione nel senso di una mercede globale: è
ben vero che vi è l’indicazione di un prezzo totale, ma ciò avviene in
qualsiasi tipo di preventivo, mentre la presenza di altri parametri -oltre
appunto al preteso prezzo globale- quali i prezzi unitari e i presunti
quantitativi d’opera, da cui il prezzo totale dipende, depone contro la pattuizione
di una mercede globale (II CCA 15 dicembre 1992 citata); non è perciò
vero che il prezzo totale sia assolutamente determinato e sia indipendente
dalle quantità effettivamente necessarie (appello, pag. 8), risultando l’esatto
contrario dal semplice esame del doc. C.
-
Come
gli stessi appellanti esplicitamente riconoscono (punto 3, pag. 9), dalla
conferma della natura giuridica dell’accordo delle parti quo alla mercede
discende anche la conferma del giudizio sulla retribuzione delle pretese per opere
supplementari e a regia, ragione per cui, stabilito che esse non erano comprese
in un’inesistente pattuizione forfetaria ed in assenza di altre e migliori
censure su questo tema, non vi è motivo per derogare in proposito al giudizio
pretorile.
-
Gli
appellanti invocano in fine l’art. 364 cpv. 1 CO, affermando che vi sarebbe
stata da parte dell’attrice la violazione dei propri doveri di diligenza per
non avere informato i committenti dell’ingente sorpasso di spesa, causando loro
in tal modo un danno di almeno fr. 100’000.-- da compensare con la pretesa
dell’appaltatrice.
Si
tratta di una tesi del tutto infondata, visto che essa manifestamente
disattende il fatto che i convenuti (e meglio il signor __________) risultano
avere approvato l’esecuzione di tutte le opere supplementari e a regia (cfr.
deposizioni __________, __________, __________), di modo che non si vede come i
committenti potrebbero essere rimasti sorpresi nell’affidamento riposto nel
preventivo a misura, dovendosi al contrario attendere un ingente superamento
dello stesso a fronte delle richieste modifiche.
Viene
pertanto a mancare la pretesa violazione del dovere di informare il
committente, che in questo caso doveva essere edotto della situazione per
essersene attivamente occupato.
Sarebbe
inoltre comunque fantasiosa la pretesa quantificazione in fr. 100’000.--
dell’asserito danno, non potendosi ritenere automaticamente tale il valore
delle maggiori opere eseguite dell’attrice, delle quali, in tal caso, i
convenuti verrebbero all’atto pratico ad arricchirsi senza fornire la dovuta
controprestazione.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello
16 dicembre 1998 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr.
50.--
Totale fr.
2’500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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