AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.62
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00062
Lugano
4 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.001149 (già 89/1995) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 20 giugno 1995 da
(rappr.
__________)
contro
(entrambi rappr.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr.
44’079.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 34’457.30;
domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1998, ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 9 marzo 1998 con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 34’457.30 più
interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 12 giugno 1998 i convenuti hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto
- Nel
corso del 1992 l’arch. __________ ha allestito una proposta planivolumetrica
per l’edificazione di un autosilo sul mappale n. __________ di __________ (doc.
B1), a quel momento non edificabile, appartenente in comproprietà a __________
in ragione di 2/3 rispettivamente 1/3 (doc. A).
Per
le sue prestazioni, comprensive dei contatti con varie autorità pubbliche, il
professionista ha emesso il 28 aprile 1995 una fattura di fr. 44’079.- (doc.
I), il cui mancato pagamento ha dato origine alla presente causa.
- Con
la petizione in rassegna l’arch. __________ ha chiesto la condanna in solido di
__________ al pagamento di quell’importo, somma ridotta in sede conclusionale a
fr. 34’457.30 a dipendenza dell’esito della perizia giudiziaria, asserendo in
sostanza di aver agito in virtù di un incarico verbale dei proprietari.
I
convenuti resistono in causa contestando innanzitutto di aver conferito
all’architetto l’incarico in questione, che al contrario quest’ultimo, in quel
periodo a corto di lavoro, si sarebbe offerto di svolgere gratuitamente, il
tutto per ottenere, se il fondo fosse stato inserito nella zona edifici
pubblici, l’affidamento dei lavori di architettura relativi all’autosilo. Essi
contestano inoltre l’applicabilità delle norme SIA 102 e l’esistenza di una
responsabilità solidale tra loro.
- Con
la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attore non avesse
sufficientemente provato di aver ricevuto un incarico dai convenuti, i vari
indizi agli atti rendendo poco verosimile il suo effettivo conferimento.
L’esito della causa non sarebbe stato diverso nemmeno nel caso in cui le parti
avessero agito nell’ambito di una società semplice destinata all’ottenimento
della modifica del PR, atteso che le prestazioni svolte dall’attore, in quanto
semplice apporto personale, in forza dell’art. 537 CO non sarebbero state
comunque retribuibili.
- Con
l’appello l’attore auspica la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere
la petizione per fr. 34’457.30, ribadendo anche in questa sede che i fatti
dimostravano senz’ombra di dubbio che l’incarico di allestire il progetto di
massima per l’autosilo gli era stato conferito di persona dai convenuti e che
egli non aveva perciò agito di sua iniziativa; tutta una serie di elementi agli
atti parlavano inoltre a favore dell’onerosità dell’incarico affidato, la tesi
dell’esistenza di un rapporto societario essendo per contro del tutta
infondata.
Delle
osservazioni con cui i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
-
A
questo stadio della lite è ormai pacifico che le prestazioni d’architetto
svolte in concreto dall’attore, concernenti l’allestimento di una proposta planivolumetrica
e in via subordinata i contatti con le autorità proposte, rientrino nelle
prestazioni tipiche del contratto di appalto (Gauch, Vom Architekturvertrag,
seiner Qualifikation und der SIA 102, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
Friborgo 1986, n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49
e segg.; Fellmann, Commentario bernese, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394
CO; DTF 119 II 428, 119 II 45; IICCA 16 agosto 1993 in re S./F.,
21 dicembre 1993 in re R./B., 13 giugno 1994 in re G./R., 10 maggio 1996 in re
F./S.).
-
Contrariamente
a quanto assunto dall’appellante, nel contratto di appalto non esiste una
presunzione legale secondo cui le prestazioni svolte dall’appaltatore debbano
essere remunerate: spetta pertanto a quest’ultimo provare l’esistenza di un
accordo sull’onerosità delle sue prestazioni, a meno che in base alle circostanze
del caso non si debba ritenere -ciò che può essere ribaltato dalla controparte
con una semplice controprova- che le stesse fossero dovute unicamente dietro
remunerazione, il che sarà ad esempio il caso se le prestazioni sono svolte dall’appal-tatore
nell’ambito dell’esercizio della sua professione (Gauch/ Tercier, op.
cit., n. 13 e seg. e 835; Gauch, op. cit., n. 112 e seg., 896 e 1013).
Nel
caso di specie, non essendovi una prova certa della gratuità oppure
dell’onerosità delle prestazioni svolte dall’attore -non esiste in effetti
alcun contratto scritto e non sono neppure provati i termini di un’eventuale
pattuizione verbale- il giudizio sulla questione deve gioco forza basarsi su un
esame degli indizi che le parti hanno portato a sostegno delle rispettive tesi.
A giudizio della scrivente Camera, nelle particolari circostanze gli indizi a
favore della gratuità appaiono di gran lunga più convincenti, cosicché
quest’ultima tesi, resa maggiormente verosimile, può in definitiva essere
considerata provata.
6.1 Le
circostanze che, a giudizio dell’appellante, dovrebbero portare a ritenere
provata l’onerosità delle sue prestazioni si dimostrano in realtà tutt’altro
che decisive.
Innanzitutto
il fatto che i convenuti mai, prima del conferimento del presunto incarico,
abbiano fatto riferimento all’eventuale gratuità delle prestazioni
dell’architetto è del tutto irrilevante, non risultando in ogni caso nemmeno
che essi si siano espressi nel modo contrario; pure irrilevante è il fatto che
l’attore non abbia mai dichiarato di rinunciare implicitamente o esplicitamente
ad una remunerazione per tali prestazioni, ciò non potendo ancora significare
che quest’ultima sia stata effettivamente pattuita.
.
Un paragone con la pratica
relativa alla part. n. __________ di __________, ove pure l’attore aveva
provveduto ad allestire una proposta planivolumetrica di un edificio, regolarmente
retribuita (doc. 10), non è oggettivamente proponibile, per l’essenziale motivo
che in quel caso, diversamente da quello qui in esame, il fondo oggetto della
progettazione era chiaramente posto in zona edificabile.
A
giudizio dell’attore, vista la difficile situazione economica in cui egli
versava, sarebbe stato del tutto illogico che egli avesse elaborato un progetto
con la sola speranza -per altro remota- di ottenere la modifica del PR e con
ciò un formale mandato per i lavori relativi all’edificazione dell’autosilo.
L’argomento si rivela del tutto inconsistente, tanto è vero che all’attore può
tranquillamente essere obiettato che a quel momento, non disponendo di molto
lavoro, egli non aveva proprio nulla da perdere da tale modo di procedere, ma
solo da guadagnare.
Quanto
all’esistenza di una grave responsabilità personale dell’attore per le sue
prestazioni, le quali avrebbero in effetti potuto incidere notevolmente sul
valore commerciale del fondo, essa non implica ancora automaticamente il conferimento
di un incarico a titolo oneroso. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la mole
di lavoro svolto e la durata del mandato, che pure non sono criteri decisivi
per attestare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle prestazioni
svolte.
Che
i convenuti avessero un chiaro interesse all’edificazione dell’autosilo e che
abbiano perciò collaborato attivamente con l’attore durante l’elaborazione del
progetto, prendendo contatto con la Commissione intercomunale del trasporti del
__________ (doc. E), con l’Ufficio
pianificazione (doc. H), controfirmando i progetti, correggendo la relazione
tecnica (doc. B2) e infine contattando addirittura l’Amministrazione strade
nazionali per farsi cedere uno scorporo di terreno che permettesse una più
razionale edificazione dell’autosilo (cfr. doc. II richiamati), non consente
pure di concludere per l’onerosità dell’incarico, un analogo interesse e
un’analoga collaborazione essendo ipotizzabile anche nell’ambito di un mandato
gratuito.
Infine
la circostanza che altri mandati conferiti all’attore, anche verbalmente, siano
sempre stati remunerati non può ancora permettere a questa Camera, viste anche
le considerazioni che seguono, di maturare l’intimo convincimento che anche in
questa occasione le parti abbiano inteso agire in tal modo.
6.2 Ben
più convincenti appaiono per contro le circostanze a sostegno della gratuità
delle prestazioni dell’attore, evidenziate dai convenuti.
È
innanzitutto difficile da immaginare che essi, a distanza di solo un anno e
mezzo dacché il Gran Consiglio con decisione 25 settembre 1990, a conclusione
di un lungo iter ricorsuale iniziato nel 1984 (doc. 2), aveva definitivamente estromesso
la part. __________dalla zona edificabile (doc. 3), ed oltretutto senza
garanzie da parte delle autorità comunali -quelle agli atti, che per altro
riferiscono di un semplice intendimento dell’esecutivo comunale di voler
inserire quella particella nella zona edifici pubblici, essendo ampiamente
superate dagli eventi, in quanto risalenti alla fine del 1989 (allegate al doc.
B1), cioè a prima della menzionata decisione del parlamento cantonale e in ogni
caso a ben 2 anni e mezzo prima dell’allestimento della proposta planivolumetrica-
si sarebbero imbarcati a loro spese in una costosa progettazione su di un
terreno a quel momento non ancora edificabile.
Determinante
per la questione dell’onerosità delle prestazioni dell’architetto è inoltre il
fatto che diversamente dai mandati precedenti, ove a fronte di incarichi
verbali o scritti la richiesta di acconti era sempre avvenuta tempestivamente o
al più tardi entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di architettura (cfr. doc. 8,
9), per la pratica di __________ l’attore non ha mai chiesto ai convenuti
nessun acconto fino all’allestimento della fattura finale, il che appare francamente
poco comprensibile se solo si pensa alle gravi difficoltà economiche in cui
l’attore aveva ammesso di versare in quegli anni. Va qui rilevato che la
circostanza che nel 1994 fossero ancora in corso le trattative con
l’Amministrazione strade nazionali per la cessione di uno scorporo di terreno e
vi fossero ancora dei contatti con l’Ufficio pianificazione non giustificava la
mancata emissione di acconti, tanto è vero che quelle trattative e contatti
erano in realtà condotti dai convenuti personalmente (e l’attore, nel doc. I,
non ha conseguentemente fatturato nulla in proposito).
Sempre
in quest’ottica, il fatto che la fattura sia stata emessa solo il 28 aprile
1995 -quando ormai i rapporti tra le parti (e in particolare tra __________) si
erano guastati- mentre gli interventi dell’attore si erano conclusi già due
anni e mezzo prima, e meglio nel 1992 -la proposta planivolumetrica con la
relativa relazione tecnica risale al luglio 1992 (doc. B1), mentre i contatti
con il sindaco di __________, con il pianificatore di __________ e con la
Commissione intercomunale dei trasporti del __________ sono pure avvenuti in
quell’anno, tanto è vero che sono stati fatturati in base alla tariffa B SIA
del 1992 (doc. I)- appare pure poco comprensibile, tanto più che in occasione della
fatturazione di altri mandati egli si era dimostrato alquanto sollecito (cfr.
doc. 7, 9 e 10).
- Come
evidenziato dal giudice di prime cure, l’esistenza di un rapporto societario
(società semplice) tra le parti, finalizzato inizialmente all’ottenimento della
modifica del PR e in seguito all’edificazione dell’autosilo, sembra essere la
configurazione giuridica che meglio si attaglia alla fattispecie.
Giustamente
il Pretore ha tuttavia specificato che anche in tale evenienza l’attore non
avrebbe diritto ad una remunerazione, ostandovi l’art. 537 CO.
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
9 marzo 1998 dell’arch. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
agli appellati fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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