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Numero d'incarto:
12.1998.82
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00082
Lugano
8 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 217UR
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11
novembre 1997 da
contro
__________ rappr. __________
che
il Pretore, con decisione 13 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e
ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante
la __________ la quale chiede, con atto di appello 26 marzo 1998, la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo
stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 30
marzo 1998.
Ed
ora sulla domanda 8 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata
dall’Ufficio dei Registri.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________
intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il
1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non
aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv.
2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le
disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non
è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della società;
che all’appello della
società convenuta è stato accordato effetto sospensivo__________
che, nel frattempo, la
__________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di
conseguenza __________, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di
ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa
situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando
alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo
all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e
congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no.
217UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.82 del Tribunale di
Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di
__________ sono stralciate dai ruoli.
-
La tassa di giudizio
di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le
spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della
__________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per
ripetibili di entrambe le sedi.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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