AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.64
Data decisione, Autorità:
23.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00064
Lugano
23 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa, inc. no. OA.96.00164 (già 7318) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 1° febbraio 1995 da
rappr.
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56’634.15
più interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 20 febbraio 1998, ha parzialmente accolto, condannando
quest’ultima al pagamento di fr. 22’919.40 (recte: 23’369.40) più interessi e
accessori;
appellanti
entrambe le parti, la convenuta con atto di appello 12 marzo 1998 con cui ha
postulato l’integrale reiezione della petizione protestando spese e ripetibili,
e l’attrice con atto ricorsuale 16 marzo 1998 con cui ha chiesto che la
petizione fosse integralmente accolta protestando pure spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 8 e 11 maggio 1998 entrambe le parti hanno postulato la
reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ e
__________, nata __________ sono proprietarie di due case di vacanza contigue a
__________: le abitazioni sono state a suo tempo edificate su un’unica platea
di calcestruzzo impermeabilizzata nella parte inferiore e separate da un muro
divisorio in cotto intonacato di 34 cm, di cui 4 cm di isolazione in lana
minerale.
B. Nel corso
dell’autunno 1993 al sud delle Alpi ed in particolare nella zona del Locarnese
si sono verificate le più importanti piogge degli ultimi anni, che hanno
provocato a diverse riprese la fuoriuscita del __________. __________ Le
due case delle parti, site in riva al lago, sono state parzialmente invase
dalle acque.
C. Con la petizione in
rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr.
56’634.15 più interessi ed accessori.
Essa sostiene di aver
immediatamente provveduto a pompare l’acqua fuori dalla sua casa e, non appena
fu possibile, di aver incaricato una ditta specializzata di eseguire i lavori
di deumidificazione; la convenuta non avrebbe per contro dato prova di uguale
sollecitudine, tanto è vero che nel gennaio 1994 dalla sua abitazione
continuava a filtrare acqua nella casa contigua, ciò che impediva di concludere
in modo definitivo i lavori di risanamento nella casa dell’attrice: solo a fine
aprile, dopo l’allestimento di una perizia a futura a memoria, la convenuta ha
provveduto a risanare la sua abitazione.
Di
qui la richiesta di rifusione delle spese volte ad impedire l’infiltrazione
d’acqua nella sua abitazione in quel periodo (fr. 15’377.50 e fr. 2’051.90) e
del relativo consumo d’energia (fr. 2’607.- e fr. 633.55); oltre a questo,
l’attrice chiede pure la rifusione di un canone locativo restituito alla
famiglia __________ la quale ha dovuto rinunciare alle vacanze nella sua casa (fr.
3’100.-) e delle pigioni che essa non ha potuto incassare a seguito del ritardo
da parte della convenuta nel completare il risanamento della propria casa (fr.
7’560.-); a ciò vanno aggiunte le spese di trasferta (fr. 2’640.-), quelle
telefoniche (fr. 80.-), quelle per l’allestimento della prova a futura memoria
(fr. 5’940.-), quelle giudiziarie e di patrocinio preprocessuale (fr. 2’893.- e
fr. 2’788.-) nonché la perdita di guadagno per 6 giorni da lei persi (fr.
1’440.-) e per i 4 persi dal marito (fr. 9’523.20).
D. La convenuta resiste
in causa contestando innanzitutto l’esistenza di una sua responsabilità ai
sensi degli art. 679 CC e 58 CO, tanto più che il danno subito dall’attrice
sarebbe in realtà dovuto all’inondazione, cioè ad un evento naturale. Essa
contesta pure di non aver tempestivamente effettuato i lavori di ripristino
nella sua abitazione, ravvisando semmai dei ritardi nell’intervento della
controparte. Non sarebbe in ogni caso provato in modo certo che dalla sua casa
filtrasse effettivamente dell’acqua nella casa della vicina. Le singole
posizioni di danno sono pure contestate, siccome non sufficientemente provate.
E. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato
la convenuta al pagamento di fr. 22’919.40 (recte: 23’369.40), ponendo a carico
dell’attrice l’indennità per ripetibili parziali di fr. 1’200.-.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto ritenuto provato che l’acqua fosse filtrata dalla casa della
convenuta a quella dell’attrice. A suo giudizio, nel caso di specie la
responsabilità della convenuta era innescata sia in forza dell’art. 679 CC, la
cui applicazione non era esclusa a priori, sia giusta l’art. 58 CO, potendosi
in particolare ravvisare a suo carico una carenza di manutenzione della casa.
Quanto alle posizioni di danno, il Pretore ha posto a carico della convenuta le
spese per impedire le infiltrazioni d’acqua da gennaio ad aprile 1994 (fr.
15’377.50) e quelle successive (fr. 2’051.90), nonché quelle per l’allestimento
della perizia a futura memoria (fr. 5’490.-, recte: 5’940.-), respingendo per
contro le altre, a suo dire non debitamente comprovate.
F. Con i rispettivi atti
di appello la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione,
mentre l’attrice il suo integrale accoglimento.
La convenuta ripropone in
sostanza le tesi esposte in prima sede: contesta l’applicazione alla
fattispecie dell’art. 679 CC e dell’art. 58 CO; ritiene di aver tempestivamente
posto in atto, diversamente dalla controparte, gli interventi di risanamento
nel proprio appartamento; non ritiene che sia stato sufficientemente provato
che vi siano state infiltrazioni d’acqua dalla sua casa. Essa esclude pertanto
di dover risarcire alcunché alla controparte, tanto più che la spesa di fr.
15’377.50 non era stata sufficientemente provata, mentre quella di fr. 2’051.90
si riferiva ad interventi non connessi con la presente causa.
L’attrice, ribadendo per
contro la responsabilità della controparte, chiede che le vengano riconosciute
anche le altre posizioni di danno formulate con la petizione e meglio le spese
per consumo d’energia, quelle di trasporto, quelle telefoniche, quelle
giudiziarie e di patrocinio preprocessuale, il risarcimento per pigioni non
incassate e per l’avvenuta restituzione di un canone locativo ad un terzo,
nonché le pretese a titolo di perdita di guadagno, tutte queste posizioni
essendo state debitamente comprovate, il giudice se del caso dovendo pure far
capo per la loro quantificazione all’art. 42 cpv. 2 CO. Censurato è infine pure
il fatto di dover rifondere alla convenuta, nonostante il parziale accoglimento
della petizione, un’indennità per ripetibili.
G. Delle osservazioni
con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
sull’appello della
convenuta
- Contrariamente a
quanto ritenuto dalla convenuta, è incontestabile che l’umidità riscontrata nel
gennaio 1994 nella casa dell’attrice si lasciasse effettivamente ricondurre ad
un’infiltrazione d’acqua ristagnante sotto il pavimento della casa della
convenuta.
1.1 La circostanza è stata
innanzitutto provata dall’ing__________ nell’ambito della perizia a futura
memoria, laddove egli (a p. 6) ha concluso che “risulta dunque possibile che
l’acqua ancora presente nell’isolazione e nel betoncino della proprietà
__________... causi delle infiltrazioni di umidità nel pavimento e nelle pareti
dello stabile adiacente di proprietà dell’istante“ e ancora in seguito, nel
corso della sua delucidazione orale, ove egli ha precisato che “è probabile che
l’acqua presente nell’isolazione e nel betoncino nella casa __________ abbia
potuto originare infiltrazioni nello stabile __________ ” (p. 2).
Anche i testi, ed in particolare
un assicuratore con esperienza nel ramo (__________), un architetto
(e i dipendenti di una ditta specializzata (), si sono
espressi in modo analogo: il teste __________ riferisce che “meines Wissens war
im Zweischalenmauerwerk des Hauses __________ noch Wasser: das sagt mir meine Erfahrung”
(p. 2 ad 2), il teste __________ osserva che “immer Wasser vom Haus __________ nachläuft”
(p. 5), __________ a sua volta che “die Nässe des Hauses drückte gegen
das Haus __________ ” (p. 3), mentre __________ ha pure affermato che “es drang
von dieser Seite á ñ immer Wasser durch die Nachbarwand in den Hausteil
__________ ” (ad 8).
Alla lettera doc. B,
allestita da __________, risultano inoltre allegati i risultati delle
misurazioni eseguite prima del 26 gennaio 1994 nella casa dell’attrice e
attestanti l’esistenza di particolare umidità proprio in vicinanza del muro
divisorio.
L’esistenza di
infiltrazioni dalla proprietà della convenuta a quella dell’attrice è del resto
provata dalle seguenti considerazioni: pacifico che l’umidità non poteva
provenire dal sottosuolo, stante l’esistenza di una platea impermeabilizzata
inferiormente, e dimostrato -ne fanno stato la prova a futura memoria in base
alla quale “l’immobile dell’istante è stato prosciugato dalla ditta __________
” (p. 6), nonché i testi __________ che riferisce come “zu diesem Zeitpunkt á26.1.1994ñ
war das Haus der Frau __________ bereits trocken” (p. 2 ad 2 e p. 3 ad 2) e
ancora come “... die Austrocknung beim Haus von Herrn __________ war am 16. Januar
1994 beendet” (p. 3 ad 2), __________ che specifica come “der Boden war garantietrocken
ausser gegen das Haus __________ hin ... die Trocknung war gegen das Haus
__________ hin nicht genügend” (p. 3-4) e __________ che pure afferma come “wir
stellten fest, dass die Böden und Wände trocken waren, mit Ausnahme der Wand gegen
die Liegenschaft __________ ” (p. 2 ad 8) e che “baumässig und konstruktionsmässig
musste von Seite __________ Wasser ins Nachbarhaus eindringen” (p. 4 ad 6)- che
la proprietà dell’attrice, compreso il suo pavimento, il quale era stato
oggetto di un intervento specifico da parte della ditta __________, era stata
completamente prosciugata e deumidificata così da risultare tecnicamente
asciutta tranne per quanto riguardava la zona in vicinanza del muro divisorio
con la proprietà della convenuta, era chiaro che l’umidità dovesse forzatamente
provenire proprio dalla proprietà di quest’ultima.
Ciò è del resto provato da
altre due circostanze: innanzitutto, da un sondaggio effettuato nell’aprile
1994 dal perito a futura memoria è risultato che il betoncino (dello spessore
di 7 cm) e l’isolazione in lana minerale (2 cm di spessore), sotto il pavimento
della convenuta, erano ancora impregnati d’acqua (perizia a futura memoria p.
6), tanto è vero che la ditta __________ prima di poterlo asciugare con
l’immissione di aria calda (“Drücken”) ha dovuto provvedere a due riprese a
risucchiare l’acqua ancora presente (“__________”, cfr. teste __________ p. 3-4
e doc. 11); le opere di prosciugamento effettuate da quella ditta nella
proprietà della convenuta hanno inoltre arrecato un aumento immediato del
tenore di umidità nella parte dell’attrice a contatto con la proprietà della
convenuta, ciò a conferma del fatto che il passaggio di acqua da un pavimento
all’altro non era escluso dalla presenza del muro divisorio in cotto intonacato
(perizia a futura memoria p. 6).
1.2 Il fatto che a suo
tempo il perito a futura memoria non sia stato categorico, ma solo possibilista,
circa l’esistenza di infiltrazioni dalla proprietà della convenuta a quella
dell’attrice -anche se poi in sede di delucidazione orale (p. 2) egli ha
ritenuto “probabile” questa tesi- non può in definitiva giovare in alcun modo
alla convenuta, tanto più che i testi si sono chiaramente espressi per quella
medesima tesi e che soprattutto non sono state ipotizzate, né sono comunque
ipotizzabili -né la convenuta stessa lo pretende- altre cause a giustificazione
di tale fenomeno.
1.3 A ben vedere, la
questione a sapere se all’attrice debba essere ascritta una responsabilità per
eventuali ritardi nell’attuare le misure di prosciugamento e di deumidificazione
nella sua abitazione, aspramente dibattuta in prima sede, è in realtà
irrilevante.
Ammesso, per ipotesi, che
vi fosse stato un tale negligente ritardo, è evidente che le opere di
risanamento sarebbero state più impegnative e prolungate nel tempo e ciò in
considerazione del fatto, incontestabile, che i materiali avrebbero
maggiormente assorbito l’acqua (cfr. perizia a futura memoria p. 6).
Nel caso di specie è
tuttavia provato che il 26 gennaio 1994 l’abitazione dell’attrice era stata
completamente asciugata tranne per quanto riguardava la zona in vicinanza del
muro divisorio tra le due proprietà: ne discende che quel ritardo, fosse anche
provato, non sarebbe in relazione di causalità adeguata con i danni fatti
valere in questa sede, che in effetti non sono direttamente connessi con la
durata dei primi interventi di ripristino nell’abitazione dell’attrice
terminati il 26 gennaio.
1.4 Che l’infiltrazione
d’acqua possa essere stata causata indirettamente dal procedimento utilizzato
dalla ditta __________ per prosciugare l’abitazione dell’attrice -immissione di
aria calda in appositi buchi effettuati nel pavimento- ciò che avrebbe
provocato un maggior afflusso di acqua verso la proprietà della convenuta e di
seguito, una volta asciugata l’abitazione dell’attrice, un riflusso verso
quest’ultima, pur teoricamente ipotizzabile appare francamente improbabile.
Essendo provato che i
materiali in opera nelle due case erano sostanzialmente identici (delucidazione
orale p. 1), è chiaro che l’acqua si è infiltrata nello stesso modo nei due
pavimenti, i quali, al momento del ritiro del lago e del successivo
prosciugamento delle acque superficiali da parte dei rispettivi proprietari,
rimanevano inzuppati nel loro sottofondo.
Ora, fosse per ipotesi
vero che il procedimento adottato dalla ditta __________ nella casa
dell’attrice avrebbe provocato un aumento d’acqua nella casa della confinante,
si sarebbe dovuto assistere, atteso che quest’ultimo pavimento era inzuppato -il
perito a futura memoria ha in effetti evidenziato come nello stesso non fossero
stati fatti i buchi per poterlo prosciugare e che gli interventi posti in atto
sino ad allora non erano tali da risolvere il grosso del problema
(delucidazione orale p. 2)- ad una tracimazione superficiale d’acqua nella casa
della convenuta, ciò che però non è stato assolutamente lamentato da
quest’ultima, né riscontrato. Anzi, atteso che la fase di immissione di aria
calda in pressione (“Drücken”) era preceduta -lo conferma il teste __________
(p. 4)- dall’aspirazione vera e propria dell’acqua presente sotto il pavimento
(“__________”), è semmai ipotizzabile che prosciugando il pavimento
dell’attrice sia stata nel contempo prosciugata anche dell’acqua proveniente
dal pavimento della convenuta, sicché la successiva immissione di aria calda
avrebbe tutt’al più ricreato nel pavimento di quest’ultima, nella peggiore delle
ipotesi, la medesima situazione di pavimento inzuppato presente inizialmente.
- Appurata così
l’esistenza di infiltrazioni d’acqua dal pavimento della convenuta -infiltrazioni
che dopo il 26 gennaio 1994 sono divenute unicamente potenziali, in quanto, per
evitare ogni danno alla proprietà dell’attrice, dopo questa data i macchinari
della ditta __________ nella casa di quest’ultima sono stati mantenuti in
funzione, creando una pressione verso il muro divisorio (“Gegendruck”), allo
scopo di impedire ogni infiltrazione- si tratta ora di esaminare se alla
convenuta possa essere ascritta una responsabilità per tale fenomeno.
Contrariamente a quanto
ritenuto dalla convenuta, la risposta al quesito è senz’altro positiva.
2.1 Giusta l’art. 679 CC
chiunque è danneggiato o minacciato di danno, per il fatto che un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può tra l’altro chiedere
un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
Un eccesso nell’esercizio
del diritto di proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano,
connesso all’esercizio del potere di fatto sul fondo nell’ambito del suo
sfruttamento o con ogni altro tipo di godimento. Eventi causati da fenomeni
della natura non rientrano nel campo di applicazione di questa norma (DTF
93 II 230 cons. 3b con rif.; Steinauer, Les droits réels, Vol. II, 2.
ed., n. 1911 seg.). Anche un comportamento puramente passivo non può, in linea
di principio, far nascere la responsabilità prevista da questa norma, non
essendo lo stesso connesso allo sfruttamento o all’uso del fondo; un’omissione
può provocare l’applicazione di questa norma solo se il proprietario del fondo
non prende le misure necessarie per impedire che dei vicini siano esposti a
pericoli creati da comportamenti attuali o trascorsi legati all’uso del fondo (DTF
93 II 230 cons. 3b e rinvii; Steinauer, op. cit., n. 1912a). Il
Tribunale federale ha tuttavia recentemente precisato che pure la circostanza
di lasciare sussistere uno stato di fatto pericoloso -anche se causato da un
fenomeno naturale- fa sorgere la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art.
679 CC (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 101 ad art. 679 CC; sentenza
non pubblicata del 27 agosto 1992 in re L./N. cons. 4c, sentenza non
pubblicata del 19 gennaio 1998 in re F. SA/G. cons. 2b).
Nel caso di specie è
incontestabile che l’omissione della convenuta, la quale non ha fatto in modo
da impedire le infiltrazioni d’acqua nel fondo vicino, sia connessa con l’uso o
lo sfruttamento del fondo stesso, adibito quale abitazione, tanto più che la
proprietà contigua era pure adibita a scopi abitativi.
A prescindere da ciò, la
responsabilità della convenuta è comunque già innescata in virtù della
menzionata giurisprudenza -sia pure non pubblicata- del Tribunale federale,
secondo cui il fatto di lasciar sussistere uno stato di fatto pericoloso, anche
se causato da un fenomeno naturale, fa senz’altro sorgere la responsabilità del
proprietario ai sensi dell’art. 679 CC.
2.2 Giusta l’art. 58 cpv.
1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto tra l’altro a
risarcire i danni cagionati da un difetto di manutenzione.
Il difetto di manutenzione
presuppone che la parte non abbia posto rimedio ad una fonte di pericolo
connessa con l’opera, benché oggettivamente si potesse aspettare da lei che si
rendesse conto del difetto ed intervenisse per tempo ad eliminarlo (Brehm,
Commentario bernese, n. 76 e seg. ad art. 58 CO), ritenuto che la sua
responsabilità è in particolare data se si poteva pretendere da lei che
controllasse l’opera e provvedesse ad eseguire la manutenzione (Brehm,
op. cit., n. 92 ad art. 58 CO).
Nel caso di specie
l’istruttoria ha permesso di stabilire che in due occasioni, nel dicembre 1993
e nel gennaio 1994, un responsabile della ditta __________ il signor von
__________, per altro incaricato di rendere attenta la convenuta circa la
presenza di umidità (teste __________ p. 2), telefonò alla convenuta (cfr. pure
doc. E; teste __________ p. 2 e __________ p. 2): pur non essendo noto l’esatto
tenore di tali conversazioni, è provato che in quelle occasioni si parlò di
lavori di deumidificazione (interrogatorio formale della convenuta, ad 6),
tanto è vero che la convenuta ha ammesso in causa che la ditta in questione si
offrì in pratica di prosciugare la sua abitazione (risposta p. 5). Gli atti di
causa hanno pure provato che nel gennaio 1994 anche il segretario comunale di
__________ telefonò alla convenuta comunicandole che “ritenevo opportuno
entrare ánella sua casañ poiché avevo constatato dell’umidità sulle
pareti della casa della sig.ra __________ e presumevo che ci fosse pertanto
dell’acqua anche nella casa dei sig.ri __________ ” (teste __________ p. 4).
Confrontata con interventi
di terzi del tutto anomali -non è cosa di tutti i giorni l’effettuazione di 3
telefonate, oltretutto all’estero (in __________), da parte del responsabile di
una ditta specializzata rispettivamente di un’autorità comunale- con cui le
veniva in sostanza comunicato che c’erano dei problemi di umidità nella sua
abitazione, e segnatamente che la presenza di umidità sulla parete della vicina
faceva pensare che nella casa della convenuta vi fosse ancora dell’acqua, la
convenuta avrebbe potuto immaginare che i provvedimenti da lei posti in atto
dopo l’inondazione (a p. 3 e 8 della duplica e nel doc. V essa ha indicato in
proposito il prosciugamento superficiale, la messa in funzione di
deumidificatori, l’accensione del riscaldamento e l’arieggiamento mediante
apertura delle finestre; cfr. pure le testimonianze __________) non fossero
sufficienti per ripristinare lo status quo ante; a lei non poteva del resto
sfuggire che tale situazione avrebbe potuto danneggiare anche la proprietà
contigua, tale circostanza risultando implicitamente già dalla telefonata del
segretario comunale di __________, tanto più che essa stessa poteva rendersi
conto che la sua abitazione era tutt’altro che risanata, se solo si pensa che
al momento di effettuare la perizia a futura memoria -eseguita nell’aprile
1994, cioè 3 mesi dopo- nella casa si riscontrava ancora un elevato tenore di
umidità, originata dalla risalita capillare dell’acqua presente nel pavimento
per un’altezza di ca. 40 cm (perizia a futura memoria p. 6).
Va infine osservato che
l’istanza di prova a futura memoria, in cui l’attrice ipotizzava a chiare
lettere l’esistenza di infiltrazioni dalla casa della convenuta, recava la data
31 gennaio 1994.
Se ne deve in definitiva
concludere che la convenuta avrebbe senz’altro dovuto rendersi conto che l’umidità
si lasciava ricondurre all’esistenza di acqua ristagnante sotto il suo
pavimento e con ciò adoperarsi per farlo controllare.
- Quanto alle
posizioni di danno riconosciute all’attrice dal Pretore, la convenuta non
ritiene assolutamente che le stesse debbano essere poste a suo carico.
3.1 fattura __________,
fr. 15’377.50 (doc. A)
La convenuta contesta di
dover risarcire alla controparte tali importi, relativi alle spese per
mantenere in funzione dal 26 gennaio al 27 aprile 1994 gli impianti nella casa
dell’attrice allo scopo di evitare, mediante pressione verso il muro della
convenuta, altre infiltrazioni. Essa non si spiega la grossa differenza di
costo con l’intervento effettuato nella sua casa dalla medesima ditta e ritiene
che non le possa esser imputata la circostanza che gli interventi nelle due
case non siano avvenuti contemporaneamente.
Il risarcimento di tale
danno viene qui confermato.
Va innanzitutto osservato
che il perito a futura memoria ha chiaramente indicato che “il mancato intervento
di risanamento da parte della convenuta provoca un prolungamento del tempo di
intervento per prosciugare le infiltrazioni subite dall’istante nonché
l’impossibilità di prosciugare definitivamente l’acqua assorbita e trattenuta
sotto il pavimento” (p. 7); in sede di delucidazione orale egli ha precisato
ancor meglio che “il mancato contemporaneo intervento ha implicato la necessità
di tenere in funzione nella casa __________ i macchinari intanto che veniva
eseguito e portato a termine l’intervento in casa __________ ciò che ha
implicato una spesa supplementare per l’intervento __________, relativo alla
casa __________ ” (p. 3).
Quanto alla correttezza
degli importi fatturati dalla ditta __________ la stessa è stata accertata dal
perito a futura memoria, il quale ha confermato che “la valutazione
dell’ammontare relativo all’intervento supplementare ... corrisponde a ca. fr.
15’500.-” (perizia a futura memoria p. 7) rispettivamente che “... ciò ha
implicato una spesa supplementare per l’intervento __________ relativo alla
casa __________ di fr. 15’500.-” e che “questa indicazione árecte: queste indicazioniñ della ditta __________ sono state da me
verificate interpellando una ditta concorrente la __________ la quale ha
confermato in grosso modo l’entità in soldi della ditta __________ ”
(delucidazione orale p. 3).
Che poi l’intervento di
risanamento nella casa della convenuta, valutato in fr. 11’000.-/11’300.-
(perizia a futura memoria p. 8 e delucidazione orale p. 3) sia in realtà
costato solo fr. 7’930.80 (doc. 12) è sicuramente dovuto al fatto che la
convenuta stessa ad un certo momento, quando i lavori non erano ancora
terminati, ha ordinato alla ditta __________ di sgomberare i macchinari (testi
__________ p. 4-5 e __________ p. 3-5). Il fatto invece che i costi di
risanamento per ogni casa, preventivati in fr. 11’000.- (delucidazione orale p.
2), fossero inferiori a quelli qui in discussione è presto spiegato ed è dovuto
al fatto che il mancato contemporaneo intervento nelle due abitazioni ha obbligato
l’attrice a tenere in funzione gli impianti della ditta specializzata fino a
che la controparte ha infine provveduto a sua volta ad un intervento radicale.
Quanto alla seconda
censura, alla convenuta non va tanto rimproverato il fatto di non aver fatto in
modo che gli interventi avvenissero contemporaneamente nelle due case, quanto
il ritardo nel risanamento della propria, il che è diverso.
3.2 fattura __________,
fr. 2’051.90 (doc. U)
La convenuta contesta di
dover risarcire alla controparte gli interventi effettuati dalla ditta
specializzata nella casa dell’attrice dal 24 giugno al 14 luglio 1994, non
essendo dimostrato il motivo di tale intervento e non essendo stato provato peritalmente
il suo costo effettivo.
La censura può senz’altro
essere accolta già per il fatto che né l’attrice né i testi hanno spiegato la
ragione rispettivamente la necessità di un nuovo intervento nella casa
dell’attrice a distanza di oltre 3 mesi dalla conclusione dei precedenti lavori
(il 27 aprile) rispettivamente ad oltre un mese di distanza dacché la convenuta
aveva a sua volta terminato (il 19 maggio) le opere di risanamento in casa sua:
in tali circostanze gli stessi non possono essere considerati causali con il
ritardo da parte della convenuta nell’eseguire il risanamento della propria
casa di vacanza.
3.3 spese perizia a
futura memoria, fr. 5’940.-
La convenuta contesta di
doversi assumere il costo della perizia a futura memoria, asserendo che dalla
stessa non si evincerebbe con chiarezza che all’origine del danno riconosciuto
dal Pretore vi fosse l’umidità riscontrata sotto il pavimento di casa sua.
La censura è
manifestamente infondata, questa Camera avendo al contrario stabilito al cons.
2 -al quale si rimanda- che i danni subiti dall’attrice si riferivano proprio
all’infiltrazione d’acqua dalla convenuta e che tale circostanza risultava con
tutta evidenza dal referto a futura memoria.
- Ne discende che
l’appello della convenuta è accolto unicamente in minima parte, segnatamente
per quanto riguarda la posizione di danno relativa alla fattura __________ di
fr. 2’051.90.
sull’appello
dell’attrice
- Con il suo gravame
l’attrice postula in primo luogo il riconoscimento delle posizioni di danno che
il Pretore, nel giudizio qui impugnato, le ha negato. Essa ribadisce anche in
questa sede che le stesse erano invece state sufficientemente provate e, se
anche non lo fossero state, potevano comunque esserle attribuite in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
5.1 spese energia
elettrica, fr. 2’607.- e fr. 633.55
Il giudice di prime cure
non ha riconosciuto all’attrice il risarcimento per le spese di elettricità
connesse con l’intervento della ditta __________ non ritenendo sufficientemente
comprovate tali spese. L’attrice contesta tale assunto, rilevando che dalle
fatture di quella ditta si poteva evincere il relativo consumo d’energia e che
in ogni caso il risarcimento poteva essere ammesso giusta l’art. 42 cpv. 2 CO.
La doglianza è
parzialmente fondata.
Come detto ai considerandi
precedenti (sub cons. 3.1 e 3.2) unicamente gli interventi della ditta
__________ dal 26 gennaio al 27 aprile di cui al doc. A possono essere posti a
carico della convenuta. Il medesimo doc. A indica che tali interventi hanno
comportato un consumo di energia di 14’632.8 KWH.
Ora, se da un lato è vero
che l’attrice negligentemente non ha versato agli atti la fattura della società
elettrica attestante la spesa per il consumo di energia in quel periodo,
dall’altro è altrettanto vero che, avendo la controparte allegato le fatture da
cui risultavano le modalità con cui venivano fatturati i consumi in quel
periodo (fatture __________, nel plico doc. 13), tale mancanza è in definitiva
irrilevante. Visto che fino ad aprile l’elettricità costava di giorno 15.9 cts/KWH
e di notte 10.4 cts/KWH, con una media sulle 24 ore di 13.15 cts/KWH e che da
aprile essa costava di giorno 14.9 cts/KWH e di notte 8.9 cts/KWH, con una
media giornaliera di 11.9 cts/KWH, si ha che il consumo dell’attrice,
imputabile all’intervento della ditta __________ cui al doc. A, può in
definitiva essere quantificato in fr. 1’359.50 fino ad aprile (65 giorni) e in
fr. 511.05 per il periodo successivo (27 giorni), complessivamente quindi in
fr. 1’870.55, somma che può essere caricata alla controparte.
5.2 spese telefoniche,
fr. 80.-
Non risultando agli atti
se ed eventualmente quando l’attrice abbia fatto capo al telefono in relazione
al ritardo da parte della convenuta ad effettuare i lavori di risanamento nella
sua abitazione, il risarcimento di fr. 80.-, neppure comprovato nel suo
ammontare, non può essere ammesso.
5.3 spese di trasporto,
fr. 2’640.-
Analoghe considerazioni
valgono per quanto riguarda le spese di trasporto -pretese dall’attrice in
ragione di fr. 1.10/Km per 2’400 Km- non evincendosi dagli atti se e quando
siano stati effettuati tali viaggi, rispettivamente se gli stessi fossero in
relazione causale con il menzionato ritardo imputabile alla controparte.
5.4 perdita di
guadagno, fr. 10’963.20
Allo stesso modo,
all’attrice non può essere riconosciuto alcunché per la presunta perdita di
guadagno subita da se stessa (6 giorni lavorativi, per fr. 1’440.-) o dal
marito (4 giorni lavorativi, per fr. 9’523.20).
Non è in effetti provato
quanti e quali siano stati i giorni lavorativi che essi avrebbero perso in
relazione al ritardo della convenuta a risanare il proprio appartamento, tanto
più che il guadagno giornaliero da essi indicato è ben lungi dall’essere
provato: le cifre indicate dall’associazione di categoria SSO -da lei fatte
proprie (doc. QQ)- sono in effetti puramente indicative, in quanto lo stipendio
di un medico dentista varia a dipendenza del numero dei clienti, del numero
degli impiegati, ecc. (cfr. lettera 28 dicembre 1995 della SSO, doc. richiamata
III), dati che in concreto non sono stati assolutamente forniti. In ogni caso
il Pretore ha chiaramente specificato i motivi, non seriamente contestati in
questa sede, per cui l’attrice non potrebbe pretendere nulla per l’eventuale
perdita di guadagno del marito.
5.5 spese giudiziarie e
legali, fr. 2’893.- e fr. 2’788.-
Pur dovendosi ammettere
che le spese di patrocinio preprocessuale, se utile e necessario, possono di
principio essere poste a carico della controparte, all’attrice non può
nondimeno essere rifuso nulla a questo titolo, in quanto essa non ha versato
agli atti la nota d’onorario del proprio legale da cui si potesse evincere
quanto eventualmente di sua spettanza. L’art. 42 cpv. 2 CO non avendo lo scopo
di sopperire alle negligenze delle parti nella quantificazione e nella prova
del danno da loro subito, le somme in questione non possono essere
riconosciute.
Quanto alle spese
giudiziarie, nella misura in cui esse sono connesse con la procedura di
allestimento della prova a futura memoria, ritenuta utile per accertare le
cause del sinistro, le stesse possono senz’altro esser poste a carico della
convenuta: atteso che il costo della perizia a futura memoria in fr. 5’940.-, è
già stato caricato alla controparte al cons. 3.3, all’attrice potrà in
definitiva essere riconosciuto unicamente quanto da lei speso per la
delucidazione orale del perito (metà dell’indennità di fr. 100.- e metà delle
relative spese postali fr. 30.-), complessivamente quindi fr. 65.-.
5.6 perdita di canoni
locativi, fr. 7’560.-
restituzione pigione
alla famiglia Stäheli, fr. 3’100.-
L’attrice fa valere anche
in questa sede la perdita di pigioni subita per non aver potuto locare la casa
di vacanza fino al 22 luglio 1994 in conseguenza dei ritardi dovuti al fatto
che i lavori nel suo appartamento hanno potuto essere eseguiti solo dopo che
controparte aveva terminato i lavori di ripristino.
La censura è infondata.
È innanzitutto evidente
che il ritardo nella conclusione dei lavori all’interno del proprio
appartamento sia imputabile alla stessa attrice: accertato che dopo il 26
gennaio i macchinari della ditta __________ sono rimasti ancora in funzione,
ben si può ritenere che la sua abitazione fosse e rimanesse asciutta (replica
p. 4, conclusioni di parte attrice p. 5, appello di parte attrice p. 6,
osservazioni di parte attrice p. 7), per cui essa aveva tutto il tempo per
incaricare i vari artigiani dei lavori di ripristino, senza che fosse
necessario attendere la conclusione dei lavori nell’abitazione del vicino,
terminati comunque il 19 maggio. Va inoltre evidenziato, a titolo d’esempio,
che la cucina della convenuta ha potuto essere posata già all’inizio di giugno
(cfr. doc. 7 e 8), per cui non si comprende per quale motivo la casa
dell’attrice sia risultata abitabile solo da metà luglio, tanto più che la
necessità di sostituire tutte le piastrelle, avanzata a giustificazione del
ritardo nel corso del suo interrogatorio formale (ad 8), non è stata
assolutamente dimostrata.
Quanto alle singole
pretese formulate dall’attrice si osserva inoltre quanto segue.
La rifusione di un acconto
di fr. 3’100.- asseritamente restituito alla famiglia __________ è escluso, non
risultando dal doc. OO che l’attrice abbia effettivamente reso agli __________
tale importo, ed anzi evincendosi che tale somma è stata semmai versata da loro
all’attrice quale acconto per le vacanze 1995.
La perdita di canoni
locativi per complessivi fr. 7’560.- -per inciso nemmeno è dato sapere come
l’attrice sia giunta a tale somma- non è parimenti dovuta: intanto la signora
__________ e il signor __________ (cfr. plico doc. OO) che avevano confermato
la prima di voler passare le sue vacanze in Ticino a fine maggio, il secondo di
non poter effettuare il soggiorno pianificato il 4 giugno, non hanno
assolutamente indicato la durata della prevista locazione né tanto meno
l’ammontare della pigione; la famiglia __________, che avrebbe dovuto occupare
la casa di vacanza dal 9 al 30 luglio dietro il pagamento di fr. 4’650.-
sembrerebbe per contro essere stata regolarmente presente a __________ in quel
periodo nonostante la nuova cucina sia stata consegnata solo il 21 luglio (doc.
MM e RR), tanto è vero che per la loro permanenza in loco l’attrice ha
provveduto a pagare la relativa tassa di soggiorno (cfr. distinta dell’Amministrazione
cassa cantonale di soggiorno, nel plico doc. OO): a conferma di ciò, si osserva
che proprio per questo motivo nel suo gravame (a p. 13) l’attrice ha poi
concluso che la casa di vacanza sarebbe rimasta sfitta solo prima del 9 luglio.
A ben vedere, la pretesa
di fr. 7’560.- dovrebbe comunque riferirsi alle pigioni perse prima del 31
maggio e non a quelle successive, tanto è vero che già a quel momento l’attrice
ne ha chiesto alla sua assicurazione il rimborso, che quest’ultima con scritto
20 giugno ha tuttavia rifiutato (doc. PP): non essendo stata provata
l’esistenza di contratti di locazione per quel periodo né l’ammontare
dell’eventuale pigione pattuita, la posizione non può evidentemente essere
ammessa.
- L’attrice ritiene
infine iniquo il fatto di essere tenuta a versare alla controparte un’indennità
per ripetibili parziali, pur a fronte del parziale accoglimento della
petizione.
La censura è ancora una
volta infondata, l’obbligo di rifondere alla controparte le ripetibili essendo
pacificamente dovuto al fatto che la maggior parte delle posizioni di danno
formulate nella petizione non sono state ammesse.
-
Ne discende che
anche l’appello dell’attrice può essere accolto unicamente in minima parte,
segnatamente per quanto riguarda il danno relativo alle spese per energia
elettrica connesse con i lavori della ditta __________ di fr. 1’870.55 ed alle
spese giudiziarie relative alla prova a futura memoria di fr. 65.-.
-
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’esito complessivo dei due appelli
giustifica di mantenere invariato il giudizio su spese e ripetibili della sede
pretorile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 marzo
1998 di __________ e l’appello 16 marzo 1998 di __________ sono parzialmente
accolti.
Di conseguenza, la
sentenza 20 febbraio 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 In parziale accoglimento della petizione,
__________, nata __________, è tenuta a versare ad __________, __________ la
somma di fr. 23’253.05 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1994.
§
Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE no__________dell’UEF di Locarno, del 24/30 novembre
1994.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
880.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 900.-__________
da anticiparsi da
__________, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico della
controparte. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 800.- a titolo di
ripetibili parziali.
III. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
980.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 1’000.-
da anticiparsi da
__________, restano a suo carico per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico della
controparte. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 1’300.- a titolo di
ripetibili parziali.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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